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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 766/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. TAIANI Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso Controparte_1
RESISTENTE
, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta l'intimazione di pagamento ricevuta in data 25.05.2024 per l'omesso pagamento dei seguenti 7 avvisi di addebito per i quali l' CP_2
risultava essere l'ente impositore:
pagina 1 di 4 Avviso di addebito n. 38220180000743647000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2017, presuntivamente notificato il 07.09.2018, per un totale di euro 4.165,97;
2. Avviso di addebito n. 38220190000409840000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2018, presuntivamente notificato il 04.10.2019, per un totale di euro 2.770,71;
3. Avviso di addebito n. 382201900001314263000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2018/2017, presuntivamente notificato il
06.03.2020, per un totale di euro 2.318,45;
4. Avviso di addebito n. 382201900001342264000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2018/2019, presuntivamente notificato il
06.03.2020, per un totale di euro 2.679,55;
5. Avviso di addebito n. 38220210000422843000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2019, presuntivamente notificato il 12.01.2022, per un totale di euro 4.135,67;
6. Avviso di addebito n. 38220220000365208000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2020, presuntivamente notificato il 07.01.2023, per un totale di euro 4.424,59;
7. Avviso di addebito n. 382202200014906090000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2022, presuntivamente notificato il 22.01.2023, per un totale di euro 3.285,75.
CC non aveva ricevuto rituale notificazione degli avvisi e che i relativi crediti si erano prescritti.
Si sono costituiti i resistenti.
***
pagina 2 di 4 Come rilevato dall' le contestazioni dell'istante relativamente ai primi CP_2
cinque avvisi di addebito sono già state esaminate da questo tribunale che, con sentenza n. 82/2024, le ha respinte. Non vi è contestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, l'odierno ricorso limitatamente a tali avvisi di addebito è inammissibile.
Relativamente agli altri due avvisi di addebito, il n. 382 2022 00003652 08 000 è stato notificato per compiuta giacenza il 07/01/2023 (doc. 2 e 3), mentre il n.
382 2022 0001490609000 (doc. 4), è stato notificato con PEC il 21/01/2023
(docc. 5 e 6).
Queste notifiche sono state effettuate secondo le modalità previste dalla legge.
L'art. 30, comma 4°, D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. con modif. in L. n.122/2010 prevede che: " L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_2
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
L'eccezione secondo cui la spedizione dell'avviso di addebito dovrebbe avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata iscritta nei pubblici registri è infondata poiché alcuna norma richiede che la PEC provenga da un indirizzo pubblicato in pubblici elenchi.
Le spese di lite sono liquidate per ciascuno dei resistenti in complessivi €
2694,00 per compenso al difensore e spese forfettarie oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
pagina 3 di 4 Spese come in parte motiva.
Pesaro, 22/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 766/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. TAIANI Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso Controparte_1
RESISTENTE
, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta l'intimazione di pagamento ricevuta in data 25.05.2024 per l'omesso pagamento dei seguenti 7 avvisi di addebito per i quali l' CP_2
risultava essere l'ente impositore:
pagina 1 di 4 Avviso di addebito n. 38220180000743647000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2017, presuntivamente notificato il 07.09.2018, per un totale di euro 4.165,97;
2. Avviso di addebito n. 38220190000409840000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2018, presuntivamente notificato il 04.10.2019, per un totale di euro 2.770,71;
3. Avviso di addebito n. 382201900001314263000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2018/2017, presuntivamente notificato il
06.03.2020, per un totale di euro 2.318,45;
4. Avviso di addebito n. 382201900001342264000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2018/2019, presuntivamente notificato il
06.03.2020, per un totale di euro 2.679,55;
5. Avviso di addebito n. 38220210000422843000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2019, presuntivamente notificato il 12.01.2022, per un totale di euro 4.135,67;
6. Avviso di addebito n. 38220220000365208000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2020, presuntivamente notificato il 07.01.2023, per un totale di euro 4.424,59;
7. Avviso di addebito n. 382202200014906090000 nascente da ruolo
“CONTRIBUTI I.V.S.” anno 2022, presuntivamente notificato il 22.01.2023, per un totale di euro 3.285,75.
CC non aveva ricevuto rituale notificazione degli avvisi e che i relativi crediti si erano prescritti.
Si sono costituiti i resistenti.
***
pagina 2 di 4 Come rilevato dall' le contestazioni dell'istante relativamente ai primi CP_2
cinque avvisi di addebito sono già state esaminate da questo tribunale che, con sentenza n. 82/2024, le ha respinte. Non vi è contestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, l'odierno ricorso limitatamente a tali avvisi di addebito è inammissibile.
Relativamente agli altri due avvisi di addebito, il n. 382 2022 00003652 08 000 è stato notificato per compiuta giacenza il 07/01/2023 (doc. 2 e 3), mentre il n.
382 2022 0001490609000 (doc. 4), è stato notificato con PEC il 21/01/2023
(docc. 5 e 6).
Queste notifiche sono state effettuate secondo le modalità previste dalla legge.
L'art. 30, comma 4°, D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. con modif. in L. n.122/2010 prevede che: " L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_2
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
L'eccezione secondo cui la spedizione dell'avviso di addebito dovrebbe avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata iscritta nei pubblici registri è infondata poiché alcuna norma richiede che la PEC provenga da un indirizzo pubblicato in pubblici elenchi.
Le spese di lite sono liquidate per ciascuno dei resistenti in complessivi €
2694,00 per compenso al difensore e spese forfettarie oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
pagina 3 di 4 Spese come in parte motiva.
Pesaro, 22/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 4 di 4