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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8462/2024 R.G.A.C.
REP UB BL IC A IT AL I AN A
IN N OME DEL PO PO LO IT AL I AN O
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Lidia Greco Presidente dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. 8462/2024 R.G.A.C., avente per oggetto: “Modifica delle condizioni di separazione”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MAIORANA C.F._1
LAURA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NICOLOSI C.F._2
ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 04.06.2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 02.08.2024 , Parte_1 premettendo che dal matrimonio con sono nati i tre figli Controparte_1 Per_1
(n. il 12\10\2001), (n. il 4\7\2003) ed (n.3\01\2005), studenti universitari Per_2 Per_3 maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e che è stata emessa da questo Tribunale sentenza di separazione n. 4975/2008, resa all'esito del procedimento di cui al NRG 9896/07, in forza della quale è stato disposto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di complessivi € 900,00 ed un assegno per il mantenimento della moglie di € 300,00 - ha proposto domanda di modifica delle condizioni di separazione, chiedendo l'eliminazione del mantenimento precedentemente pattuito in favore della moglie con decorrenza dal settembre
2023, e la diminuzione del mantenimento per i tre figli ad euro 400,00 mensili (di cui euro 150 per i due figli che vivono a Catania ed euro 100 a titolo perequativo per , studente Per_3 fuorisede a Padova e mantenuto in via diretta).
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che la moglie ha migliorato le proprie condizioni economiche per avere ottenuto una stabile occupazione lavorativa dal settembre
2023 e, allo stesso tempo, che è intervenuto un peggioramento delle proprie, che non può più sostenere faticosi ritmi lavorativi per l'insorgere di una grave malattia.
Si è costituita in data 07/12/2024 , la quale si è opposta alle Controparte_1 richieste modifiche.
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo (depositato telematicamente in data 06.02.2025) in merito alle modifiche da apportare alla sentenza di separazione e precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la decisione della causa con accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano:
“a. i signori e continueranno a Parte_1 Controparte_1 vivere separati senza alcuna ingerenza reciproca.
b. entrambi i coniugi rinunciano l'uno verso l'altro, reciprocamente e vicendevolmente, a qualsiasi obbligo di mantenimento personale, perché entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, in quanto l'ing. , libero professionista e docente di scuola media Parte_1 superiore, è alle dipendenze del , mentre la signora è Controparte_2 CP_1 assistente dipendente a tempo indeterminato del . Controparte_3
c. Obbligo del sig. di pagare in favore della signora entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , l'importo di euro Per_1 Per_2
730,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, di cui euro 365,00 per
ed euro 365,00 per , mentre, per il figlio , studente universitario nella Per_1 Per_2 Per_3 città di Padova, continuerà a versare mensilmente il 50% di tutte le spese per vitto, alloggio ed ogni altra necessità dello stesso a mezzo versamento su carta di credito intestato al figlio,
2 defalcata della propria quota del canone di locazione attualmente direttamente versato con bonifico al locatore, salvo diversi futuri accordi. Nel contempo, il medesimo sig. è Parte_1 obbligato alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie per tutti e tre i figli, e anche al
50% di tutte le spese di manutenzione ed amministrative relativamente alle due autovetture in uso ai figli e e, precisamente, a quelle per l'autovettura Seat Altea tg. Per_1 Per_2
DP397CB e per la Fiat 500 tg.FC555JC;
d. Obbligo della signora dal canto suo, al pagamento del 50% delle sopracitate spese CP_1 per il mantenimento del figlio , studente universitario fuorisede, con versamento secondo Per_3 le modalità già in corso, nonché al 50% delle spese straordinarie per tutti e tre i figli, e a quelle, nella stessa misura del 50%, per le spese amministrative e la manutenzione relativamente alle due autovetture in uso ai figli e (Seat Altea, tg. DP397CB, e Per_1 Per_2
Fiat 500 tg. FC555JC), mentre, la medesima è obbligata per intero ed in via esclusiva, CP_1 vale a dire al 100%, le spese di manutenzione ed amministrative per l'autovettura in uso al figlio tg. FM715FE Controparte_4
e. Obbligo delle parti di concordare preventivamente le spese straordinarie per iscritto mediante l'invio di comunicazioni mail o wa che dovranno necessariamente essere riscontrate entro gg 7 dal loro ricevimento;
f. Decorrenza dell'obbligo del sig. di mantenimento dei figli nella misura qui Parte_1 pattuita di euro 730,00 mensili, nonché la sua partecipazione al 50% alle spese delle autovetture in uso a e , dal mese di febbraio 2025, per rinuncia espressa e Per_1 Per_2 reciproca delle parti a qualsivoglia credito e/o obbligo asseritamente vantato l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, causa o ragione derivante dal rapporto di coniugio intercorso, ritenendosi reciprocamente soddisfatti con gli intervenuti accordi;
g. Il tutto con compensazione delle spese legali.”
Le modifiche proposte meritano di essere accolte poichè le condizioni economiche nell'interesse dei figli paiono compatibili con le norme inderogabili e adeguate a garantire alla prole maggiorenne, ma non economicamente autonoma, condizioni di vita funzionali alla sua evoluzione.
Per quanto esposto, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente ed in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 4975/2008 di questo Tribunale depositata in data 11/12/2008, ferme restando tutte le altre disposizioni, va dichiarato non più dovuto, dal dì della domanda, l'assegno posto a carico di per il mantenimento di e va Parte_1 Controparte_1 diminuito l'importo dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
3 maggiorenni a complessivi euro 730,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, secondo le modalità di ripartizione concordate dalle parti a far data dell'intervenuto accordo.
Le spese processuali vanno compensate, per come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8462/2024 R.G., così statuisce: dispone la modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 4975/2008 di questo Tribunale del 11.12.2008 come in parte motiva e dichiara non più dovuto, dal dì della domanda, l'assegno posto a carico di per il mantenimento di Parte_1 Controparte_1
[...] pone a carico di l'onere di versare in favore di Parte_1 CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
e , l'importo di euro 730,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici Per_1 Per_2
ISTAT, di cui euro 365,00 per ed euro 365,00 per , con decorrenza dal febbraio Per_1 Per_2
2025;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6.06.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
4
REP UB BL IC A IT AL I AN A
IN N OME DEL PO PO LO IT AL I AN O
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Lidia Greco Presidente dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. 8462/2024 R.G.A.C., avente per oggetto: “Modifica delle condizioni di separazione”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MAIORANA C.F._1
LAURA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NICOLOSI C.F._2
ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 04.06.2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 02.08.2024 , Parte_1 premettendo che dal matrimonio con sono nati i tre figli Controparte_1 Per_1
(n. il 12\10\2001), (n. il 4\7\2003) ed (n.3\01\2005), studenti universitari Per_2 Per_3 maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e che è stata emessa da questo Tribunale sentenza di separazione n. 4975/2008, resa all'esito del procedimento di cui al NRG 9896/07, in forza della quale è stato disposto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di complessivi € 900,00 ed un assegno per il mantenimento della moglie di € 300,00 - ha proposto domanda di modifica delle condizioni di separazione, chiedendo l'eliminazione del mantenimento precedentemente pattuito in favore della moglie con decorrenza dal settembre
2023, e la diminuzione del mantenimento per i tre figli ad euro 400,00 mensili (di cui euro 150 per i due figli che vivono a Catania ed euro 100 a titolo perequativo per , studente Per_3 fuorisede a Padova e mantenuto in via diretta).
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che la moglie ha migliorato le proprie condizioni economiche per avere ottenuto una stabile occupazione lavorativa dal settembre
2023 e, allo stesso tempo, che è intervenuto un peggioramento delle proprie, che non può più sostenere faticosi ritmi lavorativi per l'insorgere di una grave malattia.
Si è costituita in data 07/12/2024 , la quale si è opposta alle Controparte_1 richieste modifiche.
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo (depositato telematicamente in data 06.02.2025) in merito alle modifiche da apportare alla sentenza di separazione e precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la decisione della causa con accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano:
“a. i signori e continueranno a Parte_1 Controparte_1 vivere separati senza alcuna ingerenza reciproca.
b. entrambi i coniugi rinunciano l'uno verso l'altro, reciprocamente e vicendevolmente, a qualsiasi obbligo di mantenimento personale, perché entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, in quanto l'ing. , libero professionista e docente di scuola media Parte_1 superiore, è alle dipendenze del , mentre la signora è Controparte_2 CP_1 assistente dipendente a tempo indeterminato del . Controparte_3
c. Obbligo del sig. di pagare in favore della signora entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , l'importo di euro Per_1 Per_2
730,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, di cui euro 365,00 per
ed euro 365,00 per , mentre, per il figlio , studente universitario nella Per_1 Per_2 Per_3 città di Padova, continuerà a versare mensilmente il 50% di tutte le spese per vitto, alloggio ed ogni altra necessità dello stesso a mezzo versamento su carta di credito intestato al figlio,
2 defalcata della propria quota del canone di locazione attualmente direttamente versato con bonifico al locatore, salvo diversi futuri accordi. Nel contempo, il medesimo sig. è Parte_1 obbligato alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie per tutti e tre i figli, e anche al
50% di tutte le spese di manutenzione ed amministrative relativamente alle due autovetture in uso ai figli e e, precisamente, a quelle per l'autovettura Seat Altea tg. Per_1 Per_2
DP397CB e per la Fiat 500 tg.FC555JC;
d. Obbligo della signora dal canto suo, al pagamento del 50% delle sopracitate spese CP_1 per il mantenimento del figlio , studente universitario fuorisede, con versamento secondo Per_3 le modalità già in corso, nonché al 50% delle spese straordinarie per tutti e tre i figli, e a quelle, nella stessa misura del 50%, per le spese amministrative e la manutenzione relativamente alle due autovetture in uso ai figli e (Seat Altea, tg. DP397CB, e Per_1 Per_2
Fiat 500 tg. FC555JC), mentre, la medesima è obbligata per intero ed in via esclusiva, CP_1 vale a dire al 100%, le spese di manutenzione ed amministrative per l'autovettura in uso al figlio tg. FM715FE Controparte_4
e. Obbligo delle parti di concordare preventivamente le spese straordinarie per iscritto mediante l'invio di comunicazioni mail o wa che dovranno necessariamente essere riscontrate entro gg 7 dal loro ricevimento;
f. Decorrenza dell'obbligo del sig. di mantenimento dei figli nella misura qui Parte_1 pattuita di euro 730,00 mensili, nonché la sua partecipazione al 50% alle spese delle autovetture in uso a e , dal mese di febbraio 2025, per rinuncia espressa e Per_1 Per_2 reciproca delle parti a qualsivoglia credito e/o obbligo asseritamente vantato l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, causa o ragione derivante dal rapporto di coniugio intercorso, ritenendosi reciprocamente soddisfatti con gli intervenuti accordi;
g. Il tutto con compensazione delle spese legali.”
Le modifiche proposte meritano di essere accolte poichè le condizioni economiche nell'interesse dei figli paiono compatibili con le norme inderogabili e adeguate a garantire alla prole maggiorenne, ma non economicamente autonoma, condizioni di vita funzionali alla sua evoluzione.
Per quanto esposto, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente ed in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 4975/2008 di questo Tribunale depositata in data 11/12/2008, ferme restando tutte le altre disposizioni, va dichiarato non più dovuto, dal dì della domanda, l'assegno posto a carico di per il mantenimento di e va Parte_1 Controparte_1 diminuito l'importo dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
3 maggiorenni a complessivi euro 730,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, secondo le modalità di ripartizione concordate dalle parti a far data dell'intervenuto accordo.
Le spese processuali vanno compensate, per come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8462/2024 R.G., così statuisce: dispone la modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 4975/2008 di questo Tribunale del 11.12.2008 come in parte motiva e dichiara non più dovuto, dal dì della domanda, l'assegno posto a carico di per il mantenimento di Parte_1 Controparte_1
[...] pone a carico di l'onere di versare in favore di Parte_1 CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
e , l'importo di euro 730,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici Per_1 Per_2
ISTAT, di cui euro 365,00 per ed euro 365,00 per , con decorrenza dal febbraio Per_1 Per_2
2025;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6.06.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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