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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6953/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO FERRARA.
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. MANUELA SCERPA. CP_1 P.IVA_1
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso l'ordinanza del Parte_1
30/09/2019 Rep. n. 19325/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato il ricorso proposto e ha condannato la ricorrente a rimborsare a le spese di lite liquidandole CP_1 in Euro 1.600,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati negli atti: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21/05/2018, la sig.ra chiedeva l'accertamento del diritto all'assistenza Parte_1 alloggiativa temporanea nel C.A.A.T. di via G. Capogrossi, n. 34, previa disapplicazione della determinazione dirigenziale numero Repertorio EL/2117/2017, numero Protocollo
EL/41246/2017 di revoca dell'assistenza alloggiativa temporanea e di accesso e sgombero del nucleo familiare della sig.ra adottato dal Comune di Parte_1 CP_1
- Dipartimento delle Politiche Abitative il 20/11/2017, notificata in data 20/03/2018.
Il Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 5 dicembre Controparte_2
2018, eccependo il verificarsi, nella fattispecie in esame, della causa di decadenza/revoca dal beneficio dell'assistenza alloggiativa temporanea prevista dalla Delibera di G.C. n. 150/2014 e, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda. All'udienza del 18/12/18, le parti, dopo essersi riportate ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione ed il G.I. si riservava, previa concessione di un termine per note conclusive, depositate in data 19 febbraio 2019, con le quali parte appellante nel contestare quanto asserito dall'amministrazione convenuta, evidenziava, da un lato, come nel caso di specie non si fosse verificata alcuna delle cause di decadenza dal predetto Servizio A.A.T. espressamente previste dalla Legge, nonchè dalla summenzionata Delibera n. 150/2014; dall'altro lato, come la sig.ra si trovasse, in verità, ancora nel pieno diritto di godere Parte_1 di un alloggio di edilizia residenziale, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di settore e non essendo venuta meno la sua esigenza abitativa, soprattutto alla luce dell'importanza fondamentale rivestita, tanto nell'ordinamento interno, quanto in quello internazionale, dal diritto alla casa, costituente un diritto sociale imprescindibile in quanto funzionale al soddisfacimento dei bisogni primari della persona.
Il Tribunale di Roma, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/12/2018, emetteva l'impugnata ordinanza in data 30/09/2019.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “rilevato che il ricorrente non ha adempiuto l'onere della prova in ordine alla produzione del documento costitutivo del diritto di cui pretende la violazione da parte di dovendosi ritenere sussistere il requisito
CP_1 della forma scritta ad substantiam esteso, oltre ai contratti con le Pubbliche Amministrazioni, agli atti da queste certificative di diritti personali di godimento (anche agli atti autorizzativi in tema); rilevato che comunque ai fini della Deliberazione n. 150 del 2014 di (atto
CP_1 allegato al n.6 della memoria di risposta) – deliberazione costitutiva della disciplina in materia revoca dell'assistenza alloggiativa temporanea C.A.A.T., quella in origine erogata nella fattispecie in esame – “Il Dipartimento Politiche abitative di procederà alla
CP_1 effettuazione di periodiche verifiche in ordine alla sussistenza della permanenza dei requisiti di accesso al servizio in argomento. Il Dipartimento Politiche Abitative di Capitale
CP_1 procederà a determinare l'immediata revoca del servizio nel caso in cui […] qualora l'assistito si assenti dalla struttura alloggiativa assegnata o si astenga dal pernottarvi per periodi superiori a sette giorni consecutivi, è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento delle Politiche Abitative ed al gestore della struttura” (vedi pag. 16 della Delibera, nell'ambito dell'Allegato A alla delibera stessa) – sicché nell'ipotesi di mancata comunicazione v'ha luogo per la revoca dell'assegnazione dell'alloggio reso;
rilevato, in questa prospettiva, che dalla stessa documentazione prodotta dal ricevente risulta
(all. n.4 del ricorso) che uno degli assistiti (la figlia della ricorrente, A_
) si è conformata a una assenza prolungata dall'alloggio in assenza di un titolo da
[...] ritenersi comunque unitario e inscindibile rispetto a quello goduto dalla madre, in ogni caso di un titolo dipendente;
rilevato, pertanto, che l'eventuale diritto originario del ricorrente sarebbe stato in ogni caso assoggettato a legittima decadenza;
ritenuto che
le spese del giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 enunciati.
I. – Accertamento del diritto della sig.ra alla prosecuzione Parte_1 dell'assistenza alloggiativa temporanea quale soggetto beneficiario del relativo servizio nell'interesse del suo nucleo familiare.
Erroneo presupposto di fatto della determinazione dirigenziale numero Repertorio
EL/2117/2017, numero Protocollo EL/41246/2017. L'appellante sostiene che non corrisponde a realtà la circostanza, posta a fondamento dell'ordine di rilascio, che sia assegnataria del prefato Parte_2 beneficio. Al contrario la madre, odierna appellante, è unica titolare del beneficio e destinataria dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica nell'interesse del suo nucleo familiare (come risulta dalla stessa comunicazione di avvio del procedimento, dalla determinazione dirigenziale e dalla nota del 03/05/2016 a firma del responsabile del C.A.A.T. Capogrossi, oltre che dalla domanda di assegnazione dell'alloggio, acquisita al Prot. N. 9477 presentata dall'odierna appellante). Ne consegue che l'uscita della figlia dal suo nucleo familiare non può influire sulla prosecuzione del godimento dell'assistenza alloggiativa temporanea, pena la violazione del diritto di abitazione garantito dalla Costituzione e dalla normativa internazionale.
II. – Diritto della Sig.ra alla prosecuzione dell'assistenza Parte_1 alloggiativa temporanea quale soggetto beneficiario del relativo servizio nell'interesse del suo nucleo familiare. Sussistenza in capo all'odierna attrice di tutti i requisiti della legge per l'assegnazione di alloggi di ERP;
insussistenza di cause di decadenza della prefata assistenza alloggiativa.
Censura in quanto illegittima l'ordinanza nella parte in cui il Giudice avrebbe ritenuto essersi verificata la decadenza prevista dagli art. 17, comma 1, lette b) del D.P.R. b. 1035/1972 e 13, comma 1, lettera b) della Legge regionale del Lazio n. 19 del 1999, nonché, con riguardo al
S.A.A.T., della Deliberazione di G.C. di n. 150 del 2014. CP_1
L'appellante sostiene che la condotta “censurata” sia espressamente ed unicamente riferita al soggetto “assistito”, cioè all'assegnatario e non anche ad “un membro del nucleo familiare”.
4.- chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello perché infondato in CP_1 fatto e in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari.
5.- L'appello, ammissibile in quanto è dato comprendere i punti essenziali di censura, non è fondato.
A fronte del provvedimento amministrativo che indica l'assenza di un titolo di assegnazione in capo a , l'ordinanza impugnata rileva, innanzitutto, il Parte_1 mancato adempimento da parte del ricorrente dell'onere della prova «in ordine alla produzione del documento costitutivo del diritto di cui pretende la violazione da parte di »; CP_1 rileva inoltre che l'eventuale diritto originario del ricorrente sarebbe stato in ogni caso assoggettato a legittima decadenza.
L'appellante non ha prodotto il menzionato titolo costitutivo né ha censurato detta ratio decidendi ma ha contestato che sussistesse un'ipotesi di decadenza.
In analoghe fattispecie la Suprema Corte ha già avuto più volte modo di affermare che è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076), vuoi per carenza di interesse, (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n.
20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), vuoi per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata ( v. Cass., 13/10/2017, n.
24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
Le considerazioni che precedono assorbono i rilevi dell'appellata, ribaditi in comparsa. 6.- Alla luce dei rilievi che precedono l'appello va dunque rigettato.
7.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico dell'appellante e in favore dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del 30/09/2019 Rep. n. 19325/2019 del Tribunale ordinario di Roma così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 2.000 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento Parte_1 dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2012.
Roma, 7 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6953/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO FERRARA.
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. MANUELA SCERPA. CP_1 P.IVA_1
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso l'ordinanza del Parte_1
30/09/2019 Rep. n. 19325/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato il ricorso proposto e ha condannato la ricorrente a rimborsare a le spese di lite liquidandole CP_1 in Euro 1.600,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati negli atti: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21/05/2018, la sig.ra chiedeva l'accertamento del diritto all'assistenza Parte_1 alloggiativa temporanea nel C.A.A.T. di via G. Capogrossi, n. 34, previa disapplicazione della determinazione dirigenziale numero Repertorio EL/2117/2017, numero Protocollo
EL/41246/2017 di revoca dell'assistenza alloggiativa temporanea e di accesso e sgombero del nucleo familiare della sig.ra adottato dal Comune di Parte_1 CP_1
- Dipartimento delle Politiche Abitative il 20/11/2017, notificata in data 20/03/2018.
Il Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 5 dicembre Controparte_2
2018, eccependo il verificarsi, nella fattispecie in esame, della causa di decadenza/revoca dal beneficio dell'assistenza alloggiativa temporanea prevista dalla Delibera di G.C. n. 150/2014 e, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda. All'udienza del 18/12/18, le parti, dopo essersi riportate ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione ed il G.I. si riservava, previa concessione di un termine per note conclusive, depositate in data 19 febbraio 2019, con le quali parte appellante nel contestare quanto asserito dall'amministrazione convenuta, evidenziava, da un lato, come nel caso di specie non si fosse verificata alcuna delle cause di decadenza dal predetto Servizio A.A.T. espressamente previste dalla Legge, nonchè dalla summenzionata Delibera n. 150/2014; dall'altro lato, come la sig.ra si trovasse, in verità, ancora nel pieno diritto di godere Parte_1 di un alloggio di edilizia residenziale, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di settore e non essendo venuta meno la sua esigenza abitativa, soprattutto alla luce dell'importanza fondamentale rivestita, tanto nell'ordinamento interno, quanto in quello internazionale, dal diritto alla casa, costituente un diritto sociale imprescindibile in quanto funzionale al soddisfacimento dei bisogni primari della persona.
Il Tribunale di Roma, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/12/2018, emetteva l'impugnata ordinanza in data 30/09/2019.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “rilevato che il ricorrente non ha adempiuto l'onere della prova in ordine alla produzione del documento costitutivo del diritto di cui pretende la violazione da parte di dovendosi ritenere sussistere il requisito
CP_1 della forma scritta ad substantiam esteso, oltre ai contratti con le Pubbliche Amministrazioni, agli atti da queste certificative di diritti personali di godimento (anche agli atti autorizzativi in tema); rilevato che comunque ai fini della Deliberazione n. 150 del 2014 di (atto
CP_1 allegato al n.6 della memoria di risposta) – deliberazione costitutiva della disciplina in materia revoca dell'assistenza alloggiativa temporanea C.A.A.T., quella in origine erogata nella fattispecie in esame – “Il Dipartimento Politiche abitative di procederà alla
CP_1 effettuazione di periodiche verifiche in ordine alla sussistenza della permanenza dei requisiti di accesso al servizio in argomento. Il Dipartimento Politiche Abitative di Capitale
CP_1 procederà a determinare l'immediata revoca del servizio nel caso in cui […] qualora l'assistito si assenti dalla struttura alloggiativa assegnata o si astenga dal pernottarvi per periodi superiori a sette giorni consecutivi, è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento delle Politiche Abitative ed al gestore della struttura” (vedi pag. 16 della Delibera, nell'ambito dell'Allegato A alla delibera stessa) – sicché nell'ipotesi di mancata comunicazione v'ha luogo per la revoca dell'assegnazione dell'alloggio reso;
rilevato, in questa prospettiva, che dalla stessa documentazione prodotta dal ricevente risulta
(all. n.4 del ricorso) che uno degli assistiti (la figlia della ricorrente, A_
) si è conformata a una assenza prolungata dall'alloggio in assenza di un titolo da
[...] ritenersi comunque unitario e inscindibile rispetto a quello goduto dalla madre, in ogni caso di un titolo dipendente;
rilevato, pertanto, che l'eventuale diritto originario del ricorrente sarebbe stato in ogni caso assoggettato a legittima decadenza;
ritenuto che
le spese del giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 enunciati.
I. – Accertamento del diritto della sig.ra alla prosecuzione Parte_1 dell'assistenza alloggiativa temporanea quale soggetto beneficiario del relativo servizio nell'interesse del suo nucleo familiare.
Erroneo presupposto di fatto della determinazione dirigenziale numero Repertorio
EL/2117/2017, numero Protocollo EL/41246/2017. L'appellante sostiene che non corrisponde a realtà la circostanza, posta a fondamento dell'ordine di rilascio, che sia assegnataria del prefato Parte_2 beneficio. Al contrario la madre, odierna appellante, è unica titolare del beneficio e destinataria dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica nell'interesse del suo nucleo familiare (come risulta dalla stessa comunicazione di avvio del procedimento, dalla determinazione dirigenziale e dalla nota del 03/05/2016 a firma del responsabile del C.A.A.T. Capogrossi, oltre che dalla domanda di assegnazione dell'alloggio, acquisita al Prot. N. 9477 presentata dall'odierna appellante). Ne consegue che l'uscita della figlia dal suo nucleo familiare non può influire sulla prosecuzione del godimento dell'assistenza alloggiativa temporanea, pena la violazione del diritto di abitazione garantito dalla Costituzione e dalla normativa internazionale.
II. – Diritto della Sig.ra alla prosecuzione dell'assistenza Parte_1 alloggiativa temporanea quale soggetto beneficiario del relativo servizio nell'interesse del suo nucleo familiare. Sussistenza in capo all'odierna attrice di tutti i requisiti della legge per l'assegnazione di alloggi di ERP;
insussistenza di cause di decadenza della prefata assistenza alloggiativa.
Censura in quanto illegittima l'ordinanza nella parte in cui il Giudice avrebbe ritenuto essersi verificata la decadenza prevista dagli art. 17, comma 1, lette b) del D.P.R. b. 1035/1972 e 13, comma 1, lettera b) della Legge regionale del Lazio n. 19 del 1999, nonché, con riguardo al
S.A.A.T., della Deliberazione di G.C. di n. 150 del 2014. CP_1
L'appellante sostiene che la condotta “censurata” sia espressamente ed unicamente riferita al soggetto “assistito”, cioè all'assegnatario e non anche ad “un membro del nucleo familiare”.
4.- chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello perché infondato in CP_1 fatto e in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari.
5.- L'appello, ammissibile in quanto è dato comprendere i punti essenziali di censura, non è fondato.
A fronte del provvedimento amministrativo che indica l'assenza di un titolo di assegnazione in capo a , l'ordinanza impugnata rileva, innanzitutto, il Parte_1 mancato adempimento da parte del ricorrente dell'onere della prova «in ordine alla produzione del documento costitutivo del diritto di cui pretende la violazione da parte di »; CP_1 rileva inoltre che l'eventuale diritto originario del ricorrente sarebbe stato in ogni caso assoggettato a legittima decadenza.
L'appellante non ha prodotto il menzionato titolo costitutivo né ha censurato detta ratio decidendi ma ha contestato che sussistesse un'ipotesi di decadenza.
In analoghe fattispecie la Suprema Corte ha già avuto più volte modo di affermare che è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076), vuoi per carenza di interesse, (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n.
20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), vuoi per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata ( v. Cass., 13/10/2017, n.
24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
Le considerazioni che precedono assorbono i rilevi dell'appellata, ribaditi in comparsa. 6.- Alla luce dei rilievi che precedono l'appello va dunque rigettato.
7.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico dell'appellante e in favore dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del 30/09/2019 Rep. n. 19325/2019 del Tribunale ordinario di Roma così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 2.000 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento Parte_1 dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2012.
Roma, 7 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente