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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1641/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6034/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35501 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35502 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35502 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35502 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35502 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame vengono contestati, gli avvisi di accertamento n.35501 (TARI 2018) e n.35502 (TARI
2019, 2020, 2021 e 2022), notificati in data 11/05/2024, con i quali il comune di Catania, in relazione all'immobile sito nel proprio territorio, chiede il pagamento della tassa dovuta per detti anni comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, con ricorso inviato telematicamente in data 10/07/2024, eccepisce l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore:
1) per violazione dell'art.23 del D.Lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale);
2) per difetto assoluto di attribuzione del funzionario che ha sottoscritto gli atti in violazione dell'art.11 del D.
Lgs. 23/2011, art.1 c.162 della L. n.296/2006 ed art.1 c.87 della L. n.549/1995 – illegittima sostituzione della firma autografa con quella a stampa;
3) limitatamente all'accertamento n.35501 (Tari anno 2018), per intervenuta decadenza del comune dal diritto ad accertare e riscuotere il credito tributario nonché per prescrizione dello stesso;
4) per errata determinazione della estensione superficiaria dell'immobile ai fini della base imponibile Tari;
5) per errata determinazione del periodo/frequenza di utilizzazione dell'immobile ai fini tari - art.1 comma
659 L. n.147/2013 - riduzione del 15% di cui all'art.18 regolamento i.u.c. del comune di Catania - uso stagionale limitato e discontinuo dell'immobile;
6) per difetto di legittimazione passiva del contribuente - violazione dell'art.1, commi 641, 642 e 684 della
L. n.147/2013;
7) per erronea determinazione delle sanzioni irrogate per violazioni c.d. ultrannuali - violazione dei principi della continuazione della violazione e del cumulo giuridico delle sanzioni – violazione art.12 del D.Lgs.
472/1997.
Il comune di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, il ricorrente, comunicando l'avvento sgravio a seguito di rettifica della superficie tassabile da parte del comune, insiste per l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto:
A) Nessuna violazione dell'art.23 del D.Lgs. 82/2005 sussiste atteso che detto decreto è stato successivamente modificato e integrato prima con il D.Lgs. 179/2016 e poi con il D.Lgs. 217/2017 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Con l'ultimo intervento normativo il CAD è stato ulteriormente razionalizzato nei suoi contenuti. Si è proceduto a un'azione di deregolamentazione, sia semplificando il linguaggio, sia sostituendo le precedenti regole tecniche con linee guida, a cura di AgID, la cui adozione risulterà più rapida e reattiva rispetto all'evoluzione tecnologica. E'stata garantita maggiore certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata - ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza prevedere l'intervento di un giudice caso per caso. L'avviso di accertamento, infatti, anche se privo di attestazione di conformità e di firma digitale, fornisce idonee garanzie di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e paternità (intesa come riconducibilità del documento al suo autore) del documento originale in un dato istante, attraverso la prova dell'utilizzo della doppia chiave crittografica
(firma digitale) da parte del soggetto “enunciato” firmatario dell'atto.
B) La mancata sottoscrizione non è elemento essenziale e la sua mancanza è ininfluente ai fini della validità
e della regolarità della procedura accertativa. Né la mancanza della sottoscrizione del funzionario competente comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, l'avviso stesso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla (S.C., Ordinanze
n.13747/2013 e n.19761/2016 ). In caso di violazione dell'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento e dell'omessa indicazione del provvedimento di livello dirigenziale e della fonte dei dati negli atti dell'Ente Locale, si deve escludere che il predetto vizio, meramente formale e non così grave da inficiarne la validità, possa comportare la caducazione dell'avviso di accertamento, poiché il provvedimento amministrativo è annullabile laddove venga adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Diversamente non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata dell'atto, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 4516/2012). Nel caso in specie, la firma del funzionario responsabile, trattandosi di atti prodotti da sistemi informatici automatizzati,
è stata omessa in forza dell'art.1, comma 87 della L. n.549/95 che prevede la sostituzione della firma autografa, prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto. Legittimo risulta essere l'avviso di accertamento del tributo sottoscritto dal Funzionario responsabile con firma a stampa elettronica anziché con firma autografa, non inficiando il requisito giuridico di validità dell'atto redatto informaticamente.
C) Limitatamente all'accertamento n.35501 (Tari anno 2018) l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza e/o prescrizione, è infondata. Invero, in caso di omessa o infedele dichiarazione, come nel caso in esame,
l'avviso di accertamento va notificato entro il termine del 31/12 del quinto successivo anno da quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ex art.11 del D.lgs. 504/92
e art.1, commi dal 161 al 167 della L. n.296/2006. Ai sensi della L. n.147/2013 il contribuente deve dichiarare l'occupazione ai fini Tari entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo (art.1, comma 684, della L.
n.147/2013) cosicché i termini per la notifica dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione decorrono dal 31/12/2020. Pertanto la denuncia volontaria di iscrizione ai fini TARI 2018, che poteva essere presentata entro il 30 giugno 2019 e secondo la regola generale pre-Covid sarebbe stata accertabile entro il 31/12/2024
(quinto anno successivo al 2019), col prolungamento di 85 gg. diviene accertabile entro il 26/03/2025. Poiché
l'avviso di accertamento è stato notificato in data 11/05/2024, entro i termini di legge prorogati, il comune di
Catania non è decaduto dal diritto di recuperare la TARI richiesta, così come non risulta maturata la prescrizione.
D) Il presupposto impositivo sussiste atteso che nulla viene provato circa la disponibilità giuridica o fattuale dell'odierno ricorrente e l'uso stagionale limitato e discontinuo dell'immobile. Nulla rileva l'estensione superficiaria accertata mq.83 con quella di cui alla relazione tecnica di mq.77,62 (superficie utile residenziale fra l'altro sgravata per la differenza).
E) Le sanzioni risultano irrogate secondo la normativa vigente.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore del comune di Catania come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del comune di Catania, che liquida in € 300,00 (euro trecento/00). Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6034/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35501 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35502 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35502 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35502 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35502 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame vengono contestati, gli avvisi di accertamento n.35501 (TARI 2018) e n.35502 (TARI
2019, 2020, 2021 e 2022), notificati in data 11/05/2024, con i quali il comune di Catania, in relazione all'immobile sito nel proprio territorio, chiede il pagamento della tassa dovuta per detti anni comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, con ricorso inviato telematicamente in data 10/07/2024, eccepisce l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore:
1) per violazione dell'art.23 del D.Lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale);
2) per difetto assoluto di attribuzione del funzionario che ha sottoscritto gli atti in violazione dell'art.11 del D.
Lgs. 23/2011, art.1 c.162 della L. n.296/2006 ed art.1 c.87 della L. n.549/1995 – illegittima sostituzione della firma autografa con quella a stampa;
3) limitatamente all'accertamento n.35501 (Tari anno 2018), per intervenuta decadenza del comune dal diritto ad accertare e riscuotere il credito tributario nonché per prescrizione dello stesso;
4) per errata determinazione della estensione superficiaria dell'immobile ai fini della base imponibile Tari;
5) per errata determinazione del periodo/frequenza di utilizzazione dell'immobile ai fini tari - art.1 comma
659 L. n.147/2013 - riduzione del 15% di cui all'art.18 regolamento i.u.c. del comune di Catania - uso stagionale limitato e discontinuo dell'immobile;
6) per difetto di legittimazione passiva del contribuente - violazione dell'art.1, commi 641, 642 e 684 della
L. n.147/2013;
7) per erronea determinazione delle sanzioni irrogate per violazioni c.d. ultrannuali - violazione dei principi della continuazione della violazione e del cumulo giuridico delle sanzioni – violazione art.12 del D.Lgs.
472/1997.
Il comune di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, il ricorrente, comunicando l'avvento sgravio a seguito di rettifica della superficie tassabile da parte del comune, insiste per l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto:
A) Nessuna violazione dell'art.23 del D.Lgs. 82/2005 sussiste atteso che detto decreto è stato successivamente modificato e integrato prima con il D.Lgs. 179/2016 e poi con il D.Lgs. 217/2017 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Con l'ultimo intervento normativo il CAD è stato ulteriormente razionalizzato nei suoi contenuti. Si è proceduto a un'azione di deregolamentazione, sia semplificando il linguaggio, sia sostituendo le precedenti regole tecniche con linee guida, a cura di AgID, la cui adozione risulterà più rapida e reattiva rispetto all'evoluzione tecnologica. E'stata garantita maggiore certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata - ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza prevedere l'intervento di un giudice caso per caso. L'avviso di accertamento, infatti, anche se privo di attestazione di conformità e di firma digitale, fornisce idonee garanzie di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e paternità (intesa come riconducibilità del documento al suo autore) del documento originale in un dato istante, attraverso la prova dell'utilizzo della doppia chiave crittografica
(firma digitale) da parte del soggetto “enunciato” firmatario dell'atto.
B) La mancata sottoscrizione non è elemento essenziale e la sua mancanza è ininfluente ai fini della validità
e della regolarità della procedura accertativa. Né la mancanza della sottoscrizione del funzionario competente comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, l'avviso stesso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla (S.C., Ordinanze
n.13747/2013 e n.19761/2016 ). In caso di violazione dell'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento e dell'omessa indicazione del provvedimento di livello dirigenziale e della fonte dei dati negli atti dell'Ente Locale, si deve escludere che il predetto vizio, meramente formale e non così grave da inficiarne la validità, possa comportare la caducazione dell'avviso di accertamento, poiché il provvedimento amministrativo è annullabile laddove venga adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Diversamente non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata dell'atto, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 4516/2012). Nel caso in specie, la firma del funzionario responsabile, trattandosi di atti prodotti da sistemi informatici automatizzati,
è stata omessa in forza dell'art.1, comma 87 della L. n.549/95 che prevede la sostituzione della firma autografa, prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto. Legittimo risulta essere l'avviso di accertamento del tributo sottoscritto dal Funzionario responsabile con firma a stampa elettronica anziché con firma autografa, non inficiando il requisito giuridico di validità dell'atto redatto informaticamente.
C) Limitatamente all'accertamento n.35501 (Tari anno 2018) l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza e/o prescrizione, è infondata. Invero, in caso di omessa o infedele dichiarazione, come nel caso in esame,
l'avviso di accertamento va notificato entro il termine del 31/12 del quinto successivo anno da quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ex art.11 del D.lgs. 504/92
e art.1, commi dal 161 al 167 della L. n.296/2006. Ai sensi della L. n.147/2013 il contribuente deve dichiarare l'occupazione ai fini Tari entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo (art.1, comma 684, della L.
n.147/2013) cosicché i termini per la notifica dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione decorrono dal 31/12/2020. Pertanto la denuncia volontaria di iscrizione ai fini TARI 2018, che poteva essere presentata entro il 30 giugno 2019 e secondo la regola generale pre-Covid sarebbe stata accertabile entro il 31/12/2024
(quinto anno successivo al 2019), col prolungamento di 85 gg. diviene accertabile entro il 26/03/2025. Poiché
l'avviso di accertamento è stato notificato in data 11/05/2024, entro i termini di legge prorogati, il comune di
Catania non è decaduto dal diritto di recuperare la TARI richiesta, così come non risulta maturata la prescrizione.
D) Il presupposto impositivo sussiste atteso che nulla viene provato circa la disponibilità giuridica o fattuale dell'odierno ricorrente e l'uso stagionale limitato e discontinuo dell'immobile. Nulla rileva l'estensione superficiaria accertata mq.83 con quella di cui alla relazione tecnica di mq.77,62 (superficie utile residenziale fra l'altro sgravata per la differenza).
E) Le sanzioni risultano irrogate secondo la normativa vigente.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore del comune di Catania come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del comune di Catania, che liquida in € 300,00 (euro trecento/00). Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè