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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8768 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 23333/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 23333/2020 R.G., assegnato in decisione con ordinanza del 19.4.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] ed elettivamente domiciliata in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Piazza della Repubblica n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonella Lepre (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo C.F._2 ATTRICE E
(c.f. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via De Gasperi n. 55, presso lo studio dell'avv. IO Filippi (c.f. , che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA E
(c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], (c.f. ), nato a [...] CP_2 C.F._5 il 2.9.1964, residente in [...], (c.f. Controparte_3
), nata a [...] il [...]9, residente in [...] n. 46/5 e PI GI (c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi C.F._4 residente a[...], tutti in qualità di eredi dell'avv. nato a Persona_1 Napoli il 19.3.1933 ed ivi deceduto il 26.7.2023, tutti rappresentati e difesi dall'avv. IO Filippi (c.f. , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta in riassunzione CONVENUTI
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 13.2.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2020, citava in Parte_1 giudizio l'avv. e l'avv. deducendo di aver subito danni Controparte_1 Persona_1 in conseguenza dell'errata condotta professionale tenuta dagli stessi. L'attrice, in particolare, deduceva:
- che, con sentenza n. 13545/2002 emessa dal Tribunale di Napoli il 29.11.2002, veniva condannata, unitamente ai propri GE Controparte_4 CP_5 e al pagamento “della somma di € Controparte_6 Controparte_7 170.430.78 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo” nei confronti del fallimento della Controparte_8
- che, unitamente ai GE, conferiva mandato all'avv. per proporre Controparte_1 appello avverso la suddetta sentenza;
- che a seguito dell'appello proposto dall'avv. (proc. n. 279/2004 RG), Controparte_1 anche la a appello incidentale, il Parte_2 quale veniva iscritto a ruolo con il n. 294/2004 RG;
- che i due giudizi venivano riuniti e il procedimento si concludeva con la sentenza n. 2576/2006, depositata il 17.5.2006, che rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo
- che, poiché l'avv. non era abilitata al patrocinio presso la Corte di Controparte_1
Cassazione, in dat ai GE, conferiva mandato all'avv. Per_1 per proporre ricorso per cassazione;
[...]
- che, con ricorso per cassazione avente n. 24682/2007 RG, depositato il 29.10.2007, l'avv. impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2506/2006; Persona_1
- che, nelle more, poiché i rapporti con i propri fratelli si erano deteriorati per dissidi familiari, in data 28.5.2011, inviava ai GE e una Controparte_4 CP_5 lettera raccomandata con la quale chiedeva di conoscere lo stato della vertenza contro il
Parte_2
- che, non avendo avuto riscontro, in data 28.12.2011 sollecitava la precedente richiesta a mezzo degli avvocati Domenic I;
- che, in data 12.1.2012, l'avv. in nome e per conto di Controparte_1 CP_4
e o legale IASEVOLI, che,
[...] CP_5 successive proposte il Fallimento RR chiuderebbe la vertenza con il pagamento della somma di € 360.000,00 oltre € 42.596,11 per spese della procedura fallimentare”, aggiungendo che la proposta transattiva sarebbe stata “auspicabile nell'interesse di tutti i GE”;
- che l'avv. ometteva di specificare nella propria missiva che la stessa, in Controparte_1 realtà, dal già intrapreso trattative per transigere la lite formulando una proposta di definizione dell'intera vicenda per € 360.000,00 oltre € 42.596,11 per spese della procedura e che tale transazione era stata già autorizzata dalla sezione fallimentare del Trib
- che non avendo mai conferito mandato all'avv. Parte_1 CP_1 tenza con il
[...] Parte_2 necessario dare un cenno di riscontro a tale missiva;
- che, in data 18.6.2012, veniva stipulato un accordo con la Curatela fallimentare a mezzo dell'avv. per conto dei GE , che prevedeva il Controparte_1 CP_4
pagina 2 di 9 versamento della complessiva somma di € 402.596,11 “a transazione e saldo e tacitazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa e/o ragione vantata dal Fallimento della RR Petroli snc nei confronti dei ger CP_4
- che, in data 13.12.2012 l'avv. depositava atto di rinuncia al ricorso in Persona_1
Cassazione avente n. 27963/20 non veniva sottoscritto da Parte_1
ma solo dai GE e né la stessa
[...] Controparte_4 CP_5 veniva informata;
- che, in particolare, soltanto cinque anni dopo la conclusione dell'accordo, la , CP_4 con raccomandata del 20.3.2017, veniva informata della avvenuta transa dell'avv. il quale, in nome e per conto dei GE, le chiedeva di pagare CP_9 la somma di € 80.519,22 quale quota a lei spettante per la definizione della vertenza con la curatela fallimentare;
- che, in data 23.2.2018, i GE ottenevano dal Tribunale di Napoli il decreto CP_4 ingiuntivo n. 2345/2018 con il q gevano di pagare “la somma di € 80.519,22 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo ed € 406,50 per spese e € 1.750,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%) C.P.A. ed IVA a come per legge”;
- che la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendo la CP_4 chiamat li avvocati e Controparte_1 Persona_1
- che tale chiamata in causa, però, non veniva autorizzata dal giudice per diversità di petitum e causa petendi;
- che, in pendenza di tale giudizio, con raccomandata del 14.5.2019 contestava agli avvocati e di non averla preventivamente informata né della Controparte_1 Persona_1 transazione, né della rinuncia al ricor
- che, con lettera del 4.6.2019, l'avv. anche in nome e per conto del Controparte_1 padre, le rispondeva che le trattati e “come da mandato ricevuto, nell'interesse di tutti i GE anche se si relazionava solo con il sig. CP_4 CP_4 il quale essendo il maggiore era a conoscenza dei fatti e degli atti pregressi al
[...] suo intervento”, ed aggiungeva che, non avendo ricevuto da lei alcuna manifestazione di contrarietà alla prosecuzione delle trattative, decideva di proseguirle nell'interesse di tutti;
- che, con sentenza n. 4138/2020 del 17.6.2020, il Tribunale di Napoli rigettava la sua opposizione a decreto ingiuntivo, condannandola al pagamento della somma di € 80.519,22 oltre € 6.500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e c.p.a come per legge. Ciò premesso, l'attrice chiedeva accertarsi la responsabilità professionale dei convenuti deducendo che l'avv. avrebbe condotto trattative con la Controparte_1 [...] e sottoscritto la relativa transazione, superando i poteri che le Parte_2 erano stati conferiti nel mandato, e che l'avv. non l'avrebbe informata Persona_1 dell'avvenuta transazione e avrebbe rinunciato al ricorso in Cassazione proposto anche in suo favore, senza raccogliere il suo preventivo assenso. In particolare, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subìti, quantificandoli nella somma di € 90.000,00. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto vantato dall'attrice e, in ogni caso, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In particolare, la c
- che i GE , e , insieme alla loro Controparte_4 CP_6 Pt_1 CP_7 madre, i zi al Tribunale di Controparte_10
pagina 3 di 9 Napoli dal Fallimento della RR Petroli s.n.c. per sentir dichiarare risolto il preliminare di vendita dagli stessi stipulato, in data 8.2.1992, per inadempimento dei convenuti, con condanna di questi ultimi alla restituzione dell'importo di Lire 330.000.000 ad essi versato da e soci della fallita, oltre interessi e Controparte_11 Controparte_12 risarcimento dei danni;
- che il giudizio in questione si concludeva con la condanna dei convenuti al pagamento in favore del Fallimento della RR Petroli s.n.c. della somma di € 170.430,78, oltre interessi legali;
- che il Fallimento instaurava un secondo giudizio, avente n. 29909/2003 RG, al fine di ottenere la condanna dei GE al pagamento in suo favore della somma di € CP_4 212.263,78 quale differenza tra quanto erogato dai BO agli (pari a lire CP_4
741 milioni) e q iuto dalla sentenza n. 13545/2002 (pari a € 170.430,00);
- che i GE le conferivano procura alle liti, comprensiva del potere di CP_4 transigere la lit la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli n. 13545/02 RG;
- che, in pendenza del giudizio di appello, il , in virtù della sentenza di primo grado Parte_2 provvisoriamente esecutiva, in data 11.5.2 va ai GE un atto di CP_4 precetto per la somma di € 301.474,38 e, successivamente, un atto di pignoramento immobiliare (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- che, avverso la sentenza di appello n. 2576/2006 con cui la Corte aveva rigettato il loro appello, i GE decidevano di proporre ricorso per Cassazione conferendo CP_4 procura speciale all'avv. Persona_1
- che, in pendenza del giudizio in Cassazione, la curatela notificava ai GE CP_4 un atto di precetto per la somma di € 319.412,08 (cfr. doc. 8 allegato all costituzione e risposta);
- che il ricorso per cassazione, benché infondato, era stato proposto unicamente per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di appello e che, essendole stato conferito con il mandato anche il potere di transigere la lite, aveva intrapreso trattative volte al bonario componimento del giudizio;
- che, con missiva del 12.1.2012, aveva rappresentato all'attrice, tramite gli avvocati IASEVOLI, lo stato delle trattative con la curatela e che l aveva espresso il CP_4 suo benestare alla transazione per l'importo di € 360.000, oltre alle spese di procedura per € 42.596,11;
- che, in particolare, la sua missiva restava senza risposta da parte dell'attrice, la quale quindi non manifestava alcuna volontà contraria alla prosecuzione delle trattative con la curatela fallimentare;
- che la stipulazione dell'accordo transattivo avveniva s o 2012;
- che, con tale accordo, sottoscritto unicamente da in proprio e Controparte_4 nell'interesse degli altri GE, quest'ultimo si im la somma di € 360.000, oltre spese di procedura per € 42,596,11, a fronte della rinuncia della curatela fallimentare a qualsiasi diritto ed azione promossa nei confronti dei GE , CP_4 con accordo espresso di far estinguere i giudizi n. 29909/2003 RG e n. 28209/2009 RG, pendenti innanzi al Tribunale di Napoli, e con reciproca rinuncia delle parti al giudizio pendente in Cassazione. Si costituiva in giudizio, altresì, l'avv. chiedendo il rigetto della domanda Persona_1 attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, deduceva di essere rimasto estraneo pagina 4 di 9 alle trattative culminate nell'atto di transazione tra i GE e la curatela del CP_4 fallimento e, comunque, che l'attrice non aveva provato né il preteso danno che assumeva di aver subito, né l'esistenza del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta professionale espletata. Con ordinanza del 21.12.2023, in seguito al decesso del convenuto , veniva Persona_1 dichiarata l'interruzione del giudizio, che veniva poi riassunto dall'attrice in data 23.5.2024. In data 10.6.2024, si costituivano in giudizio Controparte_13 Controparte_3 CP_2
e PI IO, tutti quali eredi di , i quali facevano proprie tutte le
[...] Persona_1 difese, deduzioni ed eccezioni del de cuius, Quindi, rigettata la richiesta di prova orale articolata dall'attrice, la causa, con ordinanza del 19.4.2025, veniva riservata a sentenza, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta,
Controparte_1 Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'attività professionale svolta in assenza di un mandato difensivo, così come lamentato dall'attrice, infatti, ai sensi dell'art. 2947 c.c., si prescrive in cinque anni. Senonché, nel caso che occupa, il termine quinquennale non può che decorrere dal 20.3.2017, momento nel quale la veniva messa formalmente a conoscenza dell'intervenuto CP_4 accordo transattivo sottoscritto in data 18.6.2012 e della conseguente rinuncia al ricorso per Cassazione, che, secondo la prospettazione dell'attrice, in quanto posti in essere senza la sua preventiva autorizzazione, avrebbero determinato la responsabilità dei convenuti. Ne deriva che, stante l'iscrizione a ruolo del presente procedimento in data 14.11.2020, la pretesa risarcitoria non può ritenersi prescritta.
2. Nel merito, le domande risarcitorie avanzate dall'attrice nei confronti dei convenuti sono infondate e devono essere, quindi, rigettate.
3. La responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento contrattuale che consiste nella violazione da parte del professionista dell'obbligo di svolgere in favore del proprio cliente un'attività di consulenza, ovvero di rappresentanza e assistenza legale;
obblighi, questi, che vengono assunti dall'avvocato in forza di un contratto d'opera intellettuale. Sebbene tradizionalmente una tale obbligazione sia stata classificata come obbligazione di mezzi, dal momento che il professionista-avvocato non si impegna a raggiungere un determinato risultato, bensì a porre in essere un comportamento diligente, che costituisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, tale distinzione è stata progressivamente ed in parte superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15781/2005, 577/2008 e 13533/2011. La dicotomia “obbligazioni di mezzi” e “obbligazioni di risultato”, invero, rilevava soprattutto sotto il profilo dell'onere probatorio, dal momento che, nell'ambito delle obbligazioni di risultato, l'art. 1218 c.c. operava in termini oggettivi e, dunque, il creditore era tenuto ad allegare la mancata esecuzione della prestazione dovuta, mentre il debitore doveva dimostrare che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta,
pagina 5 di 9 derivante da causa a lui non imputabile;
nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, invece, l'art. 1218 c.c. operava in termini soggettivi, per cui, a fronte dell'allegazione creditoria della negligenza del debitore, quest'ultimo andava esente da responsabilità se dimostrava di essere stato diligente nell'adempimento dell'obbligazione. Orbene, mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma dell'art. 1176 c.c. richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia;
nel caso di obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale, il grado di diligenza richiesto dall'art. 1176 comma 2 c.c. è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità pressoché costante ha chiarito che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei suoi confronti, rilevano le modalità dello svolgimento dell'attività professionale in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass., sentenza n. 18612/2013). Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato positivo sarebbe stato verosimilmente conseguito (cfr. Cass., sentenza n. 6967/2006). In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto che l'attività professionale non sarebbe stata correttamente adempiuta, ma occorre verificare che, qualora il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. In mancanza di tale prova, infatti, che deve essere fornita dall'attore, ciò che difetta, ai fini dell'accoglimento della domanda, è la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colpevole del legale (commissiva o omissiva) e la conseguenza in termini di danno che ne sarebbe derivata (cfr. Cass., sentenza n. 2638/2013; nonché nello stesso senso, Cass., n. 2072/2022). In particolare, in caso di omissione colpevole del difensore, quest'ultimo risponde dei danni subiti dal proprio cliente soltanto quando, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva. Come ha più volte osservato la Corte di Cassazione, infatti, “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (…) difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass. 22376/2012)”.
4. Orbene, ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie ed esaminate le risultanze istruttorie di natura esclusivamente documentale che sono state prodotte, deve osservarsi che, nella vicenda in esame, l'attrice ha dedotto che l'attività professionale svolta dall'avv. e consistita nell'aver condotto trattative con la curatela del Controparte_1 Fallimento della RR Petrolio s.n.c. e nell'aver sottoscritto la relativa transazione, sarebbe stata posta in essere esorbitando i poteri conferiti nel mandato sottoscritto dalla in CP_4 suo favore in occasione della proposizione dell'atto di appello e che, in ogni caso, tale mandato si sarebbe concluso con il deposito della sentenza di II grado.
pagina 6 di 9 Secondo la prospettazione dell'attrice, infatti, alla convenuta “non è mai stato conferito alcun mandato a transigere né con la sottoscrizione del mandato a margine dell'atto di Appello, che d'altra parte era ormai concluso essendosi definita la causa con sentenza e pendente ricorso in Cassazione con altro procuratore, né tantomeno un mandato specifico alla definizione della controversia”. L'avv. quindi – secondo l'attrice – stipulando anche per suo conto con la Controparte_1 curatela fallimentare l'accordo transattivo del 18.6.2012 che prevedeva tra l'altro anche la rinuncia al ricorso per cassazione proposto, peraltro senza neanche informarla tempestivamente di quanto stava accadendo, avrebbe violato il mandato professionale ricevuto ed arrecato alla ingenti danni patrimoniali. CP_4 Senonché, risulta documentalmente provato che tutti i GE , compresa l'attrice, CP_4 in sede di conferimento dell'incarico professionale all'avv. rilasciarono, in Controparte_1 favore del predetto difensore, la procura alle liti apposta a margine dell'atto di appello, nella quale si legge testualmente che il mandato veniva conferito “con ogni più ampio potere di legge, compreso quello di (…) transigere la lite, rilasciare quietanze, incassare somme, rinunciare agli atti ed accettare rinunce”. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi che la convenuta, raggiungendo un accordo con la curatela fallimentare e transigendo il giudizio, non ha affatto operato in violazione del mandato professionale ricevuto, ma, anzi, ha agito nell'adempimento del proprio dovere defensionale, curando gli interessi dei propri assistiti e perseguendo quello che, a suo avviso, costituiva il migliore risultato possibile per gli stessi. Né rileva, ai fini del decidere, la circostanza che l'accordo transattivo con la curatela sia intervenuto dopo il deposito della sentenza di appello e dopo la proposizione del ricorso per Cassazione da parte di un differente legale. Il conferimento dell'incarico professionale all'avv. infatti, non prevedeva la Persona_1 revoca del mandato inizialmente conferito alla figlia di quest'ultimo, che Controparte_1 quindi continuava ad essere difensore dei GE e, in tale veste, ben poteva CP_4 continuare a rappresentarli nella trattativa volta alla definizione bonaria della lite. È pacifico tra le parti, infatti, che la nomina in favore dell'avv. si giustificava Persona_1 unicamente in ragione del fatto che la figlia di quest'ultimo, non essendo cassazionista, non potesse formalmente sottoscrivere il ricorso per Cassazione. Ne consegue che, non essendo mai intervenuta alcuna revoca nei confronti dell'avv. CP_1 da parte dei GE e non avendo parte attrice neanche allegato il venir
[...] CP_4 meno del rapporto fiduciario con il predetto difensore, non appare condivisibile la tesi per cui, dopo il deposito della sentenza di appello, il mandato conferito all'odierna convenuta e comprendente anche il potere di transigere la lite dovesse ormai ritenersi venuto meno. Allo stesso modo, a parere di questo giudice, non coglie nel segno la censura che parte attrice ha mosso alla convenuta, laddove ha lamentato che la stessa non l'avrebbe tempestivamente informarla della trattativa in corso con la curatela fallimentare. Risulta documentalmente provato, infatti, che l'avv. in data 12.1.2012, Controparte_1 comunicava per iscritto agli avvocati Domenico e Gennaro IASEVOLI, che l'avevano contattata per conto della , l'esistenza di trattative in corso volte a definire bonariamente il CP_4 giudizio pendente nei confronti della curatela fallimentare della RR Petroli s.n.c.; trattative che, sia detto per inciso, si perfezionavano soltanto cinque mesi dopo, con la sottoscrizione dell'atto di transazione del 18.6.2012.
pagina 7 di 9 Ed è la stessa attrice a riconoscere che, in quella occasione, non soltanto non manifestava espressamente la sua contrarietà ad un possibile accordo con la curatela fallimentare, ma addirittura non dava neanche un cenno di riscontro alla comunicazione dell'avv. CP_1
così ingenerando nel legale la legittima convinzione di una condivisione da parte della
[...]
della sua linea difensiva. CP_4 Orbene, se l'attrice non avesse voluto transigere la lite, avrebbe potuto e dovuto farlo presente in quel momento alla convenuta, formalizzando il proprio dissenso all'accordo e, per converso, il proprio interesse ad ottenere una pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso che era stato proposto anche in suo favore. La circostanza che la , assistita peraltro dagli avvocati Domenico e Gennaro CP_4 IASEVOLI, non abbia ritenuto di obiettare alcunché induce a ritenere che la stessa abbia consapevolmente prestato acquiescenza alla linea difensiva dell'avv. salvo Controparte_1 poi dolersene in un secondo momento, allorquando i fratelli ebbero ad agire in regresso nei suoi confronti per ottenere il pagamento della sua quota sull'importo oggetto di transazione. Ne deriva che la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'odierna convenuta deve essere rigettata per l'insussistenza dei presupposti della stessa.
5. L'attrice ha contestato all'avv. che è deceduto in corso di causa, di non Persona_1 averla mai convocata presso il suo studio professionale per informarla dell'intervenuto accordo con la curatela fallimentare e della conseguente necessità di rinunciare al ricorso per Cassazione che era stato proposto nell'interesse dei GE . CP_4 La censura, invero, è fondata. Dalla documentazione prodotta, infatti, risulta che l'atto di transazione del 18.6.2012 venne sottoscritto unicamente dal fratello dell'attrice, il quale, a quanto si Controparte_4 CP_ legge, intervenne all'accordo “anche nell'interesse dei GE , e CP_6 Pt_1
”. CP_7 Risulta provato per tabulas, inoltre, che l'atto di rinuncia al ricorso per Cassazione del 13.12.2012 venne sottoscritto unicamente dai quattro fratelli dell e che lo stesso CP_4 non reca in calce alcuna sottoscrizione dell'attrice; e ciò, nonostante il nome di quest'ultima sia riportato, invece, nell'intestazione dell'atto. Ne deriva che la rinuncia al ricorso per Cassazione, nel caso che occupa, è avvenuta in violazione dell'art. 390 comma 2 c.p.c., a mente del quale la stessa avrebbe dovuto “farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto”. Senonché, deve dirsi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità professionale proposta nei confronti dell'avv. l'attrice avrebbe dovuto provare – e non lo ha Persona_1 fatto (né ha chiesto di provarlo) – che, se non fosse intervenuto l'accordo transattivo con la curatela fallimentare, il ricorso per Cassazione che venne proposto anche per suo conto, ove non fosse stato oggetto di rinuncia, sarebbe stato verosimilmente accolto. Nella memoria istruttoria depositata in data 29.10.2021, infatti, l'unica richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice era volta a provare esclusivamente che l'avv. CP_1
nel corso di un incontro avvenuto in data 31.3.2017, aveva ammesso alla presenza
[...] dell'attrice, nonché del marito e del figlio di quest'ultima, di non aver mai conosciuto prima l e di aver “sempre avuto rapporti con il fratello dott. ”; CP_4 Controparte_4 circostanze, queste, che a ben vedere non incidono in alcun modo sulla prova del nesso causale tra la negligenza professionale addebitata ai convenuti (consistita nell'omessa acquisizione della pagina 8 di 9 volontà della parte di rinunciare al ricorso per Cassazione) e il danno patrimoniale patito dall'attrice (consistito nell'aver sostenuto spese non dovute, ove il ricorso per Cassazione fosse stato accolto). Ne deriva che la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti degli eredi dell'avv. deve essere in ogni caso rigettata, in quanto la stessa risulta non provata. Persona_1
6. Va, infine, rigettata la domanda formulata dalla convenuta e volta ad Controparte_1 ottenere la condanna dell' , per lite temeraria. CP_4 A parere di questo giudice, infatti, non ricorrono i presupposti per una condanna dell'attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., II sezione, sentenza n. 3388 del 15.2.2007)”. Orbene, nel caso che occupa, la convenuta non ha allegato né dimostrato che l'attrice ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
7. Le spese di lite dei convenuti seguono la soccombenza dell'attrice e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, con esclusione della sola fase istruttoria, in quanto non celebrata, ma con la maggiorazione del 10%, ex art. 4 comma 2, per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 [...]
, in proprio, non , CP_1 Controparte_1 CP_2
, PI GI e , quali eredi di;
[...] Controparte_3 Persona_1
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti, Parte_1 che veng er compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 6.10.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 23333/2020 R.G., assegnato in decisione con ordinanza del 19.4.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] ed elettivamente domiciliata in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Piazza della Repubblica n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonella Lepre (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo C.F._2 ATTRICE E
(c.f. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via De Gasperi n. 55, presso lo studio dell'avv. IO Filippi (c.f. , che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA E
(c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], (c.f. ), nato a [...] CP_2 C.F._5 il 2.9.1964, residente in [...], (c.f. Controparte_3
), nata a [...] il [...]9, residente in [...] n. 46/5 e PI GI (c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi C.F._4 residente a[...], tutti in qualità di eredi dell'avv. nato a Persona_1 Napoli il 19.3.1933 ed ivi deceduto il 26.7.2023, tutti rappresentati e difesi dall'avv. IO Filippi (c.f. , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta in riassunzione CONVENUTI
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 13.2.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2020, citava in Parte_1 giudizio l'avv. e l'avv. deducendo di aver subito danni Controparte_1 Persona_1 in conseguenza dell'errata condotta professionale tenuta dagli stessi. L'attrice, in particolare, deduceva:
- che, con sentenza n. 13545/2002 emessa dal Tribunale di Napoli il 29.11.2002, veniva condannata, unitamente ai propri GE Controparte_4 CP_5 e al pagamento “della somma di € Controparte_6 Controparte_7 170.430.78 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo” nei confronti del fallimento della Controparte_8
- che, unitamente ai GE, conferiva mandato all'avv. per proporre Controparte_1 appello avverso la suddetta sentenza;
- che a seguito dell'appello proposto dall'avv. (proc. n. 279/2004 RG), Controparte_1 anche la a appello incidentale, il Parte_2 quale veniva iscritto a ruolo con il n. 294/2004 RG;
- che i due giudizi venivano riuniti e il procedimento si concludeva con la sentenza n. 2576/2006, depositata il 17.5.2006, che rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo
- che, poiché l'avv. non era abilitata al patrocinio presso la Corte di Controparte_1
Cassazione, in dat ai GE, conferiva mandato all'avv. Per_1 per proporre ricorso per cassazione;
[...]
- che, con ricorso per cassazione avente n. 24682/2007 RG, depositato il 29.10.2007, l'avv. impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2506/2006; Persona_1
- che, nelle more, poiché i rapporti con i propri fratelli si erano deteriorati per dissidi familiari, in data 28.5.2011, inviava ai GE e una Controparte_4 CP_5 lettera raccomandata con la quale chiedeva di conoscere lo stato della vertenza contro il
Parte_2
- che, non avendo avuto riscontro, in data 28.12.2011 sollecitava la precedente richiesta a mezzo degli avvocati Domenic I;
- che, in data 12.1.2012, l'avv. in nome e per conto di Controparte_1 CP_4
e o legale IASEVOLI, che,
[...] CP_5 successive proposte il Fallimento RR chiuderebbe la vertenza con il pagamento della somma di € 360.000,00 oltre € 42.596,11 per spese della procedura fallimentare”, aggiungendo che la proposta transattiva sarebbe stata “auspicabile nell'interesse di tutti i GE”;
- che l'avv. ometteva di specificare nella propria missiva che la stessa, in Controparte_1 realtà, dal già intrapreso trattative per transigere la lite formulando una proposta di definizione dell'intera vicenda per € 360.000,00 oltre € 42.596,11 per spese della procedura e che tale transazione era stata già autorizzata dalla sezione fallimentare del Trib
- che non avendo mai conferito mandato all'avv. Parte_1 CP_1 tenza con il
[...] Parte_2 necessario dare un cenno di riscontro a tale missiva;
- che, in data 18.6.2012, veniva stipulato un accordo con la Curatela fallimentare a mezzo dell'avv. per conto dei GE , che prevedeva il Controparte_1 CP_4
pagina 2 di 9 versamento della complessiva somma di € 402.596,11 “a transazione e saldo e tacitazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa e/o ragione vantata dal Fallimento della RR Petroli snc nei confronti dei ger CP_4
- che, in data 13.12.2012 l'avv. depositava atto di rinuncia al ricorso in Persona_1
Cassazione avente n. 27963/20 non veniva sottoscritto da Parte_1
ma solo dai GE e né la stessa
[...] Controparte_4 CP_5 veniva informata;
- che, in particolare, soltanto cinque anni dopo la conclusione dell'accordo, la , CP_4 con raccomandata del 20.3.2017, veniva informata della avvenuta transa dell'avv. il quale, in nome e per conto dei GE, le chiedeva di pagare CP_9 la somma di € 80.519,22 quale quota a lei spettante per la definizione della vertenza con la curatela fallimentare;
- che, in data 23.2.2018, i GE ottenevano dal Tribunale di Napoli il decreto CP_4 ingiuntivo n. 2345/2018 con il q gevano di pagare “la somma di € 80.519,22 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo ed € 406,50 per spese e € 1.750,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%) C.P.A. ed IVA a come per legge”;
- che la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendo la CP_4 chiamat li avvocati e Controparte_1 Persona_1
- che tale chiamata in causa, però, non veniva autorizzata dal giudice per diversità di petitum e causa petendi;
- che, in pendenza di tale giudizio, con raccomandata del 14.5.2019 contestava agli avvocati e di non averla preventivamente informata né della Controparte_1 Persona_1 transazione, né della rinuncia al ricor
- che, con lettera del 4.6.2019, l'avv. anche in nome e per conto del Controparte_1 padre, le rispondeva che le trattati e “come da mandato ricevuto, nell'interesse di tutti i GE anche se si relazionava solo con il sig. CP_4 CP_4 il quale essendo il maggiore era a conoscenza dei fatti e degli atti pregressi al
[...] suo intervento”, ed aggiungeva che, non avendo ricevuto da lei alcuna manifestazione di contrarietà alla prosecuzione delle trattative, decideva di proseguirle nell'interesse di tutti;
- che, con sentenza n. 4138/2020 del 17.6.2020, il Tribunale di Napoli rigettava la sua opposizione a decreto ingiuntivo, condannandola al pagamento della somma di € 80.519,22 oltre € 6.500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e c.p.a come per legge. Ciò premesso, l'attrice chiedeva accertarsi la responsabilità professionale dei convenuti deducendo che l'avv. avrebbe condotto trattative con la Controparte_1 [...] e sottoscritto la relativa transazione, superando i poteri che le Parte_2 erano stati conferiti nel mandato, e che l'avv. non l'avrebbe informata Persona_1 dell'avvenuta transazione e avrebbe rinunciato al ricorso in Cassazione proposto anche in suo favore, senza raccogliere il suo preventivo assenso. In particolare, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subìti, quantificandoli nella somma di € 90.000,00. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto vantato dall'attrice e, in ogni caso, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In particolare, la c
- che i GE , e , insieme alla loro Controparte_4 CP_6 Pt_1 CP_7 madre, i zi al Tribunale di Controparte_10
pagina 3 di 9 Napoli dal Fallimento della RR Petroli s.n.c. per sentir dichiarare risolto il preliminare di vendita dagli stessi stipulato, in data 8.2.1992, per inadempimento dei convenuti, con condanna di questi ultimi alla restituzione dell'importo di Lire 330.000.000 ad essi versato da e soci della fallita, oltre interessi e Controparte_11 Controparte_12 risarcimento dei danni;
- che il giudizio in questione si concludeva con la condanna dei convenuti al pagamento in favore del Fallimento della RR Petroli s.n.c. della somma di € 170.430,78, oltre interessi legali;
- che il Fallimento instaurava un secondo giudizio, avente n. 29909/2003 RG, al fine di ottenere la condanna dei GE al pagamento in suo favore della somma di € CP_4 212.263,78 quale differenza tra quanto erogato dai BO agli (pari a lire CP_4
741 milioni) e q iuto dalla sentenza n. 13545/2002 (pari a € 170.430,00);
- che i GE le conferivano procura alle liti, comprensiva del potere di CP_4 transigere la lit la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli n. 13545/02 RG;
- che, in pendenza del giudizio di appello, il , in virtù della sentenza di primo grado Parte_2 provvisoriamente esecutiva, in data 11.5.2 va ai GE un atto di CP_4 precetto per la somma di € 301.474,38 e, successivamente, un atto di pignoramento immobiliare (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- che, avverso la sentenza di appello n. 2576/2006 con cui la Corte aveva rigettato il loro appello, i GE decidevano di proporre ricorso per Cassazione conferendo CP_4 procura speciale all'avv. Persona_1
- che, in pendenza del giudizio in Cassazione, la curatela notificava ai GE CP_4 un atto di precetto per la somma di € 319.412,08 (cfr. doc. 8 allegato all costituzione e risposta);
- che il ricorso per cassazione, benché infondato, era stato proposto unicamente per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di appello e che, essendole stato conferito con il mandato anche il potere di transigere la lite, aveva intrapreso trattative volte al bonario componimento del giudizio;
- che, con missiva del 12.1.2012, aveva rappresentato all'attrice, tramite gli avvocati IASEVOLI, lo stato delle trattative con la curatela e che l aveva espresso il CP_4 suo benestare alla transazione per l'importo di € 360.000, oltre alle spese di procedura per € 42.596,11;
- che, in particolare, la sua missiva restava senza risposta da parte dell'attrice, la quale quindi non manifestava alcuna volontà contraria alla prosecuzione delle trattative con la curatela fallimentare;
- che la stipulazione dell'accordo transattivo avveniva s o 2012;
- che, con tale accordo, sottoscritto unicamente da in proprio e Controparte_4 nell'interesse degli altri GE, quest'ultimo si im la somma di € 360.000, oltre spese di procedura per € 42,596,11, a fronte della rinuncia della curatela fallimentare a qualsiasi diritto ed azione promossa nei confronti dei GE , CP_4 con accordo espresso di far estinguere i giudizi n. 29909/2003 RG e n. 28209/2009 RG, pendenti innanzi al Tribunale di Napoli, e con reciproca rinuncia delle parti al giudizio pendente in Cassazione. Si costituiva in giudizio, altresì, l'avv. chiedendo il rigetto della domanda Persona_1 attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, deduceva di essere rimasto estraneo pagina 4 di 9 alle trattative culminate nell'atto di transazione tra i GE e la curatela del CP_4 fallimento e, comunque, che l'attrice non aveva provato né il preteso danno che assumeva di aver subito, né l'esistenza del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta professionale espletata. Con ordinanza del 21.12.2023, in seguito al decesso del convenuto , veniva Persona_1 dichiarata l'interruzione del giudizio, che veniva poi riassunto dall'attrice in data 23.5.2024. In data 10.6.2024, si costituivano in giudizio Controparte_13 Controparte_3 CP_2
e PI IO, tutti quali eredi di , i quali facevano proprie tutte le
[...] Persona_1 difese, deduzioni ed eccezioni del de cuius, Quindi, rigettata la richiesta di prova orale articolata dall'attrice, la causa, con ordinanza del 19.4.2025, veniva riservata a sentenza, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta,
Controparte_1 Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'attività professionale svolta in assenza di un mandato difensivo, così come lamentato dall'attrice, infatti, ai sensi dell'art. 2947 c.c., si prescrive in cinque anni. Senonché, nel caso che occupa, il termine quinquennale non può che decorrere dal 20.3.2017, momento nel quale la veniva messa formalmente a conoscenza dell'intervenuto CP_4 accordo transattivo sottoscritto in data 18.6.2012 e della conseguente rinuncia al ricorso per Cassazione, che, secondo la prospettazione dell'attrice, in quanto posti in essere senza la sua preventiva autorizzazione, avrebbero determinato la responsabilità dei convenuti. Ne deriva che, stante l'iscrizione a ruolo del presente procedimento in data 14.11.2020, la pretesa risarcitoria non può ritenersi prescritta.
2. Nel merito, le domande risarcitorie avanzate dall'attrice nei confronti dei convenuti sono infondate e devono essere, quindi, rigettate.
3. La responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento contrattuale che consiste nella violazione da parte del professionista dell'obbligo di svolgere in favore del proprio cliente un'attività di consulenza, ovvero di rappresentanza e assistenza legale;
obblighi, questi, che vengono assunti dall'avvocato in forza di un contratto d'opera intellettuale. Sebbene tradizionalmente una tale obbligazione sia stata classificata come obbligazione di mezzi, dal momento che il professionista-avvocato non si impegna a raggiungere un determinato risultato, bensì a porre in essere un comportamento diligente, che costituisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, tale distinzione è stata progressivamente ed in parte superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15781/2005, 577/2008 e 13533/2011. La dicotomia “obbligazioni di mezzi” e “obbligazioni di risultato”, invero, rilevava soprattutto sotto il profilo dell'onere probatorio, dal momento che, nell'ambito delle obbligazioni di risultato, l'art. 1218 c.c. operava in termini oggettivi e, dunque, il creditore era tenuto ad allegare la mancata esecuzione della prestazione dovuta, mentre il debitore doveva dimostrare che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta,
pagina 5 di 9 derivante da causa a lui non imputabile;
nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, invece, l'art. 1218 c.c. operava in termini soggettivi, per cui, a fronte dell'allegazione creditoria della negligenza del debitore, quest'ultimo andava esente da responsabilità se dimostrava di essere stato diligente nell'adempimento dell'obbligazione. Orbene, mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma dell'art. 1176 c.c. richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia;
nel caso di obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale, il grado di diligenza richiesto dall'art. 1176 comma 2 c.c. è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità pressoché costante ha chiarito che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei suoi confronti, rilevano le modalità dello svolgimento dell'attività professionale in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass., sentenza n. 18612/2013). Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato positivo sarebbe stato verosimilmente conseguito (cfr. Cass., sentenza n. 6967/2006). In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto che l'attività professionale non sarebbe stata correttamente adempiuta, ma occorre verificare che, qualora il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. In mancanza di tale prova, infatti, che deve essere fornita dall'attore, ciò che difetta, ai fini dell'accoglimento della domanda, è la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colpevole del legale (commissiva o omissiva) e la conseguenza in termini di danno che ne sarebbe derivata (cfr. Cass., sentenza n. 2638/2013; nonché nello stesso senso, Cass., n. 2072/2022). In particolare, in caso di omissione colpevole del difensore, quest'ultimo risponde dei danni subiti dal proprio cliente soltanto quando, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva. Come ha più volte osservato la Corte di Cassazione, infatti, “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (…) difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass. 22376/2012)”.
4. Orbene, ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie ed esaminate le risultanze istruttorie di natura esclusivamente documentale che sono state prodotte, deve osservarsi che, nella vicenda in esame, l'attrice ha dedotto che l'attività professionale svolta dall'avv. e consistita nell'aver condotto trattative con la curatela del Controparte_1 Fallimento della RR Petrolio s.n.c. e nell'aver sottoscritto la relativa transazione, sarebbe stata posta in essere esorbitando i poteri conferiti nel mandato sottoscritto dalla in CP_4 suo favore in occasione della proposizione dell'atto di appello e che, in ogni caso, tale mandato si sarebbe concluso con il deposito della sentenza di II grado.
pagina 6 di 9 Secondo la prospettazione dell'attrice, infatti, alla convenuta “non è mai stato conferito alcun mandato a transigere né con la sottoscrizione del mandato a margine dell'atto di Appello, che d'altra parte era ormai concluso essendosi definita la causa con sentenza e pendente ricorso in Cassazione con altro procuratore, né tantomeno un mandato specifico alla definizione della controversia”. L'avv. quindi – secondo l'attrice – stipulando anche per suo conto con la Controparte_1 curatela fallimentare l'accordo transattivo del 18.6.2012 che prevedeva tra l'altro anche la rinuncia al ricorso per cassazione proposto, peraltro senza neanche informarla tempestivamente di quanto stava accadendo, avrebbe violato il mandato professionale ricevuto ed arrecato alla ingenti danni patrimoniali. CP_4 Senonché, risulta documentalmente provato che tutti i GE , compresa l'attrice, CP_4 in sede di conferimento dell'incarico professionale all'avv. rilasciarono, in Controparte_1 favore del predetto difensore, la procura alle liti apposta a margine dell'atto di appello, nella quale si legge testualmente che il mandato veniva conferito “con ogni più ampio potere di legge, compreso quello di (…) transigere la lite, rilasciare quietanze, incassare somme, rinunciare agli atti ed accettare rinunce”. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi che la convenuta, raggiungendo un accordo con la curatela fallimentare e transigendo il giudizio, non ha affatto operato in violazione del mandato professionale ricevuto, ma, anzi, ha agito nell'adempimento del proprio dovere defensionale, curando gli interessi dei propri assistiti e perseguendo quello che, a suo avviso, costituiva il migliore risultato possibile per gli stessi. Né rileva, ai fini del decidere, la circostanza che l'accordo transattivo con la curatela sia intervenuto dopo il deposito della sentenza di appello e dopo la proposizione del ricorso per Cassazione da parte di un differente legale. Il conferimento dell'incarico professionale all'avv. infatti, non prevedeva la Persona_1 revoca del mandato inizialmente conferito alla figlia di quest'ultimo, che Controparte_1 quindi continuava ad essere difensore dei GE e, in tale veste, ben poteva CP_4 continuare a rappresentarli nella trattativa volta alla definizione bonaria della lite. È pacifico tra le parti, infatti, che la nomina in favore dell'avv. si giustificava Persona_1 unicamente in ragione del fatto che la figlia di quest'ultimo, non essendo cassazionista, non potesse formalmente sottoscrivere il ricorso per Cassazione. Ne consegue che, non essendo mai intervenuta alcuna revoca nei confronti dell'avv. CP_1 da parte dei GE e non avendo parte attrice neanche allegato il venir
[...] CP_4 meno del rapporto fiduciario con il predetto difensore, non appare condivisibile la tesi per cui, dopo il deposito della sentenza di appello, il mandato conferito all'odierna convenuta e comprendente anche il potere di transigere la lite dovesse ormai ritenersi venuto meno. Allo stesso modo, a parere di questo giudice, non coglie nel segno la censura che parte attrice ha mosso alla convenuta, laddove ha lamentato che la stessa non l'avrebbe tempestivamente informarla della trattativa in corso con la curatela fallimentare. Risulta documentalmente provato, infatti, che l'avv. in data 12.1.2012, Controparte_1 comunicava per iscritto agli avvocati Domenico e Gennaro IASEVOLI, che l'avevano contattata per conto della , l'esistenza di trattative in corso volte a definire bonariamente il CP_4 giudizio pendente nei confronti della curatela fallimentare della RR Petroli s.n.c.; trattative che, sia detto per inciso, si perfezionavano soltanto cinque mesi dopo, con la sottoscrizione dell'atto di transazione del 18.6.2012.
pagina 7 di 9 Ed è la stessa attrice a riconoscere che, in quella occasione, non soltanto non manifestava espressamente la sua contrarietà ad un possibile accordo con la curatela fallimentare, ma addirittura non dava neanche un cenno di riscontro alla comunicazione dell'avv. CP_1
così ingenerando nel legale la legittima convinzione di una condivisione da parte della
[...]
della sua linea difensiva. CP_4 Orbene, se l'attrice non avesse voluto transigere la lite, avrebbe potuto e dovuto farlo presente in quel momento alla convenuta, formalizzando il proprio dissenso all'accordo e, per converso, il proprio interesse ad ottenere una pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso che era stato proposto anche in suo favore. La circostanza che la , assistita peraltro dagli avvocati Domenico e Gennaro CP_4 IASEVOLI, non abbia ritenuto di obiettare alcunché induce a ritenere che la stessa abbia consapevolmente prestato acquiescenza alla linea difensiva dell'avv. salvo Controparte_1 poi dolersene in un secondo momento, allorquando i fratelli ebbero ad agire in regresso nei suoi confronti per ottenere il pagamento della sua quota sull'importo oggetto di transazione. Ne deriva che la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'odierna convenuta deve essere rigettata per l'insussistenza dei presupposti della stessa.
5. L'attrice ha contestato all'avv. che è deceduto in corso di causa, di non Persona_1 averla mai convocata presso il suo studio professionale per informarla dell'intervenuto accordo con la curatela fallimentare e della conseguente necessità di rinunciare al ricorso per Cassazione che era stato proposto nell'interesse dei GE . CP_4 La censura, invero, è fondata. Dalla documentazione prodotta, infatti, risulta che l'atto di transazione del 18.6.2012 venne sottoscritto unicamente dal fratello dell'attrice, il quale, a quanto si Controparte_4 CP_ legge, intervenne all'accordo “anche nell'interesse dei GE , e CP_6 Pt_1
”. CP_7 Risulta provato per tabulas, inoltre, che l'atto di rinuncia al ricorso per Cassazione del 13.12.2012 venne sottoscritto unicamente dai quattro fratelli dell e che lo stesso CP_4 non reca in calce alcuna sottoscrizione dell'attrice; e ciò, nonostante il nome di quest'ultima sia riportato, invece, nell'intestazione dell'atto. Ne deriva che la rinuncia al ricorso per Cassazione, nel caso che occupa, è avvenuta in violazione dell'art. 390 comma 2 c.p.c., a mente del quale la stessa avrebbe dovuto “farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto”. Senonché, deve dirsi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità professionale proposta nei confronti dell'avv. l'attrice avrebbe dovuto provare – e non lo ha Persona_1 fatto (né ha chiesto di provarlo) – che, se non fosse intervenuto l'accordo transattivo con la curatela fallimentare, il ricorso per Cassazione che venne proposto anche per suo conto, ove non fosse stato oggetto di rinuncia, sarebbe stato verosimilmente accolto. Nella memoria istruttoria depositata in data 29.10.2021, infatti, l'unica richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice era volta a provare esclusivamente che l'avv. CP_1
nel corso di un incontro avvenuto in data 31.3.2017, aveva ammesso alla presenza
[...] dell'attrice, nonché del marito e del figlio di quest'ultima, di non aver mai conosciuto prima l e di aver “sempre avuto rapporti con il fratello dott. ”; CP_4 Controparte_4 circostanze, queste, che a ben vedere non incidono in alcun modo sulla prova del nesso causale tra la negligenza professionale addebitata ai convenuti (consistita nell'omessa acquisizione della pagina 8 di 9 volontà della parte di rinunciare al ricorso per Cassazione) e il danno patrimoniale patito dall'attrice (consistito nell'aver sostenuto spese non dovute, ove il ricorso per Cassazione fosse stato accolto). Ne deriva che la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti degli eredi dell'avv. deve essere in ogni caso rigettata, in quanto la stessa risulta non provata. Persona_1
6. Va, infine, rigettata la domanda formulata dalla convenuta e volta ad Controparte_1 ottenere la condanna dell' , per lite temeraria. CP_4 A parere di questo giudice, infatti, non ricorrono i presupposti per una condanna dell'attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., II sezione, sentenza n. 3388 del 15.2.2007)”. Orbene, nel caso che occupa, la convenuta non ha allegato né dimostrato che l'attrice ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
7. Le spese di lite dei convenuti seguono la soccombenza dell'attrice e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, con esclusione della sola fase istruttoria, in quanto non celebrata, ma con la maggiorazione del 10%, ex art. 4 comma 2, per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 [...]
, in proprio, non , CP_1 Controparte_1 CP_2
, PI GI e , quali eredi di;
[...] Controparte_3 Persona_1
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti, Parte_1 che veng er compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 6.10.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 9 di 9