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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22302 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
codice Parte_1 fiscale (C.F. , in persona dell'amministratore in carica pro tempore, Sig. P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bardoni, presso la quale è elettivamente Parte_2
domiciliato in Via Emilio Faà di Bruno n. 4, per procura a margine del presente atto di Pt_1
citazione OPPONENTE
E con sede in Volpiano (To), Via Amalfi n. 6 (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante, Dott. società incorporante Controparte_2 Controparte_3
con sede in Campi Bisenzio (Fi), , Via dei Bassi n. 20-22, con atto di fusione per
[...] CP_4 incorporazione deliberato dall'assemblea straordinaria del 19.5.2017, con verbale rogato dal notaio in Genova Dott. (repertorio n. 3.619, raccolta n. 2.013), rappresentata e difesa Persona_1
dagli Avvocati Andrea Piccotti e Raffaele Sullo, presso i quali è elettivamente domiciliata in
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1513/2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento 62551/2020 n. R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 8.10.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“In ossequio a quanto disposto dall'Ill.mo Giudice adito, in data 29.11.2023, con cui veniva disposta la CTU - al fine di accertare l'entità del consumo di gas naturale da parte del Parte_1
opponente – e rinviata l'udienza, per la precisazione delle conclusioni e la trattazione cartolare, e preso atto del deposito della relazione definitiva, con la presenti note, si impugna e contesta quanto determinato dal CTU, in quanto l'accertamento ha riguardato limitatamente l'acquisizione del consumi rilevati da Italgas, e non il corretto funzionamento del contatore. 2
Si ribadisce altresì che ad oggi il ha versato quota parte delle fatture, eseguendo Parte_1
pagamenti, come confermato da parte opposta, per complessivi euro 7.019,71. Parte opponente riportandosi a tutti gli scritti difensivi, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata con il proprio atto introduttivo di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..”
Per la parte opposta:
“In via istruttoria, Si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria istruttoria e non ammesse.
Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, Respingere integralmente l'opposizione proposta dal in , in quanto infondata in fatto e diritto e, Parte_3 Pt_1 Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1513/2021 emesso dal Tribunale di
Roma.
In via subordinata Condannare il sito in al Parte_1 Pt_1 Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 30.348,16, o veriore accertando in corso Controparte_1
di causa, in dipendenza dalle fatture emesse per somministrazione di gas naturale, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 1513/2021 emesso dal
Tribunale di Roma.
In ogni caso Con vittoria di spese di lite e di CTU, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e successive occorrende.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2021, il Condominio dell'edificio in Roma, Via Colli della Farnesina n.84, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1513/2021, emesso il
18.1.2021 e notificato il 16.2.2021, con cui il Giudice del Tribunale di Roma gli aveva intimato di pagare ad la somma di € 38.867,87, oltre interessi e spese processuali, a titolo Controparte_3
di corrispettivo della fornitura di gas naturale di cui al contratto di somministrazione stipulato dalle parti il 2.1.2016 e alle fatture allegate al ricorso, riportanti i seguenti numeri identificativi, date di emissione e importi – e ne aveva sollecitato il pagamento, con lettera raccomandata ricevuta dal il 10.12.2019 (documento n. 3 fascicolo monitorio): Parte_1
1) Fattura n. 233/62 del 31.1.2017 dell'importo di € 3.778,31
2) Fattura n. 810/62 del 28.2.2017 dell'importo di € 3.166,97
3) Fattura n. 1140/62 del 31.3.2017 dell'importo di € 2.911,48
4) Fattura n. 2018002788GAS del 21.2.2018 dell'importo di € 3.576,18
5) Fattura n. 2018018187GAS del 24.9.2018 dell'importo di € 41,53 3
6) Fattura n. 2019000276GAS del 25.1.2019 dell'importo di € 3.756,99
7) Fattura n. 2019006252GAS del 28.2.2019 dell'importo di € 4.520,98
8) Fattura n. 2019008490GAS del 22.3.2019 dell'importo di € 3.968,66
9) Fattura n. 2019062515GAS del 18.12.2019 dell'importo di € 1.456,46
10) Fattura n. 2020001033GAS del 31.1.2020 dell'importo di € 2.591,52
11) Fattura n. 2020012553GAS del 20.2.2020 dell'importo di € 2.767,61
12) Fattura n. 2020015864GAS del 18.3.2020 dell'importo di € 2.470,89
13) Fattura n. 2020029696GAS del 17.4.2020 dell'importo di € 2.792,53
14) Fattura n. 2020033560GAS del 15.5.2020 dell'importo di € 1.067,76.
Il Condominio dell'edificio in proponeva al Tribunale di Pt_1 Parte_1
Roma la domanda:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare:
In via pregiudiziale e/o Preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Civile di Firenze per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a D.I. e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 1513/2021, emesso in data 14.01.2021, pubblicato il
18.01.2021 dal Giudice Dott.ssa Gemma Sasso, a seguito del procedimento incardinato innanzi al
Tribunale di Roma, al N.RG.62551/2020 e notificato il 15.02.2021,
In via subordinata e nel merito: dichiarare nullo o annullabile il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto e/o per mancata prova del credito;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi dell'accoglimento delle avverse pretese. voglia l'Ill.mo Sig. Giudice ridurre le singole voci di presunto credito vantato da parte opposta in virtù di quanto espresso nel libello introduttivo.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
In via preliminare, il eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in Parte_1 base all'art. 13 delle "Condizioni generali di fornitura" di somministrazione di gas naturale stipulato tra le parti, che individuava come unico foro competente per eventuali controversie quello di Firenze.
La parte opponente deduceva che le fatture azionate in sede monitoria erano errate, poiché contenevano voci duplicate e un aumento ingiustificato dei costi di approvvigionamento del gas, emerso a seguito del passaggio societario da ad Controparte_3 Controparte_1 eccepiva l'applicazione dell'imposta I.v.a., nella misura del 10% e del 22% anche su voci relative a imposte, in violazione del principio secondo cui un'imposta non può costituire base imponibile per 4
un'altra, come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3671/1997; segnalava irregolarità nelle fatture azionate, riportanti consumi stimati e non effettivi, e poiché caratterizzate da importi anomali rispetto a quelli addebitati dalla precedente gestione;
assumeva che l'anomalia dei consumi registrati era riconducibile a un malfunzionamento del contatore.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 11.3.2022. si costituiva in giudizio il 15.2.2022 e contestava la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, In via principale previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 1513/2021, respingere integralmente l'opposizione proposta dal Parte_3
[...
in , in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, Pt_1 Parte_1
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1513/2021emesso dal Tribunale di Roma.
In via subordinata Condannare il Condominio sito in al Pt_1 Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 31.848,16, o veriore accertando in Controparte_1
corso di causa, in dipendenza dalle fatture emesse per somministrazione di gas naturale, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e successive occorrende.”
La parte opposta, richiamando il contenuto del fascicolo monitorio prodotto in giudizio, affermava la competenza territoriale del Tribunale adito, in considerazione della qualità di consumatore del
Condominio, ubicato a ed esponeva che l'importo del credito azionato era diminuito a € Pt_1
31.848,16, in ragione di pagamenti eseguiti prevalentemente dopo la notificazione dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c.:
€ 1.067,76 in data 23.6.2021 a saldo della fattura n. 33560GAS del 15.5.2020
€ 1.456,46 in data 20.7.2021 a saldo della fattura n. 62515GAS del 18.12.2020
€ 2.767,61 in data 24.8.2021 in acconto sulla fattura n. 233/62 del 31.1.2017
€ 970,89 in data 8.11.2019 in acconto sulla fattura n. 15864GAS del 18.3.2020
€ 756,99 in data 15.11.2021 in acconto sulla fattura n. 00276GAS del 25.1.2019.
La parte opposta deduceva che l'adempimento spontaneo dell'obbligazione de qua configurava il riconoscimento della correttezza delle fatture, che non contenevano alcuna duplicazione di alcuna parte del credito, mentre la distinzione delle voci di spesa derivava dall'applicazione del regime fiscale dell'imposta I.v.a., con applicazione di diverse aliquote su consumi fissi e altri variabili, in conformità alle pattuizioni contrattuali e alla disciplina posta da ARERA – Autorità di regolazione per l'Energia reti e Ambienti;
aggiungeva quanto dedotto dall'opponente circa l'applicazione dell'I.v.a. sulle imposte non considerava il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità 5
circa la legittimità dell'inclusione delle accise nella base imponibile dell'imposta IVA (cfr. Cass. n.
26145 del 16.10.2019).
Con ordinanza riservata del 14-15.3.2022, non era accolta l'istanza proposta a norma dell'art. 648
c.p.c. ed erano concessi i termini previsti dall'art. 648 c.p.c.; prodotta documentazione, ammessa e svolta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 8.10.2024 la causa passava in decisione all'udienza del 8.10.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
E' infondata l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dal in base all'art. 13 Parte_1
delle Condizioni generali di fornitura, rubricato Fonti normative e foro competente, che prevede:
“Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione delle norme e disposizioni contenute nel presente documento, unico foro competente è quello di
Firenze”.
Vanno richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.” (Cass. civ., Sez. 3 civ., ordinanza n.
14410 del 23.5.2024, C.E.D. Corte di Cassazione RV. 671172-01; conf. Cass.
6-2 civ., ordinanza n.
10679 del 22.5.2015); è stato chiarito che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e
36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto.” (Cass., Sez. 6 – 3 civ., ordinanza n. 19061 del 28.9.2016, ivi Rv. 642135-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 18785 del
20.8.2010).
Nel caso di specie, la società opposta, in qualità di attrice in senso sostanziale, ha incardinato il procedimento presso il foro del consumatore ex art. 66-bis del D.Lgs. n. 206/2005, avendo ritenuto vessatoria la clausola individuante un foro esclusivo;
l'opponente non ha né allegato, né provato 6
l'esistenza di una trattativa, necessaria per dimostrare la natura non vessatoria della clausola ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo decreto.
Con la memoria depositata il 6.5.2022, nel secondo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c.,
[...]
ha proposto istanza di ammissione della prova testimoniale, reiterata in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni, in relazione al capitolo: “Vero che i quantitativi indicati nei documenti n. 7 e 8 si riferiscono a consumi di gas naturale effettivamente registrati dal PDR n.
00881105254062, intestato al Condominio sito in ? (si Pt_1 Parte_1 rammostri al teste il doc. n. 7 e 8).”
L'istanza in parola non è stata ammessa, poiché riguarda circostanze suscettibili di prova documentale, che sono state demandate alla consulenza tecnica d'ufficio.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione nel merito, giova ricordare che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Circa la dedotta duplicazione delle voci indicate nelle fatture azionate, va considerato che l'imposta
I.v.a. si applica sull'importo totale della bolletta e che per la somministrazione di gas naturale a uso civile l'aliquota prevista dalla normativa fiscale è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.
In relazione al malfunzionamento del misuratore die consumi lamentato dalla parte opponente, si rileva che l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione, richiedendone la verifica, nonché di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato di consumo rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente al consueto impiego di energia derivante dalla destinazione della somministrazione.
Il non ha dimostrato di aver segnalato ad il malfunzionamento Parte_1 Controparte_3 del contatore e non ha assolto all'onere di dimostrare l'entità dei consumi di gas naturale effettuati nei periodi cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione. 7
L'entità del consumo di gas naturale effettuato nel periodo di tempo di cui alle fatture azionate è stato accertato mediante la consulenza tecnica d'ufficio svolta dal Dott. Ing. , di cui Persona_2 si recepisce l'esito, in considerazione dell'accurato accertamento eseguito, considerando i dati di consumo forniti dal distributore (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del
8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
L'ausiliario d'ufficio ha accertato che i consumi indicati nelle fatture contestate coincidono con quelli comunicati dal distributore, Italgas S.p.a., e ha riferito: “a seguito delle operazioni di verifica condotte dallo scrivente sulla base dei consumi indicati dalla AGN nelle fatture oggetto del DI opposto e dalle letture inviate dal distributore (documento n. 4) relativi all'utenza in esame si è potuto accertare la correttezza dei consumi addebitati dalla Opposta. (v. tabella B che precede)
(...) e che a seguito dell'aggiornamento dei dati di pagamento effettuati dal Condomino opponente
è stato accertato che l'importo richiesto dall'opposta per i consumi sopraindicati ancora dovuto dall'opponente, è pari a euro 30.348,16”.
E' stato documentato il pagamento di parte dei corrispettivi indicati nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, che è stato eseguito dopo la notificazione dell'atto di citazione (cfr. tabella C della consulenza tecnica e il documento n. 5 allegato alla relazione peritale contenete i bonifici effettuati in corso di causa dal Condominio opponete), pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il dev'essere condannato a pagare ad l'importo Parte_1 Controparte_1 attualmente dovuto pari a € 30.348,16, oltre interessi al saggio legale dall'emissione delle suindicate fatture al saldo (circa la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto in caso di pagamento di parte del credito, anche in corso di causa, cfr. Cass. Sez. 1 civ., sentenza n. 22489 del
19.10.2006; Cass., Sez. L, sentenza n. 21432 del 17.10.2011; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 21840 del 24.9.2013).
Le spese processuali della presente causa di opposizione ex art. 645 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta;
sono poste a carico dell'opponente le spese processuali relative al procedimento monitorio, liquidate con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 8248 del 10.4.2014); le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 21.7.2023, sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1513/2021 (n. 62551/2020 R.G.) e condanna il 8
, , a pagare ad Parte_1 Parte_1 Controparte_3
la somma di € 30.348,16, oltre interessi al saggio legale dall'emissione delle fatture al saldo, e
[...]
a rifondere alla parte opposta le spese processuali della causa di opposizione, che liquida in €
5.400,00 (1.700 fase di studio, 1.000 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria),nonché la somma di € 1.591,00, di cui € 286 per anticipazioni, in relazione al procedimento monitorio, oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
pone a carico dell'opponente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Roma, 15.2.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22302 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
codice Parte_1 fiscale (C.F. , in persona dell'amministratore in carica pro tempore, Sig. P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bardoni, presso la quale è elettivamente Parte_2
domiciliato in Via Emilio Faà di Bruno n. 4, per procura a margine del presente atto di Pt_1
citazione OPPONENTE
E con sede in Volpiano (To), Via Amalfi n. 6 (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante, Dott. società incorporante Controparte_2 Controparte_3
con sede in Campi Bisenzio (Fi), , Via dei Bassi n. 20-22, con atto di fusione per
[...] CP_4 incorporazione deliberato dall'assemblea straordinaria del 19.5.2017, con verbale rogato dal notaio in Genova Dott. (repertorio n. 3.619, raccolta n. 2.013), rappresentata e difesa Persona_1
dagli Avvocati Andrea Piccotti e Raffaele Sullo, presso i quali è elettivamente domiciliata in
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1513/2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento 62551/2020 n. R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 8.10.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“In ossequio a quanto disposto dall'Ill.mo Giudice adito, in data 29.11.2023, con cui veniva disposta la CTU - al fine di accertare l'entità del consumo di gas naturale da parte del Parte_1
opponente – e rinviata l'udienza, per la precisazione delle conclusioni e la trattazione cartolare, e preso atto del deposito della relazione definitiva, con la presenti note, si impugna e contesta quanto determinato dal CTU, in quanto l'accertamento ha riguardato limitatamente l'acquisizione del consumi rilevati da Italgas, e non il corretto funzionamento del contatore. 2
Si ribadisce altresì che ad oggi il ha versato quota parte delle fatture, eseguendo Parte_1
pagamenti, come confermato da parte opposta, per complessivi euro 7.019,71. Parte opponente riportandosi a tutti gli scritti difensivi, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata con il proprio atto introduttivo di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..”
Per la parte opposta:
“In via istruttoria, Si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria istruttoria e non ammesse.
Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, Respingere integralmente l'opposizione proposta dal in , in quanto infondata in fatto e diritto e, Parte_3 Pt_1 Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1513/2021 emesso dal Tribunale di
Roma.
In via subordinata Condannare il sito in al Parte_1 Pt_1 Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 30.348,16, o veriore accertando in corso Controparte_1
di causa, in dipendenza dalle fatture emesse per somministrazione di gas naturale, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 1513/2021 emesso dal
Tribunale di Roma.
In ogni caso Con vittoria di spese di lite e di CTU, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e successive occorrende.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2021, il Condominio dell'edificio in Roma, Via Colli della Farnesina n.84, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1513/2021, emesso il
18.1.2021 e notificato il 16.2.2021, con cui il Giudice del Tribunale di Roma gli aveva intimato di pagare ad la somma di € 38.867,87, oltre interessi e spese processuali, a titolo Controparte_3
di corrispettivo della fornitura di gas naturale di cui al contratto di somministrazione stipulato dalle parti il 2.1.2016 e alle fatture allegate al ricorso, riportanti i seguenti numeri identificativi, date di emissione e importi – e ne aveva sollecitato il pagamento, con lettera raccomandata ricevuta dal il 10.12.2019 (documento n. 3 fascicolo monitorio): Parte_1
1) Fattura n. 233/62 del 31.1.2017 dell'importo di € 3.778,31
2) Fattura n. 810/62 del 28.2.2017 dell'importo di € 3.166,97
3) Fattura n. 1140/62 del 31.3.2017 dell'importo di € 2.911,48
4) Fattura n. 2018002788GAS del 21.2.2018 dell'importo di € 3.576,18
5) Fattura n. 2018018187GAS del 24.9.2018 dell'importo di € 41,53 3
6) Fattura n. 2019000276GAS del 25.1.2019 dell'importo di € 3.756,99
7) Fattura n. 2019006252GAS del 28.2.2019 dell'importo di € 4.520,98
8) Fattura n. 2019008490GAS del 22.3.2019 dell'importo di € 3.968,66
9) Fattura n. 2019062515GAS del 18.12.2019 dell'importo di € 1.456,46
10) Fattura n. 2020001033GAS del 31.1.2020 dell'importo di € 2.591,52
11) Fattura n. 2020012553GAS del 20.2.2020 dell'importo di € 2.767,61
12) Fattura n. 2020015864GAS del 18.3.2020 dell'importo di € 2.470,89
13) Fattura n. 2020029696GAS del 17.4.2020 dell'importo di € 2.792,53
14) Fattura n. 2020033560GAS del 15.5.2020 dell'importo di € 1.067,76.
Il Condominio dell'edificio in proponeva al Tribunale di Pt_1 Parte_1
Roma la domanda:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare:
In via pregiudiziale e/o Preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Civile di Firenze per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a D.I. e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 1513/2021, emesso in data 14.01.2021, pubblicato il
18.01.2021 dal Giudice Dott.ssa Gemma Sasso, a seguito del procedimento incardinato innanzi al
Tribunale di Roma, al N.RG.62551/2020 e notificato il 15.02.2021,
In via subordinata e nel merito: dichiarare nullo o annullabile il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto e/o per mancata prova del credito;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi dell'accoglimento delle avverse pretese. voglia l'Ill.mo Sig. Giudice ridurre le singole voci di presunto credito vantato da parte opposta in virtù di quanto espresso nel libello introduttivo.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
In via preliminare, il eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in Parte_1 base all'art. 13 delle "Condizioni generali di fornitura" di somministrazione di gas naturale stipulato tra le parti, che individuava come unico foro competente per eventuali controversie quello di Firenze.
La parte opponente deduceva che le fatture azionate in sede monitoria erano errate, poiché contenevano voci duplicate e un aumento ingiustificato dei costi di approvvigionamento del gas, emerso a seguito del passaggio societario da ad Controparte_3 Controparte_1 eccepiva l'applicazione dell'imposta I.v.a., nella misura del 10% e del 22% anche su voci relative a imposte, in violazione del principio secondo cui un'imposta non può costituire base imponibile per 4
un'altra, come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3671/1997; segnalava irregolarità nelle fatture azionate, riportanti consumi stimati e non effettivi, e poiché caratterizzate da importi anomali rispetto a quelli addebitati dalla precedente gestione;
assumeva che l'anomalia dei consumi registrati era riconducibile a un malfunzionamento del contatore.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 11.3.2022. si costituiva in giudizio il 15.2.2022 e contestava la fondatezza Controparte_3 dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, In via principale previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 1513/2021, respingere integralmente l'opposizione proposta dal Parte_3
[...
in , in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, Pt_1 Parte_1
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1513/2021emesso dal Tribunale di Roma.
In via subordinata Condannare il Condominio sito in al Pt_1 Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 31.848,16, o veriore accertando in Controparte_1
corso di causa, in dipendenza dalle fatture emesse per somministrazione di gas naturale, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e successive occorrende.”
La parte opposta, richiamando il contenuto del fascicolo monitorio prodotto in giudizio, affermava la competenza territoriale del Tribunale adito, in considerazione della qualità di consumatore del
Condominio, ubicato a ed esponeva che l'importo del credito azionato era diminuito a € Pt_1
31.848,16, in ragione di pagamenti eseguiti prevalentemente dopo la notificazione dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c.:
€ 1.067,76 in data 23.6.2021 a saldo della fattura n. 33560GAS del 15.5.2020
€ 1.456,46 in data 20.7.2021 a saldo della fattura n. 62515GAS del 18.12.2020
€ 2.767,61 in data 24.8.2021 in acconto sulla fattura n. 233/62 del 31.1.2017
€ 970,89 in data 8.11.2019 in acconto sulla fattura n. 15864GAS del 18.3.2020
€ 756,99 in data 15.11.2021 in acconto sulla fattura n. 00276GAS del 25.1.2019.
La parte opposta deduceva che l'adempimento spontaneo dell'obbligazione de qua configurava il riconoscimento della correttezza delle fatture, che non contenevano alcuna duplicazione di alcuna parte del credito, mentre la distinzione delle voci di spesa derivava dall'applicazione del regime fiscale dell'imposta I.v.a., con applicazione di diverse aliquote su consumi fissi e altri variabili, in conformità alle pattuizioni contrattuali e alla disciplina posta da ARERA – Autorità di regolazione per l'Energia reti e Ambienti;
aggiungeva quanto dedotto dall'opponente circa l'applicazione dell'I.v.a. sulle imposte non considerava il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità 5
circa la legittimità dell'inclusione delle accise nella base imponibile dell'imposta IVA (cfr. Cass. n.
26145 del 16.10.2019).
Con ordinanza riservata del 14-15.3.2022, non era accolta l'istanza proposta a norma dell'art. 648
c.p.c. ed erano concessi i termini previsti dall'art. 648 c.p.c.; prodotta documentazione, ammessa e svolta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 8.10.2024 la causa passava in decisione all'udienza del 8.10.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
E' infondata l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dal in base all'art. 13 Parte_1
delle Condizioni generali di fornitura, rubricato Fonti normative e foro competente, che prevede:
“Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione delle norme e disposizioni contenute nel presente documento, unico foro competente è quello di
Firenze”.
Vanno richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.” (Cass. civ., Sez. 3 civ., ordinanza n.
14410 del 23.5.2024, C.E.D. Corte di Cassazione RV. 671172-01; conf. Cass.
6-2 civ., ordinanza n.
10679 del 22.5.2015); è stato chiarito che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e
36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto.” (Cass., Sez. 6 – 3 civ., ordinanza n. 19061 del 28.9.2016, ivi Rv. 642135-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 18785 del
20.8.2010).
Nel caso di specie, la società opposta, in qualità di attrice in senso sostanziale, ha incardinato il procedimento presso il foro del consumatore ex art. 66-bis del D.Lgs. n. 206/2005, avendo ritenuto vessatoria la clausola individuante un foro esclusivo;
l'opponente non ha né allegato, né provato 6
l'esistenza di una trattativa, necessaria per dimostrare la natura non vessatoria della clausola ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo decreto.
Con la memoria depositata il 6.5.2022, nel secondo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c.,
[...]
ha proposto istanza di ammissione della prova testimoniale, reiterata in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni, in relazione al capitolo: “Vero che i quantitativi indicati nei documenti n. 7 e 8 si riferiscono a consumi di gas naturale effettivamente registrati dal PDR n.
00881105254062, intestato al Condominio sito in ? (si Pt_1 Parte_1 rammostri al teste il doc. n. 7 e 8).”
L'istanza in parola non è stata ammessa, poiché riguarda circostanze suscettibili di prova documentale, che sono state demandate alla consulenza tecnica d'ufficio.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione nel merito, giova ricordare che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Circa la dedotta duplicazione delle voci indicate nelle fatture azionate, va considerato che l'imposta
I.v.a. si applica sull'importo totale della bolletta e che per la somministrazione di gas naturale a uso civile l'aliquota prevista dalla normativa fiscale è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.
In relazione al malfunzionamento del misuratore die consumi lamentato dalla parte opponente, si rileva che l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione, richiedendone la verifica, nonché di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato di consumo rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente al consueto impiego di energia derivante dalla destinazione della somministrazione.
Il non ha dimostrato di aver segnalato ad il malfunzionamento Parte_1 Controparte_3 del contatore e non ha assolto all'onere di dimostrare l'entità dei consumi di gas naturale effettuati nei periodi cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione. 7
L'entità del consumo di gas naturale effettuato nel periodo di tempo di cui alle fatture azionate è stato accertato mediante la consulenza tecnica d'ufficio svolta dal Dott. Ing. , di cui Persona_2 si recepisce l'esito, in considerazione dell'accurato accertamento eseguito, considerando i dati di consumo forniti dal distributore (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del
8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
L'ausiliario d'ufficio ha accertato che i consumi indicati nelle fatture contestate coincidono con quelli comunicati dal distributore, Italgas S.p.a., e ha riferito: “a seguito delle operazioni di verifica condotte dallo scrivente sulla base dei consumi indicati dalla AGN nelle fatture oggetto del DI opposto e dalle letture inviate dal distributore (documento n. 4) relativi all'utenza in esame si è potuto accertare la correttezza dei consumi addebitati dalla Opposta. (v. tabella B che precede)
(...) e che a seguito dell'aggiornamento dei dati di pagamento effettuati dal Condomino opponente
è stato accertato che l'importo richiesto dall'opposta per i consumi sopraindicati ancora dovuto dall'opponente, è pari a euro 30.348,16”.
E' stato documentato il pagamento di parte dei corrispettivi indicati nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, che è stato eseguito dopo la notificazione dell'atto di citazione (cfr. tabella C della consulenza tecnica e il documento n. 5 allegato alla relazione peritale contenete i bonifici effettuati in corso di causa dal Condominio opponete), pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il dev'essere condannato a pagare ad l'importo Parte_1 Controparte_1 attualmente dovuto pari a € 30.348,16, oltre interessi al saggio legale dall'emissione delle suindicate fatture al saldo (circa la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto in caso di pagamento di parte del credito, anche in corso di causa, cfr. Cass. Sez. 1 civ., sentenza n. 22489 del
19.10.2006; Cass., Sez. L, sentenza n. 21432 del 17.10.2011; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 21840 del 24.9.2013).
Le spese processuali della presente causa di opposizione ex art. 645 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta;
sono poste a carico dell'opponente le spese processuali relative al procedimento monitorio, liquidate con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 8248 del 10.4.2014); le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 21.7.2023, sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1513/2021 (n. 62551/2020 R.G.) e condanna il 8
, , a pagare ad Parte_1 Parte_1 Controparte_3
la somma di € 30.348,16, oltre interessi al saggio legale dall'emissione delle fatture al saldo, e
[...]
a rifondere alla parte opposta le spese processuali della causa di opposizione, che liquida in €
5.400,00 (1.700 fase di studio, 1.000 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria),nonché la somma di € 1.591,00, di cui € 286 per anticipazioni, in relazione al procedimento monitorio, oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
pone a carico dell'opponente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Roma, 15.2.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano