Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto di pignoramento

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché l'impugnazione di un atto di pignoramento può essere proposta solo per vizi propri dell'atto medesimo, non per vizi relativi agli atti presupposti che sono oggetto di altro giudizio pendente. Inoltre, la doglianza sull'abuso del diritto viene rigettata in quanto il legittimo esercizio degli strumenti esecutivi da parte dell'agente della riscossione non costituisce abuso.

  • Rigettato
    Abuso del diritto e violazione del principio di buona fede oggettiva

    La doglianza relativa all'abuso del diritto, per come prospettata, si risolve in una critica all'azione di recupero di un credito che, allo stato, deve considerarsi legittimo e dovuto, non potendosi qualificare come "vessatorio" il legittimo esercizio, da parte dell'Agente della riscossione, degli strumenti esecutivi previsti dalla legge per la tutela del credito erariale.

  • Inammissibile
    Annullamento automatico del debito per mancata risposta all'istanza di sospensione

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché le doglianze attengono alla legittimità sostanziale delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento, le quali sono già oggetto di altro giudizio pendente.

  • Inammissibile
    Inesistenza totale e/o parziale del credito

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché le doglianze attengono alla legittimità sostanziale delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento, le quali sono già oggetto di altro giudizio pendente.

  • Inammissibile
    Nullità per prescrizione e decadenza

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché le doglianze attengono alla legittimità sostanziale delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento, le quali sono già oggetto di altro giudizio pendente.

  • Inammissibile
    Nullità per prescrizione degli interessi e delle sanzioni

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché le doglianze attengono alla legittimità sostanziale delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento, le quali sono già oggetto di altro giudizio pendente.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi di buona fede e affidamento

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché le doglianze attengono alla legittimità sostanziale delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento, le quali sono già oggetto di altro giudizio pendente.

  • Rigettato
    Sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora

    L'istanza di sospensione è stata rigettata con ordinanza n. 379/2024.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata della resistente

    Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.lo 96 c.p.c., richiesta da parte resistente non avendo la stessa neppure allegato la sussistenza di un danno conseguente all'azione posta in essere dal ricorrente.

  • Rigettato
    Lite temeraria del ricorrente

    Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.lo 96 c.p.c., richiesta da parte resistente non avendo la stessa neppure allegato la sussistenza di un danno conseguente all'azione posta in essere dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
    Numero : 6
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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