TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rodolfo Magrì Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FOLINO RAFFAELE, elettivamente Parte_1
domiciliato in C.SO MONTE CUCCO, 3, TORINO, presso il difensore avv. FOLINO RAFFAELE
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Garbagnate M.se (MI) in data 22.06.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dello stesso Comune nell'anno 2019, n. 19, Parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
pagina 1 di 3 di Garbagnate M.se (MI) di procedere all'annotazione della emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1
comprese di competenze di avvocato, oneri di legge, ed esposti”
Per parte convenuta
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
“Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito civile in GARBAGNATE MILANESE, il 22/06/2019 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GARBAGNATE
MILANESE (atto n. 19 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non nascevano figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 146/2024 emessa il 1.2.2024 dal
Tribunale di Cuneo a definizione del giudizio contumaciale rgn 2333/2023, pubblicata il 20.2.2024, passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 14.10.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice relatore delegato la parte convenuta non compariva e veniva dichiarata contumace.
Non essendovi provvedimenti provvisori da assumere, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, in forma cartolare.
All'udienza del 22.7.2025, udienza sostituita dallo scambio di note scritte, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 3 È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda di scioglimento del matrimonio – unica domanda di merito – è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese in difetto di opposizione e tenuto conto del fatto che l'unica domanda spiegata dal ricorrente è quella in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori , nato a Parte_1
AR (Marocco) il 6.7.1978 e , nata a [...] il Controparte_1
28.12.1977, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GARBAGNATE MILANESE e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 31 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rodolfo Magrì Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FOLINO RAFFAELE, elettivamente Parte_1
domiciliato in C.SO MONTE CUCCO, 3, TORINO, presso il difensore avv. FOLINO RAFFAELE
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Garbagnate M.se (MI) in data 22.06.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dello stesso Comune nell'anno 2019, n. 19, Parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
pagina 1 di 3 di Garbagnate M.se (MI) di procedere all'annotazione della emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1
comprese di competenze di avvocato, oneri di legge, ed esposti”
Per parte convenuta
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
“Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito civile in GARBAGNATE MILANESE, il 22/06/2019 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GARBAGNATE
MILANESE (atto n. 19 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non nascevano figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 146/2024 emessa il 1.2.2024 dal
Tribunale di Cuneo a definizione del giudizio contumaciale rgn 2333/2023, pubblicata il 20.2.2024, passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 14.10.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice relatore delegato la parte convenuta non compariva e veniva dichiarata contumace.
Non essendovi provvedimenti provvisori da assumere, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, in forma cartolare.
All'udienza del 22.7.2025, udienza sostituita dallo scambio di note scritte, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 3 È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda di scioglimento del matrimonio – unica domanda di merito – è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese in difetto di opposizione e tenuto conto del fatto che l'unica domanda spiegata dal ricorrente è quella in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori , nato a Parte_1
AR (Marocco) il 6.7.1978 e , nata a [...] il Controparte_1
28.12.1977, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GARBAGNATE MILANESE e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 31 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 3 di 3