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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5232/2021 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 11.09.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
5232/2021 R.G., vertente tra: parte appellante: (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
parte appellata: (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai IGnori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale ConIGliere dott.ssa Regina Marina Elefante ConIGliere relatore
*****
È presente, per parte appellante, per delega dell'avv. Della Morte l'avv. Lucio
D'Ausilio che si riporta all'appello e insiste nell'accoglimento del gravame e l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo.
Per parte appellata nessuno è comparso.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 1 a 13 La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale ConIGliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante ConIGliere rel. nel procedimento nr. 5232/2021, all'esito della camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Pierangelo Della Morte ( e con lo stesso elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli alla Via V. Arangio Ruiz n. 83, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Antonella Sicignano ( e con la stessa C.F._3
elettivamente domiciliata in Nocera ER (SA) alla Via G. Supino n. 5, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Pag. 2 a 13 APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: In riforma dell'impugnata sentenza 1) accogliere la domanda attorea di primo grado e rigettare, di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione svolta dalla IG.ra per i motivi sopra esposti;
2) per l'effetto, Controparte_2
confermare la validità e legittimità del pignoramento opposto e del fermo amministrativo sul veicolo tg CY329NE; 3) dichiarare altresì la legittimità delle cartelle di pagamento e che alcuna prescrizione è intervenuta;
4) con condanna dell'appellata a spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: rigettare l'appello proposto dall AR
dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
[...]
in via subordinata, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., l' Controparte_1
citò in giudizio la debitrice, perché, previo accertamento Controparte_2
dell'infondatezza dell'avversa opposizione a pignoramento presso terzi, fosse accertata la piena validità e legittimità del pignoramento notificato e la legittimità delle 31 cartelle di pagamento poste a suo fondamento.
1.1. In particolare, dedusse:
- di aver notificato, in data 30.4.2019, a mezzo p.e.c., atto di pignoramento presso terzi, nei confronti di e dell'Inps, quale terzo Controparte_2
pignorato, per il complessivo importo di € 22.907,33, citandoli a comparire, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, per ottenere l'assegnazione delle somme pignorate;
- con ricorso in opposizione all'esecuzione, depositato in data 18.11.2019, la contestò l'esistenza del credito, sollevando diverse eccezioni, in CP
particolare, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'ammissione di una Pag. 3 a 13 parte del credito azionato alla definizione agevolata, c.d. rottamazione-ter, e chiese, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'indicato pignoramento deducendone l'assoluta illegittimità;
- il Giudice dell'Esecuzione, accolse l'istanza di sospensione, concedendo termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e l'
[...]
introdusse il giudizio di merito con atto di citazione ex Controparte_1
art. 616 c.p.c., evidenziando la piena legittimità del pignoramento opposto e delle cartelle di pagamento poste a fondamento, tutte regolarmente notificate, depositando a titolo probatorio, le relate e i files di notifica delle stesse.
Ai fini che ancora rilevano, con riguardo all'eccepita definizione agevolata,
l' riconobbe che la debitrice aveva aderito alla c.d. AR
rottamazione-ter per n. 12 cartelle di pagamento, erroneamente incluse nel pignoramento, pagando, altresì, le prime due rate convenute, per cui depositò atto di riduzione del pignoramento, del 24.1.2020, dichiarando di ridurre
“l'ammontare del credito vantato con riferimento al pignoramento n.
071/2019/82644, eseguito in data 29/08/2018, in danno del debitore
C.F. ad un importo pari ad euro Controparte_2 C.F._1
9.718,46”, oltre spese e interessi di mora, per il quale affermò di voler proseguire l'azione intrapresa.
Con riguardo all'eccepita prescrizione del credito di cui alle restanti cartelle di pagamento, l' dedusse di aver validamente interrotto i termini, CP_1
mediante notifica di idonei atti interruttivi.
Tanto premesso, chiese “1) in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
nel merito, 2) respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le argomentazioni svolte nel presente atto di citazione;
3) confermare la validità e legittimità del pignoramento opposto;
4) ridurre il pignoramento nei termini indicati nel punto 4. del presente atto;
5) dichiarare la legittimità delle cartelle di Pag. 4 a 13 pagamento e che alcuna prescrizione è intervenuta;
6) con condanna a spese e compensi del presente giudizio”.
1.2. Costituitasi, reiterò le proprie difese, contestando Controparte_2
l'esistenza del credito e, comunque, lamentando l'illegittimità dei titoli esecutivi per motivazioni varie tra le quali, in particolare:
- l'ammissione alla procedura di definizione agevolata per n. 12 cartelle di pagamento, erroneamente incluse nel pignoramento opposto, per le quali la debitrice aveva già effettuato tre pagamenti (in data 31/07/2019,
26/11/2019, 28/02/2020) prima dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, come da documentazione agli atti;
- l'avvenuto pagamento in contanti, in data 6.2.2020, presso lo sportello dell' , di due ulteriori cartelle (una di € Controparte_1
517,87 e una di €2.012,93 relative a contributi previdenziali ) e, nella Pt_1
medesima data, la presentazione di istanza di rateizzo per altre due cartelle
(sempre per contributi previdenziali ), istanza debitamente accolta. Pt_1
Ciò nonostante, le cartelle medesime erano state illegittimamente incluse nella procedura esecutiva;
- la nullità della notifica, a mezzo pec, dell'intimazione di pagamento nr.
07120199019470347000 del 26.3.2019, e l'inesistenza di atti prodromici per tutte le cartelle riferite all'anno 2018;
- l'omessa produzione in giudizio delle singole cartelle di pagamento e delle relative relate di notifica;
- il decorso del termine di prescrizione quinquennale per le cartelle non incluse nella procedura di definizione agevolata.
L'opponente rappresentò, altresì, di aver ricevuto, nelle more del giudizio, la notifica di un secondo atto di pignoramento presso terzi, del 14.6.2019, n.
07120193300000251000, per l'importo di € 11.185,33, quale credito discendente dalle medesime cartelle di pagamento, per gli stessi tributi già indicati nel precedente pignoramento opposto (fatta eccezione le cartelle Pag. 5 a 13 oggetto di definizione agevolata), avverso il quale la aveva altresì CP
proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., dinanzi la medesima autorità giudiziaria.
Sul presupposto del duplice accantonamento di somme per lo stesso debito e dei gravi pregiudizi economici a lei derivanti, la convenuta formulò domanda di risarcimento danni patrimoniali e non, ex art. 96 c.p.c..
1.3. Acquisita documentazione relativa ai pagamenti effettuati dalla debitrice, in adempimento della procedura di rottamazione, acquisita, altresì, copia della sentenza n. 1778/2020 del 20.11.2020 resa, nelle more, dal
Tribunale di Torre Annunziata a definizione dell'opposizione ex art. 615
c.p.c., proposta dalla avverso il pignoramento n. CP
07120193300000251000 di € 11.185,33, il Tribunale accolse la domanda, annullando il pignoramento e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
In sintesi il primo giudice “dato atto dell'avvenuta riduzione della somma dovuta dalla IG.ra con apposito provvedimento effettuato da CP
”, rilevato che “in atti si rinvengono esclusivamente le AR
relate di notifica, il che non assicura che siano riferibili alle cartelle esattoriali indicate per incompletezza della documentazione ivi allegata”, ritenne che non fosse stata “provata una relazione tra la relata e la cartella esattoriale” ritenne, quindi, che “la notifica è come se non fosse mai stata effettuata” e, conseguentemente “pienamente fondata l'eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla parte convenuta, il chè comporta l'immediato accoglimento delle ragioni di questa, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria”, ritenendo assorbita ogni ulteriore doglianza.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla il CP
Giudice ne accertò l'infondatezza, stante la mancanza di elementi concreti a supporto.
Pag. 6 a 13 Con la sentenza in questa sede gravata così dispose: “
1. Rigetta la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
2. Dichiara la nullità dell'atto di pignoramento n. 07120193300000125006, codice fascicolo 71/2019/82644; 3.
Dichiara nullo anche il fermo amministrativo sul veicolo Tg CY329NE di proprietà della IG.ra ;
4. Ordina all'Inps in p. legale rapp.te Controparte_2
p.t. lo svincolo di tutte le somme illegittimamente accantonate in danno della IG.ra ;
5. Annulla ogni altro atto presupposto connesso e Controparte_2
conseguenziale;
6. Pone definitivamente a carico di AR
, le spese vive del presente giudizio;
7. Condanna
[...] [...]
in p legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite che AR
si liquidano in complessivi € 2.500,00, per compenso professionale oltre IVA e
CPA come per legge e 15% rimborso spese generali, con attribuzione alle procuratrici costituite dichiaratesi antistatarie avvocatesse Maria Rosaria
AL e ME IA Chirico”.
§.
2. La sentenza n. 1756/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, è stata impugnata dall' con due motivi di gravame. Controparte_1
2.1. Con il primo motivo si duole che il tribunale abbia ritenuto, alla luce della documentazione prodotta dalla creditrice, non raggiunta la prova della valida notificazione dei titoli rilevando, all'inverso, che il perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento e della relativa data, è provato mediante la produzione della sola relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, senza la necessità di produrre copia della cartella stessa, citando a sostegno giurisprudenza di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione della decisione atteso che, accertata la legittimità della notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione non era maturata.
L'appellante lamenta altresì il vizio di ultrapetizione, laddove il tribunale ha dichiarato la nullità del fermo amministrativo disposto sull'autoveicolo di proprietà della in mancanza di domanda. CP
Pag. 7 a 13 §.
3. Si è costituita la quale, reiterata integralmente ogni Controparte_2
difesa spiegata in primo grado, ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere in virtù della sentenza n. 1778/2020 resa dal
Tribunale di Torre Annunziata a definizione del parallelo giudizio di opposizione a pignoramento presso terzi (r.g. 4350/2019), pendente tra le medesime parti e per il medesimo debito, con cui era stato disposto l'annullamento del pignoramento opposto e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
L'appellata, quindi, attesa la predetta sentenza n. 1778/2020 del 20.11.2020
(RG 4350/2019) già versata agli atti di primo grado e passata in giudicato, e considerata la pacifica ammissione delle restanti cartelle di pagamento (tutte specificamente indicate) alla procedura di definizione agevolata, c.d. rottamazione-ter, ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, in via gradata, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata.
§.
4. La Corte di Appello, all'udienza del 11.9.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha deciso la causa, dando lettura della sentenza in udienza.
4.1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (21 dicembre 2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (3 settembre 2021) e alla sua notificazione (17 dicembre 2021) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (21 dicembre 2021).
4.2. Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. atteso che lo stesso consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Pag. 8 a 13 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un.
n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n. 24262/2020).
4.3. Tanto premesso, nel merito l'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va chiarito che l' ha ridotto la AR
domanda alle sole cartelle per le quali non è stata attivata la procedura della rottamazione, ne consegue che per le cartelle oggetto di rottamazione deve dichiararsi cessata la materia del contendere, per avere l' CP_1 [...]
sostanzialmente rinunciato alla relativa domanda. CP_3
Quanto alle altre cartelle è risultato coperto da giudicato l'accertamento della inesistenza del credito da esse riportato per intervenuta prescrizione.
Va infatti considerato che già in sede di ricorso in Controparte_2
opposizione all'esecuzione, ha rappresentato che, delle 31 cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento, ben 12 sono state oggetto di definizione agevolata, c.d. rottamazione-ter, e quindi erroneamente inserite Pag. 9 a 13 nella procedura esecutiva. A sostegno, ha depositato l'istanza di ammissione alla definizione agevolata del 30.4.2019, cui hanno fatto seguito la dichiarazione di adesione dell'ente del 30.4.2019 e le ricevute di pagamento delle prime due rate pattuite.
Con il successivo atto di citazione ex art. 616 c.p.c., introduttivo del presente merito, l' ha riconosciuto il perfezionamento della procedura di CP_1
rottamazione di parte delle cartelle, così depositando dichiarazione di riduzione del pignoramento, del 24.1.2020, per il minor importo di €
9.718,46, oltre spese e interessi di mora, per il quale ha rappresentato l'interesse alla prosecuzione del giudizio con accertamento delle legittimità del pignoramento eseguito.
Il presente giudizio riguarda, pertanto, la valutazione del merito delle pretese afferenti il pignoramento n. 07120193300000125006, notificato in data
30.4.2019, il cui importo è stato complessivamente ridotto dal creditore da €
22.907,33 a € 9.718,46, oltre spese e interessi di mora, per le sole cartelle di pagamento escluse dalla procedura di rottamazione-ter.
Così delineati i limiti della domanda e nel ripercorrere i fatti oggetto di riesame, emerge che, tali cartelle di pagamento, escluse dalla procedura di definizione agevolata, sono state annullate, in uno all'atto di pignoramento presso terzi del 14.6.2019, con sentenza n. 1778/2020 del Tribunale di Torre
Annunziata di cui è stato provato il passaggio in giudicato, per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, con deposito della relativa attestazione di cancelleria.
L' , infatti, nelle more del primo grado del Controparte_1
presente giudizio, ha notificato alla un secondo atto di CP
pignoramento presso terzi, del 14.6.2019, n. 07120193300000251000 di €
11.185,33, derivante dalle medesime cartelle di pagamento e dagli stessi tributi già indicati nel precedente pignoramento opposto (fatta eccezione le cartelle oggetto di definizione agevolata), avverso il quale la ha CP
Pag. 10 a 13 proposto opposizione dinanzi la medesima autorità giudiziaria (R.G.
4350/2019), conclusa con sentenza n. 1778/2020 del 20.11.2020.
Con tale provvedimento, il Tribunale di Torre Annunziata, rilevata
“l'avvenuta prescrizione delle cartelle di pagamento poste alla base del pignoramento presso terzi” ha accolto la domanda, dichiarando l'illegittimità del pignoramento n. 07120193300000251000, l'estinzione della procedura e l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Esaminando gli atti e, in particolare, confrontando l'atto di pignoramento del
30.4.2019, oggetto del presente giudizio, e l'atto di pignoramento del
14.6.2019, oggetto del parallelo giudizio r.g. 4350/2019, emerge l'identità delle cartelle di pagamento poste alla base dei due giudizi, in particolare, le cartelle di pagamento indicate nel pignoramento presso terzi del 14.6.2019, coincidono perfettamente con quelle già inserite nel precedente pignoramento, escluse dalla procedura di rottamazione e oggetto del presente giudizio di merito.
Preso atto della definizione del giudizio r.g. 4350/2019 con sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1778/2020 del 20.11.2020, passata in giudicato per mancata proposizione di gravame, come documentato con la relativa attestazione di cancelleria dall'appellata e in assenza di CP
prova contraria da parte dell' , ne deriva l'inammissibilità del CP_1
presente appello teso all'accertamento dell'esistenza di un credito, dichiarato prescritto in primo grado, la cui esistenza è già stata esclusa con giudicato esterno, da sentenza che ne anch'essa dichiarato l'inesistenza per prescrizione.
Il rilievo del giudicato esterno in un diverso processo tra le stesse parti, avente ad oggetto lo stesso diritto, già immutabilmente accertato, si risolve, secondo la dottrina prevalente, in un impedimento di carattere processuale a una nuova pronuncia sul diritto fatto valere, onde l'exceptio rei iudicatae ha natura processuale, nel senso che, se fondata, inibisce la pronuncia di una Pag. 11 a 13 nuova decisione di merito sulla stessa domanda (ne bis in idem): il procedimento relativo a una situazione soggettiva già giudicata è viziato per difetto, nel giudice adito e in qualunque altro giudice, del potere di pronunciare nuovamente in ordine ad essa, il che dovrebbe imporre una pronuncia di rito, dichiarativa dell'impedimento processuale.
In definitiva va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle oggetto di rottamazione e con riguardo alle altre cartelle l'appello
è inammissibile.
§.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle D.M. 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
Sussistono, altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1756/2021, pubblicata in data
3.9.2021, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per i crediti oggetto di procedura di rottamazione.
2. Dichiara nel resto inammissibile l'appello;
3. Condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi Controparte_2
€ 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo
Pag. 12 a 13 a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 11.09.2025
Il ConIGliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 13 a 13
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 11.09.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
5232/2021 R.G., vertente tra: parte appellante: (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
parte appellata: (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai IGnori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale ConIGliere dott.ssa Regina Marina Elefante ConIGliere relatore
*****
È presente, per parte appellante, per delega dell'avv. Della Morte l'avv. Lucio
D'Ausilio che si riporta all'appello e insiste nell'accoglimento del gravame e l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo.
Per parte appellata nessuno è comparso.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 1 a 13 La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale ConIGliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante ConIGliere rel. nel procedimento nr. 5232/2021, all'esito della camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Pierangelo Della Morte ( e con lo stesso elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli alla Via V. Arangio Ruiz n. 83, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Antonella Sicignano ( e con la stessa C.F._3
elettivamente domiciliata in Nocera ER (SA) alla Via G. Supino n. 5, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Pag. 2 a 13 APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: In riforma dell'impugnata sentenza 1) accogliere la domanda attorea di primo grado e rigettare, di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione svolta dalla IG.ra per i motivi sopra esposti;
2) per l'effetto, Controparte_2
confermare la validità e legittimità del pignoramento opposto e del fermo amministrativo sul veicolo tg CY329NE; 3) dichiarare altresì la legittimità delle cartelle di pagamento e che alcuna prescrizione è intervenuta;
4) con condanna dell'appellata a spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: rigettare l'appello proposto dall AR
dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
[...]
in via subordinata, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., l' Controparte_1
citò in giudizio la debitrice, perché, previo accertamento Controparte_2
dell'infondatezza dell'avversa opposizione a pignoramento presso terzi, fosse accertata la piena validità e legittimità del pignoramento notificato e la legittimità delle 31 cartelle di pagamento poste a suo fondamento.
1.1. In particolare, dedusse:
- di aver notificato, in data 30.4.2019, a mezzo p.e.c., atto di pignoramento presso terzi, nei confronti di e dell'Inps, quale terzo Controparte_2
pignorato, per il complessivo importo di € 22.907,33, citandoli a comparire, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, per ottenere l'assegnazione delle somme pignorate;
- con ricorso in opposizione all'esecuzione, depositato in data 18.11.2019, la contestò l'esistenza del credito, sollevando diverse eccezioni, in CP
particolare, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'ammissione di una Pag. 3 a 13 parte del credito azionato alla definizione agevolata, c.d. rottamazione-ter, e chiese, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'indicato pignoramento deducendone l'assoluta illegittimità;
- il Giudice dell'Esecuzione, accolse l'istanza di sospensione, concedendo termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e l'
[...]
introdusse il giudizio di merito con atto di citazione ex Controparte_1
art. 616 c.p.c., evidenziando la piena legittimità del pignoramento opposto e delle cartelle di pagamento poste a fondamento, tutte regolarmente notificate, depositando a titolo probatorio, le relate e i files di notifica delle stesse.
Ai fini che ancora rilevano, con riguardo all'eccepita definizione agevolata,
l' riconobbe che la debitrice aveva aderito alla c.d. AR
rottamazione-ter per n. 12 cartelle di pagamento, erroneamente incluse nel pignoramento, pagando, altresì, le prime due rate convenute, per cui depositò atto di riduzione del pignoramento, del 24.1.2020, dichiarando di ridurre
“l'ammontare del credito vantato con riferimento al pignoramento n.
071/2019/82644, eseguito in data 29/08/2018, in danno del debitore
C.F. ad un importo pari ad euro Controparte_2 C.F._1
9.718,46”, oltre spese e interessi di mora, per il quale affermò di voler proseguire l'azione intrapresa.
Con riguardo all'eccepita prescrizione del credito di cui alle restanti cartelle di pagamento, l' dedusse di aver validamente interrotto i termini, CP_1
mediante notifica di idonei atti interruttivi.
Tanto premesso, chiese “1) in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
nel merito, 2) respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le argomentazioni svolte nel presente atto di citazione;
3) confermare la validità e legittimità del pignoramento opposto;
4) ridurre il pignoramento nei termini indicati nel punto 4. del presente atto;
5) dichiarare la legittimità delle cartelle di Pag. 4 a 13 pagamento e che alcuna prescrizione è intervenuta;
6) con condanna a spese e compensi del presente giudizio”.
1.2. Costituitasi, reiterò le proprie difese, contestando Controparte_2
l'esistenza del credito e, comunque, lamentando l'illegittimità dei titoli esecutivi per motivazioni varie tra le quali, in particolare:
- l'ammissione alla procedura di definizione agevolata per n. 12 cartelle di pagamento, erroneamente incluse nel pignoramento opposto, per le quali la debitrice aveva già effettuato tre pagamenti (in data 31/07/2019,
26/11/2019, 28/02/2020) prima dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, come da documentazione agli atti;
- l'avvenuto pagamento in contanti, in data 6.2.2020, presso lo sportello dell' , di due ulteriori cartelle (una di € Controparte_1
517,87 e una di €2.012,93 relative a contributi previdenziali ) e, nella Pt_1
medesima data, la presentazione di istanza di rateizzo per altre due cartelle
(sempre per contributi previdenziali ), istanza debitamente accolta. Pt_1
Ciò nonostante, le cartelle medesime erano state illegittimamente incluse nella procedura esecutiva;
- la nullità della notifica, a mezzo pec, dell'intimazione di pagamento nr.
07120199019470347000 del 26.3.2019, e l'inesistenza di atti prodromici per tutte le cartelle riferite all'anno 2018;
- l'omessa produzione in giudizio delle singole cartelle di pagamento e delle relative relate di notifica;
- il decorso del termine di prescrizione quinquennale per le cartelle non incluse nella procedura di definizione agevolata.
L'opponente rappresentò, altresì, di aver ricevuto, nelle more del giudizio, la notifica di un secondo atto di pignoramento presso terzi, del 14.6.2019, n.
07120193300000251000, per l'importo di € 11.185,33, quale credito discendente dalle medesime cartelle di pagamento, per gli stessi tributi già indicati nel precedente pignoramento opposto (fatta eccezione le cartelle Pag. 5 a 13 oggetto di definizione agevolata), avverso il quale la aveva altresì CP
proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., dinanzi la medesima autorità giudiziaria.
Sul presupposto del duplice accantonamento di somme per lo stesso debito e dei gravi pregiudizi economici a lei derivanti, la convenuta formulò domanda di risarcimento danni patrimoniali e non, ex art. 96 c.p.c..
1.3. Acquisita documentazione relativa ai pagamenti effettuati dalla debitrice, in adempimento della procedura di rottamazione, acquisita, altresì, copia della sentenza n. 1778/2020 del 20.11.2020 resa, nelle more, dal
Tribunale di Torre Annunziata a definizione dell'opposizione ex art. 615
c.p.c., proposta dalla avverso il pignoramento n. CP
07120193300000251000 di € 11.185,33, il Tribunale accolse la domanda, annullando il pignoramento e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
In sintesi il primo giudice “dato atto dell'avvenuta riduzione della somma dovuta dalla IG.ra con apposito provvedimento effettuato da CP
”, rilevato che “in atti si rinvengono esclusivamente le AR
relate di notifica, il che non assicura che siano riferibili alle cartelle esattoriali indicate per incompletezza della documentazione ivi allegata”, ritenne che non fosse stata “provata una relazione tra la relata e la cartella esattoriale” ritenne, quindi, che “la notifica è come se non fosse mai stata effettuata” e, conseguentemente “pienamente fondata l'eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla parte convenuta, il chè comporta l'immediato accoglimento delle ragioni di questa, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria”, ritenendo assorbita ogni ulteriore doglianza.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla il CP
Giudice ne accertò l'infondatezza, stante la mancanza di elementi concreti a supporto.
Pag. 6 a 13 Con la sentenza in questa sede gravata così dispose: “
1. Rigetta la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
2. Dichiara la nullità dell'atto di pignoramento n. 07120193300000125006, codice fascicolo 71/2019/82644; 3.
Dichiara nullo anche il fermo amministrativo sul veicolo Tg CY329NE di proprietà della IG.ra ;
4. Ordina all'Inps in p. legale rapp.te Controparte_2
p.t. lo svincolo di tutte le somme illegittimamente accantonate in danno della IG.ra ;
5. Annulla ogni altro atto presupposto connesso e Controparte_2
conseguenziale;
6. Pone definitivamente a carico di AR
, le spese vive del presente giudizio;
7. Condanna
[...] [...]
in p legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite che AR
si liquidano in complessivi € 2.500,00, per compenso professionale oltre IVA e
CPA come per legge e 15% rimborso spese generali, con attribuzione alle procuratrici costituite dichiaratesi antistatarie avvocatesse Maria Rosaria
AL e ME IA Chirico”.
§.
2. La sentenza n. 1756/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, è stata impugnata dall' con due motivi di gravame. Controparte_1
2.1. Con il primo motivo si duole che il tribunale abbia ritenuto, alla luce della documentazione prodotta dalla creditrice, non raggiunta la prova della valida notificazione dei titoli rilevando, all'inverso, che il perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento e della relativa data, è provato mediante la produzione della sola relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, senza la necessità di produrre copia della cartella stessa, citando a sostegno giurisprudenza di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione della decisione atteso che, accertata la legittimità della notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione non era maturata.
L'appellante lamenta altresì il vizio di ultrapetizione, laddove il tribunale ha dichiarato la nullità del fermo amministrativo disposto sull'autoveicolo di proprietà della in mancanza di domanda. CP
Pag. 7 a 13 §.
3. Si è costituita la quale, reiterata integralmente ogni Controparte_2
difesa spiegata in primo grado, ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere in virtù della sentenza n. 1778/2020 resa dal
Tribunale di Torre Annunziata a definizione del parallelo giudizio di opposizione a pignoramento presso terzi (r.g. 4350/2019), pendente tra le medesime parti e per il medesimo debito, con cui era stato disposto l'annullamento del pignoramento opposto e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
L'appellata, quindi, attesa la predetta sentenza n. 1778/2020 del 20.11.2020
(RG 4350/2019) già versata agli atti di primo grado e passata in giudicato, e considerata la pacifica ammissione delle restanti cartelle di pagamento (tutte specificamente indicate) alla procedura di definizione agevolata, c.d. rottamazione-ter, ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, in via gradata, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata.
§.
4. La Corte di Appello, all'udienza del 11.9.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha deciso la causa, dando lettura della sentenza in udienza.
4.1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (21 dicembre 2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (3 settembre 2021) e alla sua notificazione (17 dicembre 2021) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (21 dicembre 2021).
4.2. Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. atteso che lo stesso consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Pag. 8 a 13 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un.
n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n. 24262/2020).
4.3. Tanto premesso, nel merito l'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va chiarito che l' ha ridotto la AR
domanda alle sole cartelle per le quali non è stata attivata la procedura della rottamazione, ne consegue che per le cartelle oggetto di rottamazione deve dichiararsi cessata la materia del contendere, per avere l' CP_1 [...]
sostanzialmente rinunciato alla relativa domanda. CP_3
Quanto alle altre cartelle è risultato coperto da giudicato l'accertamento della inesistenza del credito da esse riportato per intervenuta prescrizione.
Va infatti considerato che già in sede di ricorso in Controparte_2
opposizione all'esecuzione, ha rappresentato che, delle 31 cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento, ben 12 sono state oggetto di definizione agevolata, c.d. rottamazione-ter, e quindi erroneamente inserite Pag. 9 a 13 nella procedura esecutiva. A sostegno, ha depositato l'istanza di ammissione alla definizione agevolata del 30.4.2019, cui hanno fatto seguito la dichiarazione di adesione dell'ente del 30.4.2019 e le ricevute di pagamento delle prime due rate pattuite.
Con il successivo atto di citazione ex art. 616 c.p.c., introduttivo del presente merito, l' ha riconosciuto il perfezionamento della procedura di CP_1
rottamazione di parte delle cartelle, così depositando dichiarazione di riduzione del pignoramento, del 24.1.2020, per il minor importo di €
9.718,46, oltre spese e interessi di mora, per il quale ha rappresentato l'interesse alla prosecuzione del giudizio con accertamento delle legittimità del pignoramento eseguito.
Il presente giudizio riguarda, pertanto, la valutazione del merito delle pretese afferenti il pignoramento n. 07120193300000125006, notificato in data
30.4.2019, il cui importo è stato complessivamente ridotto dal creditore da €
22.907,33 a € 9.718,46, oltre spese e interessi di mora, per le sole cartelle di pagamento escluse dalla procedura di rottamazione-ter.
Così delineati i limiti della domanda e nel ripercorrere i fatti oggetto di riesame, emerge che, tali cartelle di pagamento, escluse dalla procedura di definizione agevolata, sono state annullate, in uno all'atto di pignoramento presso terzi del 14.6.2019, con sentenza n. 1778/2020 del Tribunale di Torre
Annunziata di cui è stato provato il passaggio in giudicato, per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, con deposito della relativa attestazione di cancelleria.
L' , infatti, nelle more del primo grado del Controparte_1
presente giudizio, ha notificato alla un secondo atto di CP
pignoramento presso terzi, del 14.6.2019, n. 07120193300000251000 di €
11.185,33, derivante dalle medesime cartelle di pagamento e dagli stessi tributi già indicati nel precedente pignoramento opposto (fatta eccezione le cartelle oggetto di definizione agevolata), avverso il quale la ha CP
Pag. 10 a 13 proposto opposizione dinanzi la medesima autorità giudiziaria (R.G.
4350/2019), conclusa con sentenza n. 1778/2020 del 20.11.2020.
Con tale provvedimento, il Tribunale di Torre Annunziata, rilevata
“l'avvenuta prescrizione delle cartelle di pagamento poste alla base del pignoramento presso terzi” ha accolto la domanda, dichiarando l'illegittimità del pignoramento n. 07120193300000251000, l'estinzione della procedura e l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Esaminando gli atti e, in particolare, confrontando l'atto di pignoramento del
30.4.2019, oggetto del presente giudizio, e l'atto di pignoramento del
14.6.2019, oggetto del parallelo giudizio r.g. 4350/2019, emerge l'identità delle cartelle di pagamento poste alla base dei due giudizi, in particolare, le cartelle di pagamento indicate nel pignoramento presso terzi del 14.6.2019, coincidono perfettamente con quelle già inserite nel precedente pignoramento, escluse dalla procedura di rottamazione e oggetto del presente giudizio di merito.
Preso atto della definizione del giudizio r.g. 4350/2019 con sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1778/2020 del 20.11.2020, passata in giudicato per mancata proposizione di gravame, come documentato con la relativa attestazione di cancelleria dall'appellata e in assenza di CP
prova contraria da parte dell' , ne deriva l'inammissibilità del CP_1
presente appello teso all'accertamento dell'esistenza di un credito, dichiarato prescritto in primo grado, la cui esistenza è già stata esclusa con giudicato esterno, da sentenza che ne anch'essa dichiarato l'inesistenza per prescrizione.
Il rilievo del giudicato esterno in un diverso processo tra le stesse parti, avente ad oggetto lo stesso diritto, già immutabilmente accertato, si risolve, secondo la dottrina prevalente, in un impedimento di carattere processuale a una nuova pronuncia sul diritto fatto valere, onde l'exceptio rei iudicatae ha natura processuale, nel senso che, se fondata, inibisce la pronuncia di una Pag. 11 a 13 nuova decisione di merito sulla stessa domanda (ne bis in idem): il procedimento relativo a una situazione soggettiva già giudicata è viziato per difetto, nel giudice adito e in qualunque altro giudice, del potere di pronunciare nuovamente in ordine ad essa, il che dovrebbe imporre una pronuncia di rito, dichiarativa dell'impedimento processuale.
In definitiva va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle oggetto di rottamazione e con riguardo alle altre cartelle l'appello
è inammissibile.
§.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle D.M. 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
Sussistono, altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1756/2021, pubblicata in data
3.9.2021, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per i crediti oggetto di procedura di rottamazione.
2. Dichiara nel resto inammissibile l'appello;
3. Condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi Controparte_2
€ 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo
Pag. 12 a 13 a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 11.09.2025
Il ConIGliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 13 a 13