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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3019/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASINI CHIARA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PASINI CHIARA
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da nota depositata in data 14.3.2025: “si insiste affinché il
Tribunale voglia confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 18.12.2025 dalla dott.ssa Francesca Grasso”. Conclusioni del Pubblico Ministero: “per l'accoglimento del ricorso” in data 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Cassola (VI) il 20.10.2018, esponeva: che Controparte_2 Per_ dall'unione era nato il figlio (15.6.2020); che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa delle condotte del marito il quale, a partire dal gennaio 2024, aveva cominciato ad essere pagina 1 di 4 ossessivo negli spostamenti della moglie che aveva raggiunto l'indipendenza economica reperendo una occupazione quale commessa del negozio “Terranova” in Bassano del Grappa;
che in un secondo momento la situazione degenerava a causa dell'abuso di alcol del marito fino a che le parti decidevano di separarsi;
che d'intesa con il coniuge lasciava la casa familiare e si recava con il figlio presso l'abitazione dei propri genitori;
che le parti avevano raggiunto un accordo per cui il padre avrebbe lasciato la casa familiare, ma ciò non si verificava;
che invece il convenuto in data 15.5.2024 aggrediva l'attrice nel di lei tentativo di verificare che egli avesse liberato l'immobile come da accordi;
che ella scappava rifugiandosi su un treno presso una stazione ferroviaria vicina, laddove veniva soccorsa da un capotreno perché inseguita dal marito e che venivano allertati i carabinieri che giunti sul posto accompagnavano lei in caserma e successivamente presso un B&B per trovare rifugio nella notte;
che successivamente in data 22.5.2024 ella ritornava presso la casa familiare per liberarla, posto che il contratto di locazione a lei intestato era in scadenza;
che successivamente in data 23.5.2024 il marito restava ad attenderla dopo il lavoro, la insultava, schiaffeggiava e spingeva contro il muro e che lei, riuscita a scappare impaurita, si rifugiava presso un furgone in sosta in zona mercato, dove venivano nuovamente allertate le forze dell'ordine che rintracciavano il convenuto, nel frattempo recatosi in un bar in evidente stato di ebrezza;
che la moglie veniva accompagnata in pronto soccorso dove le veniva diagnosticato un trauma mandibolare destro;
che in conseguenza dei gravi fatti di violenza verificatisi ai propri danni, l'attrice sporgeva denuncia querela verso il marito e veniva così presa in carico dallo
Spazio Donna di Bassano del Grappa;
che il convenuto a seguito di accertamenti delle autorità competenti veniva arrestato e accompagnato presso il carcere di Vicenza;
che successivamente il GIP convalidava l'arresto ed applicava la misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento, ma con applicazione del dispositivo di controllo elettronico, con la specifica che in caso di non fattibilità tecnica del medesimo si sarebbe applicata la custodia cautelare in carcere;
che in data 22.6.2024 il marito veniva scarcerato ma nello stesso pomeriggio inviava una foto all'attrice del braccialetto applicato tagliato ed accanto un coltello, accompagnata da frasi minacciose nei suoi confronti;
che a seguito di questi fatti il convenuto veniva nuovamente intercettato ed accompagnato presso la casa circondariale di Vicenza;
che il figlio minore era stato cresciuto da sé con l'aiuto dei propri genitori;
che il convenuto si era licenziato avendo manifestato l'intenzione di ritornare nel paese di origine in Macedonia.
chiedeva in ricorso l'emissione di ordine di protezione dell'allontanamento del Parte_1 convenuto dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e luoghi da essa frequentati;
che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento Per_ del figlio minore in via super esclusiva ad essa attrice;
che fosse determinato in euro 150,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che fossero stabilite visite protette padre / figlio allo scadere dello stato di detenzione.
Con decreto pronunciato in data 12.7.2024 il Giudice Relatore in via d'urgenza affidava il minore in via super esclusiva alla madre e fissava udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
All'udienza del 6.8.2024 il Giudice Relatore confermava il decreto emesso e fissava l'udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.. Benché ritualmente citato, on si costituiva in giudizio Controparte_1
e neppure compariva all'udienza del 3.12.2024.
Con ordinanza pronunciata in data 18.12.2024 il Giudice Relatore in via temporanea ed urgente confermava l'affidamento del figlio minore in via super esclusiva all'attrice e faceva obbligo a
[...]
i contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di euro 150,00, oltre CP_1
pagina 2 di 4 al 50% delle spese straordinarie.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per rimessione al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
* * *
La domanda di separazione avanzata da va accolta in conformità anche alle Parte_1 conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni dell'attrice in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale a fronte dell'abuso di alcol e degli episodi di violenza perpetrati dal marito, di cui v'è sufficiente evidenza documentale per il tramite degli atti del procedimento penale incardinatosi nei suoi confronti per il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p. allegati dal Pubblico
Ministero in giudizio ed in virtù del quale è stata disposta, da ultimo ed in aggravamento delle precedenti misure, la misura cautelare custodiale in carcere del convenuto, eseguita in data 22.6.2024.
Le allegazioni relative alla violenza perpetrata ai danni della moglie risultano comunque ampiamente documentate in questo procedimento anche alla luce del verbale di pronto soccorso prodotto del
24.5.2024, oltre alla circostanziata denuncia querela presentata alle autorità competenti (cfr. docc. 4 e 5 attrice).
La domanda di affidamento super esclusivo del minore fondata e va accolta. Persona_2
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo o super esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione negli episodi di violenza fisica e verbali reiterati posti in essere dal padre nei confronti della madre. La natura e le modalità delle condotte maltrattanti poste in essere dimostrano sia l'assenza, anche da ultimo, di evidenti segnali di resipiscenza e pentimento (cfr. doc. 25 attrice) sia una personalità sprezzante delle regole e dell'autorità (cfr. ordinanza GIP dott.
Gianesini del 22.6.2024, nota di deposito 1.8.2024 del PM) certamente non incline a rivedere il proprio comportamento, sicché certamente in grado di recare pregiudizio al figlio minore, rispetto al quale, comunque, egli ha già dimostrato di non essere certamente in grado di esercitare una positiva genitorialità e di comunicare con la moglie per assumere decisioni nell'interesse del minore.
D'altro canto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si è espressa in modo chiaro nel senso di ritenere giustificato l'affido super esclusivo ad un solo genitore ogni qual volta nel caso concreto sia necessario proteggere i minori dai comportamenti violenti ed intemperanti dell'altro genitore, anche se non sanzionati penalmente (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/03/2025, n. 7409).
In questa situazione l'affidamento super esclusivo alla madre appare la misura maggiormente Per_ rispondente ai bisogni attuali di ed è in grado di assicurargli protezione adeguata da ogni eventuale atto di violenza il padre dovesse ripetere, ragione per la quale gli incontri padre / figlio dovranno tenersi in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario redatto dai Servizi stessi allorché sarà cessato lo stato di detenzione del convenuto, su sua richiesta.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di pagina 3 di 4 divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze del figlio minore, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la sua età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto, cfr. Cass. Civ. 13.12.2016 n. 25531). Per_ Tutto ciò considerato, tenuto conto della tenera età di della condizione reddituale della madre, della indubbia capacità reddituale del padre, considerati gli altri criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c. si ritiene di determinare complessivamente in euro 150,00 mensili il contributo dovuto da
[...] per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, come CP_1 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori di cui al DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva con importi medi e per la fase decisoria con importo minimo, per cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Cassola (VI) il 20.10.2018, con atto trascritto al n. 15, parte I, anno 2018.
2. AFFIDA il figlio minore in via super esclusiva alla madre con collocamento Persona_2
e residenza presso la stessa, con facoltà di prendere da sola, anche senza il consenso del padre, tutte le decisioni riguardanti il minore, anche quelle di maggiore importanza.
3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo un calendario che verrà redatto dai Servizi medesimi, una volta terminato lo stato di detenzione del padre e su sua richiesta.
4. FA OBBLIGO a con decorrenza dal deposito del ricorso, di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio con un assegno di euro 150,00 al mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere al 50% Parte_1 le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. CONDANNA a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 98,00 per anticipazioni e in euro 4.358,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA.
6. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3019/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASINI CHIARA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PASINI CHIARA
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da nota depositata in data 14.3.2025: “si insiste affinché il
Tribunale voglia confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 18.12.2025 dalla dott.ssa Francesca Grasso”. Conclusioni del Pubblico Ministero: “per l'accoglimento del ricorso” in data 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Cassola (VI) il 20.10.2018, esponeva: che Controparte_2 Per_ dall'unione era nato il figlio (15.6.2020); che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa delle condotte del marito il quale, a partire dal gennaio 2024, aveva cominciato ad essere pagina 1 di 4 ossessivo negli spostamenti della moglie che aveva raggiunto l'indipendenza economica reperendo una occupazione quale commessa del negozio “Terranova” in Bassano del Grappa;
che in un secondo momento la situazione degenerava a causa dell'abuso di alcol del marito fino a che le parti decidevano di separarsi;
che d'intesa con il coniuge lasciava la casa familiare e si recava con il figlio presso l'abitazione dei propri genitori;
che le parti avevano raggiunto un accordo per cui il padre avrebbe lasciato la casa familiare, ma ciò non si verificava;
che invece il convenuto in data 15.5.2024 aggrediva l'attrice nel di lei tentativo di verificare che egli avesse liberato l'immobile come da accordi;
che ella scappava rifugiandosi su un treno presso una stazione ferroviaria vicina, laddove veniva soccorsa da un capotreno perché inseguita dal marito e che venivano allertati i carabinieri che giunti sul posto accompagnavano lei in caserma e successivamente presso un B&B per trovare rifugio nella notte;
che successivamente in data 22.5.2024 ella ritornava presso la casa familiare per liberarla, posto che il contratto di locazione a lei intestato era in scadenza;
che successivamente in data 23.5.2024 il marito restava ad attenderla dopo il lavoro, la insultava, schiaffeggiava e spingeva contro il muro e che lei, riuscita a scappare impaurita, si rifugiava presso un furgone in sosta in zona mercato, dove venivano nuovamente allertate le forze dell'ordine che rintracciavano il convenuto, nel frattempo recatosi in un bar in evidente stato di ebrezza;
che la moglie veniva accompagnata in pronto soccorso dove le veniva diagnosticato un trauma mandibolare destro;
che in conseguenza dei gravi fatti di violenza verificatisi ai propri danni, l'attrice sporgeva denuncia querela verso il marito e veniva così presa in carico dallo
Spazio Donna di Bassano del Grappa;
che il convenuto a seguito di accertamenti delle autorità competenti veniva arrestato e accompagnato presso il carcere di Vicenza;
che successivamente il GIP convalidava l'arresto ed applicava la misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento, ma con applicazione del dispositivo di controllo elettronico, con la specifica che in caso di non fattibilità tecnica del medesimo si sarebbe applicata la custodia cautelare in carcere;
che in data 22.6.2024 il marito veniva scarcerato ma nello stesso pomeriggio inviava una foto all'attrice del braccialetto applicato tagliato ed accanto un coltello, accompagnata da frasi minacciose nei suoi confronti;
che a seguito di questi fatti il convenuto veniva nuovamente intercettato ed accompagnato presso la casa circondariale di Vicenza;
che il figlio minore era stato cresciuto da sé con l'aiuto dei propri genitori;
che il convenuto si era licenziato avendo manifestato l'intenzione di ritornare nel paese di origine in Macedonia.
chiedeva in ricorso l'emissione di ordine di protezione dell'allontanamento del Parte_1 convenuto dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e luoghi da essa frequentati;
che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento Per_ del figlio minore in via super esclusiva ad essa attrice;
che fosse determinato in euro 150,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che fossero stabilite visite protette padre / figlio allo scadere dello stato di detenzione.
Con decreto pronunciato in data 12.7.2024 il Giudice Relatore in via d'urgenza affidava il minore in via super esclusiva alla madre e fissava udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
All'udienza del 6.8.2024 il Giudice Relatore confermava il decreto emesso e fissava l'udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.. Benché ritualmente citato, on si costituiva in giudizio Controparte_1
e neppure compariva all'udienza del 3.12.2024.
Con ordinanza pronunciata in data 18.12.2024 il Giudice Relatore in via temporanea ed urgente confermava l'affidamento del figlio minore in via super esclusiva all'attrice e faceva obbligo a
[...]
i contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di euro 150,00, oltre CP_1
pagina 2 di 4 al 50% delle spese straordinarie.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per rimessione al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
* * *
La domanda di separazione avanzata da va accolta in conformità anche alle Parte_1 conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni dell'attrice in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale a fronte dell'abuso di alcol e degli episodi di violenza perpetrati dal marito, di cui v'è sufficiente evidenza documentale per il tramite degli atti del procedimento penale incardinatosi nei suoi confronti per il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p. allegati dal Pubblico
Ministero in giudizio ed in virtù del quale è stata disposta, da ultimo ed in aggravamento delle precedenti misure, la misura cautelare custodiale in carcere del convenuto, eseguita in data 22.6.2024.
Le allegazioni relative alla violenza perpetrata ai danni della moglie risultano comunque ampiamente documentate in questo procedimento anche alla luce del verbale di pronto soccorso prodotto del
24.5.2024, oltre alla circostanziata denuncia querela presentata alle autorità competenti (cfr. docc. 4 e 5 attrice).
La domanda di affidamento super esclusivo del minore fondata e va accolta. Persona_2
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo o super esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione negli episodi di violenza fisica e verbali reiterati posti in essere dal padre nei confronti della madre. La natura e le modalità delle condotte maltrattanti poste in essere dimostrano sia l'assenza, anche da ultimo, di evidenti segnali di resipiscenza e pentimento (cfr. doc. 25 attrice) sia una personalità sprezzante delle regole e dell'autorità (cfr. ordinanza GIP dott.
Gianesini del 22.6.2024, nota di deposito 1.8.2024 del PM) certamente non incline a rivedere il proprio comportamento, sicché certamente in grado di recare pregiudizio al figlio minore, rispetto al quale, comunque, egli ha già dimostrato di non essere certamente in grado di esercitare una positiva genitorialità e di comunicare con la moglie per assumere decisioni nell'interesse del minore.
D'altro canto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si è espressa in modo chiaro nel senso di ritenere giustificato l'affido super esclusivo ad un solo genitore ogni qual volta nel caso concreto sia necessario proteggere i minori dai comportamenti violenti ed intemperanti dell'altro genitore, anche se non sanzionati penalmente (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/03/2025, n. 7409).
In questa situazione l'affidamento super esclusivo alla madre appare la misura maggiormente Per_ rispondente ai bisogni attuali di ed è in grado di assicurargli protezione adeguata da ogni eventuale atto di violenza il padre dovesse ripetere, ragione per la quale gli incontri padre / figlio dovranno tenersi in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario redatto dai Servizi stessi allorché sarà cessato lo stato di detenzione del convenuto, su sua richiesta.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di pagina 3 di 4 divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze del figlio minore, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la sua età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto, cfr. Cass. Civ. 13.12.2016 n. 25531). Per_ Tutto ciò considerato, tenuto conto della tenera età di della condizione reddituale della madre, della indubbia capacità reddituale del padre, considerati gli altri criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c. si ritiene di determinare complessivamente in euro 150,00 mensili il contributo dovuto da
[...] per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, come CP_1 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori di cui al DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva con importi medi e per la fase decisoria con importo minimo, per cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Cassola (VI) il 20.10.2018, con atto trascritto al n. 15, parte I, anno 2018.
2. AFFIDA il figlio minore in via super esclusiva alla madre con collocamento Persona_2
e residenza presso la stessa, con facoltà di prendere da sola, anche senza il consenso del padre, tutte le decisioni riguardanti il minore, anche quelle di maggiore importanza.
3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo un calendario che verrà redatto dai Servizi medesimi, una volta terminato lo stato di detenzione del padre e su sua richiesta.
4. FA OBBLIGO a con decorrenza dal deposito del ricorso, di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio con un assegno di euro 150,00 al mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere al 50% Parte_1 le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. CONDANNA a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 98,00 per anticipazioni e in euro 4.358,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA.
6. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo pagina 4 di 4