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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA OM in esito all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 543/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], frazione Parte_1
Sant'Andrea, via Sant'Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. GI CE, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
ditta individuale (C.F. ), in Controparte_1 C.F._1 persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra con sede legale in Controparte_1
Messina, Vill. Sant'Agata, Vico Arcieri n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Torre
Barbera, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30.1.2024 esponeva di aver prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale Controparte_1 senza soluzione di continuità, dall'1.9.2011 fino al 21.9.2021, con la qualifica di muratore specializzato/pavimentatore specializzato osservando un orario di lavoro dalle 7:30 alle 12:00
e dalle 13:00 alle 16:30 dal lunedì al venerdì.
1 Deduceva che, a fronte di un rapporto di lavoro non integralmente regolarizzato, non aveva usufruito di ferie, del recupero delle festività né aveva percepito il TFR.
Assumeva di aver ricevuto una retribuzione notevolmente inferiore a quella dovuta in relazione alle mansioni effettivamente svolte nei periodi di lavoro in cui era stato messo in regola con gli Enti previdenziali.
Faceva presente che con lettera raccomandata del 23.1.2023 aveva intimato alla ditta resistente il pagamento di tutte le proprie spettanze senza ottenere riscontro alcuno.
Chiedeva di dichiarare che tra egli e la ditta individuale Controparte_1 era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.9.2011 al 21.9.2021 e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 136.985,36 ovvero di quella maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 26.4.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la fondatezza del ricorso.
[...]
Deduceva che il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente si era svolto nel rispetto del contratto di volta in volta sottoscritto ed in relazione alle specifiche, saltuarie e temporanee esigenze della Ditta e che non corrispondeva al vero che il ricorrente avesse svolto mansioni diverse da quelle contrattualmente previste né che avesse lavorato durante le giornate festive.
Assumeva che dall'estratto contributivo risultava che il ricorrente aveva iniziato a lavorare solo a decorrere dal 7.5.2012 e non dal 1.9.2011 ed altresì che alcuna qualifica di
“muratore specializzato/pavimentatore specializzato” poteva essergli attribuita, stante la mancanza dei presupposti e delle competenze tecniche specifiche necessarie.
Deduceva che il ricorrente aveva sempre effettuato l'orario di lavoro contrattualmente previsto, che era sempre stato regolarmente retribuito, che aveva usufruito delle ferie e dei giorni di riposo e che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, aveva regolarmente ricevuto il TFR.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto a percepire somme di denaro e/o retribuzione di qualsivoglia genere nel periodo indicato.
2 Concludeva chiedendo, preliminarmente, di dichiarare la prescrizione presuntiva delle domande proposte ex adverso; in subordine, ma sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale delle domande ed eccezioni avverse;
nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed inammissibili in diritto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale delle parti, prova per testi e documentalmente. Veniva quindi disposta c.t.u. contabile.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 7 ottobre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
4. – Preliminarmente, occorre valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata CP_ dalla resistente. Essa è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono. Dagli atti di causa si evince che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale è il sollecito di pagamento delle spettanze retributive inviato a mezzo pec dal alla ditta resistente in Pt_1 data 1.2.2023; in considerazione del fatto che nel caso in esame trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. deve considerarsi prescritto il diritto alla corresponsione delle eventuali spettanze retributive relative al periodo antecedente l'1.2.2018.
5. – Nel merito, il ricorrente dapprima ha dedotto di aver lavorato dall'1.9.2011 fino al
21.9.2021 dalle ore 7:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30 dal lunedì al venerdì con la qualifica di muratore specializzato/pavimentatore specializzato e successivamente ha riferito di aver lavorato “cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì) per nove ore giornaliere circa”.
Risulta pacifico che il ricorrente abbia lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30 per un totale di 8 ore lavorative giornaliere. Trattasi, di circostanza CP_ confermata non soltanto dal legale rappresentante della resistente in sede di interrogatorio formale, ma anche dai testi escussi.
In particolare, il teste ha dichiarato: “posso dire che il ricorrente Testimone_1 lavorando insieme a me, lo stesso lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 12,00
e dalle ore 13,00 alle ore 16,30 quando poi andavamo via dal posto di lavoro”.
3 Sul punto, il teste “è vera la circostanza, in quanto anche io osservavo Testimone_2 gli stessi orari e giorni della settimana”.
Orbene, dall'esito dell'istruttoria non può dirsi provato lo svolgimento ad opera del ricorrente di attività lavorativa per le 9 ore giornaliere genericamente dedotte in ricorso.
Parimenti, non ha trovato riscontro in corso di causa l'effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro continuativo tra le parti dall'1 settembre 2011 al 21 settembre 2021.
Ed invero, innanzitutto dall'estratto contributivo e dalla comunicazione obbligatoria Unilav emerge che il ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta resistente non dal
1.9.2011, come riferito in ricorso, bensì a decorrere dal 7.5.2012. Tra l'altro nella stessa diffida in atti inviata alla ditta resistente, il ha fatto presente di aver iniziato l'attività Pt_1 lavorativa nell'anno 2012, motivo per cui, alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che l'attività lavorativa intercorsa tra le parti sia iniziata in data 7.5.2012.
Con riguardo alle peculiarità del rapporto di lavoro, giova rilevare che non si è avuto un unico contratto con le medesime condizioni per tutto il decennio oggetto della controversia;
ed invero, in corso di causa, è emerso che il ricorrente veniva chiamato volta per volta per svolgere il lavoro commissionatogli dalla ditta avendo instaurato con quest'ultima Controparte_1 plurimi rapporti di lavoro alla luce delle esigenze lavorative sussistenti.
Sul punto, il teste ha dichiarato: “posso dire che si lavorava per la ditta Testimone_1 resistente a chiamata, in quanto venivamo chiamati quando veniva commissionato un lavoro”.
Dello stesso tenore la deposizione resa dal teste , il quale ha affermato: “posso Testimone_3 dire che il ricorrente lavorava come manovale, in maniera non continua, e ne sono a conoscenza in quanto sia io che il ricorrente facevamo prestazioni a chiamata, e cioè la ditta resistente ci chiamava quando vi era un lavoro da espletare, preciso che io e il Sig. Pt_1 abbiamo lavorato insieme nello stesso cantiere facente capo alla ”. CP_1
I testi e hanno confermato che l'attività lavorativa da Testimone_3 Testimone_1
CP_ espletare presso la resistente poteva durare anche solo qualche settimana. In particolare, il teste ha precisato: “posso dire che in base al lavoro da effettuare, tra un Testimone_1 lavoro ed un altro ci potevano essere dei tempi di attesa”.
Anche dalla deposizione del teste si evince il carattere non continuativo del Testimone_2 rapporto di lavoro oggetto del giudizio. Ed invero, egli ha dichiarato – riferendosi al periodo di
4 lavoro dedotto in ricorso: “posso dire per il periodo indicato in circostanza che il ricorrente per alcuni periodi, non ricordo quali, non ha lavorato per la ditta . CP_1
Tra l'altro, il fatto che il rapporto lavorativo sia stato espletato senza soluzione di continuità emerge dalle comunicazioni obbligatorie unificate Unilav ed altresì dall'estratto contributivo, dal quale si evince che, in ogni caso, il ricorrente nel periodo compreso dal 12.6.2013 all'11.2.2014 e dal 6.6.2014 al 5.2.2015 percepiva la ASpI, mentre dal 22.6.2017 al 16.2.2018 la NASpI, motivo per cui, quantomeno in tali periodi, è escluso che abbia lavorato alle dipendenze della ditta resistente.
In merito alla qualifica di “muratore specializzato/pavimentatore specializzato” rivendicata dal ricorrente, giova precisare che il CCNL in atti applicabile nella fattispecie chiarisce che: “Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico–pratica. A titolo di esempio sono considerati operai specializzati: - Muratore: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate;
costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra;
volte a crociera, a vela, o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo;
posa in opera di davanzali e stipiti;
posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro”.
CP_ Alla luce dell'espletata attività istruttoria, sebbene la resistente abbia affermato che il sia stato adibito saltuariamente ed occasionalmente alle mansioni di muratore e Pt_1 pavimentatore semplice (e retribuito come tale come si evince dalle buste paga di gennaio 2020, febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020, giugno 2020, luglio 2020, agosto 2020, settembre 2020, ottobre 2020, novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021, marzo 2021, aprile 2021, maggio 2021, giugno 2021, luglio 2021 e agosto 2021), alcuna qualifica di “muratore specializzato/pavimentatore specializzato” può essere attribuita al ricorrente, stante la carenza probatoria dei presupposti per il riconoscimento della stessa.
Ed invero, sul punto, i testi e hanno confermato che il Testimone_1 Testimone_3 ricorrente svolgeva saltuariamente le mansioni di manovale e che non aveva alcuna specializzazione professionale.
5 In particolare, il teste ha dichiarato: “posso dire di avere appreso parlando Testimone_3 con la commercialista della ditta che come me anche il sig. non aveva un CP_1 Pt_1 attestato di qualifica che attestasse una specializzazione in ambito edilizio” e il teste
[...]
: “posso dire che il ricorrente non aveva alcuna specializzazione professionale, Tes_1 come dichiarato a me dallo stesso”. In merito il teste ha affermato: “non Testimone_4 sono a conoscenza se era in possesso di qualifiche specifiche”.
Isolata la deposizione del teste , il quale si è limitato a negare – seppur genericamente - Tes_2 che il non avesse alcuna specializzazione professionale. Pt_1
Da ultimo, sebbene il teste abbia dichiarato: “nel 2011 circa… ho lavorato Testimone_4 come falegname presso una casa in ristrutturazione ubicata in località “Annunziata”, e in quella occasione ho conosciuto il Sig. che lavorava presso questa casa in Parte_1 ristrutturazione ed l'ho visto che effettuava lavori di pavimentazione non sono a conoscenza se era in possesso di qualifiche specifiche ,e altresì posso dire che per come riferito dal ricorrente
e dal fabbro non ricordo il nome che lavorava nella casa, che gli stessi lavoravano per un signore di nome che se non ricordo male, era il titolare della ditta di edilizia che Tes_3 effettuava la ristrutturazione, non ricordo i periodi, preciso altresì che dopo due mesi che ho effettuato il lavoro presso la casa ubicata in località annunziata, andando in un appartamento di Viale Giostra per sistemare delle porte, su richiesta del fabbro che lavorava anche nella casa ubicata all'Annunziata non ricordo il nome, ho visto il sig. che effettuava dei Pt_1 lavori di rivestimento di un bagno ed ho visto anche gli stessi lavoratori che avevano lavorato nella casa ubicata in località annunziata, non so dire per chi lavorava il Sig. , ha Pt_1 circoscritto i fatti oggetto della propria deposizione esclusivamente all'anno 2011 a fronte di un rapporto di lavoro durato circa un decennio.
6. - Orbene, gli assunti attorei non hanno trovato sufficiente ed adeguato supporto probatorio in corso di causa.
7. – Parimenti non può ritenersi provato il mancato godimento delle ferie e del “recupero delle festività”.
Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto il compenso per l'indennità sostitutiva delle ferie.
6 E' stato in particolare precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” Cass. nn. 8521/2015,
26985/2009, 12311/2003).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, non può non rilevarsi che già le allegazioni del ricorrente sono generiche sia in relazione al denunciato mancato godimento delle ferie che del “recupero delle festività”. E la necessaria prova rigorosa non è stata fornita durante l'espletata attività istruttoria, sicché non è possibile ritenere provato il mancato godimento delle ferie e del “recupero delle festività”.
8. - Stante la maturata prescrizione in relazione al periodo antecedente al 1.2.2018 ed in considerazione del fatto che, come si evince dagli atti di causa, dopo tale data il ha Pt_1
CP_ lavorato alle dipendenze della resistente nei seguenti periodi: dal 15 al 31 ottobre 2018, dal 7 al 14 novembre 2018, nelle giornate del 29 e 30 novembre 2018, dal 27 al 29 marzo 2019, giornate del 21 e 22 maggio 2019, dall'8 luglio 2019 al 13 ottobre 2019 e dal 29 ottobre 2019 al 21 settembre 2021 compete al ricorrente il TFR, non avendo il datore di lavoro fornito prova della corresponsione di somme a tale titolo.
9. - In ordine al quantum debeautur, la quantificazione del TFR dovuto al ricorrente è stata demandata ad apposita c.t.u. tecnico contabile. Il c.t.u. ha calcolato come dovuta a titolo di TFR la somma di € 4.200,24, considerando i seguenti elementi: dal 15/10/2018 al 31/10/2018 liv. 3 full time 40 ore settimanali;
dal 07/11/2018 al 14/11/2018 liv. 2 CP_3 CP_3 tempo parziale 20 ore settimanali;
dal 29/11/2018 al 30/11/2018 liv. 2 tempo parziale CP_3
20 ore settimanali;
dal 21/05/2019 al 22/05/2019 liv. 2 full time 40 ore settimanali;
CP_3 dal 08/07/2019 al 13/10/2019 liv. 3 full time 40 ore settimanali;
dal 29/10/2019 al CP_3
21/09/2021 liv. 3 dal 29.10.2019 al 31.12.2019 - liv. 4 dal 01.01.2020 al CP_3 Pt_2
21.09.2021 full time 40 ore settimana. Il c.t.u. ha quantificato le ore retributive rilevandole dai cedolini paga presenti in fascicolo e per i periodi in cui non si rilevano in atti i cedolini paga
(maggio 2019, agosto e settembre 2019) ha calcolato le retribuzioni imponibili come da ore contrattualmente previste. Successivamente per ogni periodo ha calcolato l'ammontare delle retribuzioni imponibili utili ai fini del calcolo del TFR servendosi delle tabelle retributive del
7 CCNL Edilizia Industria, quale contratto utilizzato dall'azienda resistente e delle tabelle ANCE relative alla retribuzione e costi orari della manodopera edile della provincia di Messina, includendo pertanto alla retribuzione base anche l'indennità territoriale del settore, la
Maggiorazione Cassa Edile del 18,50% ( 8,50% per ferie e 10% per la gratifica natalizia), la
Maggiorazione Cassa edile del 4,95% per i permessi annui, oltre l'indennità sostitutiva di mensa e l'indennità di trasporto.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico-giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono rimaste prive di censure specifiche e sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza.
10. - Sulla base delle considerazioni che precedono, compete a la Parte_1 complessiva somma di € 4.200,24 a titolo di t.f.r., sicché la ditta resistente va condannata al pagamento in suo favore del suindicato importo, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
11. - Il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di quattro quinti delle spese di lite. La restante quota si pone a carico di e si Controparte_1 liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata infratriennale del giudizio.
Va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
GI CE, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 30.1.2024 contro , disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 4.002,24 a titolo di TFR, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
8 - condanna alla rifusione di un quinto delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 1.339,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. GI LAFACE;
- pone gli esborsi relativi alla c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 8 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA OM
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