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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F./P.Iva ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roma, Via Gregorio VII n. 58, con il patrocinio dell'avv. Manuel Pluchino ed elettivamente domiciliato in n Bologna, Via Marconi n. 51, presso lo studio del predetto difensore;
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._1 residente in [...] - contumace
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che Controparte_2 debitamente autorizzato ex art. 25 n. 6 l. fall., ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , deducendo di essere creditrice di quest'ultimo per CP_1 l'importo complessivo di € 211.611,98 come documentato da titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna n. 3298 emessa dal Tribunale di Bologna il 19 dicembre 2024; nonché dando atto dell'infruttuosità delle iniziative esecutive intraprese, a riprova di una condizione di incapienza del debitore;
rilevato che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata regolarmente eseguita nelle forme ex art. 40 CCI e, ciononostante, nessuno si è costituito per la parte resistente. osservato quanto segue. pagina 1 di 3 1.
Preliminarmente, appare riscontrata la sussistenza dei presupposti soggettivi necessari per l'apertura della liquidazione controllata, posto che il debitore – già titolare di impresa individuale cessata nel 2004 (cfr. visura in atti) – non è imprenditore commerciale e risulta, quindi, qualificabile alla stregua di
“ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale […]” di cui all'art. 2 lett. c) CCI. Spettando, quindi, al creditore la prova positiva circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'assoggettamento a LC del proprio debitore (diversamente da quanto previsto per l'apertura della LG), con il temperamento del c.d. principio di acquisizione, può ritenersi l'onere positivamente assolto.
Pacifica risulta pure la condizione di sovraindebitamento, essendosi riscontrata, tramite l'acquisizione ufficiosa della documentazione indicata nel decreto di fissazione dell'udienza del 9.10.2025, una debitoria erariale iscritta a ruolo pari ad € 125.284,40, dei quali € 20.683,26 di fonte contributiva, unitamente ad € 5.052,84 ancora presso INPS;
se si considera pure il debito nei confronti di parte ricorrente (come limitato al petitum condannatorio riconosciuto nella sopra citata sentenza, oltre spese), risulta un totale di (almeno) € 341.941,22.
A fronte di ciò, la deduzione della ricorrente circa l'infruttuosità degli esiti di precedenti iniziative esecutive promosse contro il debitore, i riscontri negativi ottenuti dalle ricerche ex art. 492 bis c.p.c. e il rilievo relativo a redditi lordi dichiarati, nel 2022 (ultimo anno fiscale disponibile) di circa € 15.000,00, convergono nel senso di una sostanziale incapacità patrimoniale e finanziaria, che dà evidenza, quindi, di una condizione di sovraindebitamento.
2.
Ciò precisato, rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
dato atto, agli effetti dell'art. 268 c. 2 CCI, che la debitoria scaduta e non pagata è superiore ad € 50.000,00, per quanto detto sopra;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], di C.F._1 cui è dichiarata la contumacia;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott.
[...]
iscritto presso l'Organismo di Composizione della Crisi di cui all'elenco ministeriale, al Per_1 nr. 8, avente domicilio nel distretto di Bologna;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere pagina 2 di 3 al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si autorizza la prenotazione a debito delle spese indicate dall'art. 146 c. 2 TUSG (Corte Cost. sent. 121/2024).
Ravenna, 19.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F./P.Iva ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roma, Via Gregorio VII n. 58, con il patrocinio dell'avv. Manuel Pluchino ed elettivamente domiciliato in n Bologna, Via Marconi n. 51, presso lo studio del predetto difensore;
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._1 residente in [...] - contumace
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che Controparte_2 debitamente autorizzato ex art. 25 n. 6 l. fall., ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , deducendo di essere creditrice di quest'ultimo per CP_1 l'importo complessivo di € 211.611,98 come documentato da titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna n. 3298 emessa dal Tribunale di Bologna il 19 dicembre 2024; nonché dando atto dell'infruttuosità delle iniziative esecutive intraprese, a riprova di una condizione di incapienza del debitore;
rilevato che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata regolarmente eseguita nelle forme ex art. 40 CCI e, ciononostante, nessuno si è costituito per la parte resistente. osservato quanto segue. pagina 1 di 3 1.
Preliminarmente, appare riscontrata la sussistenza dei presupposti soggettivi necessari per l'apertura della liquidazione controllata, posto che il debitore – già titolare di impresa individuale cessata nel 2004 (cfr. visura in atti) – non è imprenditore commerciale e risulta, quindi, qualificabile alla stregua di
“ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale […]” di cui all'art. 2 lett. c) CCI. Spettando, quindi, al creditore la prova positiva circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'assoggettamento a LC del proprio debitore (diversamente da quanto previsto per l'apertura della LG), con il temperamento del c.d. principio di acquisizione, può ritenersi l'onere positivamente assolto.
Pacifica risulta pure la condizione di sovraindebitamento, essendosi riscontrata, tramite l'acquisizione ufficiosa della documentazione indicata nel decreto di fissazione dell'udienza del 9.10.2025, una debitoria erariale iscritta a ruolo pari ad € 125.284,40, dei quali € 20.683,26 di fonte contributiva, unitamente ad € 5.052,84 ancora presso INPS;
se si considera pure il debito nei confronti di parte ricorrente (come limitato al petitum condannatorio riconosciuto nella sopra citata sentenza, oltre spese), risulta un totale di (almeno) € 341.941,22.
A fronte di ciò, la deduzione della ricorrente circa l'infruttuosità degli esiti di precedenti iniziative esecutive promosse contro il debitore, i riscontri negativi ottenuti dalle ricerche ex art. 492 bis c.p.c. e il rilievo relativo a redditi lordi dichiarati, nel 2022 (ultimo anno fiscale disponibile) di circa € 15.000,00, convergono nel senso di una sostanziale incapacità patrimoniale e finanziaria, che dà evidenza, quindi, di una condizione di sovraindebitamento.
2.
Ciò precisato, rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
dato atto, agli effetti dell'art. 268 c. 2 CCI, che la debitoria scaduta e non pagata è superiore ad € 50.000,00, per quanto detto sopra;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], di C.F._1 cui è dichiarata la contumacia;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott.
[...]
iscritto presso l'Organismo di Composizione della Crisi di cui all'elenco ministeriale, al Per_1 nr. 8, avente domicilio nel distretto di Bologna;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere pagina 2 di 3 al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si autorizza la prenotazione a debito delle spese indicate dall'art. 146 c. 2 TUSG (Corte Cost. sent. 121/2024).
Ravenna, 19.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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