Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 17/12/2025, n. 22838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22838 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22838/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10955/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10955 del 2022, proposto da Santa Teresa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Coppacchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituito in giudizio;
Accertamento della Ttutela a favore delle imprese balneari che sono sorte anteriormente alla dichiarazione del principio di trasparenza (Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98) e al termine di trasposizione del Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; e quindi per l'ACCERTAMENTO DEL TRIBUNALE ADITO DELLA COMPATIBILITÀ DELL'ART. 1 COMMA 18 DEL D.L. N. 194/2009 E S.M.I., CON IL RICHIAMATO DIRITTO EUROPEO E UNIONALE, CON EVENTUALE RINVIO DEGLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, PERCHÉ SIA ACCERTATO CHE L'ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI INSISTENZA, CHE NON ABBIA TENUTO CONTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI SORTE PRIMA DEL TERMINE DI TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI, È ILLEGITTIMO, IN QUANTO SI PONE IN CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI del DIRITTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenziadeldemanio e di Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la società ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale deducendo di essere titolare, e della concessione demaniale marittima n. 807/2000, per la conduzione dello stabilimento balneare pubblico denominato “La Nave” sito in Fiumicino, località Fregene, Lungotevere di Levante, con annesso ristorante e bar, per il quale la determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2020 ha riconosciuto un’estensione temporale sino al 31 dicembre 2033;
Rilevato che, stante tale premessa, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare che non si possano applicare alla concessione di cui è titolare i princìpi di diritto sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18; ciò in quanto il rapporto di concessione è sorto prima della scadenza del termine di trasposizione del Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
Rilevato che l’Agenzia del Demanio si è costituita per resistere al ricorso e altrettanto ha fatto il Comune di Fiumicino;
Rilevato che il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria del 17 ottobre 2025, nel corso della quale è stato segnalato a parte ricorrente che l’azione spiegata è suscettibile di essere dichiarata inammissibile o improcedibile;
Ritenuto, infatti, che al momento della proposizione del ricorso il Comune di Fiumicino aveva riconosciuto, con la determinazione dirigenziale supra specificata, l’estensione temporale della concessione demaniale sino al 31 dicembre 2033, sicché l’interesse che muoveva il ricorrente, al riconoscimento dell’inapplicabilità dei principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, era meramente teorico e basato su un’attività futura e incerta dell’amministrazione, volta a ricondurre il rapporto concessorio a termini temporali più ridotti;
Rilevato che, in effetti, successivamente il Comune di Fiumicino è intervenuto con provvedimenti ritualmente impugnati, così evidenziando che solo tali ultimi provvedimenti hanno attualizzato l’interesse della parte;
Ritenuto, dunque, che il ricorso è inammissibile;
Ritenuto, in ogni caso, che il ricorso è nel merito infondato, come accertato, in vicenda del tutto sovrapponibile a quella odierna, da questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sez. V-ter , con sentenza del 10 ottobre 2025, che il Collegio condivide e cui si fa integrale rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d) c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, stante la complessità e la peculiarità delle vicende che hanno coinvolto le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT CC, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
AN AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | RT CC |
IL SEGRETARIO