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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 816/2022 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale,
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia G. NIGRI -Giudice rel
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato il seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 816/2022 R.G. introitata all'udienza del
31/01/2024, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, vertente
tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( e nata a [...] il [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi il primo dall' Avv. Raffaele C.F._3
Carbotti (C.F. ) e le seconde dall' Avv. Rosanna Giusti (C.F. C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale degli C.F._5
stessi il primo sito in Martina Franca (TA) alla Via Trieste n. 43 e le seconde presso lo studio sito in Taranto alla Via Acclavio n. 3, come da mandato in calce al ricorso;
attori e
nato a [...] il [...] ( e CP_1 C.F._6
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_7
rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco Orlando ( ) ed C.F._8
elettivamente domiciliati presso lo studio legale degli stessi sito in Grottaglie alla via Donizetti n.13, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
CONCLUSIONI : COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 31.01.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i germani il sig. , Parte_1
e , nella rispettiva qualità di eredi legittimi della madre, Parte_2 Parte_3
sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il giorno Persona_1
11/04/2020, convenivano in giudizio il fratello e la di lui moglie CP_1
e domandava disporsi la reintegrazione della quota di Controparte_2 legittima in proprio favore, mediante la proporzionale riduzione di tutti gli atti di liberalità eseguiti dalla de cuius in vita, nei confronti di Persona_1 CP_1
nonché di , quale liquidatore della , Controparte_2 Controparte_3
unitamente al socio unico oltreché la restituzione di tutti i beni CP_1
indebitamente sottratti da parte di quest'ultimo e distratti dal patrimonio ereditario della de cuius, con contestuale decurtazione di quanto ha ricevuto il solo attore dalla madre in vita, quale atto di liberalità; - per Parte_1
l'effetto condannare oltreché , nella qualità CP_1 Controparte_2
di liquidatore della , unitamente al socio unico al Controparte_3 CP_1
pagamento in favore degli attori, delle somme rispondenti allo stimato valore delle quote ereditarie che sarebbero spettate ai secondi, quantificate nell'importo di €
1.058.132,85 (corretto in € 1.558.132,85 nella Memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc), con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Domandavano altresì l'emissione di ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti del germano munita di provvisoria esecutività, sulla CP_1 scorta dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., per l'importo di €. 250.000,00, già riconosciuto nel concluso procedimento di sequestro conservativo recante RG
6487/2021, in seguito al quale erano stati azionati una serie di pignoramenti presso terzi, che si concludevano con esiti negativi.
Gli attori deducevano che al decesso della madre avevano Persona_1
rinvenuto beni privi di valore successorio ed ancora come, solo a seguito di minuziose ed accurate ricerche, avevano preso contezza di innumerevoli e reiterati atti, volti a ledere il loro diritto di legittimari, compiuti dal fratello CP_1 personalmente ed in qualità di socio unico della società Controparte_3
della quale aveva rivestito la carica di amministratore unico e da ultimo liquidatore la coniuge . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2022 si costituivano in giudizio e la coniuge , impugnando l'assunto attoreo, CP_1 Controparte_2
eccepivano preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
28/2010; nonché sempre in via preliminare il difetto di legittimazione passiva di in quanto, chiamata in giudizio come liquidatrice della Controparte_2
società amministrata cancellata dal registro delle imprese in data CP_3
28.09.2021, risultante soggetto estraneo ai fatti di causa, sia per non avere avuto alcun rapporto negoziale con le parti, sia perché ha rivestito la carica di liquidatrice solo in data 1-19/04/2021, cioè dopo la morte della sig.ra avvenuta Persona_1
l'11.04.2020, cioè un anno prima.
Pertanto, domandavano in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2
nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Si opponevano altresì alla richiesta di emissione di ordinanza d'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c.. Alla prima udienza del 25.05.2022 gli attori eccepivano a verbale la tardività dell'avversa costituzione e precisavano che era già pendente dinanzi alla Camera di
Conciliazione Italiana, sede di Martina Franca procedimento di mediazione.
Successivamente, atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione per assenza dei convenuti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.; con ordinanza del 29.09.2023, il G.I. così disponeva: - “ ritenuto che non possa trovare accoglimento la richiesta degli attori di emissione ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., non sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 633
e 634 c.p.c. e quindi la sussistenza di un credito certo e liquido, riscontrato da idonea prova scritta, non potendosi peraltro questa rinvenirsi dell'ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Tribunale di Taranto in data 06 dicembre 2021, fondata come è noto sul fumus boni iuris dell'esistenza del credito, privo comunque del requisito della liquidità;” - “ritenuto che debba essere fissata udienza di precisazione delle conclusioni in ordine all'eccepito in giudizio in qualità di liquidatrice della
[...] CP_
società cancellata dal registro delle imprese in data 28.09.2021;” - “
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., formulata dagli attori e fissa udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva di , l'udienza Controparte_2
del 31.01.2024 ore 11,20”
Su tali premesse, ritenuto preliminarmente necessario decidere sull'eccezione formulata dai convenuti in ordine al difetto di legittimazione passiva di
[...]
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Controparte_2
All'udienza del 31.01.2024 le parti precisavano le conclusioni, parte attrice reiterava la richiesta di emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 c.p.c., che era stata già rigettata con ordinanza del 29.09.2023 e confermata nell'ordinanza del 29.01.2024 e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e memorie di replica.
******** Risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dai convenuti con riferimento , citata dagli attori in qualità Controparte_2 di liquidatore della Eros srl società unipersonale.
Va premesso che , diversamente da quanto sostenuto dagli attori, nessuna preclusione ricorre in merito alla formulazione di tale eccezione, essendo la stessa proponibile in ogni stato e grado del procedimento, oltre che rilevabile d'ufficio ( cfr. Cass. 2951/2016; n.12729/2016).
Venendo all'esame del merito della questione, deve considerarsi che , secondo la prospettazione dei fatti e le doglianze degli attori , nel caso di specie le donazioni che si assumono eseguite dalla madre , comportanti lesione della Persona_1
quota legittima a loro spettante, sarebbero state effettuate mediante versamenti di denaro o transito di somme sui conti della società predetta, soggetto terzo dotato di personalità giuridica, nei confronti della quale hanno inteso proporre l'azione di riduzione.
Ne consegue che l'evocazione in giudizio della liquidatrice di tale società, quale ultimo legale rappresentante della stessa , appare correttamente eseguito configurandosi nei suoi confronti la legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata in giudizio, estesa alla stessa , oltre che nei riguardi del coerede CP_1
[...]
Quanto alla domanda di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. , reiterata dagli attori in sede di conclusioni , ritiene il Collegio che debba essere rigettata per le ragioni già espresse dal Giudice istruttore nell'ordinanza di rigetto sopra richiamata.
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto , in composizione collegiale e nelle persone de i magistrati indicati in epigrafe , non definitivamente pronunciando così provvede;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la domanda di estromissione dal giudizio di formulata dai Controparte_2 convenuti;
- rigetta la domanda di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dagli attori;
- dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio:
- spese al definitivo.
Così deciso in Taranto, 22.01.2025
Il Giudice Il Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Dott. Martino Casavola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale,
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia G. NIGRI -Giudice rel
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato il seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 816/2022 R.G. introitata all'udienza del
31/01/2024, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, vertente
tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( e nata a [...] il [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi il primo dall' Avv. Raffaele C.F._3
Carbotti (C.F. ) e le seconde dall' Avv. Rosanna Giusti (C.F. C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale degli C.F._5
stessi il primo sito in Martina Franca (TA) alla Via Trieste n. 43 e le seconde presso lo studio sito in Taranto alla Via Acclavio n. 3, come da mandato in calce al ricorso;
attori e
nato a [...] il [...] ( e CP_1 C.F._6
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_7
rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco Orlando ( ) ed C.F._8
elettivamente domiciliati presso lo studio legale degli stessi sito in Grottaglie alla via Donizetti n.13, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
CONCLUSIONI : COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 31.01.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i germani il sig. , Parte_1
e , nella rispettiva qualità di eredi legittimi della madre, Parte_2 Parte_3
sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il giorno Persona_1
11/04/2020, convenivano in giudizio il fratello e la di lui moglie CP_1
e domandava disporsi la reintegrazione della quota di Controparte_2 legittima in proprio favore, mediante la proporzionale riduzione di tutti gli atti di liberalità eseguiti dalla de cuius in vita, nei confronti di Persona_1 CP_1
nonché di , quale liquidatore della , Controparte_2 Controparte_3
unitamente al socio unico oltreché la restituzione di tutti i beni CP_1
indebitamente sottratti da parte di quest'ultimo e distratti dal patrimonio ereditario della de cuius, con contestuale decurtazione di quanto ha ricevuto il solo attore dalla madre in vita, quale atto di liberalità; - per Parte_1
l'effetto condannare oltreché , nella qualità CP_1 Controparte_2
di liquidatore della , unitamente al socio unico al Controparte_3 CP_1
pagamento in favore degli attori, delle somme rispondenti allo stimato valore delle quote ereditarie che sarebbero spettate ai secondi, quantificate nell'importo di €
1.058.132,85 (corretto in € 1.558.132,85 nella Memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc), con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Domandavano altresì l'emissione di ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti del germano munita di provvisoria esecutività, sulla CP_1 scorta dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., per l'importo di €. 250.000,00, già riconosciuto nel concluso procedimento di sequestro conservativo recante RG
6487/2021, in seguito al quale erano stati azionati una serie di pignoramenti presso terzi, che si concludevano con esiti negativi.
Gli attori deducevano che al decesso della madre avevano Persona_1
rinvenuto beni privi di valore successorio ed ancora come, solo a seguito di minuziose ed accurate ricerche, avevano preso contezza di innumerevoli e reiterati atti, volti a ledere il loro diritto di legittimari, compiuti dal fratello CP_1 personalmente ed in qualità di socio unico della società Controparte_3
della quale aveva rivestito la carica di amministratore unico e da ultimo liquidatore la coniuge . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2022 si costituivano in giudizio e la coniuge , impugnando l'assunto attoreo, CP_1 Controparte_2
eccepivano preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
28/2010; nonché sempre in via preliminare il difetto di legittimazione passiva di in quanto, chiamata in giudizio come liquidatrice della Controparte_2
società amministrata cancellata dal registro delle imprese in data CP_3
28.09.2021, risultante soggetto estraneo ai fatti di causa, sia per non avere avuto alcun rapporto negoziale con le parti, sia perché ha rivestito la carica di liquidatrice solo in data 1-19/04/2021, cioè dopo la morte della sig.ra avvenuta Persona_1
l'11.04.2020, cioè un anno prima.
Pertanto, domandavano in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2
nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Si opponevano altresì alla richiesta di emissione di ordinanza d'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c.. Alla prima udienza del 25.05.2022 gli attori eccepivano a verbale la tardività dell'avversa costituzione e precisavano che era già pendente dinanzi alla Camera di
Conciliazione Italiana, sede di Martina Franca procedimento di mediazione.
Successivamente, atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione per assenza dei convenuti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.; con ordinanza del 29.09.2023, il G.I. così disponeva: - “ ritenuto che non possa trovare accoglimento la richiesta degli attori di emissione ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., non sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 633
e 634 c.p.c. e quindi la sussistenza di un credito certo e liquido, riscontrato da idonea prova scritta, non potendosi peraltro questa rinvenirsi dell'ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Tribunale di Taranto in data 06 dicembre 2021, fondata come è noto sul fumus boni iuris dell'esistenza del credito, privo comunque del requisito della liquidità;” - “ritenuto che debba essere fissata udienza di precisazione delle conclusioni in ordine all'eccepito in giudizio in qualità di liquidatrice della
[...] CP_
società cancellata dal registro delle imprese in data 28.09.2021;” - “
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., formulata dagli attori e fissa udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva di , l'udienza Controparte_2
del 31.01.2024 ore 11,20”
Su tali premesse, ritenuto preliminarmente necessario decidere sull'eccezione formulata dai convenuti in ordine al difetto di legittimazione passiva di
[...]
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Controparte_2
All'udienza del 31.01.2024 le parti precisavano le conclusioni, parte attrice reiterava la richiesta di emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 c.p.c., che era stata già rigettata con ordinanza del 29.09.2023 e confermata nell'ordinanza del 29.01.2024 e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e memorie di replica.
******** Risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dai convenuti con riferimento , citata dagli attori in qualità Controparte_2 di liquidatore della Eros srl società unipersonale.
Va premesso che , diversamente da quanto sostenuto dagli attori, nessuna preclusione ricorre in merito alla formulazione di tale eccezione, essendo la stessa proponibile in ogni stato e grado del procedimento, oltre che rilevabile d'ufficio ( cfr. Cass. 2951/2016; n.12729/2016).
Venendo all'esame del merito della questione, deve considerarsi che , secondo la prospettazione dei fatti e le doglianze degli attori , nel caso di specie le donazioni che si assumono eseguite dalla madre , comportanti lesione della Persona_1
quota legittima a loro spettante, sarebbero state effettuate mediante versamenti di denaro o transito di somme sui conti della società predetta, soggetto terzo dotato di personalità giuridica, nei confronti della quale hanno inteso proporre l'azione di riduzione.
Ne consegue che l'evocazione in giudizio della liquidatrice di tale società, quale ultimo legale rappresentante della stessa , appare correttamente eseguito configurandosi nei suoi confronti la legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata in giudizio, estesa alla stessa , oltre che nei riguardi del coerede CP_1
[...]
Quanto alla domanda di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. , reiterata dagli attori in sede di conclusioni , ritiene il Collegio che debba essere rigettata per le ragioni già espresse dal Giudice istruttore nell'ordinanza di rigetto sopra richiamata.
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto , in composizione collegiale e nelle persone de i magistrati indicati in epigrafe , non definitivamente pronunciando così provvede;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la domanda di estromissione dal giudizio di formulata dai Controparte_2 convenuti;
- rigetta la domanda di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dagli attori;
- dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio:
- spese al definitivo.
Così deciso in Taranto, 22.01.2025
Il Giudice Il Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Dott. Martino Casavola