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Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/02/2026, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3041/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
CH IO, AT
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6733/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 18936 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3327/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. Indirizzo_1 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli e al Comune di Pozzuoli;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva il comune di Pozzuoli;
l'udienza fissata per decidere la richiesta di sospensiva si concludeva con un rinvio a nuovo ruolo nelle more interveniva la estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 cpc in relazione all'art. 380 bis cpc;
la parte Ricorrente depositava memorie illustrative;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 07/04/2025 al comune di Pozzuoli la società ricorrente, Ricorrente_1 srl, impugna il Sollecito di pagamento n. 18936 del 27/02/2025, notificato a mezzo pec il 06/03/2025, emesso dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero della TARI 2024 relativa all'occupazione di alcune superfici utilizzate dalla
Ricorrente società e dunque ritenute soggette ad imposizione fiscale ai fini TARI nel territorio comunale alla Indirizzo_2.
La società ricorrente deduce, in particolare, l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento eccependo il vizio di motivazione dell'atto impugnato e contestando l'erroneità delle superfici tassate dall'Amministrazione comunale richiamando precedenti giurisprudenziali relativi allo stesso tributo per differenti anni.
Il comune di Pozzuoli, parte Resistente, eccepisce in primo luogo la possibilità di applicare, nel caso di specie il c.d. giudicato esterno in considerazione della circostanza che numerose sarebbero anche le pronunce favorevoli al comune di talché la questione sarebbe stata rimessa di fatto alla Corte di Cassazione.
Il comune afferma poi l'adeguata motivazione dell'atto impugnato e la correttezza del calcolo operato.
Tanto premesso osserva il giudice che nel caso di specie si impone una valutazione in fatto del ricorso atteso il quadro pregresso di motivazioni contrastanti non può valere, per la sua intima contraddittorietà, a costituire un giudicato esterno così come invece, ritenuto dalla parte ricorrente.
Va ancora osservato che gli atti impositivi originariamente emessi da parte del Comune di Pozzuoli in relazione alla TARI 2014-2015-2016-2017, recanti una minore superficie imponibile (1.387 mq per Stabilimenti balneari), come emerge dagli atti prodotti furono emessi in data antecedente alla emissione e notificazione da parte del predetto R.T.I. dell'avviso di accertamento per infedele denuncia n. 16000001522 prot. n. 24153 relativo alla TARSU 2010-2011-2012 e n. 13970004108 relativo alla TARSU 2013. Con tale atto fu contestata dal comune di Pozzuoli, all'odierno ricorrente, l'estensione effettiva della superficie da tassare pari a 5.548 mq ben superiore a quella di 1.387 mq oggetto di dichiarazione ritenuta infedele, operata dalla Ricorrente_1 srl.
Appare dunque evidente da un lato, che la tassazione operata dal Comune di Pozzuoli è stata computata sulla nuova superficie ritenuta tassabile e dall'altro che il Ricorrente fosse pienamente a conoscenza della pretesa tributaria.
Sotto altro profilo il provvedimento assunto dalla S.C. ai sensi dell'art. 380 bis cpc in occasione del ricorso presentato dalla stessa società, odierna ricorrente, avverso la sentenza della Corte di Giustizia di Napoli di secondo grado n. 278/25 relativa ad altra annualità ma per la stessa tipologia di tributo, sembra fissare i criteri ai quali ispirare la decisione da assumere anche in questo caso. In esso si legge che : titolo per il pagamento della Tari rimanda alla occupazione o alla conduzione di locali o aree scoperte adibite ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di talché pur valendo il principio secondo cui è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte della obbligazione tributaria, rimane onere del contribuente dimostrare la sussistenza di condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero della esenzione trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale di pagamento.
Appare dunque evidente che nel caso di specie, in assenza di prove fornite dalla società ricorrente in ordine al mancato utilizzo di parte della superficie oggetto di concessione e del diritto ad ottenere la conseguente riduzione dell'imposta, non può che accogliersi il ricorso.
Le spese vanno compensate tra le parti atteso che la vicenda in oggetto ha comunque formato materia di decisioni contrastanti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
CH IO, AT
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6733/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 18936 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3327/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. Indirizzo_1 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli e al Comune di Pozzuoli;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva il comune di Pozzuoli;
l'udienza fissata per decidere la richiesta di sospensiva si concludeva con un rinvio a nuovo ruolo nelle more interveniva la estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 cpc in relazione all'art. 380 bis cpc;
la parte Ricorrente depositava memorie illustrative;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 07/04/2025 al comune di Pozzuoli la società ricorrente, Ricorrente_1 srl, impugna il Sollecito di pagamento n. 18936 del 27/02/2025, notificato a mezzo pec il 06/03/2025, emesso dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero della TARI 2024 relativa all'occupazione di alcune superfici utilizzate dalla
Ricorrente società e dunque ritenute soggette ad imposizione fiscale ai fini TARI nel territorio comunale alla Indirizzo_2.
La società ricorrente deduce, in particolare, l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento eccependo il vizio di motivazione dell'atto impugnato e contestando l'erroneità delle superfici tassate dall'Amministrazione comunale richiamando precedenti giurisprudenziali relativi allo stesso tributo per differenti anni.
Il comune di Pozzuoli, parte Resistente, eccepisce in primo luogo la possibilità di applicare, nel caso di specie il c.d. giudicato esterno in considerazione della circostanza che numerose sarebbero anche le pronunce favorevoli al comune di talché la questione sarebbe stata rimessa di fatto alla Corte di Cassazione.
Il comune afferma poi l'adeguata motivazione dell'atto impugnato e la correttezza del calcolo operato.
Tanto premesso osserva il giudice che nel caso di specie si impone una valutazione in fatto del ricorso atteso il quadro pregresso di motivazioni contrastanti non può valere, per la sua intima contraddittorietà, a costituire un giudicato esterno così come invece, ritenuto dalla parte ricorrente.
Va ancora osservato che gli atti impositivi originariamente emessi da parte del Comune di Pozzuoli in relazione alla TARI 2014-2015-2016-2017, recanti una minore superficie imponibile (1.387 mq per Stabilimenti balneari), come emerge dagli atti prodotti furono emessi in data antecedente alla emissione e notificazione da parte del predetto R.T.I. dell'avviso di accertamento per infedele denuncia n. 16000001522 prot. n. 24153 relativo alla TARSU 2010-2011-2012 e n. 13970004108 relativo alla TARSU 2013. Con tale atto fu contestata dal comune di Pozzuoli, all'odierno ricorrente, l'estensione effettiva della superficie da tassare pari a 5.548 mq ben superiore a quella di 1.387 mq oggetto di dichiarazione ritenuta infedele, operata dalla Ricorrente_1 srl.
Appare dunque evidente da un lato, che la tassazione operata dal Comune di Pozzuoli è stata computata sulla nuova superficie ritenuta tassabile e dall'altro che il Ricorrente fosse pienamente a conoscenza della pretesa tributaria.
Sotto altro profilo il provvedimento assunto dalla S.C. ai sensi dell'art. 380 bis cpc in occasione del ricorso presentato dalla stessa società, odierna ricorrente, avverso la sentenza della Corte di Giustizia di Napoli di secondo grado n. 278/25 relativa ad altra annualità ma per la stessa tipologia di tributo, sembra fissare i criteri ai quali ispirare la decisione da assumere anche in questo caso. In esso si legge che : titolo per il pagamento della Tari rimanda alla occupazione o alla conduzione di locali o aree scoperte adibite ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di talché pur valendo il principio secondo cui è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte della obbligazione tributaria, rimane onere del contribuente dimostrare la sussistenza di condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero della esenzione trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale di pagamento.
Appare dunque evidente che nel caso di specie, in assenza di prove fornite dalla società ricorrente in ordine al mancato utilizzo di parte della superficie oggetto di concessione e del diritto ad ottenere la conseguente riduzione dell'imposta, non può che accogliersi il ricorso.
Le spese vanno compensate tra le parti atteso che la vicenda in oggetto ha comunque formato materia di decisioni contrastanti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.