Articolo 5 della Legge 25 giugno 1909, n. 422
Articolo 4Articolo 6
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25 luglio 1909
Art. 5.

I Consorzi di cooperative godono di piena autonomia e i loro atti non sono soggetti ad approvazione superiore.

Essi sono pero' sottoposti alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che l'esercita d'intesa, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici.

Entrata in vigore il 25 luglio 1909
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