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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n° 19540/2023 r.a.c.c., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Frassini n° 23 Parte_10
int.2, presso lo studio degli avv.ti Graziano Italo Capitano e Giovanni Faragasso che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura predisposta su foglio separato di cui è stata estratta copia informatica per immagine;
RICORRENTI E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele
Gianturco n. 6, presso lo studio dell'avv. Alessandro Manno che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
convenivano in giudizio l Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
chiedendo in via principale di accertare e dichiarare il loro Controparte_2
diritto ad ottenere il riconoscimento del buono pasto per il lavoro notturno e conseguentemente la condanna dell Controparte_3
a corrispondere il controvalore monetario dei buoni pasto
[...]
inerenti al turno notturno, maturati nel periodo di riferimento dal mese di ottobre
2015 al mese di febbraio 2016 e dal mese di marzo 2016 al mese di aprile 2023 dalle ore 20:45 alle ore 7:15 per un totale complessivo di 2.321 buoni pasto e così per un controvalore monetario di euro 13.856,37; in via subordinata, nell'ipotesi di non riconoscibilità del diritto dei singoli ricorrenti, di affermare il loro diritto a ottenere la corresponsione dei buoni pasto cartacei relativi al turno notturno di cui sopra;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di non riconoscimento del controvalore monetario dei buoni pasto ovvero di mancato riconoscimento del corrispondente numero dei buoni pasto cartacei, di condannare parte convenuta alla corresponsione in favore di ogni ricorrente, quale risarcimento del danno sofferto, delle somme dovute a titolo di buoni pasto notturni da loro singolarmente maturati nel periodo in considerazione per aver provveduto essi stessi e a proprie spese all'acquisto di beni per il pasto;
infine, di condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al 15% di spese forfettarie (art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127), CAP ed IVA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Deducevano che avevano lavorato ininterrottamente dal 2015 al 2023, nella qualità di infermieri professionali, alle dipendenze dell' Controparte_4
[..
[...] di Roma, come attestato dalle buste paga e dai fogli presenza
[...]
riferiti a ciascun lavoratore e allegati in atti;
che parte di essi odierni ricorrenti risultavano essere dipendenti dell ma Parte_11
funzionalmente assegnati all Controparte_3 CP_1 CP_1
che avevano svolto in maniera continuativa e sistematica le proprie attività lavorative in turni divisi in fasce orarie, e specificamente nel turno notturno, dal mese di novembre 2015 al mese di febbraio 2016 dalle ore 20,45 alle ore 7,15 cioè per dieci ore e mezza e dal mese di marzo 2016 al mese di aprile 2023 dalle ore 19,45 alle ore
7,15, quindi per singoli turni di undici ore e mezza senza pausa, dai tre ai cinque giorni a settimana, a seconda che nella turnazione vi fossero o meno turni notturni;
che, pertanto, avevano diritto ad usufruire del servizio mensa all'uopo predisposto dall di Roma, con Controparte_3
servizio attivo per la somministrazione dei pasti dalle ore 12.30 alle ore 14.45 e dalle ore 17.30 alle ore 18,45; che essi ricorrenti non avevano usufruito del servizio mensa sia in ragione della turnazione a cui erano sottoposti nonché dall'impossibilità di lasciare, anche solo temporaneamente il proprio posto di lavoro, senza determinare rischi o pericoli per i pazienti in cura presso i rispettivi reparti, e, quindi, incorrere in responsabilità di tipo disciplinare e/o di tipo civilistico ovvero penale sia per la mancanza di un servizio di mensa serale nonché quale turno incompatibile con la fruizione del servizio mensa;
che, a fronte di tale mancata fruizione del servizio mensa, fino all'attualità, l non aveva predisposto alcuna alternativa al CP_1
servizio mensa, malgrado la conoscenza dell'impossibilità per essi ricorrenti di esercitare il diritto al pasto e le espresse richieste rivolte dai lavoratori di vedersi riconoscere il loro diritto, formalizzate in più riprese; che era previsto espressamente il diritto alla mensa e alle modalità sostitutive al pasto in caso di effettiva presenza al lavoro a prescindere dal fatto che si trattasse di lavoro prestato in turni preordinati, diritto previsto dall'art. 29 del C.C.N.L. del 20 settembre 2001 integrativo del
C.C.N.L. del 7 aprile 1999 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. 31 luglio 2009 e ribadito nel C.C.N.L. Sanità 2019 - 2021; che l'art. 4 del C.C.N.L. del 2009
3 Comparto Sanità modificativo dell'art. 29 del C.C.N.L. integrativo 2001, ai commi 1
e 4 stabiliva che “… Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive … nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto alla mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto…”; che il valore del buono pasto corrispondesse a euro 7,00 lo si desumeva da quanto riportato nelle copie di 4 buoni pasto cartacei rilasciati dall CP_1
resistente ai propri dipendenti, riportanti scadenze al 31 dicembre 2019 - dicembre
2021 - dicembre 2022 - dicembre 2023, depositati in atti;
che il valore del buono pasto riconosciuto dall'Azienda nelle circolari del Policlinico " dì Roma, CP_1
Prot. n. 0017763 del 23 maggio 2008; Circolare Prot. n. 0017780 del 19 maggio 2014
e dalla Circolare - Prot. n. 38850 del 20 ottobre 2017 era pari a euro 7 di cui 1,03 a carico del beneficiario, nonché dal Regolamento attuativo dell'art. 49 del C.C.N.L.
2002 - 2005 del Comparto Università seppure afferente a diverso comparto pubblico, che aveva confermato l'importo di euro 7,00 del buono pasto applicato nella pubblica amministrazione;
che il diritto al buono pasto, anche riguardo il turno notturno, oltre la relativa monetizzazione dei medesimi, era stato giudizialmente riconosciuto in precedenza a colleghi degli odierni ricorrenti;
che il diritto al buono pasto era stato riconosciuto da autorevole giurisprudenza di merito e di legittimità; che, sulla base delle attestazioni delle presenze al lavoro di ciascuno dei ricorrenti, risultava documentalmente provato lo svolgimento da parte loro dei turni notturni per 11 ore consecutive;
che il buono pasto non era legato all'orario del pasto, ma alla durata del turno eccedente le sei ore;
che, pertanto, essi ricorrenti avevano diritto al riconoscimento in via retroattiva del diritto al buono pasto, relativamente al turno di lavoro (notturno) effettuato dal mese di novembre 2015 al mese di febbraio 2016 dalle ore 20:45 alle ore 7:15 cioè per dieci ore e mezza e dal mese di marzo 2016 al mese di aprile 2023 dalle ore 20:45 alle ore 7:15, quindi per singoli turni di undici ore
4 e mezza senza pausa, attesa l'impossibilità di usufruire della mensa e della mancata attivazione da parte del datore di lavoro di un mezzo sostitutivo al pasto medesimo;
che essi ricorrenti avevano pertanto diritto a percepire i buoni pasto con riguardo al turno notturno con corresponsione del controvalore, così determinato: 1)
[...]
per il periodo dal 1° maggio 2019 al gennaio 2023 per un totale di n.185 Pt_1
buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.104,45 (n. 185 turni notturni x 5,97); 2) per il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2020 per un totale Parte_2
di n. 213 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.271,61 (n. 213 turni notturni x
5,97); 3) per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 per un Parte_3
totale di n. 314 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.874,58 (n. 314 turni notturni x 5,97); 4) per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 Parte_4
dicembre 2022 per un totale di n. 173 buoni pasto corrispondenti al valore di euro
1.032,81 (n. 173 turni notturni x 5,97); 5) per il periodo dal 1° Parte_5
febbraio 2019 al 31 dicembre 2022 per un totale di n. 237 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.414,89 (n. 237 turni notturni x 5,97); 6) per il periodo Parte_6
dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2023 per un totale di n. 302 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.802,94 (n. 302 turni notturni x 5,97); 7) Parte_7
per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2022 per un totale di n.
[...]
253 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.510,41 (n. 253 turni notturni x
5,97); 8) per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2021 per Parte_8
un totale di n. 259 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.546,23 (n. 259 turni notturni x 5,97); 9) per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre Parte_9
2022 per un totale di n. 236 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.408,92 (n.
236 turni notturni x 5,97); 10) per il periodo dal 1° febbraio 2019 al Parte_10
5 diritto dei ricorrenti era stato violato in quanto, per come articolato il terzo turno di lavoro di 11 ore consecutive, era incompatibile con la fruibilità del servizio mensa, del tutto assente perché terminato alle ore 18:45; che, inoltre, l' Controparte_1
di Roma non aveva predisposto un mezzo sostitutivo del pasto;
che il
[...]
diritto del lavoratore alla corresponsione del buono pasto traeva origine da diverse fonti legislative e contrattuali collettive in applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n.
66/2003 in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE; che, in particolare, la relativa disciplina prevedeva che l'effettuazione della pausa pranzo fosse condizione per l'attribuzione del buono pasto purché il lavoratore osservasse in concreto un orario giornaliero di lavoro di almeno sei ore;
che l'attribuzione del buono pasto spettava solo per le giornate in cui si verificavano tali condizioni;
che l'Azienda
di Roma in ordine al turno notturno non corrispondeva alcun Controparte_1
buono pasto;
che vi era il difetto di legittimazione passiva dell Parte_11
che, quanto alla legittimazione passiva dell'
[...] Parte_11
si rilevava che le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano evidenziato
[...]
come “l'attività di assistenza svolta da personale universitario in favore delle aziende sanitarie si inserisca nei fini istituzionali e nell'organizzazione di queste ultime” (cfr. SU 26960/2009); che, peraltro, tutte le indennità accessorie correlate all'attività assistenziale erano erogate dall che, Controparte_1
nello specifico, la gestione e l'organizzazione della mensa erano di pertinenza dell che erogava il servizio indifferentemente nei Controparte_1
confronti del personale aziendale e del personale universitario strutturato per cui era legittimo ritenere la legittimazione passiva esclusiva del;
che ove il CP_1
servizio mensa non fosse correttamente fruibile doveva riconoscersi il diritto al controvalore monetario della prestazione in quanto il lavoratore non poteva essere privato del diritto al trattamento sostitutivo quando, in mancanza del servizio mensa o per le modalità della prestazione lavorativa, gli fosse preclusa la possibilità di fruire del buono pasto nel corso della giornata lavorativa.
6 Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare le Controparte_1
domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, ovvero rideterminare l'importo delle pretese economiche in conseguenza delle osservazioni sul quantum sollevate nella memoria di costituzione.
Assumeva che nel caso di specie non potevano ravvisarsi i presupposti per la corresponsione dei buoni pasto, in quanto richiesti in relazione a un turno per il quale non era previsto il servizio mensa, per cui essa azienda non era tenuta a fornire alcun servizio sostitutivo;
che si trattava di turni che consentivano al personale di cenare poco prima dell'inizio e di fare colazione poco dopo, come tipicamente avveniva in orario notturno, periodo durante il quale non erano collocati i pasti principali;
che ciò valeva per entrambi i turni osservati dalle controparti ma era innegabile per i turni che iniziavano alle ore 20:45 per cui, almeno per tali turni, il diritto vantato dai ricorrenti non poteva essere riconosciuto, con conseguente rimodulazione del quantum;
che l'erogazione dei buoni pasto, per espressa previsione del C.C.N.L., era ammissibile solo compatibilmente con le esigenze di bilancio e previa valutazione dell'Amministrazione che, nella fattispecie, per le ristrettezze finanziarie, non aveva inteso riconoscere tali provvidenze nei termini invocati dalle controparti;
che essa anche per ragioni di compatibilità di bilancio, aveva limitato il diritto alla CP_1
mensa o ai buoni pasto a fasce orarie ben precise, non riconoscendolo in relazione a turni inferiori alle otto ore o con riguardo a turni notturni, seguendo, peraltro, rispetto a tale scelta le direttive della Regione;
che la prestazione oggetto di causa era rimessa dalla contrattazione collettiva alla valutazione unilaterale dell'Amministrazione quanto alla sua istituzione e alle modalità di erogazione;
che, in base alla contrattazione collettiva, l'effettuazione della pausa pranzo costituiva condizione per l'attribuzione dei buoni pasto;
che, infatti, l'art. 29 del C.C.N.L. Comparto Sanità stabiliva che il pasto andava consumato fuori dell'orario di lavoro in una pausa non superiore a 30 minuti;
che, sempre in base al C.C.N.L., era escluso dal beneficio del buono pasto il personale turnista;
che in mancanza di una pausa non vi era il diritto al buono pasto e alla monetizzazione dello stesso;
che il buono pasto non aveva la
7 funzione di integrare il reddito ma quella di consentire l'alimentazione dei lavoratori;
che dal punto di vista risarcitorio, nel senso che, stando alle controparti, in assenza del servizio mensa i ricorrenti avevano avuto sostenere l'onere di provvedere al proprio sostentamento comprando derrate alimentari a proprie spese, mancava ogni prova al riguardo;
che in particolare, non era stato dimostrato che i lavoratori avessero avuto tempo e modo di godere di una pausa per il pasto e che avessero patito una qualche lesione della propria sfera patrimoniale per aver sostenuto un esborso in relazione al quale veniva chiesto un indennizzo nel limite della prestazione a carico del datore di lavoro;
che, in ogni caso, il risarcimento del danno lamentato presupponeva la prova di aver sostenuto un costo per aver consumato i pasti;
che, in definitiva, in assenza della pausa necessaria alla consumazione del pasto, non era dato comprendere come questo potesse essere stato consumato per cui non vi era stato alcun esborso, del resto non provato, e un conseguente danno;
che, in base alla contrattazione collettiva, il valore del buono pasto a carico di essa Amministrazione non era di euro 5,97 ma di euro 4,13; che gli ambiti di applicazione delle circolari invocate dalle controparti per sostenere che il valore complessivo del buono pasto era pari a euro 7 erano straordinari e limitatissimi e, in ogni caso, non ricomprendevano i ricorrenti;
che, nel sistema delle fonti, le circolari che disciplinavano il rapporto di lavoro costituivano un atto unilaterale, ovvero una promessa di pagamento dalla quale non potevano che scaturire obblighi a carico dell' secondo il contenuto CP_1
proprio di tale promessa;
che non poteva attribuirsi alla volontà negoziale del promittente una portata che esulasse dalla dichiarazione di volontà medesima, vincolando l'obbligato a eseguire prestazioni che egli stesso aveva dichiarato essere escluse dagli obblighi scaturenti dalla propria promessa;
che l'erogazione dei buoni pasto era ammissibile solo compatibilmente con le esigenze di bilancio e previa valutazione dell'Amministrazione.
La causa era istruita documentalmente e, quindi, autorizzato il deposito di note per la discussione, la causa stessa era discussa e decisa mediante sentenza di cui viene data lettura.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. In primo luogo, si rileva che l non ha specificatamente Controparte_1
contestato l'orario di lavoro dedotto dagli odierni ricorrenti e in particolare lo svolgimento dei turni notturni secondo le modalità, i tempi e la frequenza indicati in ricorso. Altrettanto incontestata tra le parti è la circostanza che presso l
[...]
resistente non sia previsto alcun servizio di mensa aziendale come il CP_3
fatto che ai ricorrenti, in quanto dipendenti dell'Azienda , si applichi il CP_1
C.C.N.L. . Con riferimento alla disciplina legislativa che regola la materia si Pt_12
osserva che l'art. 8 del Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) prevede che “
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. Al riguardo, l'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2016 - 2018, a sua volta prevede che: “
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e all'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o
Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente
9 comma lett. g)” (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente). Inoltre, nella fattispecie deve tenersi conto del disposto dell'art. 29 del C.C.N.L. 20 settembre
2001, integrativo del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, secondo cui: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2” (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente). In proposito la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore
(oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva); ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, né può valere l'equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell'art. 39 dello stesso d.lgs., che vale "agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro", in quanto
l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A., con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle
10 energie psico-fisiche degli interessati” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 31137 del
28 novembre 2019). Da tale pronuncia si evince che l'erogazione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo e quindi presuppone lo svolgimento da parte del lavoratore di un orario lavorativo di almeno sei ore. Solo ove ricorrano tali condizioni deve essere corrisposto il buono pasto. Secondo l' Controparte_1
in base all'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2016 – 2018 il personale turnista non ha diritto a beneficiare della pausa pranzo stante l'esplicita previsione “purché non in turno”. Inoltre, sempre secondo quanto sostenuto da parte resistente, non sarebbe da attribuire ai ricorrenti il buono pasto, in quanto, in ogni caso, la fascia oraria notturna indicata in ricorso dai lavoratori consente loro la consumazione del pasto presso la propria abitazione.
Tuttavia, tale tesi non appare condivisibile alla stregua dell'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
Sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 e nello stesso senso Cass. Civ., Sez. Lav.,
Ordinanza n. n. 15629 del 4 giugno 2021 nonché Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n.
11 32113 del 31 ottobre 2022). La Corte Di Cassazione ha spiegato che occorre stabilire quale sia la particolare articolazione dell'orario che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 C.C.N.L. Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, evidenziando come “un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 C.C.N.L.
INTEGRATIVO 20 settembre 2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa”. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., Sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 e nello stesso senso Cass. Civ., Sez.
Lav., Sentenza n. 31137 del 28 novembre 2019). In definitiva l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale finalizzata a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno
12 sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. Peraltro, ciò risulta conforme alla disciplina legale dettata dall'art. 8 del
Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, per cui la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro (prevista come obbligatoria dallo stesso articolo) e avviene nel corso della stessa, prescindendo dalla circostanza che l'attività lavorativa si collochi nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto. Del resto, l'obbligatorietà della pausa dopo sei ore di lavoro può essere derogata in base al dettato dell'art. 17 dello stesso Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, soltanto da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Come evidenziato dalla Corte di Appello di Roma una previsione in senso contrario non può rinvenirsi nel dettato dell'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto
Sanità triennio 2016 – 2018: “L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs.
66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 947 del 13 marzo 2023 est. Dott. Scarafoni). In particolare, come evidenziato dalla S.C. con la predetta sentenza n. 5547 del 1° marzo
2021 “una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste”. In sostanza il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, C.C.N.L. Integrativo Sanità 20 settembre 2001 è legato esclusivamente al diritto alla pausa, nella fattispecie indubbiamente sussistente tenuto conto delle richiamate previsioni di legge e della contrattazione collettiva nonché della considerevole durata dei turni osservati dai ricorrenti, peraltro non oggetto di
13 contestazione da parte dell In particolare, quindi Controparte_1
come chiarito dalla richiamata sentenza della Corte di Appello di Roma
“l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Pertanto, i buoni pasto spettano anche durante il turno notturno indipendentemente dalla circostanza che sia previsto o meno il servizio mensa o che il personale possa cenare poco prima dell'inizio del servizio e fare colazione poco dopo il termine dell'attività lavorativa. Con riferimento al quantum e alla relativa contestazione dell si rileva che il Regolamento per Controparte_1
l'attribuzione dei buoni pasto in vigore dal 1° settembre 2006 di cui al C.C.N.L. 2002
- 2005 prevede il valore di ogni buono pasto pari a euro 7,00 così come indicato in ricorso con superamento del minor valore indicato nel precedente accordo collettivo.
Peraltro, il valore del buono pasto viene indicato nella predetta misura anche dalla circolare n. 17763 del 23 maggio 2008 e dalla circolare n. 17780 del 19 maggio 2014 emanate dalla stessa . Dal predetto importo di Controparte_1
euro 7,00 deve essere scomputato in compensazione il valore del buono pasto posto a carico del lavoratore pari a euro 1,03, per cui l'importo dovuto dall'azienda ai ricorrenti per ogni singolo buono pasto ammonta a euro 5,97 (cfr. doc. n. 20 e 39 del fascicolo di parte ricorrente). La domanda deve, pertanto, essere accolta nei termini di cui ai conteggi di cui al ricorso, con conseguente condanna dell Controparte_1
al pagamento in favore dei ricorrenti al controvalore dei buoni
[...]
pasto maturati, del valore di euro 5,97 (euro 7,00 -1,03) nel numero (non contestato) indicato da ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
14
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di ciascun ricorrente alla corresponsione dei buoni pasto per i turni di lavoro notturni per il periodo per ciascuno indicato;
- condanna l al pagamento in favore dei Controparte_1
ricorrenti del controvalore dei buoni pasto da ciascuno maturati, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo così determinati: 1) Parte_1
euro 1.104,45; 2) euro 1.271,61; 3) euro 1.874,58; 4) Parte_2 Parte_3
euro 1.032,81; 5) euro 1.414,89; 6) Parte_4 Parte_5 Pt_6
euro 1.802,94; 7) euro 1.510,41; 8) euro
[...] Parte_7 Parte_8
1.546,23; 9) euro 1.408,92; 10) euro 1.444,74; Parte_9 Parte_10
- condanna l al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1
dei ricorrenti, in solido, che si liquidano in complessivi euro 4.900,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 2022 per un totale di n. 242 buoni pasto corrispondenti al valore di euro
1.444,74 (n. 242 turni notturni x 5,97); che il diritto alla fruizione dei buoni pasto aveva natura assistenziale e non retributiva;
che tale fruizione era finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi fosse costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a consumare il pasto fuori casa;
che tale
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n° 19540/2023 r.a.c.c., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Frassini n° 23 Parte_10
int.2, presso lo studio degli avv.ti Graziano Italo Capitano e Giovanni Faragasso che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura predisposta su foglio separato di cui è stata estratta copia informatica per immagine;
RICORRENTI E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele
Gianturco n. 6, presso lo studio dell'avv. Alessandro Manno che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
convenivano in giudizio l Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
chiedendo in via principale di accertare e dichiarare il loro Controparte_2
diritto ad ottenere il riconoscimento del buono pasto per il lavoro notturno e conseguentemente la condanna dell Controparte_3
a corrispondere il controvalore monetario dei buoni pasto
[...]
inerenti al turno notturno, maturati nel periodo di riferimento dal mese di ottobre
2015 al mese di febbraio 2016 e dal mese di marzo 2016 al mese di aprile 2023 dalle ore 20:45 alle ore 7:15 per un totale complessivo di 2.321 buoni pasto e così per un controvalore monetario di euro 13.856,37; in via subordinata, nell'ipotesi di non riconoscibilità del diritto dei singoli ricorrenti, di affermare il loro diritto a ottenere la corresponsione dei buoni pasto cartacei relativi al turno notturno di cui sopra;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di non riconoscimento del controvalore monetario dei buoni pasto ovvero di mancato riconoscimento del corrispondente numero dei buoni pasto cartacei, di condannare parte convenuta alla corresponsione in favore di ogni ricorrente, quale risarcimento del danno sofferto, delle somme dovute a titolo di buoni pasto notturni da loro singolarmente maturati nel periodo in considerazione per aver provveduto essi stessi e a proprie spese all'acquisto di beni per il pasto;
infine, di condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al 15% di spese forfettarie (art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127), CAP ed IVA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Deducevano che avevano lavorato ininterrottamente dal 2015 al 2023, nella qualità di infermieri professionali, alle dipendenze dell' Controparte_4
[..
[...] di Roma, come attestato dalle buste paga e dai fogli presenza
[...]
riferiti a ciascun lavoratore e allegati in atti;
che parte di essi odierni ricorrenti risultavano essere dipendenti dell ma Parte_11
funzionalmente assegnati all Controparte_3 CP_1 CP_1
che avevano svolto in maniera continuativa e sistematica le proprie attività lavorative in turni divisi in fasce orarie, e specificamente nel turno notturno, dal mese di novembre 2015 al mese di febbraio 2016 dalle ore 20,45 alle ore 7,15 cioè per dieci ore e mezza e dal mese di marzo 2016 al mese di aprile 2023 dalle ore 19,45 alle ore
7,15, quindi per singoli turni di undici ore e mezza senza pausa, dai tre ai cinque giorni a settimana, a seconda che nella turnazione vi fossero o meno turni notturni;
che, pertanto, avevano diritto ad usufruire del servizio mensa all'uopo predisposto dall di Roma, con Controparte_3
servizio attivo per la somministrazione dei pasti dalle ore 12.30 alle ore 14.45 e dalle ore 17.30 alle ore 18,45; che essi ricorrenti non avevano usufruito del servizio mensa sia in ragione della turnazione a cui erano sottoposti nonché dall'impossibilità di lasciare, anche solo temporaneamente il proprio posto di lavoro, senza determinare rischi o pericoli per i pazienti in cura presso i rispettivi reparti, e, quindi, incorrere in responsabilità di tipo disciplinare e/o di tipo civilistico ovvero penale sia per la mancanza di un servizio di mensa serale nonché quale turno incompatibile con la fruizione del servizio mensa;
che, a fronte di tale mancata fruizione del servizio mensa, fino all'attualità, l non aveva predisposto alcuna alternativa al CP_1
servizio mensa, malgrado la conoscenza dell'impossibilità per essi ricorrenti di esercitare il diritto al pasto e le espresse richieste rivolte dai lavoratori di vedersi riconoscere il loro diritto, formalizzate in più riprese; che era previsto espressamente il diritto alla mensa e alle modalità sostitutive al pasto in caso di effettiva presenza al lavoro a prescindere dal fatto che si trattasse di lavoro prestato in turni preordinati, diritto previsto dall'art. 29 del C.C.N.L. del 20 settembre 2001 integrativo del
C.C.N.L. del 7 aprile 1999 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. 31 luglio 2009 e ribadito nel C.C.N.L. Sanità 2019 - 2021; che l'art. 4 del C.C.N.L. del 2009
3 Comparto Sanità modificativo dell'art. 29 del C.C.N.L. integrativo 2001, ai commi 1
e 4 stabiliva che “… Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive … nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto alla mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto…”; che il valore del buono pasto corrispondesse a euro 7,00 lo si desumeva da quanto riportato nelle copie di 4 buoni pasto cartacei rilasciati dall CP_1
resistente ai propri dipendenti, riportanti scadenze al 31 dicembre 2019 - dicembre
2021 - dicembre 2022 - dicembre 2023, depositati in atti;
che il valore del buono pasto riconosciuto dall'Azienda nelle circolari del Policlinico " dì Roma, CP_1
Prot. n. 0017763 del 23 maggio 2008; Circolare Prot. n. 0017780 del 19 maggio 2014
e dalla Circolare - Prot. n. 38850 del 20 ottobre 2017 era pari a euro 7 di cui 1,03 a carico del beneficiario, nonché dal Regolamento attuativo dell'art. 49 del C.C.N.L.
2002 - 2005 del Comparto Università seppure afferente a diverso comparto pubblico, che aveva confermato l'importo di euro 7,00 del buono pasto applicato nella pubblica amministrazione;
che il diritto al buono pasto, anche riguardo il turno notturno, oltre la relativa monetizzazione dei medesimi, era stato giudizialmente riconosciuto in precedenza a colleghi degli odierni ricorrenti;
che il diritto al buono pasto era stato riconosciuto da autorevole giurisprudenza di merito e di legittimità; che, sulla base delle attestazioni delle presenze al lavoro di ciascuno dei ricorrenti, risultava documentalmente provato lo svolgimento da parte loro dei turni notturni per 11 ore consecutive;
che il buono pasto non era legato all'orario del pasto, ma alla durata del turno eccedente le sei ore;
che, pertanto, essi ricorrenti avevano diritto al riconoscimento in via retroattiva del diritto al buono pasto, relativamente al turno di lavoro (notturno) effettuato dal mese di novembre 2015 al mese di febbraio 2016 dalle ore 20:45 alle ore 7:15 cioè per dieci ore e mezza e dal mese di marzo 2016 al mese di aprile 2023 dalle ore 20:45 alle ore 7:15, quindi per singoli turni di undici ore
4 e mezza senza pausa, attesa l'impossibilità di usufruire della mensa e della mancata attivazione da parte del datore di lavoro di un mezzo sostitutivo al pasto medesimo;
che essi ricorrenti avevano pertanto diritto a percepire i buoni pasto con riguardo al turno notturno con corresponsione del controvalore, così determinato: 1)
[...]
per il periodo dal 1° maggio 2019 al gennaio 2023 per un totale di n.185 Pt_1
buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.104,45 (n. 185 turni notturni x 5,97); 2) per il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2020 per un totale Parte_2
di n. 213 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.271,61 (n. 213 turni notturni x
5,97); 3) per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 per un Parte_3
totale di n. 314 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.874,58 (n. 314 turni notturni x 5,97); 4) per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 Parte_4
dicembre 2022 per un totale di n. 173 buoni pasto corrispondenti al valore di euro
1.032,81 (n. 173 turni notturni x 5,97); 5) per il periodo dal 1° Parte_5
febbraio 2019 al 31 dicembre 2022 per un totale di n. 237 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.414,89 (n. 237 turni notturni x 5,97); 6) per il periodo Parte_6
dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2023 per un totale di n. 302 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.802,94 (n. 302 turni notturni x 5,97); 7) Parte_7
per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2022 per un totale di n.
[...]
253 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.510,41 (n. 253 turni notturni x
5,97); 8) per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2021 per Parte_8
un totale di n. 259 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.546,23 (n. 259 turni notturni x 5,97); 9) per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre Parte_9
2022 per un totale di n. 236 buoni pasto corrispondenti al valore di euro 1.408,92 (n.
236 turni notturni x 5,97); 10) per il periodo dal 1° febbraio 2019 al Parte_10
5 diritto dei ricorrenti era stato violato in quanto, per come articolato il terzo turno di lavoro di 11 ore consecutive, era incompatibile con la fruibilità del servizio mensa, del tutto assente perché terminato alle ore 18:45; che, inoltre, l' Controparte_1
di Roma non aveva predisposto un mezzo sostitutivo del pasto;
che il
[...]
diritto del lavoratore alla corresponsione del buono pasto traeva origine da diverse fonti legislative e contrattuali collettive in applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n.
66/2003 in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE; che, in particolare, la relativa disciplina prevedeva che l'effettuazione della pausa pranzo fosse condizione per l'attribuzione del buono pasto purché il lavoratore osservasse in concreto un orario giornaliero di lavoro di almeno sei ore;
che l'attribuzione del buono pasto spettava solo per le giornate in cui si verificavano tali condizioni;
che l'Azienda
di Roma in ordine al turno notturno non corrispondeva alcun Controparte_1
buono pasto;
che vi era il difetto di legittimazione passiva dell Parte_11
che, quanto alla legittimazione passiva dell'
[...] Parte_11
si rilevava che le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano evidenziato
[...]
come “l'attività di assistenza svolta da personale universitario in favore delle aziende sanitarie si inserisca nei fini istituzionali e nell'organizzazione di queste ultime” (cfr. SU 26960/2009); che, peraltro, tutte le indennità accessorie correlate all'attività assistenziale erano erogate dall che, Controparte_1
nello specifico, la gestione e l'organizzazione della mensa erano di pertinenza dell che erogava il servizio indifferentemente nei Controparte_1
confronti del personale aziendale e del personale universitario strutturato per cui era legittimo ritenere la legittimazione passiva esclusiva del;
che ove il CP_1
servizio mensa non fosse correttamente fruibile doveva riconoscersi il diritto al controvalore monetario della prestazione in quanto il lavoratore non poteva essere privato del diritto al trattamento sostitutivo quando, in mancanza del servizio mensa o per le modalità della prestazione lavorativa, gli fosse preclusa la possibilità di fruire del buono pasto nel corso della giornata lavorativa.
6 Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare le Controparte_1
domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, ovvero rideterminare l'importo delle pretese economiche in conseguenza delle osservazioni sul quantum sollevate nella memoria di costituzione.
Assumeva che nel caso di specie non potevano ravvisarsi i presupposti per la corresponsione dei buoni pasto, in quanto richiesti in relazione a un turno per il quale non era previsto il servizio mensa, per cui essa azienda non era tenuta a fornire alcun servizio sostitutivo;
che si trattava di turni che consentivano al personale di cenare poco prima dell'inizio e di fare colazione poco dopo, come tipicamente avveniva in orario notturno, periodo durante il quale non erano collocati i pasti principali;
che ciò valeva per entrambi i turni osservati dalle controparti ma era innegabile per i turni che iniziavano alle ore 20:45 per cui, almeno per tali turni, il diritto vantato dai ricorrenti non poteva essere riconosciuto, con conseguente rimodulazione del quantum;
che l'erogazione dei buoni pasto, per espressa previsione del C.C.N.L., era ammissibile solo compatibilmente con le esigenze di bilancio e previa valutazione dell'Amministrazione che, nella fattispecie, per le ristrettezze finanziarie, non aveva inteso riconoscere tali provvidenze nei termini invocati dalle controparti;
che essa anche per ragioni di compatibilità di bilancio, aveva limitato il diritto alla CP_1
mensa o ai buoni pasto a fasce orarie ben precise, non riconoscendolo in relazione a turni inferiori alle otto ore o con riguardo a turni notturni, seguendo, peraltro, rispetto a tale scelta le direttive della Regione;
che la prestazione oggetto di causa era rimessa dalla contrattazione collettiva alla valutazione unilaterale dell'Amministrazione quanto alla sua istituzione e alle modalità di erogazione;
che, in base alla contrattazione collettiva, l'effettuazione della pausa pranzo costituiva condizione per l'attribuzione dei buoni pasto;
che, infatti, l'art. 29 del C.C.N.L. Comparto Sanità stabiliva che il pasto andava consumato fuori dell'orario di lavoro in una pausa non superiore a 30 minuti;
che, sempre in base al C.C.N.L., era escluso dal beneficio del buono pasto il personale turnista;
che in mancanza di una pausa non vi era il diritto al buono pasto e alla monetizzazione dello stesso;
che il buono pasto non aveva la
7 funzione di integrare il reddito ma quella di consentire l'alimentazione dei lavoratori;
che dal punto di vista risarcitorio, nel senso che, stando alle controparti, in assenza del servizio mensa i ricorrenti avevano avuto sostenere l'onere di provvedere al proprio sostentamento comprando derrate alimentari a proprie spese, mancava ogni prova al riguardo;
che in particolare, non era stato dimostrato che i lavoratori avessero avuto tempo e modo di godere di una pausa per il pasto e che avessero patito una qualche lesione della propria sfera patrimoniale per aver sostenuto un esborso in relazione al quale veniva chiesto un indennizzo nel limite della prestazione a carico del datore di lavoro;
che, in ogni caso, il risarcimento del danno lamentato presupponeva la prova di aver sostenuto un costo per aver consumato i pasti;
che, in definitiva, in assenza della pausa necessaria alla consumazione del pasto, non era dato comprendere come questo potesse essere stato consumato per cui non vi era stato alcun esborso, del resto non provato, e un conseguente danno;
che, in base alla contrattazione collettiva, il valore del buono pasto a carico di essa Amministrazione non era di euro 5,97 ma di euro 4,13; che gli ambiti di applicazione delle circolari invocate dalle controparti per sostenere che il valore complessivo del buono pasto era pari a euro 7 erano straordinari e limitatissimi e, in ogni caso, non ricomprendevano i ricorrenti;
che, nel sistema delle fonti, le circolari che disciplinavano il rapporto di lavoro costituivano un atto unilaterale, ovvero una promessa di pagamento dalla quale non potevano che scaturire obblighi a carico dell' secondo il contenuto CP_1
proprio di tale promessa;
che non poteva attribuirsi alla volontà negoziale del promittente una portata che esulasse dalla dichiarazione di volontà medesima, vincolando l'obbligato a eseguire prestazioni che egli stesso aveva dichiarato essere escluse dagli obblighi scaturenti dalla propria promessa;
che l'erogazione dei buoni pasto era ammissibile solo compatibilmente con le esigenze di bilancio e previa valutazione dell'Amministrazione.
La causa era istruita documentalmente e, quindi, autorizzato il deposito di note per la discussione, la causa stessa era discussa e decisa mediante sentenza di cui viene data lettura.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. In primo luogo, si rileva che l non ha specificatamente Controparte_1
contestato l'orario di lavoro dedotto dagli odierni ricorrenti e in particolare lo svolgimento dei turni notturni secondo le modalità, i tempi e la frequenza indicati in ricorso. Altrettanto incontestata tra le parti è la circostanza che presso l
[...]
resistente non sia previsto alcun servizio di mensa aziendale come il CP_3
fatto che ai ricorrenti, in quanto dipendenti dell'Azienda , si applichi il CP_1
C.C.N.L. . Con riferimento alla disciplina legislativa che regola la materia si Pt_12
osserva che l'art. 8 del Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) prevede che “
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. Al riguardo, l'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2016 - 2018, a sua volta prevede che: “
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e all'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o
Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente
9 comma lett. g)” (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente). Inoltre, nella fattispecie deve tenersi conto del disposto dell'art. 29 del C.C.N.L. 20 settembre
2001, integrativo del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, secondo cui: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2” (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente). In proposito la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore
(oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva); ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, né può valere l'equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell'art. 39 dello stesso d.lgs., che vale "agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro", in quanto
l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A., con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle
10 energie psico-fisiche degli interessati” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 31137 del
28 novembre 2019). Da tale pronuncia si evince che l'erogazione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo e quindi presuppone lo svolgimento da parte del lavoratore di un orario lavorativo di almeno sei ore. Solo ove ricorrano tali condizioni deve essere corrisposto il buono pasto. Secondo l' Controparte_1
in base all'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2016 – 2018 il personale turnista non ha diritto a beneficiare della pausa pranzo stante l'esplicita previsione “purché non in turno”. Inoltre, sempre secondo quanto sostenuto da parte resistente, non sarebbe da attribuire ai ricorrenti il buono pasto, in quanto, in ogni caso, la fascia oraria notturna indicata in ricorso dai lavoratori consente loro la consumazione del pasto presso la propria abitazione.
Tuttavia, tale tesi non appare condivisibile alla stregua dell'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
Sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 e nello stesso senso Cass. Civ., Sez. Lav.,
Ordinanza n. n. 15629 del 4 giugno 2021 nonché Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n.
11 32113 del 31 ottobre 2022). La Corte Di Cassazione ha spiegato che occorre stabilire quale sia la particolare articolazione dell'orario che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 C.C.N.L. Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, evidenziando come “un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 C.C.N.L.
INTEGRATIVO 20 settembre 2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa”. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., Sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 e nello stesso senso Cass. Civ., Sez.
Lav., Sentenza n. 31137 del 28 novembre 2019). In definitiva l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale finalizzata a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno
12 sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. Peraltro, ciò risulta conforme alla disciplina legale dettata dall'art. 8 del
Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, per cui la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro (prevista come obbligatoria dallo stesso articolo) e avviene nel corso della stessa, prescindendo dalla circostanza che l'attività lavorativa si collochi nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto. Del resto, l'obbligatorietà della pausa dopo sei ore di lavoro può essere derogata in base al dettato dell'art. 17 dello stesso Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, soltanto da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Come evidenziato dalla Corte di Appello di Roma una previsione in senso contrario non può rinvenirsi nel dettato dell'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto
Sanità triennio 2016 – 2018: “L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs.
66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 947 del 13 marzo 2023 est. Dott. Scarafoni). In particolare, come evidenziato dalla S.C. con la predetta sentenza n. 5547 del 1° marzo
2021 “una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste”. In sostanza il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, C.C.N.L. Integrativo Sanità 20 settembre 2001 è legato esclusivamente al diritto alla pausa, nella fattispecie indubbiamente sussistente tenuto conto delle richiamate previsioni di legge e della contrattazione collettiva nonché della considerevole durata dei turni osservati dai ricorrenti, peraltro non oggetto di
13 contestazione da parte dell In particolare, quindi Controparte_1
come chiarito dalla richiamata sentenza della Corte di Appello di Roma
“l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Pertanto, i buoni pasto spettano anche durante il turno notturno indipendentemente dalla circostanza che sia previsto o meno il servizio mensa o che il personale possa cenare poco prima dell'inizio del servizio e fare colazione poco dopo il termine dell'attività lavorativa. Con riferimento al quantum e alla relativa contestazione dell si rileva che il Regolamento per Controparte_1
l'attribuzione dei buoni pasto in vigore dal 1° settembre 2006 di cui al C.C.N.L. 2002
- 2005 prevede il valore di ogni buono pasto pari a euro 7,00 così come indicato in ricorso con superamento del minor valore indicato nel precedente accordo collettivo.
Peraltro, il valore del buono pasto viene indicato nella predetta misura anche dalla circolare n. 17763 del 23 maggio 2008 e dalla circolare n. 17780 del 19 maggio 2014 emanate dalla stessa . Dal predetto importo di Controparte_1
euro 7,00 deve essere scomputato in compensazione il valore del buono pasto posto a carico del lavoratore pari a euro 1,03, per cui l'importo dovuto dall'azienda ai ricorrenti per ogni singolo buono pasto ammonta a euro 5,97 (cfr. doc. n. 20 e 39 del fascicolo di parte ricorrente). La domanda deve, pertanto, essere accolta nei termini di cui ai conteggi di cui al ricorso, con conseguente condanna dell Controparte_1
al pagamento in favore dei ricorrenti al controvalore dei buoni
[...]
pasto maturati, del valore di euro 5,97 (euro 7,00 -1,03) nel numero (non contestato) indicato da ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di ciascun ricorrente alla corresponsione dei buoni pasto per i turni di lavoro notturni per il periodo per ciascuno indicato;
- condanna l al pagamento in favore dei Controparte_1
ricorrenti del controvalore dei buoni pasto da ciascuno maturati, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo così determinati: 1) Parte_1
euro 1.104,45; 2) euro 1.271,61; 3) euro 1.874,58; 4) Parte_2 Parte_3
euro 1.032,81; 5) euro 1.414,89; 6) Parte_4 Parte_5 Pt_6
euro 1.802,94; 7) euro 1.510,41; 8) euro
[...] Parte_7 Parte_8
1.546,23; 9) euro 1.408,92; 10) euro 1.444,74; Parte_9 Parte_10
- condanna l al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1
dei ricorrenti, in solido, che si liquidano in complessivi euro 4.900,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 2022 per un totale di n. 242 buoni pasto corrispondenti al valore di euro
1.444,74 (n. 242 turni notturni x 5,97); che il diritto alla fruizione dei buoni pasto aveva natura assistenziale e non retributiva;
che tale fruizione era finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi fosse costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a consumare il pasto fuori casa;
che tale