Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00797/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2025, proposto da
OC LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Sante Vincenzi n. 46;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 56/2023 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.02.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. UG Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata con ricorso depositato il 22 dicembre 2025.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 22/10/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Come documentato dall’Amministrazione il credito era insussistente al momento della presentazione del ricorso essendo già stato accredito il “bonus” della cosiddetta carta docente (vedi documenti depositati in data 3 febbraio 2026 che dimostrano l’accredito avvenuto il 11/12/2025)
All’udienza camerale del 29 aprile 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista documentazione evidenzi la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, antecedentemente alla proposizione del ricorso, come del resto riconosciuto dalla stessa interessata, per quanto concerne la cosiddetta "carta docente".
Tuttavia parte ricorrente con memoria depositata in data 10 aprile 2026, evidenzia che non sono stati corrisposti gli “interessi o rivalutazione” indicati nella sentenza del G.O..
In effetti la sentenza del G.O prevede altresì il pagamento anche del “maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza per ciascuna tranche dal 1.1 di ciascun anno di riferimento”.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per quanto concerne gli interessi o la rivalutazione.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale parziale di parte ricorrente (per la parte di gran lunga prevalente della pretesa azionata), che ha presentato il ricorso in data 22/12/2025, dopo l’accredito avvenuto il 11/12/2025, liquidate nella misura indicata in dispositivo già compensate nella misura di un terzo stante il residuo pagamento dovuto degli interessi o rivalutazione di minimo importo rispetto al capitale liquidato prima della presentazione del ricorso.
Resta a carico di parte ricorrente il contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sul ricorso in epigrafe respinge il ricorso per quanto concerne il capitale e dispone come in motivazione per quanto concerne gli interessi.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione costituita che si liquidano in complessivi euro 400 (quattrocento), oltre spese generali ed oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di EN, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di EN |
IL SEGRETARIO