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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1390/2025 R.G. vertente
fra
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Lioi Parte_1 CodiceFiscale_1
Elisabetta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Potenza via Pretoria 18, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t. come in atti rappresentata, difesa e domiciliata dall'avv. CP_1
Vito Dinoia, giusto mandato generale alle liti per Notar di Roma;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21.5.2025 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva che in data 16.10.2024 aveva ricevuto dall' resistente CP_2 CP_3 con la quale detto chiedeva la restituzione della somma di € 9.319,76 avendo percepito
[...] CP_2 indebitamente la pensione in relazione a capacità reddituale superiore a quella ritenuta dall' . CP_2
La ricorrente avrebbe omesso di comunicare all' i redditi portati dalla dichiarazione anno 2021. CP_1 Tanto premesso, allegando la decadenza annuale ex art. 13 co. 2 L. 412/1991, e la mancanza di dolo
(principio della buona fede), e ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale per accertare e dichiarare illegittima la somma richiesta per indebito previdenziale e non dovute le somme trattenute sulla pensione mensile e quelle richieste in versamento unico, e annullare il provvedimento dell' perché illegittimo e annullare la delibera CP_1 dell' con la quale ha confermato l'indebito; con vittoria di spese e competenze da distrarsi a CP_1 favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo l'infondatezza CP_1 della domanda, allegando che la nel periodo in oggetto, ha omesso di inviare all la Pt_1 CP_1 situazione reddituale, e che peraltro, non disconosce la percezione delle maggiori somme. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come di seguito.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente eccepisce l'infondatezza della ripetizione di indebito azionata dall' per CP_1 decadenza dall'azione di recupero e per il principio di buona fede e affidamento del pensionato.
Le doglianze non sono fondate.
La legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l' “procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Orbene la giurisprudenza da tempo è assestata nel ritenere che “l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, Cass.
20 maggio 2021, n. 13918).
La questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non connota un errore dell' , e quindi la c.d. non ripetibilità indicata dall'art. CP_2 52, comma 2, l. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 l. n. 412 del 1991), ma soggiace alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. La ratio della disciplina risiede infatti nella considerazione che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero, per cui non la norma non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Ne consegue che la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. (Cass. 20 maggio 2021, n. 13918).
In definitiva, non può invocarsi la buona fede in quanto risulta provato in atti che la ricorrente ha inviato all le dichiarazioni reddituali utili per la verifica della esistenza e della misura del diritto CP_1 all'assegno sociale e alla maggiorazione sociale soltanto del 2024, come si evince dal provvedimento, invero non contestato, nel quale si dà atto che le comunicazioni reddituali sono state inviate dall'interessata soltanto dopo sollecito, e non spontaneamente. Peraltro, la circolare n. 195 del CP_1
2015, esclude l'obbligo di comunicare i redditi all' solo quando si tratta di redditi conosciuti CP_1 dall' (per esempio da pensione), e non anche quando si tratta di redditi provenienti da altre fonti, CP_1 per i quali sussiste obbligo di comunicazione al fisco.
Il ricorso pertanto va rigettato perché infondato.
4. Le spese di lite sono irripetibili attesa la situazione reddituale della ricorrente come da valida dichiarazione in atti .
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con ricorso depositato il 21.5.2025, ogni altra domanda eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso con ogni effetto conseguenziale;
2) Spese di lite irripetibili;
Potenza, lì 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1390/2025 R.G. vertente
fra
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Lioi Parte_1 CodiceFiscale_1
Elisabetta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Potenza via Pretoria 18, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t. come in atti rappresentata, difesa e domiciliata dall'avv. CP_1
Vito Dinoia, giusto mandato generale alle liti per Notar di Roma;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21.5.2025 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva che in data 16.10.2024 aveva ricevuto dall' resistente CP_2 CP_3 con la quale detto chiedeva la restituzione della somma di € 9.319,76 avendo percepito
[...] CP_2 indebitamente la pensione in relazione a capacità reddituale superiore a quella ritenuta dall' . CP_2
La ricorrente avrebbe omesso di comunicare all' i redditi portati dalla dichiarazione anno 2021. CP_1 Tanto premesso, allegando la decadenza annuale ex art. 13 co. 2 L. 412/1991, e la mancanza di dolo
(principio della buona fede), e ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale per accertare e dichiarare illegittima la somma richiesta per indebito previdenziale e non dovute le somme trattenute sulla pensione mensile e quelle richieste in versamento unico, e annullare il provvedimento dell' perché illegittimo e annullare la delibera CP_1 dell' con la quale ha confermato l'indebito; con vittoria di spese e competenze da distrarsi a CP_1 favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo l'infondatezza CP_1 della domanda, allegando che la nel periodo in oggetto, ha omesso di inviare all la Pt_1 CP_1 situazione reddituale, e che peraltro, non disconosce la percezione delle maggiori somme. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come di seguito.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente eccepisce l'infondatezza della ripetizione di indebito azionata dall' per CP_1 decadenza dall'azione di recupero e per il principio di buona fede e affidamento del pensionato.
Le doglianze non sono fondate.
La legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l' “procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Orbene la giurisprudenza da tempo è assestata nel ritenere che “l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, Cass.
20 maggio 2021, n. 13918).
La questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non connota un errore dell' , e quindi la c.d. non ripetibilità indicata dall'art. CP_2 52, comma 2, l. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 l. n. 412 del 1991), ma soggiace alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. La ratio della disciplina risiede infatti nella considerazione che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero, per cui non la norma non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Ne consegue che la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. (Cass. 20 maggio 2021, n. 13918).
In definitiva, non può invocarsi la buona fede in quanto risulta provato in atti che la ricorrente ha inviato all le dichiarazioni reddituali utili per la verifica della esistenza e della misura del diritto CP_1 all'assegno sociale e alla maggiorazione sociale soltanto del 2024, come si evince dal provvedimento, invero non contestato, nel quale si dà atto che le comunicazioni reddituali sono state inviate dall'interessata soltanto dopo sollecito, e non spontaneamente. Peraltro, la circolare n. 195 del CP_1
2015, esclude l'obbligo di comunicare i redditi all' solo quando si tratta di redditi conosciuti CP_1 dall' (per esempio da pensione), e non anche quando si tratta di redditi provenienti da altre fonti, CP_1 per i quali sussiste obbligo di comunicazione al fisco.
Il ricorso pertanto va rigettato perché infondato.
4. Le spese di lite sono irripetibili attesa la situazione reddituale della ricorrente come da valida dichiarazione in atti .
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con ricorso depositato il 21.5.2025, ogni altra domanda eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso con ogni effetto conseguenziale;
2) Spese di lite irripetibili;
Potenza, lì 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL