TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/09/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1113/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv. e CORTELLETTI ENRICO ( ) *VIA OSS MAZZURANA 72 38122 C.F._1
TRENTO; ( ) VIA OSS MAZZURANA, 72 Parte_2 C.F._2
38100 TRENTO FAX 0461/236052; , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv.
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO e elettivamente domiciliato in VIA LARGO PORTA
NUOVA 9 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
1) In via preliminare di rito: sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata per le ragioni esposte in narrativa;
2) Nel merito: in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di pronunciata in Parte_3 data 08.03.2023, pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria e notificata in data pagina 1 di 8 30.03.2023, e conseguentemente accogliere conclusioni assunte dall'appellante nel giudizio di opposizione di primo grado nei termini di seguito riportati:
- Nel merito, in via principale: in accoglimento del ricorso dd. 7/12/21 di ora Controparte_1 dichiarare nulla, invalida, comunque annullare l'Ordinanza-ingiunzione del Parte_1 [...]
n. 1/2021 protocollo n. 1 recante data 16.11.2021, notificata alla ricorrente tramite Parte_3 pec in data 17.11.2021, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, limitare la sanzione al minimo edittale, previa individuazione della corretta disciplina sanzionatoria da applicare.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, nonché e I.V.A. di legge su detti imponibili, se CP_2 ed in quanto dovuta.
- In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie – sia ex art. 213 c.p.c. che per testi – come formulate da parte appellante nel ricorso in opposizione di data 07.12.2021 sub A – B, per quest'ultima a mezzo dei testi ivi indicati.
APPELLATO: “Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda cautelare, rigettare integralmente l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di n. 9/2023. Parte_3
Spese ed onorari di lite integralmente rifusi”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato con ricorso. 19.4.2023 la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Trento n. 93/2023 dd.
8.3.2023 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso l'ordinanza ingiunzione n.1/2021, emessa dal Parte_3 per l'asserita violazione dell'art. 5 comma 1 lettera d-sexies D.Lgs. n.170/2001.
[...]
Ha precisato che le rivendite di giornali nella Provincia di Trento erano servite dall'Agenzia di distribuzione locale, attuale ricorrente, e che nell'agosto 2013 l'esponente il Sindacato Giornalai di
Italia provinciale di Trento avevano concluso un accordo in forza del quale l'appellante si impegnava ad effettuare una serie di studi ed attività per ottimizzare la redditività dei singoli rinvenditori e, in cambio, quale corrispettivo le rivendite si impegnavano ad una riduzione del compenso (minor aggio) loro spettante per la loro attività.
pagina 2 di 8 Ha precisato che l'art. 64 bis L. 96/2017 aveva modificato il D. Lgs. N.170/01, introducendo l'art. 5 d- sexies il quale prevedeva che la fornitura di imprese di distribuzione “non può essere condizionata a sevizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore”.
Ha affermato di aver sospeso la riscossione del corrispettivo pattuito, ma che il Parte_3 aveva irrogato una sanzione amministrativa con ordinanza ingiunzione dd. 16.11.2021.
[...]
Ha asserito di aver impugnato tale provvedimento, ma che il ricorso era stato respinto dal Giudice di
Pace.
Ha affermato che tale sentenza era errata per molteplici motivi;
in particolare: ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione;
con comparsa di Controparte_1 intervento dd. 24.1.2022 era intervenuta la in quanto Controparte_3 subentrata in forza di fusione per incorporazione, all'originaria ricorrente;
in tale atto di intervento, oltre a fare proprio i motivi di censura già esposti, aveva dedotto un nuovo profilo di illegittimità del provvedimento, inerente alla tardività delle contestazioni, per violazione dell'art. 14, comma 2 L.
689/1981.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto inammissibile tale censura in quanto tardiva. Ha asserito che tale decisione era errata in quanto l'esigenza di sollevare tale motivi di reclamo era sorta solo in seguito alla documentazione prodotta dal in sede di costituzione;
invero, solo in tale sede era emerso che il Pt_3
24.7.2019 il aveva convocato gli edicolanti ed aveva accertato che era stato applicato il minor Pt_3 aggio oggetto di contestazione. Ha ribadito che in tale data il era in possesso di tutti gli Pt_3 elementi per sollevare la contestazione.
La sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto che la previsione di “minor aggio” rientrasse nella previsione normativa. Invero, le condizioni economiche della fornitura rientravano in un accordo liberamente intervenuta tra l'appellante e i rappresentanti sindacali dei rivenditori. Tale minor aggio aveva, pertanto, carattere corrispettivo a fronte delle plurime prestazioni che l'appellante era tenuta ad effettuare.
La sentenza era errata nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 4 L.
689/1981.
Invero, l'accordo era stato introdotto in epoca anteriore rispetto all'art. 64 bis L. 96/2017. L'appellante aveva, pertanto, esercitato dei diritti nascenti da un vincolo negoziale e sino al 7.9.2020, allorquando se ne era disposta la temporanea sospensione, l'accordo dd.
1.8.2013 era stato regolarmente eseguito e ritenuto valido.
La sentenza era errata nella parte in cui aveva ricondotto il trattamento sanzionatorio all'art. 22, 1° comma D.Lgs b,114/1998, operando un'illegittima applicazione analogica della normativa;
pagina 3 di 8 Illegittimo era, inoltre, il capo della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di rinvenire dell'ordinanza ingiunzione i parametri in forza dei quali l'amministrazione aveva applicato la sanzione nella misura di € 5.164,00;
La pronuncia, infine, non aveva considerato che l'amministrazione non aveva disposto la sospensione dei termini procedimentali in attesa delle determinazioni demandate alla competente struttura ministeriale.
Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse accolto.
Con comparsa dd. 14.6.2023 si è costituito il rilevando che nel giudizio di Parte_3 opposizione a sanzione amministrativa non possono essere dedotti motivi nuovi rispetto a quelli indicati nel ricorso introduttivo.
Ha precisato che, in ogni caso, l'incontro tenutosi il 24.7.2019 aveva avuto carattere meramente informale e che, successivamente, l'amministrazione aveva svolto un'attività di indagine presso gli edicolanti per accertare le violazioni.
Ha ribadito che la condotta contestata violava la fattispecie prevista dall'art. 5, comma 1 lett. d-sexies
D.Lgs n.170/2021 e che, quindi, l'accordo intercorso nel 2013 era divenuto invalido in quanto contrario a norma imperativa.
Ha affermato che sussisteva il requisito della colpa ex art. 3 L. 689/1981 dal momento che ignorantia legis non excusat, e che non poteva riconoscersi l'esercizio di un diritto in capo all'appellante.
Il trattamento sanzionatorio applicato era corretto in quanto l'art. 22, comma 1 D.Lgs n.114/1998 riguardava anche le vendite per corrispondenza ed a domicilio, mentre il comma 3 riguardava ipotesi non compatibili, quali la violazione degli orari di apertura e chiusura, la pubblicità sui prezzi e le vendite straordinarie.
Ha asserito che dal contenuto dell'ordinanza risultavano i principi utilizzati per la determinazione della sanzione e che nessuna violazione sussisteva per non aver disposto la sospensione del procedimento amministrativo.
Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse respinto.
***
Per quanto riguarda il motivo dedotto dalla attuale appellante solo nella comparsa di intervento, si evidenzia che (ordinanza n.18158 del 01/09/2020) “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato
- con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in pagina 4 di 8 quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti” (sentenza n. 1173 del 19/01/2007: “Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Pertanto, alla stregua di tali caratteristiche, qualora il motivo riconducibile alla tardiva contestazione dell'illecito (per il superamento del termine generale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 689 del 1981) non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell'opposizione e sia stato dedotto - come nella specie - soltanto in sede di discussione, lo stesso, configurando un'eccezione in senso proprio, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice (come, invece, avvenuto nella fattispecie, con la conseguente cassazione con rinvio della sentenza oggetto di ricorso)”).
La condotta posta in essere dalla appellante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 1, lett.d- sexies D.Lgs. n.170/2001 (introdotto dall'art. 64 bis L. 96/2017) il quale statuisce che “le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture
a parità di condizioni economiche e commerciali;
la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore”.
Non assume alcun rilevanza, sotto tale profilo, il fatto che la decisione di applicare un minor aggio per la fornitura di prodotti editoriali agli edicolanti sia stata decisa in forza di un accordo intercorso con il
(entrato in vigore dal 3.8.2013 e sospeso dal sindacato il 9.9.2020). Parte_4
Invero l'entrata in vigore della nuova normativa ha comportato una nullità sopravvenuta (per contrasto di legge) di tale accordo (che, tra l'altro, prevedeva a carico della appellante delle prestazioni del tutto generiche o indefinite: “monitoraggio dei dati di vendita…sfruttamento dell'informatizzazione…stretto rapporto di collaborazione…”); invero, lo stesso art. 5, comma 1 lett.d-quinquies) statuiva che “e le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge”.
pagina 5 di 8 Né può la invocare quale scriminante l'esercizio di un Pt_1 Parte_1 diritto ex art. 4, L. 689/1981, considerata la sopravvenuta nullità dell'accordo su cui si fonda il diritto esercitato.
Fondato risulta, invece, il motivo di appello con riferimento alla violazione del principio di legalità.
Invero, secondo la prospettazione formulata dal il trattamento sanzionatorio applicabile Pt_3 nell'ipotesi in oggetto troverebbe la sua fonte nell'art. 9 D. Lgs. N.170/2001 e nell'art. 22, comma 1 del
D. L.gs n.114/1998.
L'art. 9 D.Lgs n.170/2001 statuisce che “per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114”.
Pertanto, sussiste un generico richiamo legislativo alla normativa richiamata;
in considerazione del fatto che il D. Lgs n.170/2001 non prevede espressamente alcun trattamento sanzionatorio per la violazione del disposto dell'art. 5, comma 1, lett.d-sexies D.Lgs. n.170/2001, il ha dedotto che Pt_3 debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 22, del D. Lgs n.114/1998.
Tale norma tuttavia prevede, al primo comma, che “chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5,
7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000”; al terzo comma statuisce che “chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000”.
La norma richiamata, pertanto, prevede – con riferimento a specifiche fattispecie disciplinate da tale normativa – due diversi trattamenti sanzionatori.
La deduzione svolta dal Giudice di primo grado consiste nel fatto che il trattamento sanzionatorio applicabile dovrebbe essere determinato con riferimento a “criteri di compatibilità” (con la conseguenza che “il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma dell'art. 22 d.Lgs. n.114/98 che concerne anche le vendite per corrispondenza e quelle effettuate a domicilio, deve ritenersi che valga anche per le violazione di cui al d.lgs. n.170/01, nel caso specifico dell'art. 5, comma 1, lett- d- sexies”).
Si evidenzia che se il terzo comma dell'art. 22 d.lgs.n.114/98 – il quale sanziona le violazione degli artt. 11 (orari di apertura), 14 (pubblicità dei prezzi), 15 (vendite straordinarie) e 26, comma 5
(trasferimento o cessazione dell'attività)- non è stato ritenuto applicabile, proprio perché riguarda ipotesi difformi rispetto a quella oggetto di causa, analoghe considerazioni devono essere effettuate con riferimento al primo comma.
Tale comma, invero, riguarda le violazione della “disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
19 del presente decreto”: quindi, rispettivamente, i “requisiti di accesso all'attività”; “programmazione pagina 6 di 8 della rete distributiva”; “esercizi di vicinato”; “l'apertura, il trasferimento e l'ampiamento di superficie delle strutture medie e delle strutture di grandi dimensioni”; “gli spacci interni”; “gli apparecchi automatici”; “la vendita per corrispondenza”; “la vendita presso il domicilio dei consumatori”.
Non sussiste, pertanto, alcun specifico richiamo ad una fattispecie concreta che risulta compatibile ed esattamente sovrapponibile con quella prevista dall'art. dell'art. 5, comma 1, lett.d-sexies D.Lgs.
n.170/2001.
Ne consegue che un'applicazione analogica della fattispecie sanzionatoria risulterebbe illegittima in quanto effettuata in violazione del principio di legalità sancito dall'art. 1 L. 689/1981 (ordinanza n.
29427 del 24/10/2023 :”In tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla legge…”; sentenza n.4962 del 25/02/2020: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità, di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, è rilevabile d'ufficio, giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale”).
Si evidenzia, tra l'altro, che – come sopra ricordato - l'art. 9 D.Lgs n.170/2001 prevede un generico rinvio alla disciplina introdotta dalla normativa di cui al d. lgs. n. 114/1998 (senza fare alcun espresso riferimento in modo specifico al trattamento sanzionatorio).
Se ne deve, pertanto, desumere che – la fattispecie in esame – non è sanzionata da un punto di vista amministrativo: un accordo di tal genere (posto in essere in violazione del divieto di cui all'art. 5)) è sottoposto alla sola conseguenza civilistica della nullità (con conseguente obbligo di ripetizione degli indebiti ricevuti), ma non costituisce un illecito amministrativo.
Ne consegue che, per tali motivi, l'appello deve essere accolto.
Le spese dii entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno così liquidate (tenendo conto che non è stata svolta alcuna istruttoria); primo grado:
fase studio: € 236,00;
fase introduttiva: € 252,00;
fase istruttoria: € 352 – 50 % = € 176,00;
fase decisionale: € 425,00; totale compensi € 1.089,00; grado di appello: pagina 7 di 8 fase studio: € 425,00;
fase introduttiva: € 425,00;
fase istruttoria: € 851 – 50 % = € 425,50;
fase decisionale: € 851,00; totale compensi € 2.126,50; pertanto, complessivamente € 3.215,50 per compensi, ed € 174,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di n.9/23, annulla l'Ordinanza-ingiunzione del Parte_3 Parte_3
n. 1/2021 protocollo n. 1 dd. 16.11.2021;
[...]
2. Condanna il a rimborsare alla Parte_3 Parte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 3.215,50 per
[...] compensi, ed € 174,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 24/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1113/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv. e CORTELLETTI ENRICO ( ) *VIA OSS MAZZURANA 72 38122 C.F._1
TRENTO; ( ) VIA OSS MAZZURANA, 72 Parte_2 C.F._2
38100 TRENTO FAX 0461/236052; , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv.
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO e elettivamente domiciliato in VIA LARGO PORTA
NUOVA 9 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
1) In via preliminare di rito: sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata per le ragioni esposte in narrativa;
2) Nel merito: in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di pronunciata in Parte_3 data 08.03.2023, pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria e notificata in data pagina 1 di 8 30.03.2023, e conseguentemente accogliere conclusioni assunte dall'appellante nel giudizio di opposizione di primo grado nei termini di seguito riportati:
- Nel merito, in via principale: in accoglimento del ricorso dd. 7/12/21 di ora Controparte_1 dichiarare nulla, invalida, comunque annullare l'Ordinanza-ingiunzione del Parte_1 [...]
n. 1/2021 protocollo n. 1 recante data 16.11.2021, notificata alla ricorrente tramite Parte_3 pec in data 17.11.2021, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, limitare la sanzione al minimo edittale, previa individuazione della corretta disciplina sanzionatoria da applicare.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, nonché e I.V.A. di legge su detti imponibili, se CP_2 ed in quanto dovuta.
- In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie – sia ex art. 213 c.p.c. che per testi – come formulate da parte appellante nel ricorso in opposizione di data 07.12.2021 sub A – B, per quest'ultima a mezzo dei testi ivi indicati.
APPELLATO: “Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda cautelare, rigettare integralmente l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di n. 9/2023. Parte_3
Spese ed onorari di lite integralmente rifusi”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato con ricorso. 19.4.2023 la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Trento n. 93/2023 dd.
8.3.2023 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso l'ordinanza ingiunzione n.1/2021, emessa dal Parte_3 per l'asserita violazione dell'art. 5 comma 1 lettera d-sexies D.Lgs. n.170/2001.
[...]
Ha precisato che le rivendite di giornali nella Provincia di Trento erano servite dall'Agenzia di distribuzione locale, attuale ricorrente, e che nell'agosto 2013 l'esponente il Sindacato Giornalai di
Italia provinciale di Trento avevano concluso un accordo in forza del quale l'appellante si impegnava ad effettuare una serie di studi ed attività per ottimizzare la redditività dei singoli rinvenditori e, in cambio, quale corrispettivo le rivendite si impegnavano ad una riduzione del compenso (minor aggio) loro spettante per la loro attività.
pagina 2 di 8 Ha precisato che l'art. 64 bis L. 96/2017 aveva modificato il D. Lgs. N.170/01, introducendo l'art. 5 d- sexies il quale prevedeva che la fornitura di imprese di distribuzione “non può essere condizionata a sevizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore”.
Ha affermato di aver sospeso la riscossione del corrispettivo pattuito, ma che il Parte_3 aveva irrogato una sanzione amministrativa con ordinanza ingiunzione dd. 16.11.2021.
[...]
Ha asserito di aver impugnato tale provvedimento, ma che il ricorso era stato respinto dal Giudice di
Pace.
Ha affermato che tale sentenza era errata per molteplici motivi;
in particolare: ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione;
con comparsa di Controparte_1 intervento dd. 24.1.2022 era intervenuta la in quanto Controparte_3 subentrata in forza di fusione per incorporazione, all'originaria ricorrente;
in tale atto di intervento, oltre a fare proprio i motivi di censura già esposti, aveva dedotto un nuovo profilo di illegittimità del provvedimento, inerente alla tardività delle contestazioni, per violazione dell'art. 14, comma 2 L.
689/1981.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto inammissibile tale censura in quanto tardiva. Ha asserito che tale decisione era errata in quanto l'esigenza di sollevare tale motivi di reclamo era sorta solo in seguito alla documentazione prodotta dal in sede di costituzione;
invero, solo in tale sede era emerso che il Pt_3
24.7.2019 il aveva convocato gli edicolanti ed aveva accertato che era stato applicato il minor Pt_3 aggio oggetto di contestazione. Ha ribadito che in tale data il era in possesso di tutti gli Pt_3 elementi per sollevare la contestazione.
La sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto che la previsione di “minor aggio” rientrasse nella previsione normativa. Invero, le condizioni economiche della fornitura rientravano in un accordo liberamente intervenuta tra l'appellante e i rappresentanti sindacali dei rivenditori. Tale minor aggio aveva, pertanto, carattere corrispettivo a fronte delle plurime prestazioni che l'appellante era tenuta ad effettuare.
La sentenza era errata nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 4 L.
689/1981.
Invero, l'accordo era stato introdotto in epoca anteriore rispetto all'art. 64 bis L. 96/2017. L'appellante aveva, pertanto, esercitato dei diritti nascenti da un vincolo negoziale e sino al 7.9.2020, allorquando se ne era disposta la temporanea sospensione, l'accordo dd.
1.8.2013 era stato regolarmente eseguito e ritenuto valido.
La sentenza era errata nella parte in cui aveva ricondotto il trattamento sanzionatorio all'art. 22, 1° comma D.Lgs b,114/1998, operando un'illegittima applicazione analogica della normativa;
pagina 3 di 8 Illegittimo era, inoltre, il capo della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di rinvenire dell'ordinanza ingiunzione i parametri in forza dei quali l'amministrazione aveva applicato la sanzione nella misura di € 5.164,00;
La pronuncia, infine, non aveva considerato che l'amministrazione non aveva disposto la sospensione dei termini procedimentali in attesa delle determinazioni demandate alla competente struttura ministeriale.
Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse accolto.
Con comparsa dd. 14.6.2023 si è costituito il rilevando che nel giudizio di Parte_3 opposizione a sanzione amministrativa non possono essere dedotti motivi nuovi rispetto a quelli indicati nel ricorso introduttivo.
Ha precisato che, in ogni caso, l'incontro tenutosi il 24.7.2019 aveva avuto carattere meramente informale e che, successivamente, l'amministrazione aveva svolto un'attività di indagine presso gli edicolanti per accertare le violazioni.
Ha ribadito che la condotta contestata violava la fattispecie prevista dall'art. 5, comma 1 lett. d-sexies
D.Lgs n.170/2021 e che, quindi, l'accordo intercorso nel 2013 era divenuto invalido in quanto contrario a norma imperativa.
Ha affermato che sussisteva il requisito della colpa ex art. 3 L. 689/1981 dal momento che ignorantia legis non excusat, e che non poteva riconoscersi l'esercizio di un diritto in capo all'appellante.
Il trattamento sanzionatorio applicato era corretto in quanto l'art. 22, comma 1 D.Lgs n.114/1998 riguardava anche le vendite per corrispondenza ed a domicilio, mentre il comma 3 riguardava ipotesi non compatibili, quali la violazione degli orari di apertura e chiusura, la pubblicità sui prezzi e le vendite straordinarie.
Ha asserito che dal contenuto dell'ordinanza risultavano i principi utilizzati per la determinazione della sanzione e che nessuna violazione sussisteva per non aver disposto la sospensione del procedimento amministrativo.
Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse respinto.
***
Per quanto riguarda il motivo dedotto dalla attuale appellante solo nella comparsa di intervento, si evidenzia che (ordinanza n.18158 del 01/09/2020) “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato
- con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in pagina 4 di 8 quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti” (sentenza n. 1173 del 19/01/2007: “Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Pertanto, alla stregua di tali caratteristiche, qualora il motivo riconducibile alla tardiva contestazione dell'illecito (per il superamento del termine generale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 689 del 1981) non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell'opposizione e sia stato dedotto - come nella specie - soltanto in sede di discussione, lo stesso, configurando un'eccezione in senso proprio, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice (come, invece, avvenuto nella fattispecie, con la conseguente cassazione con rinvio della sentenza oggetto di ricorso)”).
La condotta posta in essere dalla appellante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 1, lett.d- sexies D.Lgs. n.170/2001 (introdotto dall'art. 64 bis L. 96/2017) il quale statuisce che “le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture
a parità di condizioni economiche e commerciali;
la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore”.
Non assume alcun rilevanza, sotto tale profilo, il fatto che la decisione di applicare un minor aggio per la fornitura di prodotti editoriali agli edicolanti sia stata decisa in forza di un accordo intercorso con il
(entrato in vigore dal 3.8.2013 e sospeso dal sindacato il 9.9.2020). Parte_4
Invero l'entrata in vigore della nuova normativa ha comportato una nullità sopravvenuta (per contrasto di legge) di tale accordo (che, tra l'altro, prevedeva a carico della appellante delle prestazioni del tutto generiche o indefinite: “monitoraggio dei dati di vendita…sfruttamento dell'informatizzazione…stretto rapporto di collaborazione…”); invero, lo stesso art. 5, comma 1 lett.d-quinquies) statuiva che “e le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge”.
pagina 5 di 8 Né può la invocare quale scriminante l'esercizio di un Pt_1 Parte_1 diritto ex art. 4, L. 689/1981, considerata la sopravvenuta nullità dell'accordo su cui si fonda il diritto esercitato.
Fondato risulta, invece, il motivo di appello con riferimento alla violazione del principio di legalità.
Invero, secondo la prospettazione formulata dal il trattamento sanzionatorio applicabile Pt_3 nell'ipotesi in oggetto troverebbe la sua fonte nell'art. 9 D. Lgs. N.170/2001 e nell'art. 22, comma 1 del
D. L.gs n.114/1998.
L'art. 9 D.Lgs n.170/2001 statuisce che “per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114”.
Pertanto, sussiste un generico richiamo legislativo alla normativa richiamata;
in considerazione del fatto che il D. Lgs n.170/2001 non prevede espressamente alcun trattamento sanzionatorio per la violazione del disposto dell'art. 5, comma 1, lett.d-sexies D.Lgs. n.170/2001, il ha dedotto che Pt_3 debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 22, del D. Lgs n.114/1998.
Tale norma tuttavia prevede, al primo comma, che “chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5,
7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000”; al terzo comma statuisce che “chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000”.
La norma richiamata, pertanto, prevede – con riferimento a specifiche fattispecie disciplinate da tale normativa – due diversi trattamenti sanzionatori.
La deduzione svolta dal Giudice di primo grado consiste nel fatto che il trattamento sanzionatorio applicabile dovrebbe essere determinato con riferimento a “criteri di compatibilità” (con la conseguenza che “il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma dell'art. 22 d.Lgs. n.114/98 che concerne anche le vendite per corrispondenza e quelle effettuate a domicilio, deve ritenersi che valga anche per le violazione di cui al d.lgs. n.170/01, nel caso specifico dell'art. 5, comma 1, lett- d- sexies”).
Si evidenzia che se il terzo comma dell'art. 22 d.lgs.n.114/98 – il quale sanziona le violazione degli artt. 11 (orari di apertura), 14 (pubblicità dei prezzi), 15 (vendite straordinarie) e 26, comma 5
(trasferimento o cessazione dell'attività)- non è stato ritenuto applicabile, proprio perché riguarda ipotesi difformi rispetto a quella oggetto di causa, analoghe considerazioni devono essere effettuate con riferimento al primo comma.
Tale comma, invero, riguarda le violazione della “disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
19 del presente decreto”: quindi, rispettivamente, i “requisiti di accesso all'attività”; “programmazione pagina 6 di 8 della rete distributiva”; “esercizi di vicinato”; “l'apertura, il trasferimento e l'ampiamento di superficie delle strutture medie e delle strutture di grandi dimensioni”; “gli spacci interni”; “gli apparecchi automatici”; “la vendita per corrispondenza”; “la vendita presso il domicilio dei consumatori”.
Non sussiste, pertanto, alcun specifico richiamo ad una fattispecie concreta che risulta compatibile ed esattamente sovrapponibile con quella prevista dall'art. dell'art. 5, comma 1, lett.d-sexies D.Lgs.
n.170/2001.
Ne consegue che un'applicazione analogica della fattispecie sanzionatoria risulterebbe illegittima in quanto effettuata in violazione del principio di legalità sancito dall'art. 1 L. 689/1981 (ordinanza n.
29427 del 24/10/2023 :”In tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla legge…”; sentenza n.4962 del 25/02/2020: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità, di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, è rilevabile d'ufficio, giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale”).
Si evidenzia, tra l'altro, che – come sopra ricordato - l'art. 9 D.Lgs n.170/2001 prevede un generico rinvio alla disciplina introdotta dalla normativa di cui al d. lgs. n. 114/1998 (senza fare alcun espresso riferimento in modo specifico al trattamento sanzionatorio).
Se ne deve, pertanto, desumere che – la fattispecie in esame – non è sanzionata da un punto di vista amministrativo: un accordo di tal genere (posto in essere in violazione del divieto di cui all'art. 5)) è sottoposto alla sola conseguenza civilistica della nullità (con conseguente obbligo di ripetizione degli indebiti ricevuti), ma non costituisce un illecito amministrativo.
Ne consegue che, per tali motivi, l'appello deve essere accolto.
Le spese dii entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno così liquidate (tenendo conto che non è stata svolta alcuna istruttoria); primo grado:
fase studio: € 236,00;
fase introduttiva: € 252,00;
fase istruttoria: € 352 – 50 % = € 176,00;
fase decisionale: € 425,00; totale compensi € 1.089,00; grado di appello: pagina 7 di 8 fase studio: € 425,00;
fase introduttiva: € 425,00;
fase istruttoria: € 851 – 50 % = € 425,50;
fase decisionale: € 851,00; totale compensi € 2.126,50; pertanto, complessivamente € 3.215,50 per compensi, ed € 174,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di n.9/23, annulla l'Ordinanza-ingiunzione del Parte_3 Parte_3
n. 1/2021 protocollo n. 1 dd. 16.11.2021;
[...]
2. Condanna il a rimborsare alla Parte_3 Parte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 3.215,50 per
[...] compensi, ed € 174,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 24/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 8 di 8