Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00916/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01430/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Roma, viale Parioli, n. 47;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase, l’impugnato provvedimento di esclusione per inidoneità del candidato appare costituire corretta applicazione dell’allegato “A” al bando di concorso, lett. “B”, punto 6 secondo cui: “ Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo … ”;
Ritenuto che non sembra sussistere disparità di trattamento tra chi si infortuna prima dello svolgimento della prova (nel qual caso il bando consente a determinate condizioni un differimento della medesima prova) e chi si infortuna nel corso della stessa, poiché - come condivisibilmente osservato dal T.a.r. nell’ordinanza appellata - l’essersi infortunati durante l’esecuzione di una prova fisica altro non significa che non essere riusciti a superare correttamente la prova medesima;
Ritenuto, pertanto, che non appare sussistere il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della chiesta misura cautelare;
Ritenuto, in conclusione, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, respinge l’appello (Ricorso numero: 1430/2025).
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
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