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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10180 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
SI (c.f. ) rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. NANNOLO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_2 C.F._2 atti, dall'avv. CIPOLLETTA ARMANDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2024 SI e CP_1 CP_2
premettendo: di aver contratto matrimonio in POZZUOLI, il 25/06/1988; che dal matrimonio erano nati due figli: , nato il [...], e , nata il Per_1 Per_2
02/02/1995; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e disposta la comparizione personale delle parti innanzi al giudice relatore, le stesse ribadivano la volontà di separarsi e di definire i rapporti patrimoniali tra loro con il trasferimento immobiliare in favore della moglie, quale contributo una tantum, al fine di assicurarne il mantenimento.
Il giudice relatore verificava il deposito, in allegato al ricorso, di tutta la documentazione indicata nel “Protocollo trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio” intervenuto tra il Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli.
All'udienza del 18/03/2025 comparivano le parti, le quali volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convenivano di effettuare il trasferimento immobiliare.
Raccolte le conclusioni del P.M., il quale concludeva per l'accoglimento della domanda, il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
B. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli in Via Vicinale
Pignatiello n. 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra SI nata CP_1
a UO (NA) l'08/03/1967, cod. fisc. . C.F._1
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
C. I coniugi, dato atto delle attuali rispettive condizioni economico/reddituali, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione la seguente attribuzione patrimoniale, con il relativo riconoscimento della proprietà esclusiva di beni immobili di seguito descritta in favore della moglie, quale contributo una tantum, al fine di assicurarne il mantenimento.
Il sig. nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._2
dichiara di voler trasferire, così come in effetti trasferisce, alla sig.ra SI nata CP_1
a UO (NA) l'08/03/1967, cod. fisc. che accetta, la piena ed esclusiva C.F._1
proprietà del seguente immobile facente parte del fabbricato sito in Napoli alla via Vicinale
Pignatiello n. 5 e precisamente: appartamento ubicato al piano primo, avente accesso a destra salendo le scale, contraddistinto con il numero interno 7, composto di vani catastali sei, confinante con pianerottolo e cassa scale, con area scoperta cortilizia da due lati, con proprietà Per_3
[...] salvo altri e riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sezione PIA, CP_3
foglio 11, particella 75, subalterno 16, via Vicinale Pignatiello n. 5 – piano 1 – interno 7 – zona censuaria 5 – categoria A/2 – classe 4 – vani 6 – Rendita Catastale Euro 650,74, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova con ogni diritto, accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione, nulla escluso od eccettuato, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato del quale l'immobile fa parte, il tutto così come pervenutogli con atto di donazione per Notaio Dott. del 30/10/2012, Persona_4
rep. n. 41103 – racc. n. 7706, trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Napoli 1 dell CP_4
il 23/11/2012 ai numeri 29587 reg. generale e 21876 reg. particolare.
[...]
La sig.ra SI nata a [...] l'[...], cod. fisc. CP_1
, dichiara di accettare il trasferimento e a sua volta rinuncia ad ogni e C.F._1
qualsiasi forma di mantenimento.
I coniugi, dato atto - di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza da celebrarsi in procedimento per separazione consensuale, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà che resta atto delle parti sulle quali cade la responsabilità in ordine alla validità e trascrivibilità dell'accordo, - di essere, altresì, a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al
Conservatore dei registri immobiliari, si impegnano a depositare in via telematica, attraverso i propri difensori, entro il termine di una settimana prima della fissanda udienza di comparizione personale, gli accordi patrimoniali, da considerarsi parte integrante del presente atto, nonché tutta la documentazione di rilievo da allegare ai fini del suddetto trasferimento, nel rispetto delle formalità di cui all'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985 e secondo le indicazioni del
PROTOCOLLO DI INTESA tra TRIBUNALE DI NAPOLI e CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI (prot. C.O.A. 2022/008429 del 20/07/2022).
I ricorrenti chiedono sin d'ora che il trasferimento, rientrando nella disciplina di cui all'art. 19 legge n. 74/87 e succ. modif., benefici delle agevolazioni fiscali ivi previste (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ivi comprese le imposte ipotecaria e catastale).
DISPOSIZIONI FINALI
D. Entrambi i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
E. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
3 A precisazione delle condizioni della separazione, all'udienza del 18/03/2025 le parti hanno dichiarato la volontà di effettuare il trasferimento immobiliare, così come riportato nel verbale sottoscritto dagli stessi nella medesima data e depositato in atti, in data 08/04/2025.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Deve darsi atto dell'avvenuto trasferimento immobiliare in favore della moglie come riportato nel verbale depositato in data 08/04/2025.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi SI e CP_1 [...]
(atto n.104, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 1988); CP_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) dà atto del trasferimento immobiliare in favore della moglie riportato in parte motiva;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) ordina al Conservatore la trascrizione del presente atto condizionandola alla richiesta delle parti che se ne assumono tutte le responsabilità;
g) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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