Sentenza 9 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2018, n. 6512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6512 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2018 |
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA FR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/10/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ANDREA MONTAGNI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione E presente l'avvocato CHINOTTI STEFANO del foro di BERGAMO in difesa di CA FR che insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. Per la pratica forense è presente il Dott. CA UC iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo tessera n.5406
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, in data 19.04.2012 nei confronti di CA AN, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e revocato le statuizioni civili, stante l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile, con conferma nel resto. Al CA, in qualità di legale rappresentante della Mesgo spa, si contesta di aver provocato le lesioni personali descritte in rubrica, in danno del dipendente IO NE Badara, per colpa consistita nel fatto di non aver dotato la macchina "mescolatore aperto" del riparo complementare previsto, di talché il guanto in lattice indossato dal lavoratore rimaneva attaccato alla mescola e la mano veniva trascinata nella zona pericolosa della macchina, provocando lo schiacciamento dell'arto. Il Collegio confermava le valutazioni espresse dal primo giudice, conducenti all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. Osservava che, in difetto di delega formale, l'odierno imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, rivestiva il ruolo di garante nei confronti del dipendente.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge, in riferimento agli artt. 70 e 87, d.lgs. n. 81 del 2008. Dopo aver richiamato i termini dell'intera vicenda processuale, l'esponente si sofferma sull'organigramma aziendale della Mesgo spa, osservando che CA ricopre una posizione di vertice, quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante. Ciò posto, la parte sottolinea che nel corso del processo è emerso che l'imputato non si occupa della produzione;
che per entrambi gli stabilimenti il responsabile per la sicurezza e la prevenzione è l'ing. Terzi, e che, per lo stabilimento di Gorlago, vi è altresì un direttore di stabilimento dotato di autonomia di spesa. Il ricorrente censura la valutazione espressa dalla Corte territoriale, laddove i giudici di appello hanno ritenuto che CA rivestisse un ruolo di garanzia, pure a fronte della sussistenza di altre figure, quale il responsabile per la sicurezza ed il direttore dell'unità produttiva. Sul punto, il deducente osserva che la giurisprudenza ha affermato che nelle aziende di ampie dimensioni l'amministratore delegato e legale rappresentate non può essere automaticamente ritenuto penalmente responsabile di ogni violazione degli obblighi antinfortunistici, ove siano stati istituiti dei preposti, pur in assenza di delega scritta. Il ricorrente rileva che l'orientamento ora richiamato valorizza un criterio di effettività nella selezione delle posizioni di garanzia, in aderenza alla complessità della specifica organizzazione aziendale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono.
1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 590, cod. pen. per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 30.10.2015, mentre il termine di prescrizione risulta spirato in data 2.03.2016). E' poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata;
e nella sentenza della Corte di Appello, confermativa di quella del Tribunale di Bergamo non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza del prevenuto, nelle accertata qualità.
2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è es