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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6085/2022 R.G. T R A rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Raffaella Parte_1
Petronelli;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Moramarco;
CP_1
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata dell'11.09.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 13.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 06.05.2022 hiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con in Altamura il 07.09.1989, dalla cui unione era nata la figlia in data CP_1 Per_1
16.08.1992.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 09.02.2021, non reclamato, aveva omologato la separazione dei coniugi “alle condizioni di cui alla convenzione datata 25/1/2021”, che prevedevano, tra le altre cose, l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, con spese di gestione a carico della stessa, rinuncia della a CP_1 qualsiasi forma di mantenimento, assegnazione delle somme giacenti sui c/c, assegnazione pro quota del bungalow mobile sito in Metaponto.
Essendo decorsi ormai i termini di legge e non essendovi stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, deduceva che era impossibile ricostruire fra loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, da una parte, la conferma delle condizioni di cui alla convenzione separativa riguardo al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento, alle somme depositate sui c/c ed all'assegnazione pro quota del bungalow sito in Metaponto in suo favore e, dall'altra, con riguardo alla casa coniugale che la stessa formasse “oggetto di scioglimento della comunione;
a tal proposito si chiede che la sig.ra lasci la casa coniugale entro e non oltre il 31 Luglio 2023”, atteso CP_1 che la figlia della coppia era prossima a convolare a nozze in data 16.06.2023. La resistente si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, insisteva per il rigetto delle richieste formulate dal ricorrente, con conferma di tutte le condizioni stabilite in sede di accordo separativo;
in subordine, chiedeva il riconoscimento pro quota in suo favore delle somme insistenti sul conto corrente postale e della proprietà del bungalow sito in Metaponto, l'assegnazione della casa coniugale alla in ragione del suo “stato di bisogno” ed il riconoscimento di un assegno di CP_1 mantenimento muliebre di € 600,00 mensili o nella misura ritenuta equa dal Tribunale. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 6.10.2022, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, confermava le statuizioni regolanti lo stato separativo, invitando le parti a rivolgersi allo sportello di mediazione esistente presso il Tribunale di Bari;
infine, nominava il G.I., dinanzi al quale rimetteva le parti.
Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, con sentenza parziale n. 3164/2024 del 02.07.2024, pubblicata in data 03.07.2024, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza veniva rinviata la causa ad altra udienza. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 13.09.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 02.07.2024, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
2.- Merita accoglimento la domanda del finalizzata alla revoca dell'assegnazione Parte_1 della casa coniugale in favore della , ragion per cui il relativo uso d'ora innanzi dovrà essere CP_1 regolato in forza del relativo titolo di proprietà; tutto ciò in quanto detto beneficio ha quale indispensabile presupposto il collocamento presso il genitore assegnatario di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente. È risaputo che l'esistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa in favore di uno dei coniugi rileva esclusivamente sul piano della facoltà di uso dell'immobile, che viene riconosciuta al genitore affidatario della prole a tutela del diritto dei figli con lui conviventi a conservare un rapporto anche logistico, oltre che affettivo, con il luogo della crescita. Ne consegue che l'immobile, centro degli interessi familiari, resta vincolato alla destinazione impressagli con il provvedimento di assegnazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto una sufficiente autonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall'ambiente familiare;
“…con il raggiungimento di tale traguardo viene a cessare l'esigenza di assicurare il vincolo di destinazione dell'immobile e, correlativamente, la necessità di sacrificare la posizione del titolare di un diritto di godimento sull'immobile a favore di chi (coniuge assegnatario in virtù della convivenza con i figli) sullo stesso non ne vanti alcuno o vanti un diritto non completo. Pertanto tale potere di assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali o personali, per il suo carattere di eccezionalità, incontra il limite invalicabile nella raggiunta autonomia della prole medesima, economica o anche solo psicologica, manifestata, quest'ultima, con l'allontanamento spontaneo dall'ambiente familiare o con scelte incompatibili con lo stato di dipendenza, seppur intesa in senso lato, dalla famiglia di origine” (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sezione della persona e della famiglia, 8/6/2004 n. 2720). Ancora: “Tale specifica finalità dell'istituto comporta altresì che l'assegnazione non può essere pronunciata in favore del coniuge affidatario ove in concreto al momento della domanda l'immobile non si configuri piú come casa familiare, per essersi per qualsiasi ragione quell'habitat domestico già disciolto (v. Cass. 2002 n. 13065; 2000 n. 15291; 2002 n. 6706). È infatti del tutto evidente che la misura in discorso non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano in ogni caso in cui a seguito della separazione la casa familiare abbia cessato di essere tale e la prole si sia già definitivamente sradicata dal luogo in cui la sua vita domestica si svolgeva”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/09/2003 n. 13736). L'immobile, centro degli interessi familiari, resta vincolato alla destinazione impressagli con il provvedimento di assegnazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto una sufficiente autonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall'ambiente familiare;
“…con il raggiungimento di tale traguardo viene a cessare l'esigenza di assicurare il vincolo di destinazione dell'immobile e, correlativamente, la necessità di sacrificare la posizione del titolare di un diritto di godimento sull'immobile a favore di chi (coniuge assegnatario in virtù della convivenza con i figli) sullo stesso non ne vanti alcuno o vanti un diritto non completo.”. Inoltre, al contrario di quanto evidenziato dalla resistente, l'accordo raggiunto in sede di separazione non può esplicare alcun effetto preclusivo in sede di divorzio, essendo il giudice tenuto a verificare nuovamente la persistenza delle condizioni che le hanno giustificate.
In considerazione di quanto già detto, considerato che la figlia trentaduenne ha contratto Per_1 matrimonio in data 16.06.2023 e che non risulta più abitare presso la casa coniugale assieme alla
, non sussistono i presupposti legali per protrarre il vincolo di destinazione de quo CP_1 all'immobile in questione, motivo per il quale non può riconoscersi alcun diritto all'assegnazione dello stesso in favore della resistente.
3.- La domanda della resistente afferente al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile
(riproposta finanche negli scritti conclusivi) va rigettata per le motivazioni ivi di seguito indicate. 3.1.- Deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n.
11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato definitivamente chiarito che: “Ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche “in relazione
a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. “composito”, che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ciò in conformità all'art. 5 comma VI della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) ai sensi del quale:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Laddove si dovessero applicare i su esposti principi di diritto al caso in esame, non potrebbe comunque riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo CP_1 favore. Invero, nella fattispecie de qua, non può ragionevolmente asserirsi che la non abbia “mezzi CP_1 adeguati” (ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) “o comunque” non possa
“procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970 in quanto nonostante costei abbia ad oggi 57 anni (ma alla data di iscrizione del giudizio separativo ne aveva soli 52), ha una propria capacità lavorativa messa a frutto negli anni, tant'è vero che lei stessa ha ammesso di aver sempre lavorato prima dell'instaurazione del presente giudizio (cfr. comparsa conclusionale depositata in data 07.11.2024), circostanza ampiamente riscontrabile anche dalla documentazione depositata dalla stessa (cfr. stato occupazionale storico allegato alla memoria di costituzione CP_1 depositata in data 27.09.2022). Anche nella memoria integrativa depositata dalla è dato leggersi: “…l'odierna resistente ha CP_1 sempre prestato la propria attività lavorativa, in qualità di lavoratrice subordinata, nel settore dei salotti, apportando un notevole e concreto contributo economico alle esigenze familiari, nonché, soprattutto, al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, oltre che a garantire ed incrementare il suddetto conto di risparmio”, ammettendo altresì che ad oggi “…..non ha più un impiego lavorativo fisso, potendo contare, invece, solo su lavori saltuari e di brevissima durata….”, indice di per sé comunque di persistente capacità lavorativa ed economica.
Altresì, va evidenziato che la ha omesso di produrre un certificato di disoccupazione CP_1 aggiornato (essendo quello agli atti datato 22.09.2022), rendendo di fatto impossibile accertare il suo dedotto stato di disoccupazione (essendosi limitata a dedurre che l'indennità NASPI sarebbe cessata a fine 2022).
Il ha prodotto i 730 del 2019, 2020 e 2021, dai quali risulta un reddito complessivo Parte_1 di circa 19.000,00 euro lordi annui;
d'altro canto, la ha prodotto i 730 del 2020, 2021 e 2022, CP_1 dai quali risulta un reddito complessivo di circa 13.000,00 euro lordi annui. Peraltro, risulta indimostrato in costanza di matrimonio il fattivo “contributo personale fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi”. A ciò si aggiunga che la stessa ha dichiarato di aver sempre lavorato, anche in costanza di CP_1 matrimonio, nel settore dei salotti.
Dunque, non può asserirsi che in costanza di matrimonio abbia sacrificato tutte le proprie aspettative professionali;
lei ha anche riconosciuto di aver lavorato dopo l'insorgenza della crisi coniugale e quindi di possedere una propria capacità lavorativa.
3.2.- Se poi si considera che con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c. d. “coniuge debole” il precedente tenore di vita è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile. CP_1
Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia. In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno. La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p. 2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
“L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento “se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9). 3.3.- In definitiva, in ossequio ai su richiamati principi, deve abbandonarsi la logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi del protrarsi all'infinito dell'obbligo di mantenimento, ben oltre le effettive necessità del beneficiario, per dare spazio, invece, ad una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale menage familiare.
Ne consegue che, in base ai principi di libertà e di auto responsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni), dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, devesi dichiarare insussistente il diritto della CP_1 a godere di un assegno divorzile (come, peraltro, negatogli sin dall'udienza presidenziale, fermo restando che lei stessa aveva espressamente rinunciato al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento muliebre nella convenzione separativa del 2021).
4.- Quanto alle ulteriori domande svolte sin dall'origine da entrambe le parti (e riproposte finanche negli scritti difensivi conclusionali), ed in particolare la domanda formulata dal ricorrente di indennizzo ex art. 1102 c.c. per mancato godimento della casa coniugale (proposta quest'ultima, a dire il vero, tardivamente, all'udienza del 17.04.2024) nonché le domande formulate da entrambe le parti di “assegnazione” pro quota del bungalow mobile sito in Metaponto e di accertamento della titolarità delle somme giacenti sul conto corrente postale e/o bancario, devesi rilevare che tali domande non possono trovare spazio nell'ambito del presente giudizio in quanto non legate da vincolo di connessione stretta e qualificata al presente giudizio.
Solo per completezza è, infatti, il caso di rimarcare come il Tribunale non possa che aderire all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte e qui richiamato: “… questa Corte ha già ritenuto che le fattispecie di cumulo soggettivo di domande ex art. 33 cod. proc. Civ. e di cumulo oggettivo ex art. 104 stesso codice – che sono espressione della cosiddetta connessione per
“coordinazione”, in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile con l'unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati – non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 40, terzo comma cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 5, legge 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.” (Cass.
19 dicembre 1996 n. 11390). In particolare, con riferimento alla materia del divorzio è stato osservato che: “l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del
“simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404). Resta, peraltro, da notare come neppure le parti abbiano su tali istanze espresso motivazioni sul piano del diritto articolate e funzionali a superare i riferiti preliminari rilievi in rito, di guisa che assorbente deve intendersi la declaratoria di inammissibilità nell'ambito del presente giudizio.
Pertanto, tali domande sono inammissibili.
5.- La soccombenza della sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e di CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile impone di condannare la resistente al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva che nel giudizio de quo si è conclusa col deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c. e, pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad
€ 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore, ivi incluse tutte le fasi processuali (con applicazione dei parametri “minimi” per la fase istruttoria – essendo stata limitata al solo deposito di alcune memorie istruttorie - e “medi” per le restanti). Viceversa, l'inammissibilità delle domande di entrambe le parti di “assegnazione” pro quota del bungalow mobile sito in Metaponto e di accertamento della titolarità delle somme giacenti sul conto corrente postale e/o bancario nonché l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di indennizzo ex art. 1102 c.c., giustifica la compensazione del residuo 1/3 delle spese processuali. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 06.05.2022 da ei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della;
CP_1
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della;
CP_1
3. dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di indennizzo ex art. 1102 c.c. per mancato godimento della casa coniugale, nonché le domande formulate da entrambe le parti di “assegnazione” pro quota del bungalow mobile sito in Metaponto e di accertamento della titolarità delle somme giacenti sul conto corrente;
4. condanna al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 4.573,33, di cui € 4.475,33 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
5. compensa il residuo 1/3 delle spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6085/2022 R.G. T R A rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Raffaella Parte_1
Petronelli;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Moramarco;
CP_1
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata dell'11.09.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 13.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 06.05.2022 hiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con in Altamura il 07.09.1989, dalla cui unione era nata la figlia in data CP_1 Per_1
16.08.1992.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 09.02.2021, non reclamato, aveva omologato la separazione dei coniugi “alle condizioni di cui alla convenzione datata 25/1/2021”, che prevedevano, tra le altre cose, l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, con spese di gestione a carico della stessa, rinuncia della a CP_1 qualsiasi forma di mantenimento, assegnazione delle somme giacenti sui c/c, assegnazione pro quota del bungalow mobile sito in Metaponto.
Essendo decorsi ormai i termini di legge e non essendovi stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, deduceva che era impossibile ricostruire fra loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, da una parte, la conferma delle condizioni di cui alla convenzione separativa riguardo al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento, alle somme depositate sui c/c ed all'assegnazione pro quota del bungalow sito in Metaponto in suo favore e, dall'altra, con riguardo alla casa coniugale che la stessa formasse “oggetto di scioglimento della comunione;
a tal proposito si chiede che la sig.ra lasci la casa coniugale entro e non oltre il 31 Luglio 2023”, atteso CP_1 che la figlia della coppia era prossima a convolare a nozze in data 16.06.2023. La resistente si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, insisteva per il rigetto delle richieste formulate dal ricorrente, con conferma di tutte le condizioni stabilite in sede di accordo separativo;
in subordine, chiedeva il riconoscimento pro quota in suo favore delle somme insistenti sul conto corrente postale e della proprietà del bungalow sito in Metaponto, l'assegnazione della casa coniugale alla in ragione del suo “stato di bisogno” ed il riconoscimento di un assegno di CP_1 mantenimento muliebre di € 600,00 mensili o nella misura ritenuta equa dal Tribunale. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 6.10.2022, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, confermava le statuizioni regolanti lo stato separativo, invitando le parti a rivolgersi allo sportello di mediazione esistente presso il Tribunale di Bari;
infine, nominava il G.I., dinanzi al quale rimetteva le parti.
Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, con sentenza parziale n. 3164/2024 del 02.07.2024, pubblicata in data 03.07.2024, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza veniva rinviata la causa ad altra udienza. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 13.09.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 02.07.2024, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
2.- Merita accoglimento la domanda del finalizzata alla revoca dell'assegnazione Parte_1 della casa coniugale in favore della , ragion per cui il relativo uso d'ora innanzi dovrà essere CP_1 regolato in forza del relativo titolo di proprietà; tutto ciò in quanto detto beneficio ha quale indispensabile presupposto il collocamento presso il genitore assegnatario di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente. È risaputo che l'esistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa in favore di uno dei coniugi rileva esclusivamente sul piano della facoltà di uso dell'immobile, che viene riconosciuta al genitore affidatario della prole a tutela del diritto dei figli con lui conviventi a conservare un rapporto anche logistico, oltre che affettivo, con il luogo della crescita. Ne consegue che l'immobile, centro degli interessi familiari, resta vincolato alla destinazione impressagli con il provvedimento di assegnazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto una sufficiente autonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall'ambiente familiare;
“…con il raggiungimento di tale traguardo viene a cessare l'esigenza di assicurare il vincolo di destinazione dell'immobile e, correlativamente, la necessità di sacrificare la posizione del titolare di un diritto di godimento sull'immobile a favore di chi (coniuge assegnatario in virtù della convivenza con i figli) sullo stesso non ne vanti alcuno o vanti un diritto non completo. Pertanto tale potere di assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali o personali, per il suo carattere di eccezionalità, incontra il limite invalicabile nella raggiunta autonomia della prole medesima, economica o anche solo psicologica, manifestata, quest'ultima, con l'allontanamento spontaneo dall'ambiente familiare o con scelte incompatibili con lo stato di dipendenza, seppur intesa in senso lato, dalla famiglia di origine” (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sezione della persona e della famiglia, 8/6/2004 n. 2720). Ancora: “Tale specifica finalità dell'istituto comporta altresì che l'assegnazione non può essere pronunciata in favore del coniuge affidatario ove in concreto al momento della domanda l'immobile non si configuri piú come casa familiare, per essersi per qualsiasi ragione quell'habitat domestico già disciolto (v. Cass. 2002 n. 13065; 2000 n. 15291; 2002 n. 6706). È infatti del tutto evidente che la misura in discorso non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano in ogni caso in cui a seguito della separazione la casa familiare abbia cessato di essere tale e la prole si sia già definitivamente sradicata dal luogo in cui la sua vita domestica si svolgeva”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/09/2003 n. 13736). L'immobile, centro degli interessi familiari, resta vincolato alla destinazione impressagli con il provvedimento di assegnazione fino al momento in cui i figli non abbiano raggiunto una sufficiente autonomia che consenta loro un distacco non traumatico dall'ambiente familiare;
“…con il raggiungimento di tale traguardo viene a cessare l'esigenza di assicurare il vincolo di destinazione dell'immobile e, correlativamente, la necessità di sacrificare la posizione del titolare di un diritto di godimento sull'immobile a favore di chi (coniuge assegnatario in virtù della convivenza con i figli) sullo stesso non ne vanti alcuno o vanti un diritto non completo.”. Inoltre, al contrario di quanto evidenziato dalla resistente, l'accordo raggiunto in sede di separazione non può esplicare alcun effetto preclusivo in sede di divorzio, essendo il giudice tenuto a verificare nuovamente la persistenza delle condizioni che le hanno giustificate.
In considerazione di quanto già detto, considerato che la figlia trentaduenne ha contratto Per_1 matrimonio in data 16.06.2023 e che non risulta più abitare presso la casa coniugale assieme alla
, non sussistono i presupposti legali per protrarre il vincolo di destinazione de quo CP_1 all'immobile in questione, motivo per il quale non può riconoscersi alcun diritto all'assegnazione dello stesso in favore della resistente.
3.- La domanda della resistente afferente al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile
(riproposta finanche negli scritti conclusivi) va rigettata per le motivazioni ivi di seguito indicate. 3.1.- Deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n.
11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato definitivamente chiarito che: “Ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche “in relazione
a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. “composito”, che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ciò in conformità all'art. 5 comma VI della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) ai sensi del quale:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Laddove si dovessero applicare i su esposti principi di diritto al caso in esame, non potrebbe comunque riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo CP_1 favore. Invero, nella fattispecie de qua, non può ragionevolmente asserirsi che la non abbia “mezzi CP_1 adeguati” (ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) “o comunque” non possa
“procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970 in quanto nonostante costei abbia ad oggi 57 anni (ma alla data di iscrizione del giudizio separativo ne aveva soli 52), ha una propria capacità lavorativa messa a frutto negli anni, tant'è vero che lei stessa ha ammesso di aver sempre lavorato prima dell'instaurazione del presente giudizio (cfr. comparsa conclusionale depositata in data 07.11.2024), circostanza ampiamente riscontrabile anche dalla documentazione depositata dalla stessa (cfr. stato occupazionale storico allegato alla memoria di costituzione CP_1 depositata in data 27.09.2022). Anche nella memoria integrativa depositata dalla è dato leggersi: “…l'odierna resistente ha CP_1 sempre prestato la propria attività lavorativa, in qualità di lavoratrice subordinata, nel settore dei salotti, apportando un notevole e concreto contributo economico alle esigenze familiari, nonché, soprattutto, al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, oltre che a garantire ed incrementare il suddetto conto di risparmio”, ammettendo altresì che ad oggi “…..non ha più un impiego lavorativo fisso, potendo contare, invece, solo su lavori saltuari e di brevissima durata….”, indice di per sé comunque di persistente capacità lavorativa ed economica.
Altresì, va evidenziato che la ha omesso di produrre un certificato di disoccupazione CP_1 aggiornato (essendo quello agli atti datato 22.09.2022), rendendo di fatto impossibile accertare il suo dedotto stato di disoccupazione (essendosi limitata a dedurre che l'indennità NASPI sarebbe cessata a fine 2022).
Il ha prodotto i 730 del 2019, 2020 e 2021, dai quali risulta un reddito complessivo Parte_1 di circa 19.000,00 euro lordi annui;
d'altro canto, la ha prodotto i 730 del 2020, 2021 e 2022, CP_1 dai quali risulta un reddito complessivo di circa 13.000,00 euro lordi annui. Peraltro, risulta indimostrato in costanza di matrimonio il fattivo “contributo personale fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi”. A ciò si aggiunga che la stessa ha dichiarato di aver sempre lavorato, anche in costanza di CP_1 matrimonio, nel settore dei salotti.
Dunque, non può asserirsi che in costanza di matrimonio abbia sacrificato tutte le proprie aspettative professionali;
lei ha anche riconosciuto di aver lavorato dopo l'insorgenza della crisi coniugale e quindi di possedere una propria capacità lavorativa.
3.2.- Se poi si considera che con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c. d. “coniuge debole” il precedente tenore di vita è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile. CP_1
Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia. In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno. La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p. 2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
“L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento “se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9). 3.3.- In definitiva, in ossequio ai su richiamati principi, deve abbandonarsi la logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi del protrarsi all'infinito dell'obbligo di mantenimento, ben oltre le effettive necessità del beneficiario, per dare spazio, invece, ad una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale menage familiare.
Ne consegue che, in base ai principi di libertà e di auto responsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni), dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, devesi dichiarare insussistente il diritto della CP_1 a godere di un assegno divorzile (come, peraltro, negatogli sin dall'udienza presidenziale, fermo restando che lei stessa aveva espressamente rinunciato al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento muliebre nella convenzione separativa del 2021).
4.- Quanto alle ulteriori domande svolte sin dall'origine da entrambe le parti (e riproposte finanche negli scritti difensivi conclusionali), ed in particolare la domanda formulata dal ricorrente di indennizzo ex art. 1102 c.c. per mancato godimento della casa coniugale (proposta quest'ultima, a dire il vero, tardivamente, all'udienza del 17.04.2024) nonché le domande formulate da entrambe le parti di “assegnazione” pro quota del bungalow mobile sito in Metaponto e di accertamento della titolarità delle somme giacenti sul conto corrente postale e/o bancario, devesi rilevare che tali domande non possono trovare spazio nell'ambito del presente giudizio in quanto non legate da vincolo di connessione stretta e qualificata al presente giudizio.
Solo per completezza è, infatti, il caso di rimarcare come il Tribunale non possa che aderire all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte e qui richiamato: “… questa Corte ha già ritenuto che le fattispecie di cumulo soggettivo di domande ex art. 33 cod. proc. Civ. e di cumulo oggettivo ex art. 104 stesso codice – che sono espressione della cosiddetta connessione per
“coordinazione”, in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile con l'unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati – non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 40, terzo comma cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 5, legge 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.” (Cass.
19 dicembre 1996 n. 11390). In particolare, con riferimento alla materia del divorzio è stato osservato che: “l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del
“simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404). Resta, peraltro, da notare come neppure le parti abbiano su tali istanze espresso motivazioni sul piano del diritto articolate e funzionali a superare i riferiti preliminari rilievi in rito, di guisa che assorbente deve intendersi la declaratoria di inammissibilità nell'ambito del presente giudizio.
Pertanto, tali domande sono inammissibili.
5.- La soccombenza della sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e di CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile impone di condannare la resistente al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva che nel giudizio de quo si è conclusa col deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c. e, pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad
€ 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore, ivi incluse tutte le fasi processuali (con applicazione dei parametri “minimi” per la fase istruttoria – essendo stata limitata al solo deposito di alcune memorie istruttorie - e “medi” per le restanti). Viceversa, l'inammissibilità delle domande di entrambe le parti di “assegnazione” pro quota del bungalow mobile sito in Metaponto e di accertamento della titolarità delle somme giacenti sul conto corrente postale e/o bancario nonché l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di indennizzo ex art. 1102 c.c., giustifica la compensazione del residuo 1/3 delle spese processuali. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 06.05.2022 da ei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della;
CP_1
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della;
CP_1
3. dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di indennizzo ex art. 1102 c.c. per mancato godimento della casa coniugale, nonché le domande formulate da entrambe le parti di “assegnazione” pro quota del bungalow mobile sito in Metaponto e di accertamento della titolarità delle somme giacenti sul conto corrente;
4. condanna al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 4.573,33, di cui € 4.475,33 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
5. compensa il residuo 1/3 delle spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera