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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
POLI LUCIA, RE
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 12284202400003177/001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 373/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:Come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo , Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 12284202400003177/001, notificato in data 14/02/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il credito azionato trae origine dalle cartelle di pagamento n. 12220190025241732000 e n.
12220200001172810000, relative a mancati pagamenti di imposte IVA 2013 e IRPEF 2015.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi vizi di nullità e illegittimità dell'azione erariale: 1)
Abuso del diritto e violazione del principio di buona fede oggettiva, per via del frazionamento del credito e della molteplicità di atti esecutivi e cautelari notificati per il medesimo debito;
2) Annullamento automatico del debito ai sensi della L. n. 228/2012 per mancata risposta all'istanza di sospensione nel termine di 220 giorni;
3) Inesistenza totale e/o parziale del credito;
4) Nullità per prescrizione e decadenza;
5) Nullità per prescrizione degli interessi e delle sanzioni;
6) Violazione dei principi di buona fede e affidamento;
ha formulato, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto e domanda di condanna della resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. .
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem”, stante la pendenza di altro giudizio dinanzi alla medesima Corte, avente ad oggetto le stesse cartelle di pagamento e basato su motivi analoghi. Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutte le doglianze avversarie, chiedendone il rigetto, e ha formulato a sua volta domanda di condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con memoria illustrativa depositata in data 5 luglio 2024, il ricorrente ha eccepito la nullità degli atti processuali per tardiva comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza e ha insistito nelle proprie difese, ribadendo la sussistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” ai fini della richiesta sospensione .
Questa Corte, con ordinanza n. 379/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella memoria illustrativa, depositata, il ricorrente si duole della tardiva comunicazione dell' avviso di fissazione dell'udienza.
E' vero che l'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che la comunicazione debba avvenire almeno trenta giorni liberi prima, ma in ispecie, la costituzione in giudizio della parte e il pieno dispiegamento delle sue difese, avvenuto anche con il deposito di una dettagliata memoria illustrativa, dimostrano il raggiungimento dello scopo dell'atto, sanando, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., l'eventuale vizio della notifica, atteso che non risulta essersi verificato alcun pregiudizio al diritto di difesa.
Nel merito il ricorso risulta inammissibile per le ragioni che seguono.
Secondo un principio consolidato e pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione di un atto della riscossione, quale l'atto di pignoramento presso terzi, può essere proposta solo per vizi propri dell'atto medesimo, e non anche per vizi relativi agli atti presupposti che siano , come nel caso di specie, impugnati in altro giudizio.
Dagli atti di causa emerge infatti che le doglianze formulate nel presente giudizio, sebbene formalmente rivolte contro l'atto di pignoramento presso terzi, attengono in realtà alla legittimità sostanziale delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento n. 12220190025241732000 e n. 12220200001172810000.
Sennonchè come evidenziato dalla difesa erariale, le medesime cartelle di pagamento costituiscono già oggetto di un precedente ricorso, tuttora pendente dinanzi a questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, iscritto al n. 392/2023 R.G.R.
Peraltro, nel caso in cui gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati e siano già oggetto di un autonomo giudizio, il successivo atto di pignoramento può essere impugnato solo per vizi che gli sono specifici atteso che ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la decisione sulla controversia relativa all'atto presupposto spetta al primo giudice adito.
Ne consegue l'inammissibilità del presente ricorso per violazione del principio di divieto del “ne bis in idem
" processuale.
Anche la doglianza relativa all'abuso del diritto, per come prospettata, si risolve in una critica all'azione di recupero di un credito che, allo stato, deve considerarsi legittimo e dovuto, non potendosi qualificare come " vessatorio" il legittimo esercizio, da parte dell'Agente della riscossione, degli strumenti esecutivi previsti dalla legge per la tutela del credito erariale.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.lo 96 c.p.c., richiesta da parte resistente non avendo la stessa neppure allegato la sussistenza di un danno conseguente all'azione posta in essere dal ricorrente
(cfr C.Cass. 4443/2015)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in € 2.000, oltre accessori.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
POLI LUCIA, RE
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 12284202400003177/001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 373/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:Come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo , Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 12284202400003177/001, notificato in data 14/02/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il credito azionato trae origine dalle cartelle di pagamento n. 12220190025241732000 e n.
12220200001172810000, relative a mancati pagamenti di imposte IVA 2013 e IRPEF 2015.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi vizi di nullità e illegittimità dell'azione erariale: 1)
Abuso del diritto e violazione del principio di buona fede oggettiva, per via del frazionamento del credito e della molteplicità di atti esecutivi e cautelari notificati per il medesimo debito;
2) Annullamento automatico del debito ai sensi della L. n. 228/2012 per mancata risposta all'istanza di sospensione nel termine di 220 giorni;
3) Inesistenza totale e/o parziale del credito;
4) Nullità per prescrizione e decadenza;
5) Nullità per prescrizione degli interessi e delle sanzioni;
6) Violazione dei principi di buona fede e affidamento;
ha formulato, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto e domanda di condanna della resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. .
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem”, stante la pendenza di altro giudizio dinanzi alla medesima Corte, avente ad oggetto le stesse cartelle di pagamento e basato su motivi analoghi. Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutte le doglianze avversarie, chiedendone il rigetto, e ha formulato a sua volta domanda di condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con memoria illustrativa depositata in data 5 luglio 2024, il ricorrente ha eccepito la nullità degli atti processuali per tardiva comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza e ha insistito nelle proprie difese, ribadendo la sussistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” ai fini della richiesta sospensione .
Questa Corte, con ordinanza n. 379/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella memoria illustrativa, depositata, il ricorrente si duole della tardiva comunicazione dell' avviso di fissazione dell'udienza.
E' vero che l'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che la comunicazione debba avvenire almeno trenta giorni liberi prima, ma in ispecie, la costituzione in giudizio della parte e il pieno dispiegamento delle sue difese, avvenuto anche con il deposito di una dettagliata memoria illustrativa, dimostrano il raggiungimento dello scopo dell'atto, sanando, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., l'eventuale vizio della notifica, atteso che non risulta essersi verificato alcun pregiudizio al diritto di difesa.
Nel merito il ricorso risulta inammissibile per le ragioni che seguono.
Secondo un principio consolidato e pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione di un atto della riscossione, quale l'atto di pignoramento presso terzi, può essere proposta solo per vizi propri dell'atto medesimo, e non anche per vizi relativi agli atti presupposti che siano , come nel caso di specie, impugnati in altro giudizio.
Dagli atti di causa emerge infatti che le doglianze formulate nel presente giudizio, sebbene formalmente rivolte contro l'atto di pignoramento presso terzi, attengono in realtà alla legittimità sostanziale delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento n. 12220190025241732000 e n. 12220200001172810000.
Sennonchè come evidenziato dalla difesa erariale, le medesime cartelle di pagamento costituiscono già oggetto di un precedente ricorso, tuttora pendente dinanzi a questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, iscritto al n. 392/2023 R.G.R.
Peraltro, nel caso in cui gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati e siano già oggetto di un autonomo giudizio, il successivo atto di pignoramento può essere impugnato solo per vizi che gli sono specifici atteso che ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la decisione sulla controversia relativa all'atto presupposto spetta al primo giudice adito.
Ne consegue l'inammissibilità del presente ricorso per violazione del principio di divieto del “ne bis in idem
" processuale.
Anche la doglianza relativa all'abuso del diritto, per come prospettata, si risolve in una critica all'azione di recupero di un credito che, allo stato, deve considerarsi legittimo e dovuto, non potendosi qualificare come " vessatorio" il legittimo esercizio, da parte dell'Agente della riscossione, degli strumenti esecutivi previsti dalla legge per la tutela del credito erariale.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.lo 96 c.p.c., richiesta da parte resistente non avendo la stessa neppure allegato la sussistenza di un danno conseguente all'azione posta in essere dal ricorrente
(cfr C.Cass. 4443/2015)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in € 2.000, oltre accessori.