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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1408/2015 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2
In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Cristina Cofone
ATTORE
E
rappresentato e difeso in virtù di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Caruso Luigina Maria
CONVENUTO
(c.f.: ) rappresentato e difeso in Controparte_2 C.F._3 virtù di procura in atti dall'Avv. Cofone Cristina
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione spedito per la notifica al Parte_3
in data 15/6/2015, e , quali esercenti la
[...] Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno esposto: Persona_1
- di aver convenuto innanzi al Giudice di pace di Rossano il Parte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal predetto minore in data
[...] 28/6/2014 alle ore 20.00 circa, in Corigliano Calabro (Cs) mentre percorreva a piedi il marciapiedi di via Fontanelle, con direzione Parrocchia Maria SS. Immacolata;
- che in particolare il minore, giunto all'altezza del civico n-14, all'altezza del Piazzale
RE Pio, era caduto improvvisamente a terra “a causa della cattiva e/o totale assenza di manutenzione del marciapiede dallo stesso percorso, non debitamente segnalato, nè visibile tra l'altro ricoperto da vari detriti” e aveva subito "frattura con angolazione dei frammenti del terzo medio di radio ed ulna", con esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico legale della c.t.p. dott.ssa
[...]
da cui risultava un danno biologico permanente del 4%, oltre inabilità assoluta Per_2
di 7 giorni, inabilità parziale al 75 % di 40 gg, inabilita parziale al 50 % per 15 gg, inabilità parziale al 25% per 15 gg;
- di aver pertanto diritto a titolo di risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale (spese mediche documentate pari ad € 260.0) € 8.740,00;
- di aver chiesto, senza alcun esito, al Comune di l'integrale Parte_3
risarcimento di tutti i danni patiti dal minore a seguito del sinistro, dichiarandosi disponibili ed un componimento bonario della vertenza;
- che l'occorso era da addebitare alla responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051
c.c. atteso che “l'evento di cui in narrativa costituisce, comunque, anche un pericolo occulto, ed insidia e/o trabocchetto, sia per il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo, sia per quello soggettivo della non prevedibilità, per cui le conseguenze dannose da esso derivanti, sono da attribuirsi casualmente all'incuria da parte del
, gravemente inadempiente, per non aver ottemperato Parte_3
a quei naturali obblighi di protezione e cura che ad Esso competono” ed ex art. 2043
c.c.
- di aver, pertanto, chiesto al Giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: “ (a)
In via preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza della responsabilità del
[...]
per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Cosi Parte_3
come ampiamente documentato nella premessa del presente atto di citazione;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare comunque l'esistenza dell'insidia e del trabocchetto nella situazione descritta in citazione e pertanto dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento lesivo Parte_3
ex art. 2043 C.c. c) per l'effetto condannare il , nella persona del legale Parte_3
rappresentante p.t. Sindaco, al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore
[...]
, e cioè danno biologico, sia sotto il profilo del danno all'integrità CP_2
psicofisica sia sotto il profilo della riduzione della capacità del lavoro specifica, danno morale danno da vita da relazione esistenziale nonché ITT e ITP cosi come descritti in premessa, sulla scorta della documentazione medica prodotta e/o della CTU medico legale che sin d'ora si richiede, nonché danno patrimoniale sotto il duplice profilo del danno emergente e lucro cessante, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo e, in ogni caso da contenersi nei limiti dello scaglione fino a € 26.000,00.
(d) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Parte_3 onorari di causa in favore del costituito procuratore antistatario”;
- che la causa era stata iscritta a ruolo con il n. 486/15 r.g. Giudice di pace di Rossano;
- che l'Ente convenuto in giudizio aveva eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito e aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda;
- che il Giudice di Pace, all'udienza del 04/4/2015, aveva dichiarato l'incompetenza per valore in favore del Tribunale di Castrovillari concedendo termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza della responsabilità del per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 Parte_3
c.c. Così come ampiamente documentato nella premessa del presente atto di citazione;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare comunque l'esistenza dell'insidia e del trabocchetto nella situazione descritta in citazione e pertanto dichiarare esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento lesivo Parte_3
ex art. 2043 c.c.;
g) per l'effetto condannare il , nella persona del legale Parte_3
rappresentante p.t. Sindaco, al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore
[...]
, e cioè danno biologico, sia sotto il profilo del danno all'integrità CP_2
psicofisica sia sotto il profilo della riduzione della capacità del lavoro specifica, danno morale danno da vita da relazione, esistenziale nonché ITT e ITP cosi come descritti in premessa, sulla scorta della documentazione medica prodotta e/o della CTU medico legale che sin d'ora si richiede, nonché danno patrimoniale sotto il duplice profilo del danno emergente e lucro cessante, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo e, in ogni caso da contenersi nei limiti dello scaglione fino a € 26.000,00;
d) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Parte_3 onorari di causa in favore del costituito procuratore antistatario.”
Il , costituendosi in giudizio, dopo aver contestato tutto Parte_3 quanto ex adverso dedotto, ha chiesto al Tribunale di “ Accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputare al per l'evento Controparte_3
occorso;
- accertare e dichiarare che l'evento si è verificato per colpa esclusiva del minore ,degli odierni attori nelle circostanze di cui al presunto danno in quanto gli stessi non hanno usato la diligenza necessaria ad evitare il sinistro de quo.
In via ulteriormente gradata, e per i motivi sopra esposti;
- Ridurre la richiesta di risarcimento ai sensi di cui agli artt.2056 e 1127 c.c.. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
All'esito dell'udienza del 02/07/2018, il processo è stato interrotto su richiesta del procuratore di parte convenuta per l'intervenuta estinzione del Parte_3
e l'istituzione del nuovo ed è stato
[...] Controparte_1
tempestivamente riassunto su istanza degli attori.
Con comparsa d'intervento depositata in data 11/6/2024 si è costituito in giudizio
, nelle more divenuto maggiorenne, e ha chiesto l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e richiesta:
a) In via preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza della responsabilità del
[...]
per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Cosi Controparte_4
come ampiamente documentato nella premessa del presente atto di citazione;
b) In via subordinata, accertare e dichiarare comunque l'esistenza dell'insidia e del trabocchetto nella situazione descritta in citazione e pertanto dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento lesivo Controparte_4
ex art. 2043 c.c. per l'effetto condannare il , nella Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t. Sindaco , al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore , e cioè danno biologico, sia sotto il profilo del danno Controparte_2 all'integrità psicofisica sia sotto il profilo della riduzione della capacità del lavoro specifica, danno morale danno da vita da relazione, esistenziale nonché ITT e ITP così come descritti in premessa, sulla scorta della documentazione medica prodotta e/o della CTU medico legale che sin d'ora si richiede, nonché danno patrimoniale sotto il duplice profilo del danno emergente e lucro cessante, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo e, in ogni caso da contenersi nei limiti dello scaglione fino a € 26.000,00; condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_4 onorari di causa in favore del costituito procuratore antistatario.”
L'istruttoria è stata esperita mediante produzioni documentali e prova per testi.
ll Tribunale osserva: la presente fattispecie, come descritta dalla parte attrice, va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del
19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass. 01/02/2018,
n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Sez. 3, Sentenza
n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Sez.
U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione
(ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso
(Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017;
Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482
e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che la domanda sia infondata, per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo le deduzioni contenute nell'atto di citazione , di 11 anni al Persona_1
momento del fatto, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via Fontanelle in
, giunto all'altezza del civico n.14 “nonché all'altezza del Piazzale RE Pio” Parte_3 era caduto a terra “a causa della totale assenza di manutenzione del marciapiede dallo stesso percorso, non debitamente segnalato, né visibile tra l'atro ricoperto da vari detriti”: a fronte delle predette asserzioni, il convenuto ha evidenziato l'incerta indicazione del luogo di accadimento del fatto, atteso che in via Fontanelle del predetto
Comune non esiste alcun Piazzale RE Pio.
Nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, parte attrice ha quindi precisato che la caduta si era verificata per “assenza di manutenzione del marciapiede ubicato alla via Fontanelle in nei pressi di un giardinetto ove si trova la statua Parte_3
Co di RE , che costeggia la scuola media Vincenzo Tieri e che si trova (come facilmente si evince anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti),sul lato opposto al civico 14 della predetta via, che alla data del sinistro si presentava con cubetti instabili, staccati dalla pavimentazione ed avvallati, non debitamente segnalati ne visibili.” Deve a tal proposito rilevarsi che, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, dalla produzione fotografica in atti non è evincibile né il numero civico della via alla cui altezza sarebbe avvenuto il fatto, né la presenza nelle vicinanze dei luoghi illustrati
Co nelle foto di una statua di RE né di una scuola media.
Deve pertanto evidenziarsi che la domanda appare carente già sul piano assertivo, non essendo chiaramente comprensibile il luogo in cui è avvenuto il fatto;
analoga incertezza in punto di allegazioni si riscontra anche con riguardo alle condizioni del marciapiede sul quale il danneggiato sarebbe caduto, essendovi in citazione un generico riferimento alla “cattiva e/o totale assenza di manutenzione del marciapiede”
e nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.1) c.p.c. alla presenza sulla via di “cubetti instabili, staccati dalla pavimentazione ed avvallati, non debitamente segnalati né visibili”, senza alcun riferimento alla collocazione del predetto ammaloramento.
La domanda è, inoltre, non sufficientemente supportata sotto il profilo probatorio.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, si evince che l'unico testimone escusso, , presente sui luoghi perché si sarebbe Testimone_1
trovava a percorrere Via Fontanelle sullo stesso marciapiede su cui camminava il danneggiato, in direzione opposta, ha dichiarato di aver visto che un bambino in compagnia dei genitori era caduto a terra “a causa di alcune mattonelle poste sul marciapiede che risultavano alzate e coperte da detriti e fogliame”.
Il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del predetto testimone non siano tali da consentire di inferire la responsabilità dell'ente comunale convenuto.
Deve in primo luogo rilevarsi che la predetta deposizione non conferma la descrizione dei fatti fornita da parte attrice, secondo cui la caduta si sarebbe verificata a causa di
“cubetti instabili, staccati dalla pavimentazione ed avvallati, non debitamente segnalati né visibili” e non di mattonelle alzate e coperte da detriti e fogliame, come riferito dal teste.
Inoltre, il predetto teste, pur avendo affermato di aver visto il danneggiato cadere, non ha descritto in maniera precisa l'esatta collocazione del danneggiato né dell'ammaloramento di cui ha riferito e non ha precisato nulla in ordine alle concrete modalità con cui il danneggiato avrebbe perso l'equilibrio, limitandosi ad esprimere proprie inammissibili valutazioni in relazione alle ragioni della caduta (“ho potuto constatare che il bambino era caduto a causa di alcune mattonelle”). Peraltro, la predetta deposizione, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento, nemmeno consente di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la derivazione causale del danno dall'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, la cui prova è necessaria, non essendo nel caso di specie il danno effetto di un dinamismo interno alla cosa, la strada, di per sé statica e inerte.
Il Tribunale ritiene, infatti, che nel caso di specie la situazione di possibile pericolo ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato.
Rilievo decisivo, ad avviso del Tribunale, assume a tal fine la produzione fotografica allegata dallo stesso attore, che consente di appurare la consistenza degli ostacoli (cfr. fotografie depositata unitamente all'atto di citazione).
Infatti, dalla produzione fotografica allegata, emerge in maniera nitida che la sconnessione presente sul marciapiede, cagionata dall'assenza di una mattonella e dalla presenza di altra mattonella parzialmente divelta, era collocata sul margine destro del marciapiede, in uno spazio ridotto rispetto alla residua parte dello stesso, ed era perfettamente percepibile, anche perché non ricoperta da materiale di sorta;
devono, poi, essere valorizzate nella stessa direzione della piena visibilità della sconnessione, le buone condizioni di visibilità, essendosi il fatto verificato alle ore
20.00, alla fine del mese di giugno.
Le sconnessioni, sulle quali il danneggiato sostiene di essere caduto, erano, quindi, pienamente visibili ed evitabili, avuto riguardo anche all' ulteriore circostanza che esse si trovavano su una parte circoscritta del marciapiede sicché egli, dopo averle agevolmente scorte, altrettanto agevolmente avrebbe potuto evitarle, continuando la marcia dopo essersi spostato in altra parte dello stesso sedime.
Le circostanze in fatto emerse all'esito dell'esame dell'istruttoria, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere, quindi, che l'attore, con un minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo ed il connesso pericolo.
La mancata adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato induce, pertanto, ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e a ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito, rappresentato dal comportamento imprudente del danneggiato.
Deve ritenersi, in definitiva, che la caduta dell'attore, in considerazione delle condizioni di visibilità delle disconnessioni e di illuminazione al momento del sinistro, che avrebbero reso superabile il pericolo tenendo un comportamento ordinariamente cauto, non sia imputabile alla presenza dei suddetti ostacoli, ma dipenda dal fatto colposo dello stesso attore.
Pertanto, deve concludersi che le lesioni lamentate trovino la loro causa esclusiva nel contegno disattento del danneggiato, per non avere previsto ed evitato il pericolo nell'evidenza e prevenibilità dello stesso, con conseguente esclusione della responsabilità del convenuto.
La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque possono ritenersi cagionate dal fatto colposo del danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., dovendo essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato.
In conclusione, per tutte queste ragioni, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore.
In considerazione del valore della causa devono trovare applicazione i parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000; ciò posto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo
2014, n. 55) le spese di lite sono liquidate in € 2.540,00 (fase di studio: € 460,00, fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: 840,00; fase decisionale: € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1408/2015 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA gli attori a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in data 04/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1408/2015 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2
In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Cristina Cofone
ATTORE
E
rappresentato e difeso in virtù di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Caruso Luigina Maria
CONVENUTO
(c.f.: ) rappresentato e difeso in Controparte_2 C.F._3 virtù di procura in atti dall'Avv. Cofone Cristina
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione spedito per la notifica al Parte_3
in data 15/6/2015, e , quali esercenti la
[...] Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno esposto: Persona_1
- di aver convenuto innanzi al Giudice di pace di Rossano il Parte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal predetto minore in data
[...] 28/6/2014 alle ore 20.00 circa, in Corigliano Calabro (Cs) mentre percorreva a piedi il marciapiedi di via Fontanelle, con direzione Parrocchia Maria SS. Immacolata;
- che in particolare il minore, giunto all'altezza del civico n-14, all'altezza del Piazzale
RE Pio, era caduto improvvisamente a terra “a causa della cattiva e/o totale assenza di manutenzione del marciapiede dallo stesso percorso, non debitamente segnalato, nè visibile tra l'altro ricoperto da vari detriti” e aveva subito "frattura con angolazione dei frammenti del terzo medio di radio ed ulna", con esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico legale della c.t.p. dott.ssa
[...]
da cui risultava un danno biologico permanente del 4%, oltre inabilità assoluta Per_2
di 7 giorni, inabilità parziale al 75 % di 40 gg, inabilita parziale al 50 % per 15 gg, inabilità parziale al 25% per 15 gg;
- di aver pertanto diritto a titolo di risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale (spese mediche documentate pari ad € 260.0) € 8.740,00;
- di aver chiesto, senza alcun esito, al Comune di l'integrale Parte_3
risarcimento di tutti i danni patiti dal minore a seguito del sinistro, dichiarandosi disponibili ed un componimento bonario della vertenza;
- che l'occorso era da addebitare alla responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051
c.c. atteso che “l'evento di cui in narrativa costituisce, comunque, anche un pericolo occulto, ed insidia e/o trabocchetto, sia per il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo, sia per quello soggettivo della non prevedibilità, per cui le conseguenze dannose da esso derivanti, sono da attribuirsi casualmente all'incuria da parte del
, gravemente inadempiente, per non aver ottemperato Parte_3
a quei naturali obblighi di protezione e cura che ad Esso competono” ed ex art. 2043
c.c.
- di aver, pertanto, chiesto al Giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: “ (a)
In via preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza della responsabilità del
[...]
per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Cosi Parte_3
come ampiamente documentato nella premessa del presente atto di citazione;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare comunque l'esistenza dell'insidia e del trabocchetto nella situazione descritta in citazione e pertanto dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento lesivo Parte_3
ex art. 2043 C.c. c) per l'effetto condannare il , nella persona del legale Parte_3
rappresentante p.t. Sindaco, al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore
[...]
, e cioè danno biologico, sia sotto il profilo del danno all'integrità CP_2
psicofisica sia sotto il profilo della riduzione della capacità del lavoro specifica, danno morale danno da vita da relazione esistenziale nonché ITT e ITP cosi come descritti in premessa, sulla scorta della documentazione medica prodotta e/o della CTU medico legale che sin d'ora si richiede, nonché danno patrimoniale sotto il duplice profilo del danno emergente e lucro cessante, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo e, in ogni caso da contenersi nei limiti dello scaglione fino a € 26.000,00.
(d) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Parte_3 onorari di causa in favore del costituito procuratore antistatario”;
- che la causa era stata iscritta a ruolo con il n. 486/15 r.g. Giudice di pace di Rossano;
- che l'Ente convenuto in giudizio aveva eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito e aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda;
- che il Giudice di Pace, all'udienza del 04/4/2015, aveva dichiarato l'incompetenza per valore in favore del Tribunale di Castrovillari concedendo termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza della responsabilità del per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 Parte_3
c.c. Così come ampiamente documentato nella premessa del presente atto di citazione;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare comunque l'esistenza dell'insidia e del trabocchetto nella situazione descritta in citazione e pertanto dichiarare esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento lesivo Parte_3
ex art. 2043 c.c.;
g) per l'effetto condannare il , nella persona del legale Parte_3
rappresentante p.t. Sindaco, al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore
[...]
, e cioè danno biologico, sia sotto il profilo del danno all'integrità CP_2
psicofisica sia sotto il profilo della riduzione della capacità del lavoro specifica, danno morale danno da vita da relazione, esistenziale nonché ITT e ITP cosi come descritti in premessa, sulla scorta della documentazione medica prodotta e/o della CTU medico legale che sin d'ora si richiede, nonché danno patrimoniale sotto il duplice profilo del danno emergente e lucro cessante, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo e, in ogni caso da contenersi nei limiti dello scaglione fino a € 26.000,00;
d) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Parte_3 onorari di causa in favore del costituito procuratore antistatario.”
Il , costituendosi in giudizio, dopo aver contestato tutto Parte_3 quanto ex adverso dedotto, ha chiesto al Tribunale di “ Accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputare al per l'evento Controparte_3
occorso;
- accertare e dichiarare che l'evento si è verificato per colpa esclusiva del minore ,degli odierni attori nelle circostanze di cui al presunto danno in quanto gli stessi non hanno usato la diligenza necessaria ad evitare il sinistro de quo.
In via ulteriormente gradata, e per i motivi sopra esposti;
- Ridurre la richiesta di risarcimento ai sensi di cui agli artt.2056 e 1127 c.c.. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
All'esito dell'udienza del 02/07/2018, il processo è stato interrotto su richiesta del procuratore di parte convenuta per l'intervenuta estinzione del Parte_3
e l'istituzione del nuovo ed è stato
[...] Controparte_1
tempestivamente riassunto su istanza degli attori.
Con comparsa d'intervento depositata in data 11/6/2024 si è costituito in giudizio
, nelle more divenuto maggiorenne, e ha chiesto l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e richiesta:
a) In via preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza della responsabilità del
[...]
per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Cosi Controparte_4
come ampiamente documentato nella premessa del presente atto di citazione;
b) In via subordinata, accertare e dichiarare comunque l'esistenza dell'insidia e del trabocchetto nella situazione descritta in citazione e pertanto dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento lesivo Controparte_4
ex art. 2043 c.c. per l'effetto condannare il , nella Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t. Sindaco , al risarcimento di tutti i danni sofferti dal minore , e cioè danno biologico, sia sotto il profilo del danno Controparte_2 all'integrità psicofisica sia sotto il profilo della riduzione della capacità del lavoro specifica, danno morale danno da vita da relazione, esistenziale nonché ITT e ITP così come descritti in premessa, sulla scorta della documentazione medica prodotta e/o della CTU medico legale che sin d'ora si richiede, nonché danno patrimoniale sotto il duplice profilo del danno emergente e lucro cessante, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo e, in ogni caso da contenersi nei limiti dello scaglione fino a € 26.000,00; condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_4 onorari di causa in favore del costituito procuratore antistatario.”
L'istruttoria è stata esperita mediante produzioni documentali e prova per testi.
ll Tribunale osserva: la presente fattispecie, come descritta dalla parte attrice, va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del
19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass. 01/02/2018,
n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Sez. 3, Sentenza
n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Sez.
U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione
(ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso
(Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017;
Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482
e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che la domanda sia infondata, per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo le deduzioni contenute nell'atto di citazione , di 11 anni al Persona_1
momento del fatto, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via Fontanelle in
, giunto all'altezza del civico n.14 “nonché all'altezza del Piazzale RE Pio” Parte_3 era caduto a terra “a causa della totale assenza di manutenzione del marciapiede dallo stesso percorso, non debitamente segnalato, né visibile tra l'atro ricoperto da vari detriti”: a fronte delle predette asserzioni, il convenuto ha evidenziato l'incerta indicazione del luogo di accadimento del fatto, atteso che in via Fontanelle del predetto
Comune non esiste alcun Piazzale RE Pio.
Nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, parte attrice ha quindi precisato che la caduta si era verificata per “assenza di manutenzione del marciapiede ubicato alla via Fontanelle in nei pressi di un giardinetto ove si trova la statua Parte_3
Co di RE , che costeggia la scuola media Vincenzo Tieri e che si trova (come facilmente si evince anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti),sul lato opposto al civico 14 della predetta via, che alla data del sinistro si presentava con cubetti instabili, staccati dalla pavimentazione ed avvallati, non debitamente segnalati ne visibili.” Deve a tal proposito rilevarsi che, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, dalla produzione fotografica in atti non è evincibile né il numero civico della via alla cui altezza sarebbe avvenuto il fatto, né la presenza nelle vicinanze dei luoghi illustrati
Co nelle foto di una statua di RE né di una scuola media.
Deve pertanto evidenziarsi che la domanda appare carente già sul piano assertivo, non essendo chiaramente comprensibile il luogo in cui è avvenuto il fatto;
analoga incertezza in punto di allegazioni si riscontra anche con riguardo alle condizioni del marciapiede sul quale il danneggiato sarebbe caduto, essendovi in citazione un generico riferimento alla “cattiva e/o totale assenza di manutenzione del marciapiede”
e nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.1) c.p.c. alla presenza sulla via di “cubetti instabili, staccati dalla pavimentazione ed avvallati, non debitamente segnalati né visibili”, senza alcun riferimento alla collocazione del predetto ammaloramento.
La domanda è, inoltre, non sufficientemente supportata sotto il profilo probatorio.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, si evince che l'unico testimone escusso, , presente sui luoghi perché si sarebbe Testimone_1
trovava a percorrere Via Fontanelle sullo stesso marciapiede su cui camminava il danneggiato, in direzione opposta, ha dichiarato di aver visto che un bambino in compagnia dei genitori era caduto a terra “a causa di alcune mattonelle poste sul marciapiede che risultavano alzate e coperte da detriti e fogliame”.
Il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del predetto testimone non siano tali da consentire di inferire la responsabilità dell'ente comunale convenuto.
Deve in primo luogo rilevarsi che la predetta deposizione non conferma la descrizione dei fatti fornita da parte attrice, secondo cui la caduta si sarebbe verificata a causa di
“cubetti instabili, staccati dalla pavimentazione ed avvallati, non debitamente segnalati né visibili” e non di mattonelle alzate e coperte da detriti e fogliame, come riferito dal teste.
Inoltre, il predetto teste, pur avendo affermato di aver visto il danneggiato cadere, non ha descritto in maniera precisa l'esatta collocazione del danneggiato né dell'ammaloramento di cui ha riferito e non ha precisato nulla in ordine alle concrete modalità con cui il danneggiato avrebbe perso l'equilibrio, limitandosi ad esprimere proprie inammissibili valutazioni in relazione alle ragioni della caduta (“ho potuto constatare che il bambino era caduto a causa di alcune mattonelle”). Peraltro, la predetta deposizione, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento, nemmeno consente di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la derivazione causale del danno dall'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, la cui prova è necessaria, non essendo nel caso di specie il danno effetto di un dinamismo interno alla cosa, la strada, di per sé statica e inerte.
Il Tribunale ritiene, infatti, che nel caso di specie la situazione di possibile pericolo ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato.
Rilievo decisivo, ad avviso del Tribunale, assume a tal fine la produzione fotografica allegata dallo stesso attore, che consente di appurare la consistenza degli ostacoli (cfr. fotografie depositata unitamente all'atto di citazione).
Infatti, dalla produzione fotografica allegata, emerge in maniera nitida che la sconnessione presente sul marciapiede, cagionata dall'assenza di una mattonella e dalla presenza di altra mattonella parzialmente divelta, era collocata sul margine destro del marciapiede, in uno spazio ridotto rispetto alla residua parte dello stesso, ed era perfettamente percepibile, anche perché non ricoperta da materiale di sorta;
devono, poi, essere valorizzate nella stessa direzione della piena visibilità della sconnessione, le buone condizioni di visibilità, essendosi il fatto verificato alle ore
20.00, alla fine del mese di giugno.
Le sconnessioni, sulle quali il danneggiato sostiene di essere caduto, erano, quindi, pienamente visibili ed evitabili, avuto riguardo anche all' ulteriore circostanza che esse si trovavano su una parte circoscritta del marciapiede sicché egli, dopo averle agevolmente scorte, altrettanto agevolmente avrebbe potuto evitarle, continuando la marcia dopo essersi spostato in altra parte dello stesso sedime.
Le circostanze in fatto emerse all'esito dell'esame dell'istruttoria, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere, quindi, che l'attore, con un minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo ed il connesso pericolo.
La mancata adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato induce, pertanto, ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e a ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito, rappresentato dal comportamento imprudente del danneggiato.
Deve ritenersi, in definitiva, che la caduta dell'attore, in considerazione delle condizioni di visibilità delle disconnessioni e di illuminazione al momento del sinistro, che avrebbero reso superabile il pericolo tenendo un comportamento ordinariamente cauto, non sia imputabile alla presenza dei suddetti ostacoli, ma dipenda dal fatto colposo dello stesso attore.
Pertanto, deve concludersi che le lesioni lamentate trovino la loro causa esclusiva nel contegno disattento del danneggiato, per non avere previsto ed evitato il pericolo nell'evidenza e prevenibilità dello stesso, con conseguente esclusione della responsabilità del convenuto.
La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque possono ritenersi cagionate dal fatto colposo del danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., dovendo essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato.
In conclusione, per tutte queste ragioni, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore.
In considerazione del valore della causa devono trovare applicazione i parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000; ciò posto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo
2014, n. 55) le spese di lite sono liquidate in € 2.540,00 (fase di studio: € 460,00, fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: 840,00; fase decisionale: € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1408/2015 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA gli attori a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in data 04/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso