Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4556/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI ELISA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI Controparte_1 C.F._2
ELISA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto dichiarando la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2.
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri.
3.
Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale la figlia non ancora economicamente Per_1
indipendente, sarà iscritta presso la residenza della madre in Castelnuovo Rangone (MO), Via Ing. G. Ferrari
n. 1.
4.
Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia ed in ragione delle circostanze menzionate, il padre Per_1
corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di €.750,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
5.
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli,
come da Protocollo del Tribunale di Modena, che di seguito si elencano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) vestiario.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) accessori tecnologici eventualmente richiesti dai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6.
Il Sig. e la Sig.ra inoltre, continueranno a farsi carico del pagamento della rata di mutuo Pt_1 CP_1
(nella misura del 50% della rata mensile ciascuno) acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Fanano (MO),
Via Monte di sotto, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Fanano (MO), Foglio 28, particella 244, sub. 4, Cat A/2, il quale rimane in uso ed utilizzo al Sig. con impegno da parte della Sig.ra Pt_1
di rinunciare alla sua quota di proprietà (50%) a favore del Sig. nel momento in cui il CP_1 Pt_1
predetto immobile verrà venduto.
7. Cont Disporre che il saldo presente sul conto corrente cointestato acceso presso è di competenza e viene assegnato alla Sig.ra essendo stato costituito dai proventi della vendita della casa coniugale sita in Castelfranco CP_1
(MO), frazione Piumazzo, cointestata, che è stata venduta nel mese di agosto 2022. Il Sig. pertanto, si Pt_1
impegna a non effettuare prelievi di alcun tipo.
8.
Disporre che l'assegno unico – o qualsiasi ulteriore beneficio previsto dalla legge in favore dei figli e/o famiglia – verrà richiesto e trattenuto esclusivamente dalla Sig. la quale potrà provvedere alla presentazione CP_1
della relativa domanda, con onere a carico del Sig. di agevolare quanto più possibile la Sig.ra Pt_1 CP_1
nella raccolta della documentazione da presentare all'Ente proposto per addivenire all'erogazione della predetta prestazione.
9.
La casa coniugale sita in Castelfranco (MO), frazione Piumazzo, cointestata, è stata venduta nel mese di agosto
2022 e il Sig. ha rinunciato alla sua quota pari al 50% a favore della moglie che ha provveduto ad Pt_1
acquistare la casa ove ora risiede con i figli sita in Castelnuovo Rangone (MO).”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a FORMIGINE (MO) Parte_1
il 05/01/1972 e nata a [...] il Controparte_1
03/09/1975
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelfranco Emilia (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2000, atto n.41, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale