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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/11/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4740 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Persona_1 dall'avv. FIORESTA ETTORE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia ricorrenti
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
SO DO presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2023 , premettendo di aver Persona_1 intrattenuto una relazione sentimentale con dalla cui unione è nato il Controparte_1 figlio (17/04/2018), terminata per incompatibilità caratteriali delle parti, domandava Per_2 regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con comparsa del 19/12/2023, si costituiva in giudizio la quale contestando Controparte_1 la ricostruzione dei fatti per come esposta da controparte, formulava le proprie conclusioni.
1 Nelle more del giudizio, le parti addivenivano ad una risoluzione bonaria della lite e i procuratori domandavano congiuntamente acquisirsi l'accordo sottoscritto dalle parti e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre in San
Sostene alla Via dei tulipani n. 90. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. In punto di diritto di visita, le parti sono concordi nel confermare il provvedimento provvisorio emesso dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 29 novembre. Pertanto, il piccolo Per_2 continuerà ad abitare con la madre in San Sostene Catanzaro alla via dei tulipani n 90, con facoltà del padre di incontrarlo. Tenerlo con sé:
a) Ehi, ogni lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00;
b). A fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato fino alle 20:00 e della domenica;
c) Le vacanze natalizie, periodo, dal 21 al 31 dicembre, dal primo al 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, le altre festività nazionali, il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.;
d) Per 15 giorni in periodo estivo non scolastico, da concordarsi tra i coniugi entro il 1° giugno.
4. i genitori di comune accordo potranno comunque variare le sue indicate modalità in presenza di impegni lavorativi o di altro genere ed eventualmente concordare ulteriori EO diversi periodi di frequentazione, nel rispetto sempre degli impegni scolastici o extrascolastici del minore.
5. Il signor corrisponderà alla signora un assegno Persona_1 Controparte_1 pari a 200 € da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per il figlio minore, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, contribuirà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, come da protocollo predisposto dal COA di Catanzaro.
2 6. Il signor corrisponderà altresì alla signor la Persona_1 Controparte_1
CP_ propria quota parte dell'assegno unico nell'importo mensilmente percepito dall' L'importo CP_ verrà versato alla signora immediatamente dopo l'accredito effettuato dall' Parte_1
7. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, evitando di esprimere giudizi lesivi della reputazione l'uno dell'altro in presenza del minore. Le spese e competenze del giudizio si intendono compensate tra le parti e i difensori rinunciando all'obbligo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
Le parti chiedono inoltre che l'On.le Tribunale confermi il suindicato accordo.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto delle condizioni pattuite dalle parti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 10.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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