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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 30/01/2026, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1366/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3786/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401459855 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 971/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso n. 3786/2025, notificato il 10/1/2025 e depositato il 5/2/2025, corredato da domanda cautelare e da istanza di trattazione in pubblica udienza, la signora Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo di estremi specificati in epigrafe, emesso dal Comune di Roma capitale e notificato a mezzo posta in data 15/11/2024, con cui viene contestato l'omesso pagamento di TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al
2023 in relazione all'immobile di Indirizzo_1 , e viene chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.587. Il ricorso, preceduto da istanza di autotutela rimasta inesitata, è affidato a motivi rubricati.
2. Il ricorso risulta tempestivamente e ritualmente notificato al Comune di Roma a mezzo PEC, all'indirizzo
PEC indicato nell'avviso di accertamento per la ricezione dei ricorsi. Il Comune non si è costituito in giudizio.
3. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 29/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In data 14/4/2025 la ricorrente ha depositato una nota e una attestazione di conformità riferiti a un provvedimento di autotutela, in tesi datato 13/3/2025 e ricevuto il 28/3/2025.
4.1. Durante la pubblica udienza il difensore della ricorrente ha ribadito che il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela e chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio, insistendo per le spese di lite.
5. Il giudice rileva che non è in atti il provvedimento di autotutela, tuttavia della sua esistenza si prende atto, come fatto non contestato, perché dichiarato dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
5. Data la richiesta di condanna alle spese, occorre valutare la soccombenza virtuale del Comune resistente.
5.1. A tal fine, è fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che i tributi sono stati già pagati a nome di Nominativo_1, e se ne fornisce prova documentale unitamente a documentazione catastale.
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente, nata nel 1928 e invalida totale, risulta proprietaria al 100% dell'immobile oggetto di accertamento a seguito di successione mortis causa al proprio coniuge Nominativo_1.
L'utenza Tari per l'immobile risulta intestata a Nominativo_1 nonostante il decesso, ed ha continuato a essere pagata a suo nome, anche dopo il decesso.
Sul piano strettamente formale, la vicenda successoria mortis causa avrebbe dovuto essere stata comunicata al Comune di Roma con mutamento dell'intestatario dell'utenza. Sul piano sostanziale, tuttavia, il Comune ha comunque percepito il tributo e non può esigerlo una seconda volta per il medesimo immobile.
Tanto avrebbe potuto essere constatato dal medesimo Comune in sede di autotutela, rimasta inevasa.
6. Le spese vanno pertanto poste a carico del Comune secondo la soccombenza virtuale.
L'esercizio dell'autotutela è stato intempestivo ai fini della deflazione dei giudizi, in quanto avvenuto dopo la scadenza dei termini di deposito del ricorso, sicché la ricorrente è stata obbligata a rivolgersi ad un avvocato, a notificare e depositare il ricorso per non incorrere in decadenza, e a sostenere i relativi costi di lite.
Le spese liquidate in dispositivo, tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni).
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Roma
Capitale al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 800 (ottocento) oltre accessori di legge.
Contributo unificato ripetibile a carico del Comune di Roma Capitale.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3786/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401459855 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 971/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso n. 3786/2025, notificato il 10/1/2025 e depositato il 5/2/2025, corredato da domanda cautelare e da istanza di trattazione in pubblica udienza, la signora Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo di estremi specificati in epigrafe, emesso dal Comune di Roma capitale e notificato a mezzo posta in data 15/11/2024, con cui viene contestato l'omesso pagamento di TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al
2023 in relazione all'immobile di Indirizzo_1 , e viene chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.587. Il ricorso, preceduto da istanza di autotutela rimasta inesitata, è affidato a motivi rubricati.
2. Il ricorso risulta tempestivamente e ritualmente notificato al Comune di Roma a mezzo PEC, all'indirizzo
PEC indicato nell'avviso di accertamento per la ricezione dei ricorsi. Il Comune non si è costituito in giudizio.
3. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 29/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In data 14/4/2025 la ricorrente ha depositato una nota e una attestazione di conformità riferiti a un provvedimento di autotutela, in tesi datato 13/3/2025 e ricevuto il 28/3/2025.
4.1. Durante la pubblica udienza il difensore della ricorrente ha ribadito che il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela e chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio, insistendo per le spese di lite.
5. Il giudice rileva che non è in atti il provvedimento di autotutela, tuttavia della sua esistenza si prende atto, come fatto non contestato, perché dichiarato dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
5. Data la richiesta di condanna alle spese, occorre valutare la soccombenza virtuale del Comune resistente.
5.1. A tal fine, è fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che i tributi sono stati già pagati a nome di Nominativo_1, e se ne fornisce prova documentale unitamente a documentazione catastale.
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente, nata nel 1928 e invalida totale, risulta proprietaria al 100% dell'immobile oggetto di accertamento a seguito di successione mortis causa al proprio coniuge Nominativo_1.
L'utenza Tari per l'immobile risulta intestata a Nominativo_1 nonostante il decesso, ed ha continuato a essere pagata a suo nome, anche dopo il decesso.
Sul piano strettamente formale, la vicenda successoria mortis causa avrebbe dovuto essere stata comunicata al Comune di Roma con mutamento dell'intestatario dell'utenza. Sul piano sostanziale, tuttavia, il Comune ha comunque percepito il tributo e non può esigerlo una seconda volta per il medesimo immobile.
Tanto avrebbe potuto essere constatato dal medesimo Comune in sede di autotutela, rimasta inevasa.
6. Le spese vanno pertanto poste a carico del Comune secondo la soccombenza virtuale.
L'esercizio dell'autotutela è stato intempestivo ai fini della deflazione dei giudizi, in quanto avvenuto dopo la scadenza dei termini di deposito del ricorso, sicché la ricorrente è stata obbligata a rivolgersi ad un avvocato, a notificare e depositare il ricorso per non incorrere in decadenza, e a sostenere i relativi costi di lite.
Le spese liquidate in dispositivo, tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni).
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Roma
Capitale al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 800 (ottocento) oltre accessori di legge.
Contributo unificato ripetibile a carico del Comune di Roma Capitale.