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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 5.3.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1814/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.to RICCARDI VINCENZO, Parte_1
FRANCESCO RICCARDI e ROBERTA RICCARDI come da procura in atti
- ricorrente
Contro
Controparte_1
in persona del Liquidatore p.t., dott. ,
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. VERONICA PERRONE e avv. PASQUALE GALASSI come da procura in atti in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_3
dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistenti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/02/2023 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per il di dal 25.10.2001 fino alla Controparte_1 Controparte_1 data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 6.7.2020, ha convenuto i resistenti al fine di al fine di ottenere la condanna al pagamento del TFR. Il ha eccepito la CP_1
carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento del “TFR/TFS in favore del lavoratore” sottolineando la natura pubblica dell'ente.
L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale ed ha CP_3 chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuto pagamento che il TFR nelle more del giudizio (“come comunicato dal medesimo Ufficio amministrativo, da una recente verifica del conto assicurativo del ricorrente si è evidenziata la presenza di DMA iscrizione Inadel per il periodo indicato sul prospetto TFR1. Si è pertanto proceduto a liquidare e mettere in pagamento il TFR sulla base dei dati forniti dall'amministrazione per stipendi e anni di lavoro. L'importo lordo è pari ad euro 25.640,80 più interessi per ritardato pagamento euro 1437,64”).
2. La difesa di parte ricorrente nelle note difensive depositate in data 20.2.2025 ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere ed ha chiesto la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite in considerazione della circostanza che il pagamento era intervenuto il 3.9.2024, ossia dopo la notifica del ricorso avvenuta il
4.5.2023.
E' dirimente ai fini della decisione la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata congiuntamente dall' e dal ricorrente. CP_3
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti,
2 anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta è emerso che l' ha dato CP_3
integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. modello TFR1 del CUB ed elaborazione del TFR in atti alla produzione dell' depositata il 9.9.2024). CP_3
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento del TFR azionata nel presente giudizio.
3. Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e si liquidano nella CP_3
misura indicata nel dispositivo, in considerazione de della circostanza che il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso, da distrarsi ex art 93 c.p.c.; le spese di lite che tra il ricorrente ed il CUB sono compensate in ragione della circostanza che la domanda di condanna è stata formulata solo nei confronti dell' CP_3
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_3 spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1850,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
Aversa, 5.3.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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