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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1300/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/03/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRIGUGLIO ALESSIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè accolga le seguenti conclusioni: Quanto alla domanda di Divorzio, formulata ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che verrà pronunciata a seguito del decorso del termine previsto dalla legge e previo il passaggio in giudicato della Sentenza che pronuncerà la separazione personale, Voglia la S.V. Ill.ma:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, alle seguenti condizioni: 2) Confermare che i coniugi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra né a titolo di assegno divorzile, né per qualsiasi altra ragione e/o titolo;
Essi hanno concordemente definito e tacitato ogni pregresso rapporto intercorso;
3) Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà dei Legali.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 03/09/2022 ed ivi trascritto al numero 11, parte II , serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2022 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 6.2.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1300/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/03/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRIGUGLIO ALESSIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè accolga le seguenti conclusioni: Quanto alla domanda di Divorzio, formulata ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che verrà pronunciata a seguito del decorso del termine previsto dalla legge e previo il passaggio in giudicato della Sentenza che pronuncerà la separazione personale, Voglia la S.V. Ill.ma:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, alle seguenti condizioni: 2) Confermare che i coniugi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra né a titolo di assegno divorzile, né per qualsiasi altra ragione e/o titolo;
Essi hanno concordemente definito e tacitato ogni pregresso rapporto intercorso;
3) Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà dei Legali.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 03/09/2022 ed ivi trascritto al numero 11, parte II , serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2022 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 6.2.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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