TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 07/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 766/2020, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza del 14.11.2024
TRA
(C.F. ) con l'Avv. ACINAPURA Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO (C.F. ) C.F._1
CONTRO
(C.F. con l'Avv. TRIVIGNO ANGELA CP_1 C.F._2
(C.F. ) C.F._3
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di precetto del 19.3.2020, l'odierna opposta ha intimato a il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
6.817,04 in virtù dell'ordinanza con cui il giudice del procedimento rubricato al n. di R.G. 710/2018 del Tribunale di Matera, benché
l'ingiunzione europea fosse stata opposta, ha concesso la provvisoria esecuzione.
Deve sin da subito essere evidenziato che tra i motivi di opposizione, non vi è affatto alcun cenno alla circostanza per cui, una volta che è stata formulata opposizione, non si possa - al contrario di quanto avviene col decreto ingiuntivo ordinario - emettere alcun provvedimento in ragion del quale far acquisire efficacia esecutiva all'ingiunzione europea.
L'opposizione, infatti, se tempestivamente proposta, rende l'ingiunzione europea inefficace. È questo l'effetto più rilevante, che, sebbene non esplicitato nel testo regolamento, si ricava dal fatto che la mancata opposizione è il solo evento capace di conferire efficacia esecutiva all'ingiunzione (v. spec. art. 18, ma un chiaro indice si ricava anche dal successivo art. 20, par. 3., par. 2). Per contro, nessuna disposizione considera l'eventualità che l'IPE possa acquistare efficacia esecutiva per altre vie e in particolare durante il giudizio di cognizione.
L'opposizione, inoltre, costituisce il presupposto per l'avvio del giudizio di cognizione, che si svolge secondo “un rito processuale civile nazionale appropriato” oppure, a scelta del ricorrente e laddove applicabile, secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007. Il passaggio alla cognizione piena, peraltro, non si verifica se il ricorrente abbia esplicitamente
2 richiesto, in caso di opposizione, “l'estinzione del procedimento” (cfr. art. 17, par. 1).
Se è vero quanto detto, si ribadisce, tuttavia, che è precluso al giudice dell'opposizione rilevare ex officio tale problematica. In Cassazione
1328/2011 si legge, infatti, che: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. anche Cass. 1328/2013 e Cass.
17441/2019).
Premesso quanto segue, si evidenzia come l'opposizione si fondi sulle seguenti censure:
a) violazione dell'articolo 163 bis c.p.c. atteso che, nel giudizio di opposizione R.G. 20/2018, l'atto d'integrazione dell'ingiunzione europea sarebbe stato notificato in violazione dei termini liberi a comparire;
b) inammissibilità della procedura d'ingiunzione europea per dedotta inapplicabilità del regolamento 1896/2006;
c) eccezione di compensazione per crediti maturati prima dell'ingiunzione.
Impregiudicata ogni questione sull'operata equiparazione tra l'ingiunzione europea e il decreto ingiuntivo - questione che esula da questo giudizio - si osserva quanto segue.
3 È tetragono principio di diritto, mai sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui, in caso di titolo esecutivo giudiziale - quale quello posto a fondamento dell'esecuzione che qui viene in rilievo - con l'opposizione all'esecuzione, preventiva (cd. opposizione a precetto) o successiva che sia, la pretesa fatta valere dal creditore possa essere neutralizzata solo ed esclusivamente proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto verificatisi successivamente alla formazione del titolo (cfr. Cass.
6605/1988; Cass. 2870/1997; Cass. 9061/1999; Cass. 12664/2000;
Cass. 13872/2001; Cass. 4505/2011; Cass. 3850/2011; Cass.
1183/2012; Cass. 3979/2012; Cass. 12811/2012; Cass. 14529/2013;
Cass. 3619/2014; Cass. 19832/2014; Cass. 10395/2017; Cass.
26285/2019; Cass. 22090/2021). È, infatti, precluso al giudice dell'opposizione conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (cfr. Cass. 27159/2006;
Cass. 8331/2001; Cass. 12664/2000).
Tracciate le suindicate coordinate ermeneutiche, si osserva come i tre motivi di opposizione siano del tutto inammissibili atteso che non attengono a fatti estintivi, modificati o impeditivi successivi alla formazione del titolo giudiziario ma riguardano, invece, questioni che potevano e dovevano essere trattate solo ed esclusivamente nell'alveo del giudizio instauratosi a seguito dell'opposizione.
Non osta alla pronuncia di inammissibilità la circostanza che la questione non sia stata eccepita dalla difesa opposta, né che sia stata oggetto di previo contraddittorio. Si legge, infatti, in Cass. civ. n. 15019/2016 che il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in
4 ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”.
Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da che si liquidano in € 5.077,00 per CP_1
compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 766/2020, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza del 14.11.2024
TRA
(C.F. ) con l'Avv. ACINAPURA Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO (C.F. ) C.F._1
CONTRO
(C.F. con l'Avv. TRIVIGNO ANGELA CP_1 C.F._2
(C.F. ) C.F._3
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di precetto del 19.3.2020, l'odierna opposta ha intimato a il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
6.817,04 in virtù dell'ordinanza con cui il giudice del procedimento rubricato al n. di R.G. 710/2018 del Tribunale di Matera, benché
l'ingiunzione europea fosse stata opposta, ha concesso la provvisoria esecuzione.
Deve sin da subito essere evidenziato che tra i motivi di opposizione, non vi è affatto alcun cenno alla circostanza per cui, una volta che è stata formulata opposizione, non si possa - al contrario di quanto avviene col decreto ingiuntivo ordinario - emettere alcun provvedimento in ragion del quale far acquisire efficacia esecutiva all'ingiunzione europea.
L'opposizione, infatti, se tempestivamente proposta, rende l'ingiunzione europea inefficace. È questo l'effetto più rilevante, che, sebbene non esplicitato nel testo regolamento, si ricava dal fatto che la mancata opposizione è il solo evento capace di conferire efficacia esecutiva all'ingiunzione (v. spec. art. 18, ma un chiaro indice si ricava anche dal successivo art. 20, par. 3., par. 2). Per contro, nessuna disposizione considera l'eventualità che l'IPE possa acquistare efficacia esecutiva per altre vie e in particolare durante il giudizio di cognizione.
L'opposizione, inoltre, costituisce il presupposto per l'avvio del giudizio di cognizione, che si svolge secondo “un rito processuale civile nazionale appropriato” oppure, a scelta del ricorrente e laddove applicabile, secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007. Il passaggio alla cognizione piena, peraltro, non si verifica se il ricorrente abbia esplicitamente
2 richiesto, in caso di opposizione, “l'estinzione del procedimento” (cfr. art. 17, par. 1).
Se è vero quanto detto, si ribadisce, tuttavia, che è precluso al giudice dell'opposizione rilevare ex officio tale problematica. In Cassazione
1328/2011 si legge, infatti, che: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. anche Cass. 1328/2013 e Cass.
17441/2019).
Premesso quanto segue, si evidenzia come l'opposizione si fondi sulle seguenti censure:
a) violazione dell'articolo 163 bis c.p.c. atteso che, nel giudizio di opposizione R.G. 20/2018, l'atto d'integrazione dell'ingiunzione europea sarebbe stato notificato in violazione dei termini liberi a comparire;
b) inammissibilità della procedura d'ingiunzione europea per dedotta inapplicabilità del regolamento 1896/2006;
c) eccezione di compensazione per crediti maturati prima dell'ingiunzione.
Impregiudicata ogni questione sull'operata equiparazione tra l'ingiunzione europea e il decreto ingiuntivo - questione che esula da questo giudizio - si osserva quanto segue.
3 È tetragono principio di diritto, mai sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui, in caso di titolo esecutivo giudiziale - quale quello posto a fondamento dell'esecuzione che qui viene in rilievo - con l'opposizione all'esecuzione, preventiva (cd. opposizione a precetto) o successiva che sia, la pretesa fatta valere dal creditore possa essere neutralizzata solo ed esclusivamente proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto verificatisi successivamente alla formazione del titolo (cfr. Cass.
6605/1988; Cass. 2870/1997; Cass. 9061/1999; Cass. 12664/2000;
Cass. 13872/2001; Cass. 4505/2011; Cass. 3850/2011; Cass.
1183/2012; Cass. 3979/2012; Cass. 12811/2012; Cass. 14529/2013;
Cass. 3619/2014; Cass. 19832/2014; Cass. 10395/2017; Cass.
26285/2019; Cass. 22090/2021). È, infatti, precluso al giudice dell'opposizione conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (cfr. Cass. 27159/2006;
Cass. 8331/2001; Cass. 12664/2000).
Tracciate le suindicate coordinate ermeneutiche, si osserva come i tre motivi di opposizione siano del tutto inammissibili atteso che non attengono a fatti estintivi, modificati o impeditivi successivi alla formazione del titolo giudiziario ma riguardano, invece, questioni che potevano e dovevano essere trattate solo ed esclusivamente nell'alveo del giudizio instauratosi a seguito dell'opposizione.
Non osta alla pronuncia di inammissibilità la circostanza che la questione non sia stata eccepita dalla difesa opposta, né che sia stata oggetto di previo contraddittorio. Si legge, infatti, in Cass. civ. n. 15019/2016 che il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in
4 ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”.
Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da che si liquidano in € 5.077,00 per CP_1
compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
5