Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 98
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata

    Il Tribunale ha riscontrato la sussistenza dei presupposti soggettivi, dato che il debitore non è un imprenditore commerciale e risulta qualificabile come 'ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale'. L'onere di prova positiva circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi è stato ritenuto assolto dal creditore. La condizione di sovraindebitamento è pacifica, data la debitoria erariale, contributiva e quella nei confronti della ricorrente, per un totale di almeno € 341.941,22. L'infruttuosità delle iniziative esecutive e i redditi modesti del debitore confermano la sua sostanziale incapacità patrimoniale e finanziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 98
    Giurisdizione : Trib. Ravenna
    Numero : 98
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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