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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2077/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) con l'Avv. Mauro Crocetta e Ylenia Canziano Parte_2 C.F._1 proc. dom.
Appellanti contro
(C.F. ) con gli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta CP_1 C.F._2
Zamboni
Appellato
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 1907/2024 pubbl. il 13/11/2024
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti appellanti ha così concluso: in parziale riforma della sentenza n° 1907/24 pubblicata il 13.11.24 del Tribunale di Treviso, notificata in data 22.11.2024, dichiararsi la prevalente responsabilità del signor nella produzione del sinistro per cui è causa, attribuendo allo CP_1 stesso la responsabilità nella misura del 70% e, per l'effetto, ridursi le somme liquidate, condannandosi alla restituzione delle maggiori somme percepite a seguito della sentenza impugnata. CP_1
Darsi atto che a seguito della proposta conciliativa del Giudice ha versato la somma di € Parte_1
3.300,00 oltre accessori, a titolo di spese di lite, dichiararsi che la predetta somma, a tale titolo versata, risulta satisfattiva e, conseguentemente, ridursi le maggiori somme liquidate con la sentenza impugnata.
Con la rifusione delle spese ed onorari di primo e secondo grado.
1 Il procuratore dell'appellato ha così concluso: respingersi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 1907/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata il 13.11.2024 e notificata il 22.11.2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 20.08.20 il signor conveniva in giudizio avanti al CP_1
Tribunale di Treviso e per sentirli condannare in solido Parte_2 Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti nel sinistro che si verificava in data 17.07.18 in località
GL EN e quantificati in euro € 193.752,51 oltre accessori e spese di lite.
Rimasta contumace , si costituiva nel suddetto giudizio Parte_2 Parte_1 contestando la domanda sia nell'an che al quantum.
Espletata l'istruttoria, con l'assunzione dei testi indicati dalle parti, l'ammissione della CTU tecnico ricostruttiva dell'evento e la consulenza medico legale, il giudice formulava una proposta di definizione transattiva, poi modificata su istanza congiunta delle parti, che non veniva accettata e alla quale seguiva il pagamento spontaneo all'attore della somma di euro
23.562,65 da parte di Parte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza n° 1907/24, pubblicata il 13.11.24 il Tribunale di Treviso condannava e in solido a Parte_1 Parte_2 pagare in favore dell'attore la somma di € 44.012,48 al netto di quanto già versato dalla
Compagnia, oltre interessi ex art. 1284 dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo, condannando altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquidava in €
7.616,00 da cui detrarre l'acconto di € 3.300,00 già corrisposto in ossequio all'ordinanza conciliativa, concessa la distrazione in favore del professionista avvocato.
Con atto di citazione notificato il 10.12.2024 appellava la sentenza svolgendo Parte_1 tre motivi di doglianza in punto responsabilità, omessa valutazione delle prove testimoniali e per la conseguente rideterminazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la parte appellata, che ha resistito all'appello.
A seguito della prima udienza di trattazione, la causa veniva rinviata per l'assunzione in decisione in data 21.10.2026, successivamente anticipata al 26.11.2025, previa sostituzione del consigliere relatore e nuova assegnazione dei termini per lo scambio delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo d'appello la compagnia d'assicurazione appellante lamenta decisione illogica ed apparente sulla ritenuta corresponsabilità della conducente dell'autoveicolo
. Parte_2 contesta in particolare la ripartizione della responsabilità accertata a carico Parte_1 dei due conducenti, per cui il tribunale ha attribuito il 70% della colpa al conducente della Fiat
Bravo e il 30% al motociclista, CP_1
Secondo la compagnia assicuratrice appellante il giudice di primo grado si sarebbe innanzitutto discostato dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che attribuiva il 70% della responsabilità al motociclista e il 30% al conducente dell'auto, senza fornire una motivazione adeguata.
La violazione specifica del Codice della Strada (art. 145 C.d.S., omessa precedenza) da parte del motociclista, inoltre, andrebbe considerata più grave rispetto alla generica “distrazione” desumibile dalla dinamica del sinistro e attribuita al conducente dell'auto, con la conseguenza che la responsabilità avrebbe dovuto essere correttamente imputata al motociclista in via prevalente, in quanto la violazione di una norma specifica del Codice della Strada (come l'art. 145 C.d.S., omessa precedenza) comporta l'attribuzione di una colpa specifica, e nella fattispecie da considerarsi più grave rispetto alla colpa generica derivante da mera distrazione o imprudenza alla guida.
Il motivo di appello risulta infondato: entrambe le violazioni attribuite a seguito dei rilievi ai due conducenti rappresentano violazioni di norme specifiche del Codice della Strada ed è dunque impropria la comparazione tra i due comportamenti nel senso prospettato al fine di desumere la minore gravità di quello attribuibile all'automobilista.
Il tribunale ha quindi correttamente valutato i presupposti del concorso di colpa, considerando la maggiore efficienza causale del comportamento di quest'ultimo nella causazione del sinistro, e tenendo conto anche delle circostanze desumibili dagli accertamenti dell'autorità intervenute e delle condizioni della strada e della segnaletica orizzontale esistente in loco. In particolare il tribunale ha condivisibilmente valorizzato quanto emerso dalla stessa CTU circa la condotta dell'automobilista, sul rilievo che “con alta probabilità, se non addirittura con certezza,
l'automobilista (che stava procedendo all'interno della rotatoria “con l'intento di imboccare il ramo di uscita nord-est di via Zermanesa per proseguire verso la frazione di Zerman”, e quindi con l'intento di spostarsi sulla corsia esterna) “non [ha] ispezionato con continuità la strada avanti a sé in quanto non ha percepito, nonostante l'ampia visuale di cui poteva disporre e nonostante si fosse accorto della presenza del ciclomotore fermo alla sua destra, la manovra posta in essere dallo stesso. È altamente probabile che l'isteresi reattiva sia stata conseguenza di una distrazione dopo aver percepito il
3 ciclomotore fermo” (pag.5 sentenza impugnata). In questo contesto, correttamente va ravvisata, nel determinismo del sinistro, infatti, di maggiore incidenza causale l'imprudenza
(distrazione) commessa nel percorrere la rotatoria da parte del conducente della vettura, il quale, considerato lo stato dei luoghi e in particolare l'ampio spazio di manovra a sua disposizione nella rotatoria e l'ampia visuale, non si è avveduto del motociclo avanti a sé e lo ha urtato, benché avesse tempo e modo di attuare una manovra eversiva, e anzi l'impatto è avvenuto, secondo la ricostruzione del CTU, proprio perché l'automobilista era intento a spostarsi sulla corsia esterna.
Da considerare inoltre, che le norme di condotta di cui agli art. 140 - 141 C.d.s. sono oggetto di interpretazione nella giurisprudenza, secondo cui il conducente deve regolare la propria condotta stradale in modo che non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, dovendo prendere in considerazione anche l'eventuale comportamento irregolare degli altri utenti della strada (Cass. Pen. 121/2020 e n. 4157/2010).
Con il secondo motivo protesta il malgoverno delle prove testimoniali Parte_1 acquisite, dato che il teste aveva confermato che il motociclista si era fermato Testimone_1 prima di immettersi nella rotatoria, ingenerando nell'automobilista l'aspettativa che il conducente del ciclomotore non avrebbe impegnato la rotatoria.
Anche il secondo motivo non risulta fondato: in base agli accertamenti del CTU nominato nella precedente fase di giudizio, l'urto tra l'automobile ed il ciclomotore si sarebbe verificato 5 secondi dopo l'immissione nella rotatoria, ossia quando la manovra interferente era da considerarsi oramai ultimata.
Ciò non può che convalidare il convincimento assunto dal giudicante di prime cure, una volta preso atto che la rotonda posta tra la via Torni e la via Zermanesa in GL EN è dotata di doppia corsia: anche se risulta in atti la conferma testimoniale che il conducente del motociclo si era fermato prima di immettersi nella rotatoria, incorrendo nella violazione dell'obbligo di dare precedenza, si deve di nuovo rimarcare che il conducente dell'autoveicolo godeva di ampia visuale e di spazio sufficiente per porre in essere manovre elusive dell'urto verificatosi e che, viceversa, risultava avere impudentemente proseguito la marcia senza adottare tutte le cautele possibili ed opportune per evitare l'urto, da attribuire, quindi, ad una condizione di insufficiente attenzione durante la guida del veicolo all'interno della rotonda stessa.
Il terzo motivo di gravame, ricollegato dalla società appellante alle aspettative di riforma, resta superato dal mancato accoglimento dell'appello.
4 Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, con esclusione del compenso per la fase istruttoria (Cass. 10206/2021; Cass.29077/2024; Cass.7343/2025), fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1907/2024 pubbl. il 13/11/2024 così decide:
-rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese Parte_1 CP_1 legali del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge, concessa la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 27.11.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) con l'Avv. Mauro Crocetta e Ylenia Canziano Parte_2 C.F._1 proc. dom.
Appellanti contro
(C.F. ) con gli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta CP_1 C.F._2
Zamboni
Appellato
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 1907/2024 pubbl. il 13/11/2024
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti appellanti ha così concluso: in parziale riforma della sentenza n° 1907/24 pubblicata il 13.11.24 del Tribunale di Treviso, notificata in data 22.11.2024, dichiararsi la prevalente responsabilità del signor nella produzione del sinistro per cui è causa, attribuendo allo CP_1 stesso la responsabilità nella misura del 70% e, per l'effetto, ridursi le somme liquidate, condannandosi alla restituzione delle maggiori somme percepite a seguito della sentenza impugnata. CP_1
Darsi atto che a seguito della proposta conciliativa del Giudice ha versato la somma di € Parte_1
3.300,00 oltre accessori, a titolo di spese di lite, dichiararsi che la predetta somma, a tale titolo versata, risulta satisfattiva e, conseguentemente, ridursi le maggiori somme liquidate con la sentenza impugnata.
Con la rifusione delle spese ed onorari di primo e secondo grado.
1 Il procuratore dell'appellato ha così concluso: respingersi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 1907/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata il 13.11.2024 e notificata il 22.11.2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 20.08.20 il signor conveniva in giudizio avanti al CP_1
Tribunale di Treviso e per sentirli condannare in solido Parte_2 Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti nel sinistro che si verificava in data 17.07.18 in località
GL EN e quantificati in euro € 193.752,51 oltre accessori e spese di lite.
Rimasta contumace , si costituiva nel suddetto giudizio Parte_2 Parte_1 contestando la domanda sia nell'an che al quantum.
Espletata l'istruttoria, con l'assunzione dei testi indicati dalle parti, l'ammissione della CTU tecnico ricostruttiva dell'evento e la consulenza medico legale, il giudice formulava una proposta di definizione transattiva, poi modificata su istanza congiunta delle parti, che non veniva accettata e alla quale seguiva il pagamento spontaneo all'attore della somma di euro
23.562,65 da parte di Parte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza n° 1907/24, pubblicata il 13.11.24 il Tribunale di Treviso condannava e in solido a Parte_1 Parte_2 pagare in favore dell'attore la somma di € 44.012,48 al netto di quanto già versato dalla
Compagnia, oltre interessi ex art. 1284 dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo, condannando altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquidava in €
7.616,00 da cui detrarre l'acconto di € 3.300,00 già corrisposto in ossequio all'ordinanza conciliativa, concessa la distrazione in favore del professionista avvocato.
Con atto di citazione notificato il 10.12.2024 appellava la sentenza svolgendo Parte_1 tre motivi di doglianza in punto responsabilità, omessa valutazione delle prove testimoniali e per la conseguente rideterminazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la parte appellata, che ha resistito all'appello.
A seguito della prima udienza di trattazione, la causa veniva rinviata per l'assunzione in decisione in data 21.10.2026, successivamente anticipata al 26.11.2025, previa sostituzione del consigliere relatore e nuova assegnazione dei termini per lo scambio delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo d'appello la compagnia d'assicurazione appellante lamenta decisione illogica ed apparente sulla ritenuta corresponsabilità della conducente dell'autoveicolo
. Parte_2 contesta in particolare la ripartizione della responsabilità accertata a carico Parte_1 dei due conducenti, per cui il tribunale ha attribuito il 70% della colpa al conducente della Fiat
Bravo e il 30% al motociclista, CP_1
Secondo la compagnia assicuratrice appellante il giudice di primo grado si sarebbe innanzitutto discostato dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che attribuiva il 70% della responsabilità al motociclista e il 30% al conducente dell'auto, senza fornire una motivazione adeguata.
La violazione specifica del Codice della Strada (art. 145 C.d.S., omessa precedenza) da parte del motociclista, inoltre, andrebbe considerata più grave rispetto alla generica “distrazione” desumibile dalla dinamica del sinistro e attribuita al conducente dell'auto, con la conseguenza che la responsabilità avrebbe dovuto essere correttamente imputata al motociclista in via prevalente, in quanto la violazione di una norma specifica del Codice della Strada (come l'art. 145 C.d.S., omessa precedenza) comporta l'attribuzione di una colpa specifica, e nella fattispecie da considerarsi più grave rispetto alla colpa generica derivante da mera distrazione o imprudenza alla guida.
Il motivo di appello risulta infondato: entrambe le violazioni attribuite a seguito dei rilievi ai due conducenti rappresentano violazioni di norme specifiche del Codice della Strada ed è dunque impropria la comparazione tra i due comportamenti nel senso prospettato al fine di desumere la minore gravità di quello attribuibile all'automobilista.
Il tribunale ha quindi correttamente valutato i presupposti del concorso di colpa, considerando la maggiore efficienza causale del comportamento di quest'ultimo nella causazione del sinistro, e tenendo conto anche delle circostanze desumibili dagli accertamenti dell'autorità intervenute e delle condizioni della strada e della segnaletica orizzontale esistente in loco. In particolare il tribunale ha condivisibilmente valorizzato quanto emerso dalla stessa CTU circa la condotta dell'automobilista, sul rilievo che “con alta probabilità, se non addirittura con certezza,
l'automobilista (che stava procedendo all'interno della rotatoria “con l'intento di imboccare il ramo di uscita nord-est di via Zermanesa per proseguire verso la frazione di Zerman”, e quindi con l'intento di spostarsi sulla corsia esterna) “non [ha] ispezionato con continuità la strada avanti a sé in quanto non ha percepito, nonostante l'ampia visuale di cui poteva disporre e nonostante si fosse accorto della presenza del ciclomotore fermo alla sua destra, la manovra posta in essere dallo stesso. È altamente probabile che l'isteresi reattiva sia stata conseguenza di una distrazione dopo aver percepito il
3 ciclomotore fermo” (pag.5 sentenza impugnata). In questo contesto, correttamente va ravvisata, nel determinismo del sinistro, infatti, di maggiore incidenza causale l'imprudenza
(distrazione) commessa nel percorrere la rotatoria da parte del conducente della vettura, il quale, considerato lo stato dei luoghi e in particolare l'ampio spazio di manovra a sua disposizione nella rotatoria e l'ampia visuale, non si è avveduto del motociclo avanti a sé e lo ha urtato, benché avesse tempo e modo di attuare una manovra eversiva, e anzi l'impatto è avvenuto, secondo la ricostruzione del CTU, proprio perché l'automobilista era intento a spostarsi sulla corsia esterna.
Da considerare inoltre, che le norme di condotta di cui agli art. 140 - 141 C.d.s. sono oggetto di interpretazione nella giurisprudenza, secondo cui il conducente deve regolare la propria condotta stradale in modo che non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, dovendo prendere in considerazione anche l'eventuale comportamento irregolare degli altri utenti della strada (Cass. Pen. 121/2020 e n. 4157/2010).
Con il secondo motivo protesta il malgoverno delle prove testimoniali Parte_1 acquisite, dato che il teste aveva confermato che il motociclista si era fermato Testimone_1 prima di immettersi nella rotatoria, ingenerando nell'automobilista l'aspettativa che il conducente del ciclomotore non avrebbe impegnato la rotatoria.
Anche il secondo motivo non risulta fondato: in base agli accertamenti del CTU nominato nella precedente fase di giudizio, l'urto tra l'automobile ed il ciclomotore si sarebbe verificato 5 secondi dopo l'immissione nella rotatoria, ossia quando la manovra interferente era da considerarsi oramai ultimata.
Ciò non può che convalidare il convincimento assunto dal giudicante di prime cure, una volta preso atto che la rotonda posta tra la via Torni e la via Zermanesa in GL EN è dotata di doppia corsia: anche se risulta in atti la conferma testimoniale che il conducente del motociclo si era fermato prima di immettersi nella rotatoria, incorrendo nella violazione dell'obbligo di dare precedenza, si deve di nuovo rimarcare che il conducente dell'autoveicolo godeva di ampia visuale e di spazio sufficiente per porre in essere manovre elusive dell'urto verificatosi e che, viceversa, risultava avere impudentemente proseguito la marcia senza adottare tutte le cautele possibili ed opportune per evitare l'urto, da attribuire, quindi, ad una condizione di insufficiente attenzione durante la guida del veicolo all'interno della rotonda stessa.
Il terzo motivo di gravame, ricollegato dalla società appellante alle aspettative di riforma, resta superato dal mancato accoglimento dell'appello.
4 Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, con esclusione del compenso per la fase istruttoria (Cass. 10206/2021; Cass.29077/2024; Cass.7343/2025), fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1907/2024 pubbl. il 13/11/2024 così decide:
-rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese Parte_1 CP_1 legali del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge, concessa la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 27.11.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
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