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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1733/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6842/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009920526000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009920526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso. Chiede la condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249009920526/000 del 23.01.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Catania, portata a conoscenza della ricorrente in data 10.06.2024, avente come presupposto la cartella di pagamento n. 29320200047719545/000, mai e/o irritualmente notificata, relative all'Irpef per l'anno 2015
e alla Tassa Automobilistica per l'anno 2017
La ricorrente IM CI AZ assume, in particolare, non essere mai stata notificata la cartella esattoriale presupposto dell'intimazione di pagamento ed in conseguenza eccepisce la prescrizione e l'infondatezza della pretesa tributaria, chiedendo il conseguente annullamento degli atti relativi al presente ricorso. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario costituito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo indi dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività poiché la cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione impugnata sarebbe stata notificata regolarmente, demandando all'ente impositore (per quanto concerne le tasse auto) regolarmente chiamato in causa e non costituito, la produzione dei relativi documenti comprovanti la regolarità della notifica.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso nel merito è fondato.
L' intimazione di pagamento è stata notificata, come sopra rilevato, i1 23 gennaio 2024.
Orbene, con riferimento agli anni relativi alle imposte di cui all'intimazione in esame, la notifica, come correttamente rilevato da parte ricorrente, è avvenuta fuori dai termini previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973.
Nessuna prova è stata fornita dalla resistente AD – sulla quale incombeva l'onere probatorio - in ordine alla corretta notifica della cartella esattoriale presupposto dell'intimazione impugnata. Né detta prova è stata fornita dall'ente impositore chiamato in causa e non costituito
Pertanto, sotto questo profilo, gli atti impugnati devono essere annullati per omessa notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti alle spese, che si liquidano in complessivi € 300,00 oltre accessori se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario costituito
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6842/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009920526000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009920526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso. Chiede la condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249009920526/000 del 23.01.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Catania, portata a conoscenza della ricorrente in data 10.06.2024, avente come presupposto la cartella di pagamento n. 29320200047719545/000, mai e/o irritualmente notificata, relative all'Irpef per l'anno 2015
e alla Tassa Automobilistica per l'anno 2017
La ricorrente IM CI AZ assume, in particolare, non essere mai stata notificata la cartella esattoriale presupposto dell'intimazione di pagamento ed in conseguenza eccepisce la prescrizione e l'infondatezza della pretesa tributaria, chiedendo il conseguente annullamento degli atti relativi al presente ricorso. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario costituito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo indi dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività poiché la cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione impugnata sarebbe stata notificata regolarmente, demandando all'ente impositore (per quanto concerne le tasse auto) regolarmente chiamato in causa e non costituito, la produzione dei relativi documenti comprovanti la regolarità della notifica.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso nel merito è fondato.
L' intimazione di pagamento è stata notificata, come sopra rilevato, i1 23 gennaio 2024.
Orbene, con riferimento agli anni relativi alle imposte di cui all'intimazione in esame, la notifica, come correttamente rilevato da parte ricorrente, è avvenuta fuori dai termini previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973.
Nessuna prova è stata fornita dalla resistente AD – sulla quale incombeva l'onere probatorio - in ordine alla corretta notifica della cartella esattoriale presupposto dell'intimazione impugnata. Né detta prova è stata fornita dall'ente impositore chiamato in causa e non costituito
Pertanto, sotto questo profilo, gli atti impugnati devono essere annullati per omessa notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti alle spese, che si liquidano in complessivi € 300,00 oltre accessori se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario costituito