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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1455/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 6.05.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1455/2022 R.G., promossa da
nata a [...], il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in Maida, Vico VIII° Garibaldi, n. 2 presso lo studio dell'Avv. Ciliberto Davide, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5. CP_1
Opposto contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via delle Medaglie D'Oro n°60, presso lo studio dell'Avv. Simari Tommaso, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso “preavviso di fermo amministrativo n. 03080202200000346000” di €. 9.490,66, notificato a mezzo Racc A/R in data 05.12.2022, disposto sull'autovettura “Toyota Yaris, Tg. ES 270 CK, in relazione all'Avviso di Addebito n. 33020180001642990000 relativo a “Revoca dis. Agricola, anno 2007”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.12.2023, proponeva opposizione avverso il preavviso Parte_1 di fermo in oggetto indicato.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato motivando che, l'avviso di addebito in questione, era stato annullato per violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999 dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 286/2019, pubblicata il 27.05.2019, passata in giudicato e che, per tale ragione, aveva richiesto formalmente, in data 17.01.2023, all'ente della riscossione di procedere allo sgravio della suddetta intimazione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, relativamente all'avviso di addebito n. 33020180001642990000. 2. Con memoria deposita telematicamente il 12.10.2023, l' , premettendo che l'avviso di CP_1 addebito era stato annullato per questioni formali e non per ragioni che attenevano al merito delle ragioni creditizie dell'ente previdenziale, adduceva che, con provvedimento del 26.04.2023, il Direttore della sede aveva ritualmente comunicato alla ricorrente la sospensione del credito CP_1 oggetto dell'avviso di addebito, concludeva chiedendo di “confermare l'annullamento AVA per ragioni squisitamente formali non comportando la perdita del credito con tutte le conseguenze CP_1 relative sull'intimazione di pagamento”.
3. L , costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, posto che trattandosi di questione che attiene alla pretesa contributiva, l'unico passivamente legittimato è l'ente impositore. Esponeva di non aver ricevuto alcun provvedimento formale di sgravio operato dall'ente impositore a seguito del provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, che aveva annullato l'avviso di addebito n. 33020180001642990000. Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'eccezione formulata concernente il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. A seguito dell'udienza del 6.5.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Dalla documentazione depositata emerge che, con sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, pubblicata il 20.06.2019, emessa nell'ambito del procedimento n. 1490/2018 R.G., il Tribunale di Lamezia Terme ha annullato e dichiarato l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 33020180001642990000, poiché emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 46/1999. Dall'estratto di ruolo prodotto dall' , datato 18.10.2023, si evince Controparte_2 chiaramente che l'ente creditore non ha ancora proceduto allo sgravio dell'avviso di addebito in questione, nonostante l'avvenuto annullamento in via giudiziale, limitandosi a sospendere il carico iscritto a ruolo. Nella memoria di costituzione l' , deducendo la regolarità del comportamento assunto, ha CP_1 dedotto che, a seguito della ricezione della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha segnalato, tramite pec, all'ente della riscossione l'annullamento dell'avviso di addebito. Infatti, dall'analisi della documentazione prodotta dall'ente previdenziale, ed in particolare della nota inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell' si evince che l' ha intimato al CP_3 CP_1 riscossore di non porre in essere alcuna attività di riscossione del credito solo in data 9.10.2023, comunicando quanto testualmente si riporta: In relazione all'avviso di addebito in oggetto si prega di astenersi da ogni altra attività esecutiva essendovi sentenza n. 286/2019 che ha annullato l'AVA”.(v. all. n. 2 produzione ) CP_1 Ciò premesso, occorre rilevare comunque che, nel procedimento di impugnazione dell'avviso di addebito, recante n. 1490/2018 di R.G.L., instaurato innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l'ente previdenziale era l'unico soggetto evocato originariamente in giudizio. Ne consegue che, dopo la statuizione di cui alla sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, pubblicata il 20.06.2019, l' , in quanto unico titolare della pretesa creditoria, avrebbe dovuto tempestivamente CP_1 annullare la pretesa creditoria sottesa all'AVA e, di conseguenza, comunicare all' di procedere CP_3 allo sgravio delle suddette somme;
il riscossore avrebbe, poi, dovuto provvedere al discarico. Inoltre, occorre ulteriormente rilevare che, con la sentenza N. 193/2024 del 23.4.2024 è stata altresì annullata l'Intimazione di pagamento N. 3020229001807186000, relativamente sempre all'avviso di addebito n. 33020180001642990000.
Da tale sentenza emerge che, ancora prima della proposizione della domanda attorea, in data
17.01.2023, parte ricorrente ha formulato istanza di sgravio, mediante comunicazione pec indirizzata ad entrambi gli enti opposti, eccependo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata perché fondata sull'AVA annullato, intimazione che poteva, dunque, essere annullata in via stragiudiziale.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inefficacia del Preavviso di Fermo amministrativo n. 03080202200000346000” di €. 9.490,66, notificato a mezzo Racc A/R in data 05.12.2022, disposto sull'autovettura “Toyota Yaris, Tg. ES 270 CK, in relazione all'Avviso di Addebito n. 33020180001642990000 annullato. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerato che l'instaurazione del presente giudizio è da imputarsi alla condotta dell'ente previdenziale, il quale ha formalmente comunicato all' di sospendere l'attività recuperatoria del credito solo in data 9.10.2023, nonostante la CP_3 consapevolezza dell'avvenuto annullamento dell'AVA in sede giudiziale, con la sentenza N. 1490/18 ,successivamente confermata dalla sentenza n. 193/2024, le medesime vanno compensate nel rapporto tra la opponente e l' CP_3
7. Le spese del giudizio seguono, invece, la soccombenza nel rapporto tra e l' Parte_1 CP_1
e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'opponente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del preavviso di Fermo amministrativo n. 03080202200000346000” di €. 9.490,66, notificato a mezzo Racc A/R in data 05.12.2022, disposto sull'autovettura “Toyota Yaris, Tg. ES 270 CK, in relazione all'Avviso di Addebito n. 33020180001642990000;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l' CP_3
- condanna l' alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 1.906,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 4.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 6.05.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1455/2022 R.G., promossa da
nata a [...], il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in Maida, Vico VIII° Garibaldi, n. 2 presso lo studio dell'Avv. Ciliberto Davide, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5. CP_1
Opposto contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via delle Medaglie D'Oro n°60, presso lo studio dell'Avv. Simari Tommaso, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso “preavviso di fermo amministrativo n. 03080202200000346000” di €. 9.490,66, notificato a mezzo Racc A/R in data 05.12.2022, disposto sull'autovettura “Toyota Yaris, Tg. ES 270 CK, in relazione all'Avviso di Addebito n. 33020180001642990000 relativo a “Revoca dis. Agricola, anno 2007”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.12.2023, proponeva opposizione avverso il preavviso Parte_1 di fermo in oggetto indicato.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato motivando che, l'avviso di addebito in questione, era stato annullato per violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999 dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 286/2019, pubblicata il 27.05.2019, passata in giudicato e che, per tale ragione, aveva richiesto formalmente, in data 17.01.2023, all'ente della riscossione di procedere allo sgravio della suddetta intimazione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, relativamente all'avviso di addebito n. 33020180001642990000. 2. Con memoria deposita telematicamente il 12.10.2023, l' , premettendo che l'avviso di CP_1 addebito era stato annullato per questioni formali e non per ragioni che attenevano al merito delle ragioni creditizie dell'ente previdenziale, adduceva che, con provvedimento del 26.04.2023, il Direttore della sede aveva ritualmente comunicato alla ricorrente la sospensione del credito CP_1 oggetto dell'avviso di addebito, concludeva chiedendo di “confermare l'annullamento AVA per ragioni squisitamente formali non comportando la perdita del credito con tutte le conseguenze CP_1 relative sull'intimazione di pagamento”.
3. L , costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, posto che trattandosi di questione che attiene alla pretesa contributiva, l'unico passivamente legittimato è l'ente impositore. Esponeva di non aver ricevuto alcun provvedimento formale di sgravio operato dall'ente impositore a seguito del provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, che aveva annullato l'avviso di addebito n. 33020180001642990000. Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'eccezione formulata concernente il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. A seguito dell'udienza del 6.5.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Dalla documentazione depositata emerge che, con sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, pubblicata il 20.06.2019, emessa nell'ambito del procedimento n. 1490/2018 R.G., il Tribunale di Lamezia Terme ha annullato e dichiarato l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 33020180001642990000, poiché emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 46/1999. Dall'estratto di ruolo prodotto dall' , datato 18.10.2023, si evince Controparte_2 chiaramente che l'ente creditore non ha ancora proceduto allo sgravio dell'avviso di addebito in questione, nonostante l'avvenuto annullamento in via giudiziale, limitandosi a sospendere il carico iscritto a ruolo. Nella memoria di costituzione l' , deducendo la regolarità del comportamento assunto, ha CP_1 dedotto che, a seguito della ricezione della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha segnalato, tramite pec, all'ente della riscossione l'annullamento dell'avviso di addebito. Infatti, dall'analisi della documentazione prodotta dall'ente previdenziale, ed in particolare della nota inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell' si evince che l' ha intimato al CP_3 CP_1 riscossore di non porre in essere alcuna attività di riscossione del credito solo in data 9.10.2023, comunicando quanto testualmente si riporta: In relazione all'avviso di addebito in oggetto si prega di astenersi da ogni altra attività esecutiva essendovi sentenza n. 286/2019 che ha annullato l'AVA”.(v. all. n. 2 produzione ) CP_1 Ciò premesso, occorre rilevare comunque che, nel procedimento di impugnazione dell'avviso di addebito, recante n. 1490/2018 di R.G.L., instaurato innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l'ente previdenziale era l'unico soggetto evocato originariamente in giudizio. Ne consegue che, dopo la statuizione di cui alla sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, pubblicata il 20.06.2019, l' , in quanto unico titolare della pretesa creditoria, avrebbe dovuto tempestivamente CP_1 annullare la pretesa creditoria sottesa all'AVA e, di conseguenza, comunicare all' di procedere CP_3 allo sgravio delle suddette somme;
il riscossore avrebbe, poi, dovuto provvedere al discarico. Inoltre, occorre ulteriormente rilevare che, con la sentenza N. 193/2024 del 23.4.2024 è stata altresì annullata l'Intimazione di pagamento N. 3020229001807186000, relativamente sempre all'avviso di addebito n. 33020180001642990000.
Da tale sentenza emerge che, ancora prima della proposizione della domanda attorea, in data
17.01.2023, parte ricorrente ha formulato istanza di sgravio, mediante comunicazione pec indirizzata ad entrambi gli enti opposti, eccependo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata perché fondata sull'AVA annullato, intimazione che poteva, dunque, essere annullata in via stragiudiziale.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inefficacia del Preavviso di Fermo amministrativo n. 03080202200000346000” di €. 9.490,66, notificato a mezzo Racc A/R in data 05.12.2022, disposto sull'autovettura “Toyota Yaris, Tg. ES 270 CK, in relazione all'Avviso di Addebito n. 33020180001642990000 annullato. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerato che l'instaurazione del presente giudizio è da imputarsi alla condotta dell'ente previdenziale, il quale ha formalmente comunicato all' di sospendere l'attività recuperatoria del credito solo in data 9.10.2023, nonostante la CP_3 consapevolezza dell'avvenuto annullamento dell'AVA in sede giudiziale, con la sentenza N. 1490/18 ,successivamente confermata dalla sentenza n. 193/2024, le medesime vanno compensate nel rapporto tra la opponente e l' CP_3
7. Le spese del giudizio seguono, invece, la soccombenza nel rapporto tra e l' Parte_1 CP_1
e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'opponente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del preavviso di Fermo amministrativo n. 03080202200000346000” di €. 9.490,66, notificato a mezzo Racc A/R in data 05.12.2022, disposto sull'autovettura “Toyota Yaris, Tg. ES 270 CK, in relazione all'Avviso di Addebito n. 33020180001642990000;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l' CP_3
- condanna l' alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 1.906,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 4.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara