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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 9228/2023 promossa da:
Spesa Intelligente SP, elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia 30, presso lo studio dell'avv. Ylenia Lauria, che la rappresenta e difende, con l'avv.
Luca Giacopuzzi, per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Torino, via Groscavallo 3, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Sabrina Todaro, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
E NEI CONFRONTI DI
Liquidazione Giudiziale elettivamente domiciliata in Torino, via Cavour CP_2
19, presso lo studio dell'avv. Cristiana Molteni, che la rappresenta e difende per delega in atti;
intervenuta. Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…In via preliminare di rito: dato atto dell'intervenuta apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale dell'appaltatore dichiararsi CP_2
l'improcedibilità della domanda proposta da con il ricorso per Parte_1
ingiunzione di pagamento, e, conseguentemente, revocarsi o dichiararsi la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
In via principale: previo accertamento delle circostanze di fatto e di diritto indicate in narrativa in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti, e, in particolare, accertata e dichiarata l'inapplicabilità ai contratti di appalto e di subappalto per cui è causa del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 (Codice degli appalti pubblici), e, quindi, dell'art. 105 comma 13 dello stesso, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Spesa Intelligente spa in relazione al pagamento dei crediti azionati da nel procedimento Parte_1
monitorio recante n. 4616/2023 RG, aventi titolo nel contratto di subappalto intercorso tra e in relazione ai quali è stata emessa Parte_1 CP_2
l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, e, comunque, l'infondatezza della pretesa di pagamento formulata a tale titolo nei confronti di Spesa Intelligente spa;
per l'effetto revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso per somme interamente non dovute da Spesa Intelligente spa.
In subordine: previo accertamento delle circostanze di fatto e di diritto indicate in narrativa in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della delegazione di pagamento ex lege prevista dall'art. 105 comma
13 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, e, quindi, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda proposta da nei confronti di Spesa Intelligente spa;
Parte_1 per l'effetto, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto.
In via di ulteriore subordine: previo accertamento delle circostanze di fatto e di diritto indicate in narrativa in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
2 e nei successivi atti, e, in particolare, accertata l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile di nei confronti di Spesa Intelligente spa, accertarsi e CP_2 dichiararsi l'inammissibilità, l'improponibilità e comunque l'infondatezza della domanda proposta da nei confronti di Spesa Intelligente spa, Parte_1
e, per l'effetto, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'odierna opponente, in quanto emesso per somme dalla stessa interamente non dovute.
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata da
[...]
nei confronti di Spesa Intelligente spa, in quanto inammissibile, Parte_1
improcedibile, improponibile e comunque infondata, in fatto e in diritto.
In tutti i casi: Con vittoria di spese e di compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA, con applicazione della maggiorazione di un terzo prevista dall'art. 4 comma 8 del DM 55/2014 e con condanna di al Parte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 cpc e, in ogni caso, al pagamento di una somma determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 u.c. cpc.
In via istruttoria ...”
Convenuta: “…Nel merito
-Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e segnatamente contrassegnato dal n. 2224/2023, (R.G. 4616/2023) reso dal Tribunale di Torino in favore dell'odierna conchiudente;
-In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la società SPESA
INTELLIGENTE SPA, C.F. , in persona del Presidente del Consiglio P.IVA_1
di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore al CP_3
pagamento, in favore della società Controparte_1
, legale rappresentante pro-tempore sig. , PartitaIVA_2 Parte_2 della somma di € 230.866,11, oltre quella veriore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre al pagamento degli interessi di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 5 DLT n.231/2002, maturati e maturandi;
-mandare assolta l'odierna conchiudente da qualsiasi domanda formulata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via istruttoria…;
Con vittoria di compensi, esposti, spese generali, IVA e CPA come per
3 legge.”
Intervenuta: “…dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio nonchè
l'inefficacia sopravvenuta del decreto ingiuntivo n. 2224\2023 in ragione Contr dell'apertura della Liquidazione Giudiziale , per i motivi esposti in atto di intervento.
Con il favore delle spese dell'attività processuale svolta dalla Procedura a carico di e senza oneri conseguenti alla liquidazione del Parte_1
compenso al CTU, in virtù del principio di causalità delle spese, non avendo l'esponente dato causa all'onere né argomentato nel merito dei lavori eseguiti.”
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha chiesto la revoca del decreto n. 2224/2023, con cui il
Tribunale le ha ingiunto di pagare alla convenuta € 219.361,51 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di pagamento diretto da parte del committente in favore della subappaltatrice ex art. 105 c. 13 D. Lgs. 50/2016, adducendo a motivo, in particolare, l'inapplicabilità della norma invocata, in quanto trattasi, nel caso di specie, di appalto privato e non già di appalto pubblico.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento dell'importo del decreto. A supporto delle proprie difese, ha affermato l'esistenza di un rapporto diretto con la Spesa Intelligente SP, fondato su un nuovo contratto di appalto che avrebbero stipulato mediante comportamenti concludenti a seguito dei continui inadempimenti dell'appaltatrice, la con conseguente novazione soggettiva CP_2 dell'obbligazione. Inoltre, ha ribadito l'applicabilità dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, poiché l'opera realizzata è un supermercato ed è, dunque, di interesse generale e/o di pubblica utilità.
È intervenuta in giudizio la Liquidazione Giudiziale proponendo CP_2 intervento adesivo ex art. 105 Cpc e sostenendo, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda avanzata dalla nei confronti della Spesa Controparte_1
Intelligente SP a seguito dell'apertura della procedura concorsuale;
in secondo luogo, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del Codice degli appalti pubblici.
4 2. L'opposizione è fondata e va accolta, non potendo evincersi dal compendio probatorio in atti l'esistenza di un rapporto diretto tra la Spesa
Intelligente SP e la né affermarsi l'applicazione al caso di Controparte_1 specie dell'art. 105 c. 13 D. Lgs. 50/2016.
Con riferimento al primo profilo, occorre rilevare che la difesa della convenuta relativa all'esistenza di un contratto di appalto con l'attrice, seppur ammissibile (Cass. Sez. Un. 26727/2024), è priva di fondamento.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione “la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ...” (Cass. 2386/2023).
La ha inteso dimostrare l'instaurazione di un rapporto Controparte_1
diretto con la Spesa Intelligente SP, innanzitutto, tramite la produzione delle mail e delle chat WhatsApp intercorse tra i referenti di cantiere delle due società (doc.
19, 21, 25, 26 e 40-56 fasc. conv.), nonché delle comunicazioni avvenute con il geom. direttore del lavori, al fine della consegna delle dichiarazioni di CP_4
conformità (doc. 16 fasc. conv.).
A riguardo, va rilevato che detti scambi rientrano tra i possibili contatti instaurati in cantiere tra committente e subappaltatore per l'esecuzione dell'opera, senza che da essi possa desumersi che sia stato effettivamente stipulato un nuovo contratto di appalto tra l'attrice e la convenuta, né determinarne il contenuto e gli elementi essenziali.
Sulla base di queste produzioni, non possono inoltre ritenersi provate quelle rassicurazioni sui pagamenti che la avrebbe ricevuto dalla Controparte_1
Spesa Intelligente SP;
invero, nelle mail e, in particolare, nelle chat WhatsApp, il referente di cantiere della Spesa Intelligente SP, rimandava alla Tes_1 CP_2
per il pagamento dei corrispettivi per cui è causa.
Inoltre, sono da considerarsi irrilevanti il documento attestante l'iscrizione della come fornitore della UR AL SP (doc. 30 fasc. Controparte_1 conv.), in quanto non indicativo della sussistenza di un contratto per l'esecuzione
5 dei lavori oggetto della controversia, nonché il verbale di collaudo (doc. 20-E fasc. conv.), il quale riporta le denominazioni della committente e della subappaltatrice, poiché è la prima ad aver commissionato e la seconda ad aver realizzato l'impianto elettrico a cui lo stesso fa riferimento.
Infine, i capi di prova formulati a riguardo dalla sono Controparte_1
relativi a circostanze generiche;
dunque, inammissibili e comunque inidonei ad integrare i presupposti di cui all'art. 2729 Cc.
In relazione al secondo profilo, vengono in rilievo le norme del Codice dei contratti pubblici che ne delimitano l'ambito di applicazione.
In particolare, l'art. 1 c. 1 D. Lgs. 50/2016 statuisce che “Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione” e l'art. 3, nell'offrire la definizione di “amministrazioni aggiudicatrici”, afferma che per esse devono intendersi “le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.
La Spesa Intelligente SP è soggetto di diritto privato, partecipato da capitali privati e avente scopo di lucro (doc. 32 fasc. conv.) e, pertanto, non rientra nel novero delle amministrazioni suddette, non trovando per essa applicazione la disciplina speciale di cui al codice degli appalti, bensì quella generale del codice civile (art. 1655 e seg.), la quale non prevede un meccanismo analogo di pagamento diretto da parte del committente.
Ne discendono la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda della convenuta.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
3. Nei rapporti tra la Spesa Intelligente SP e la le Controparte_1
spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 14.103,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella
6 misura del 15%.
Vista la natura delle ragioni della decisione, deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 Cpc.
Nei rapporti tra la e la Controparte_1 Controparte_5 le spese di lite vanno invece compensate, in ragione dell'assenza di domande formulate in questo giudizio nei confronti dell'intervenuta.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico della
[...]
CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2224/2023; rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Controparte_1
Spesa Intelligente SP;
condanna la a rimborsare alla Spesa Intelligente SP Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la Liquidazione
Giudiziale e la CP_2 Controparte_1
pone le spese della consulenza tecnica a carico della Controparte_1
Torino, 18/06/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Minuta redatta dalla Mot dr.ssa Lucrezia Gandolfo.
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