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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1362/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Concetta Di Luzio) contro l Parte_1 CP_1
(avv. Cristina Grappone e Roberta Del Sordo), avente ad oggetto: opposizione a verbale ispettivo, osserva quanto segue:
- 1 -
La ricorrente in epigrafe indicata, socia della società De RD CO RL con sede legale in
GN (CH) con una partecipazione pari al 43%, pensionata dal 2018, si opponeva agli esiti del verbale unico di accertamento e notificazione n. 202300867,1 con il quale le era stato richiesto il CP_ versamento dei contributi Gestione Commercianti per un totale di euro 24.424,02 (compreso sanzioni ed interessi) relativi ad evasione contributiva per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023; dopo aver dedotto sulla violazione della legge 241/90 e dell'art. 12 dello statuto del contribuente, eccepiva l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la iscrizione negli elenchi gestione commercianti. Agiva in questa sede chiedendo “ 2) nel merito e in via principale: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023008671 del 11.01.2024 notificato in data
23.01.2024 per i motivi esposti nel presente ricorso per violazione diritti di difesa 3) nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza del debito contributivo e delle altre somme a carico della ricorrente pretese con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023008671 del 11.01.2024 notificato in data 23.01.2024 e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste e per l'effetto con il verbale unico di accertamento e notificazione ggetto del presente giudizio per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
per l'affetto dichiarare nullo/ annullabile/in ogni caso revocare e dichiarare privo di effetto l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Autonomi
Commercianti; 4) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge. In subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'integrale annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato: - riconsiderare l'attività e l'erronea interpretazione normativa effettuata dalla compagine ispettiva con riferimento a tutto quanto sopra esposto e pertanto per l'effetto: ridurre gli importi dell'anno 2019 al 50%, annullare gli importi richiesti per gli anni 2020, 2021 e 2022, ridurre gli importi al
50% per l'annualità 2023 e comunque applicare le relative sanzioni per omissione contributiva e non per evasione considerato che risultano le denunce INAIL. Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' CP_1 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed evidenziando invece la sussistenza, nel caso di specie, di un obbligo di iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, poiché la società DE IS IC S.R.L., nei fatti, aveva “sempre costituito ed è stata sempre organizzata alla stregua di un'impresa a conduzione familiare nella quale la socia, sig.ra ha sempre lavorato occupandosi di gestire sia Parte_1
l'attività del ristorante/bar…sia della gestione esecutiva ovvero rapporti con i clienti, fornitori e del personale dipendente… in modo autonomo, continuativo, personale e diretto nell'attività del ristorante/bar confrontandosi con il marito/legale rappresentante”. Chiedeva di “In via preliminare
e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda volta ad annullare il verbale ispettivo impugnato per carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario;
Nel merito: -respingere il ricorso proposto da proposto da (C.F. , in Parte_1 C.F._1 quanto infondato in fatto e diritto ed inammissibile perché sfornito di prova e per l'effetto accertare
e dichiarare la sussistenza dei crediti come specificato nel verbale ispettivo di cui alla premessa CP_1
o della diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa sempre a titolo di contributi
e somme aggiuntive. Il tutto con vittoria delle spese di lite..”.
La causa, istruita con la produzione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, col raccoglimento dell'interrogatorio formale della ricorrente e con l'escussione di testimoni, veniva decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
Prima di valutare nel merito la fondatezza o meno dell'unico motivo di opposizione nel merito in questa sede proposta, giova in via preliminare premettere che (come è del resto noto) con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (al cui che può essere assimilata l'opposizione all'avviso di addebito per ragioni di merito) non viene impugnato un atto amministrativo – con la conseguenza che la cognizione del giudice sarebbe limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo – ma viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione
(analogo a quello che si instaura con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall'opponente. Di conseguenza l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso si vedano: Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999 n. 5095; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I,
27 febbraio 1996, n. 1531; Cass. civ., 15.5.1989, n. 2323; Cass. civ., 14.12.1987, n. 9262), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Tanto premesso in linea generale, attesa l'irrilevanza dell'eccepito difetto di motivazione ex art. 3 della l. 241/1990 e della eccepita violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, deve CP_ necessariamente rigettarsi l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall'
-3-
Nel merito, si deve in questa sede evidenziare come l'opposizione in esame si fondi essenzialmente sull'assunto di parte opponente dell'insussistenza dei presupposti di legge per richiederle l'iscrizione nella Gestione speciale dei Commercianti.
Al proposito, è ben noto che, a norma dell'art. 1, comma 203 della L. 662/1996, sussiste l'obbligo di iscrizione in questione per i soggetti “titolari o gestori in proprio di imprese che… siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia”,
“abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione” o “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, restando invece esclusi dal tale obbligo sia i soci conferenti solo capitale, sia quelli la cui prestazione lavorativa in favore della società non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza.
Di conseguenza, essendo nel caso di specie incontroverso che l'odierna ricorrente sia socia della società De RD CO RL con una partecipazione pari al 43%, il presente giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del tipo e della frequenza di attività lavorativa in concreto svolta dalla predetta all'interno della società: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del
19/07/2018); è stato, inoltre, affermato, sebbene con riferimento al socio amministratore di una società a responsabilità limitata, che questi ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti qualora “partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, mentre, “qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018), e che, quindi, “occorre distinguere … tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore”.
Nel caso di specie è pacifico che l'attività della De RD CO RL sia un'attività di carattere commerciale, atteso che la società è titolare dell'attività di bar-ristorante denominata "Gina
Cafè" sita in Via Adriatica Sud n. 97/A1 di Francavilla Al Mare dall'1.8.2019.
Non è contestato che la ricorrente, pur essendo pensionata, sin dalla data di inizio dell'attività CP_ di impresa, ne abbia assunto il ruolo di “preposto” (si veda il doc. n. 8 dell' , da tale incarico potendo desumersi la titolarità di poteri di gestione della complessiva attività d'impresa esercitata.
Si legge, poi, in ricorso che la ricorrente nel 2019 “all'inizio dell'avvio del locale ha svolto gratuitamente attività per 5 mesi per impostare ed organizzare la gestione del nuovo locale acquistato per cessione di azienda”, denunciando spontaneamente all'Inail una “prestazione piena per 5 mesi” di 5 ore e una prestazione di attività lavorativa per un numero di giornate da un minimo di 62 a un massimo di 250 giorni tra il 2020 e il 2023. CP_ Non è contestato che in occasione del primo accesso ispettivo del 5.10.2023 (doc. n. 3 dell' la ricorrente fosse stata trovata “dietro al bancone del bar” nel locale, munita di grembiule, intenta a preparare dei piatti e che in tale occasione il legale rappresentante avrebbe dichiarato di non lavorare personalmente per motivi di salute, ma che la gestione sarebbe spettata a sua moglie, presente tutti i giorni per circa 5 ore al giorno, esercente “attività di cassa e altro”.
Nel corso dell'interrogatorio formale la stessa ricorrente, pur negando di essere stata presente tutti i giorni presso il bar ristorante in questione e pur ritenendo di dover premettere di aver “firmato la dichiarazione che ho riletto senza leggerne il contenuto” e precisando di non occuparsi “di tutte le cose che sono scritte nella dichiarazione”, ha ammesso di recarsi “a lavoro” e che “per le richieste di ferie e permessi i dipendenti parlavano sia a me che alla responsabile Era poi Testimone_1 quest'ultima a decidere ferie e permessi”, ciò consentendo di ritenere provati lo svolgimento di alcune attività di carattere lavorativo e l'esercizio di un potere di gestione organizzativa del personale.
Il teste , cuoco della resistente da 5 anni, premesso di lavorare “dalle 9 alle Testimone_2
15, per sette giorni alla settimana, con un giorno di riposo variabile” all'interno della cucina, ha riferito di aver “visto generalmente la ricorrente venire al locale regolarmente (tranne nei giorni in cui stava male) a portare la spesa, l'ho vista poi dare l'acqua ai fiori in giardino;
all'ora di pranzo viene a mangiare al ristorante con il marito”, che la ricorrente curava i rapporti con i fornitori dell'attività (“tanto posso dire perché il fornitore viene prima a portare la merce a me e poi passa dalla ricorrente per il pagamento. Aggiungo però che quando i fornitori portano la merce, la ricorrente non sempre c'è, quindi rimangono le fatture non pagate e che vengono pagate o dalla ragazza che sta al banco, che si chiama , oppure dalla ricorrente”), che la ricorrente impartiva Tes_1 ordini e disposizioni sul lavoro (“ad esempio, quando verso le 14:30/15:00, la ricorrente va via, mi indica qual è il menù da preparare per il giorno successivo o la spesa da fare per il giorno seguente”), nonché di aver richiesto alla ricorrente ferie e permessi.
La teste , barista fin dall'apertura del bar ristorante Gina Cafè di Francavilla al Testimone_1
Mare e “responsabile dell'hccp”, premesso di lavorare normalmente “da venerdì a lunedì, dalle 6:00 alle 14:00 o il pomeriggio dalle 12:00 alle 20:00”, pur premettendo, come l'altro testimone, che durante il lockdown imposto per la pandemia da Covid19 la ricorrente non era mai venuta a lavorare e che il titolare del potere decisionale era il marito della ricorrente, ha riferito: che la stessa “…veniva anche 2 o 3 volte a settimana”; che “Il suo orario di presenza non era fisso, poteva arrivare alle 10
o alle 11 e poi uscire ed allontanarsi”; che la stessa “Qualche volta ha gestito la cassa, ma raramente, forse due volte e qualche volta ha portato un piatto ai tavoli”; che la stessa “aveva rapporti con i clienti, nel senso che si metteva a conversare con quelli che venivano a fare colazione”.
Anche la teste figlia della ricorrente e barista della società De RD Testimone_3
CO SR “per un mese e mezzo nell'estate 2022 e poi da fine dicembre 2022 fino a fine dicembre
2024” ha riferito di aver visto sua madre “venire al bar ristorante tre o quattro volte a settimana, non con orari specifici, di solito dopo che ha terminato le faccende di casa”- ciò implicando una presenza seppur non quotidiana ma regolare e costante nel tempo – e per il resto ha reso una deposizione poco attendibile, sostanzialmente finalizzata a favorire la posizione giuridica della resistente nella parte in cui ha sminuito la consistenza e la quantità dei compiti svolti (“Mia madre fondamentalmente si sedeva ai tavoli, innaffiava le piante, andava a fare la spesa ove necessario e le poche volte che si metteva dietro al bancone veniva redarguita da me che le dicevo che non era opportuno che lei a 73 anni venisse a lavorare. Questo è capitato poche volte e tutte le volte io l'ho ripresa”), come pure evincibile dall'aggiunta, spontanea e non oggetto di preventiva domanda del giudice, relativa al contenuto della dichiarazione resa in sede ispettiva il 30.11.2023 (in cui pure aveva affermato di ricevere disposizioni o ordini di lavoro da sua madre, presente in maniera regolare e continuativa, occupandosi un po' di tutto) “vorrei dire che mi è stato chiesto “possiamo dire che mia madre lavorava in maniera continuativa?” e io rispondevo che mia madre aveva una capacità dialettica importante. Escludo di aver detto che mia madre fosse presente e che si occupasse con orario flessibile di un po' di tutto, anzi io ho negato queste circostanze. Quello che io ho detto è che a casa mia comanda mio padre e che mio padre si confronta con mia madre, ma alla fine decide sempre lui.
Avevo solo detto che mio padre aveva avuto problemi di salute. Mio padre non ha mai lavorato ma
è sempre stato presente a controllare tutto. Ingenuamente ho firmato il contenuto della dichiarazione che mi è stata letta”, il tutto nonostante l'avviso, ivi riportato, sulle conseguenze di dichiarazioni false a un pubblico ufficiale.
Le stesse considerazioni vanno fatte con riferimento alla deposizione della teste Tes_4
(“Circa il contenuto della dichiarazione da me resa in sede ispettiva il 30.11.2023 dico
[...] innanzitutto che la mattina che ho reso questa dichiarazione non mi è stato spiegato quello che sarebbe successo. Quando ho firmato la dichiarazione non ho capito quello che stavo facendo e non ho capito che potevo cambiare la dichiarazione. Sono stati i verbalizzanti a scrivere “ultimi 5 anni”, mentre io non ricordavo”), che in sede ispettiva aveva dichiarato lo svolgimento “in maniera autonoma e prevalente nella gestione del ristorante/bar” e dell'attività lavorativa “senza orari fissi”
e gratuita di sua madre.
Quanto a queste ultime, del resto, l'esistenza del vincolo parentale e l'esimente prevista dal codice penale per il reato di falsa testimonianza inducono a ritenere poco attendibile quanto dalle stesse dichiarato in giudizio a dispetto di quanto riferito in maniera spontanea e nell'imminenza dell'accertamento ispettivo e a valorizzare quanto riferito dal teste sulla presenza regolare e Tes_2 costante della ricorrente e sullo svolgimento di attività di carattere gestorio e lavorativo, avendo quest'ultimo reso una deposizione del tutto circostanziata ed essendo lo stesso apparso indifferente ai fini del giudizio.
Né a diverse conclusioni sembra possibile pervenire valorizzando il contenuto della teste la cui presenza presso l'attività commerciale deve considerarsi limitata rispetto a quella del Tes_1 teste (avendo la stessa dichiarato di lavorare normalmente “da venerdì a lunedì, dalle 6:00 Tes_2 alle 14:00 o il pomeriggio dalle 12:00 alle 20:00”, ovverosia normalmente e per lo più solo nei weekend), ciò autorizzando a ritenerla meno informata dei fatti di causa.
Alla luce della valutazione del menzionato compendio istruttorio, può, allora, ritenersi che CP_ l' abbia adempiuto all'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, dimostrando lo svolgimento di un'attività abituale e prevalente di gestione e di lavoro della ricorrente idonea a costituire il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in sede ispettiva.
-4-
Quanto, infine, alla domanda subordinata di “ridurre gli importi dell'anno 2019 al 50%, annullare gli importi richiesti per gli anni 2020, 2021 e 2022, ridurre gli importi al 50% per l'annualità 2023 e comunque applicare le relative sanzioni per omissione contributiva e non per evasione considerato che risultano le denunce INAIL”, occorre considerare come la giurisprudenza CP_ di legittimità sia oramai costante nell'affermare che “L'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i Mod. DM 10, circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l' evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente
l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede” (da ultimo Cass.Sez.
L - , Ordinanza n. 10427 del02/05/2018).
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente abbia reso una denuncia -presumibilmente relativa CP_ ad una presenza al lavoro inferiore a quella effettiva- all'Inail e non all' e nulla ha dedotto sugli indici idonei a dimostrare la sua buona fede nell'omissione. CP_ L' infine, in considerazione dello status di pensionata della ricorrente (“pensione cat.
VO/COM/S (VECCHIAIA COMMERCIANTI REGIME INTERNAZ ) Certif. n. 48601294 erogata da:
- IST. con decorrenza dal 12/18”) e in applicazione CP_1 Controparte_2 dell'articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997,n. 449, ha espressamente dedotto, nelle sue difese che “previa necessaria ed apposita istanza da parte della ricorrente, nell'auspicata ipotesi di rigetto dell'avverso ricorso, i competenti uffici amministrativi provvederanno a rideterminare i contributi dovuti, riducendo gli stessi nella misura del 50%”.
Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni ed in rigetto dell'opposizione in esame, la richiesta contributive nei confronti della ricorrente va dichiarata legittima, ma va demandato alle competenti sedi amministrative la rideterminazione degli importi dovuti per i contributi e per le relative sanzioni in ragione dell'applicazione della disposizione da ultimo citata.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte ricorrente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (ex d.m. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore compreso tra 5200,01 e
26.000,00 euro per le cause di natura previdenziale), si liquidano in complessivi euro 5391,00 per compensi professionali, oltre agli accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara legittima la richiesta contributiva relativa alla gestione commercianti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023008671 dell' 11.01.2024, demandando alle competenti sedi amministrative la diversa determinazione del dovuto in applicazione dell'articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997,n. 449; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivi euro 5391,00 per compensi professionali, oltre agli accessori dovuti per legge.
Chieti, lì 27 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1362/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Concetta Di Luzio) contro l Parte_1 CP_1
(avv. Cristina Grappone e Roberta Del Sordo), avente ad oggetto: opposizione a verbale ispettivo, osserva quanto segue:
- 1 -
La ricorrente in epigrafe indicata, socia della società De RD CO RL con sede legale in
GN (CH) con una partecipazione pari al 43%, pensionata dal 2018, si opponeva agli esiti del verbale unico di accertamento e notificazione n. 202300867,1 con il quale le era stato richiesto il CP_ versamento dei contributi Gestione Commercianti per un totale di euro 24.424,02 (compreso sanzioni ed interessi) relativi ad evasione contributiva per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023; dopo aver dedotto sulla violazione della legge 241/90 e dell'art. 12 dello statuto del contribuente, eccepiva l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la iscrizione negli elenchi gestione commercianti. Agiva in questa sede chiedendo “ 2) nel merito e in via principale: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023008671 del 11.01.2024 notificato in data
23.01.2024 per i motivi esposti nel presente ricorso per violazione diritti di difesa 3) nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza del debito contributivo e delle altre somme a carico della ricorrente pretese con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023008671 del 11.01.2024 notificato in data 23.01.2024 e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste e per l'effetto con il verbale unico di accertamento e notificazione ggetto del presente giudizio per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
per l'affetto dichiarare nullo/ annullabile/in ogni caso revocare e dichiarare privo di effetto l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Autonomi
Commercianti; 4) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge. In subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'integrale annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato: - riconsiderare l'attività e l'erronea interpretazione normativa effettuata dalla compagine ispettiva con riferimento a tutto quanto sopra esposto e pertanto per l'effetto: ridurre gli importi dell'anno 2019 al 50%, annullare gli importi richiesti per gli anni 2020, 2021 e 2022, ridurre gli importi al
50% per l'annualità 2023 e comunque applicare le relative sanzioni per omissione contributiva e non per evasione considerato che risultano le denunce INAIL. Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' CP_1 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed evidenziando invece la sussistenza, nel caso di specie, di un obbligo di iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, poiché la società DE IS IC S.R.L., nei fatti, aveva “sempre costituito ed è stata sempre organizzata alla stregua di un'impresa a conduzione familiare nella quale la socia, sig.ra ha sempre lavorato occupandosi di gestire sia Parte_1
l'attività del ristorante/bar…sia della gestione esecutiva ovvero rapporti con i clienti, fornitori e del personale dipendente… in modo autonomo, continuativo, personale e diretto nell'attività del ristorante/bar confrontandosi con il marito/legale rappresentante”. Chiedeva di “In via preliminare
e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda volta ad annullare il verbale ispettivo impugnato per carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario;
Nel merito: -respingere il ricorso proposto da proposto da (C.F. , in Parte_1 C.F._1 quanto infondato in fatto e diritto ed inammissibile perché sfornito di prova e per l'effetto accertare
e dichiarare la sussistenza dei crediti come specificato nel verbale ispettivo di cui alla premessa CP_1
o della diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa sempre a titolo di contributi
e somme aggiuntive. Il tutto con vittoria delle spese di lite..”.
La causa, istruita con la produzione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, col raccoglimento dell'interrogatorio formale della ricorrente e con l'escussione di testimoni, veniva decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
Prima di valutare nel merito la fondatezza o meno dell'unico motivo di opposizione nel merito in questa sede proposta, giova in via preliminare premettere che (come è del resto noto) con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (al cui che può essere assimilata l'opposizione all'avviso di addebito per ragioni di merito) non viene impugnato un atto amministrativo – con la conseguenza che la cognizione del giudice sarebbe limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo – ma viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione
(analogo a quello che si instaura con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall'opponente. Di conseguenza l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso si vedano: Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999 n. 5095; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I,
27 febbraio 1996, n. 1531; Cass. civ., 15.5.1989, n. 2323; Cass. civ., 14.12.1987, n. 9262), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Tanto premesso in linea generale, attesa l'irrilevanza dell'eccepito difetto di motivazione ex art. 3 della l. 241/1990 e della eccepita violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, deve CP_ necessariamente rigettarsi l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall'
-3-
Nel merito, si deve in questa sede evidenziare come l'opposizione in esame si fondi essenzialmente sull'assunto di parte opponente dell'insussistenza dei presupposti di legge per richiederle l'iscrizione nella Gestione speciale dei Commercianti.
Al proposito, è ben noto che, a norma dell'art. 1, comma 203 della L. 662/1996, sussiste l'obbligo di iscrizione in questione per i soggetti “titolari o gestori in proprio di imprese che… siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia”,
“abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione” o “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, restando invece esclusi dal tale obbligo sia i soci conferenti solo capitale, sia quelli la cui prestazione lavorativa in favore della società non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza.
Di conseguenza, essendo nel caso di specie incontroverso che l'odierna ricorrente sia socia della società De RD CO RL con una partecipazione pari al 43%, il presente giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del tipo e della frequenza di attività lavorativa in concreto svolta dalla predetta all'interno della società: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del
19/07/2018); è stato, inoltre, affermato, sebbene con riferimento al socio amministratore di una società a responsabilità limitata, che questi ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti qualora “partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, mentre, “qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018), e che, quindi, “occorre distinguere … tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore”.
Nel caso di specie è pacifico che l'attività della De RD CO RL sia un'attività di carattere commerciale, atteso che la società è titolare dell'attività di bar-ristorante denominata "Gina
Cafè" sita in Via Adriatica Sud n. 97/A1 di Francavilla Al Mare dall'1.8.2019.
Non è contestato che la ricorrente, pur essendo pensionata, sin dalla data di inizio dell'attività CP_ di impresa, ne abbia assunto il ruolo di “preposto” (si veda il doc. n. 8 dell' , da tale incarico potendo desumersi la titolarità di poteri di gestione della complessiva attività d'impresa esercitata.
Si legge, poi, in ricorso che la ricorrente nel 2019 “all'inizio dell'avvio del locale ha svolto gratuitamente attività per 5 mesi per impostare ed organizzare la gestione del nuovo locale acquistato per cessione di azienda”, denunciando spontaneamente all'Inail una “prestazione piena per 5 mesi” di 5 ore e una prestazione di attività lavorativa per un numero di giornate da un minimo di 62 a un massimo di 250 giorni tra il 2020 e il 2023. CP_ Non è contestato che in occasione del primo accesso ispettivo del 5.10.2023 (doc. n. 3 dell' la ricorrente fosse stata trovata “dietro al bancone del bar” nel locale, munita di grembiule, intenta a preparare dei piatti e che in tale occasione il legale rappresentante avrebbe dichiarato di non lavorare personalmente per motivi di salute, ma che la gestione sarebbe spettata a sua moglie, presente tutti i giorni per circa 5 ore al giorno, esercente “attività di cassa e altro”.
Nel corso dell'interrogatorio formale la stessa ricorrente, pur negando di essere stata presente tutti i giorni presso il bar ristorante in questione e pur ritenendo di dover premettere di aver “firmato la dichiarazione che ho riletto senza leggerne il contenuto” e precisando di non occuparsi “di tutte le cose che sono scritte nella dichiarazione”, ha ammesso di recarsi “a lavoro” e che “per le richieste di ferie e permessi i dipendenti parlavano sia a me che alla responsabile Era poi Testimone_1 quest'ultima a decidere ferie e permessi”, ciò consentendo di ritenere provati lo svolgimento di alcune attività di carattere lavorativo e l'esercizio di un potere di gestione organizzativa del personale.
Il teste , cuoco della resistente da 5 anni, premesso di lavorare “dalle 9 alle Testimone_2
15, per sette giorni alla settimana, con un giorno di riposo variabile” all'interno della cucina, ha riferito di aver “visto generalmente la ricorrente venire al locale regolarmente (tranne nei giorni in cui stava male) a portare la spesa, l'ho vista poi dare l'acqua ai fiori in giardino;
all'ora di pranzo viene a mangiare al ristorante con il marito”, che la ricorrente curava i rapporti con i fornitori dell'attività (“tanto posso dire perché il fornitore viene prima a portare la merce a me e poi passa dalla ricorrente per il pagamento. Aggiungo però che quando i fornitori portano la merce, la ricorrente non sempre c'è, quindi rimangono le fatture non pagate e che vengono pagate o dalla ragazza che sta al banco, che si chiama , oppure dalla ricorrente”), che la ricorrente impartiva Tes_1 ordini e disposizioni sul lavoro (“ad esempio, quando verso le 14:30/15:00, la ricorrente va via, mi indica qual è il menù da preparare per il giorno successivo o la spesa da fare per il giorno seguente”), nonché di aver richiesto alla ricorrente ferie e permessi.
La teste , barista fin dall'apertura del bar ristorante Gina Cafè di Francavilla al Testimone_1
Mare e “responsabile dell'hccp”, premesso di lavorare normalmente “da venerdì a lunedì, dalle 6:00 alle 14:00 o il pomeriggio dalle 12:00 alle 20:00”, pur premettendo, come l'altro testimone, che durante il lockdown imposto per la pandemia da Covid19 la ricorrente non era mai venuta a lavorare e che il titolare del potere decisionale era il marito della ricorrente, ha riferito: che la stessa “…veniva anche 2 o 3 volte a settimana”; che “Il suo orario di presenza non era fisso, poteva arrivare alle 10
o alle 11 e poi uscire ed allontanarsi”; che la stessa “Qualche volta ha gestito la cassa, ma raramente, forse due volte e qualche volta ha portato un piatto ai tavoli”; che la stessa “aveva rapporti con i clienti, nel senso che si metteva a conversare con quelli che venivano a fare colazione”.
Anche la teste figlia della ricorrente e barista della società De RD Testimone_3
CO SR “per un mese e mezzo nell'estate 2022 e poi da fine dicembre 2022 fino a fine dicembre
2024” ha riferito di aver visto sua madre “venire al bar ristorante tre o quattro volte a settimana, non con orari specifici, di solito dopo che ha terminato le faccende di casa”- ciò implicando una presenza seppur non quotidiana ma regolare e costante nel tempo – e per il resto ha reso una deposizione poco attendibile, sostanzialmente finalizzata a favorire la posizione giuridica della resistente nella parte in cui ha sminuito la consistenza e la quantità dei compiti svolti (“Mia madre fondamentalmente si sedeva ai tavoli, innaffiava le piante, andava a fare la spesa ove necessario e le poche volte che si metteva dietro al bancone veniva redarguita da me che le dicevo che non era opportuno che lei a 73 anni venisse a lavorare. Questo è capitato poche volte e tutte le volte io l'ho ripresa”), come pure evincibile dall'aggiunta, spontanea e non oggetto di preventiva domanda del giudice, relativa al contenuto della dichiarazione resa in sede ispettiva il 30.11.2023 (in cui pure aveva affermato di ricevere disposizioni o ordini di lavoro da sua madre, presente in maniera regolare e continuativa, occupandosi un po' di tutto) “vorrei dire che mi è stato chiesto “possiamo dire che mia madre lavorava in maniera continuativa?” e io rispondevo che mia madre aveva una capacità dialettica importante. Escludo di aver detto che mia madre fosse presente e che si occupasse con orario flessibile di un po' di tutto, anzi io ho negato queste circostanze. Quello che io ho detto è che a casa mia comanda mio padre e che mio padre si confronta con mia madre, ma alla fine decide sempre lui.
Avevo solo detto che mio padre aveva avuto problemi di salute. Mio padre non ha mai lavorato ma
è sempre stato presente a controllare tutto. Ingenuamente ho firmato il contenuto della dichiarazione che mi è stata letta”, il tutto nonostante l'avviso, ivi riportato, sulle conseguenze di dichiarazioni false a un pubblico ufficiale.
Le stesse considerazioni vanno fatte con riferimento alla deposizione della teste Tes_4
(“Circa il contenuto della dichiarazione da me resa in sede ispettiva il 30.11.2023 dico
[...] innanzitutto che la mattina che ho reso questa dichiarazione non mi è stato spiegato quello che sarebbe successo. Quando ho firmato la dichiarazione non ho capito quello che stavo facendo e non ho capito che potevo cambiare la dichiarazione. Sono stati i verbalizzanti a scrivere “ultimi 5 anni”, mentre io non ricordavo”), che in sede ispettiva aveva dichiarato lo svolgimento “in maniera autonoma e prevalente nella gestione del ristorante/bar” e dell'attività lavorativa “senza orari fissi”
e gratuita di sua madre.
Quanto a queste ultime, del resto, l'esistenza del vincolo parentale e l'esimente prevista dal codice penale per il reato di falsa testimonianza inducono a ritenere poco attendibile quanto dalle stesse dichiarato in giudizio a dispetto di quanto riferito in maniera spontanea e nell'imminenza dell'accertamento ispettivo e a valorizzare quanto riferito dal teste sulla presenza regolare e Tes_2 costante della ricorrente e sullo svolgimento di attività di carattere gestorio e lavorativo, avendo quest'ultimo reso una deposizione del tutto circostanziata ed essendo lo stesso apparso indifferente ai fini del giudizio.
Né a diverse conclusioni sembra possibile pervenire valorizzando il contenuto della teste la cui presenza presso l'attività commerciale deve considerarsi limitata rispetto a quella del Tes_1 teste (avendo la stessa dichiarato di lavorare normalmente “da venerdì a lunedì, dalle 6:00 Tes_2 alle 14:00 o il pomeriggio dalle 12:00 alle 20:00”, ovverosia normalmente e per lo più solo nei weekend), ciò autorizzando a ritenerla meno informata dei fatti di causa.
Alla luce della valutazione del menzionato compendio istruttorio, può, allora, ritenersi che CP_ l' abbia adempiuto all'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, dimostrando lo svolgimento di un'attività abituale e prevalente di gestione e di lavoro della ricorrente idonea a costituire il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in sede ispettiva.
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Quanto, infine, alla domanda subordinata di “ridurre gli importi dell'anno 2019 al 50%, annullare gli importi richiesti per gli anni 2020, 2021 e 2022, ridurre gli importi al 50% per l'annualità 2023 e comunque applicare le relative sanzioni per omissione contributiva e non per evasione considerato che risultano le denunce INAIL”, occorre considerare come la giurisprudenza CP_ di legittimità sia oramai costante nell'affermare che “L'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i Mod. DM 10, circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l' evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente
l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede” (da ultimo Cass.Sez.
L - , Ordinanza n. 10427 del02/05/2018).
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente abbia reso una denuncia -presumibilmente relativa CP_ ad una presenza al lavoro inferiore a quella effettiva- all'Inail e non all' e nulla ha dedotto sugli indici idonei a dimostrare la sua buona fede nell'omissione. CP_ L' infine, in considerazione dello status di pensionata della ricorrente (“pensione cat.
VO/COM/S (VECCHIAIA COMMERCIANTI REGIME INTERNAZ ) Certif. n. 48601294 erogata da:
- IST. con decorrenza dal 12/18”) e in applicazione CP_1 Controparte_2 dell'articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997,n. 449, ha espressamente dedotto, nelle sue difese che “previa necessaria ed apposita istanza da parte della ricorrente, nell'auspicata ipotesi di rigetto dell'avverso ricorso, i competenti uffici amministrativi provvederanno a rideterminare i contributi dovuti, riducendo gli stessi nella misura del 50%”.
Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni ed in rigetto dell'opposizione in esame, la richiesta contributive nei confronti della ricorrente va dichiarata legittima, ma va demandato alle competenti sedi amministrative la rideterminazione degli importi dovuti per i contributi e per le relative sanzioni in ragione dell'applicazione della disposizione da ultimo citata.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte ricorrente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (ex d.m. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore compreso tra 5200,01 e
26.000,00 euro per le cause di natura previdenziale), si liquidano in complessivi euro 5391,00 per compensi professionali, oltre agli accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara legittima la richiesta contributiva relativa alla gestione commercianti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023008671 dell' 11.01.2024, demandando alle competenti sedi amministrative la diversa determinazione del dovuto in applicazione dell'articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997,n. 449; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivi euro 5391,00 per compensi professionali, oltre agli accessori dovuti per legge.
Chieti, lì 27 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia