Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.5.2025 , nella causa iscritta al n. 2764 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nata ad [...] il [...]rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Davide POLITO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA RP (AV) alla via Vico III Intonti n. 4,; Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 CP_ rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento alla Via Foschini 1, rappresentato e difeso dall'avv.to Emilia Conrottogiusta procura generale alle liti,
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ OGGETTO: fondo di garanzia presso l'
Con ricorso depositato il 12.7.2023 la ricorrente in epigrafe identificata ha esposto:
-di avere richiesto in data 5.12.2022 all' la liquidazione del trattamento di fine CP_1 rapporto e dei crediti di lavoro afferenti le ultime tre mensilità (febbraio 2018, marzo
2018 ed aprile 2018, data del licenziamento, per un totale di € 3.898,00, ai sensi degli artt. 1 e 2 D. Lgs. N. 80/92 maturati alle dipendenze della società
[...]
, dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento in data 23.2.2022, RF Parte_2
n. 11/2022, Giudice Delegato al Fallimento Dott. Luigi Galasso;
-che con provvedimento del 18.1.2023 l' comunicava il rigetto della domanda in CP_1 quanto “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo”;
Tanto premesso ha chiesto di: “--Accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera n. 239296 del 22.5.2023 e conseguentemente
-accertare e dichiarare il diritto dell'istante a conseguire l'ammissione al Fondo di garanzia per il riconoscimento della liquidazione delle ultime tre mensilità relativamente ai mesi di febbraio 2018, marzo 2018 ed aprile 2018, per un totale di € 3.898,00.-Condannare, per l'effetto, l' persona del Presidente p. t., al pagamento CP_1 in favore della ricorrente, di € 3.898,00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile
2018, con il favore degli interessi al tasso legale dalla richiesta di accesso al Fondo all'effettivo soddisfo.-Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L' si è costituito con memoria depositata in data 5.12.2023 chiedendo il rigetto CP_1 della domanda in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Per quanto attiene la legittimità della pretesa della ricorrente è necessario analizzare le norme disciplinanti la fattispecie concreta.
L'art. 2, comma 1°, della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” - esteso col dl 80/92 alle ultime retribuzioni (artt.1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art.5) - avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest' ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati(anche apprendisti), cessati dal lavoro,
o loro aventi diritto (art.2120 c.c.); il comma 4° dell'art. 2 precisa che l' insolvenza è quella prevista dalla legge fallimentare di cui al R.D. 16.3.1942 n. 267 per le ipotesi di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
Il Fondo di Garanzia interviene, pertanto, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato, per una qualsivoglia causa prevista dalla legge, anche se avvenuta prima della dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro) a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 2, 5° comma., e art. 1, comma 2,
D.Lgs. 80/1992 che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare
267/1942, l'intervento del Fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato ad una previa verifica giudiziale del credito, da un controllo sullo stesso e della accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore-datore di lavoro. Gli imprenditori assoggettabili a procedure concorsuali sono quelli indicati dall'art. 1 della Legge Fallimentare 267/1942, ai sensi del quale:
“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento
o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”
Il Legislatore ha previsto, inoltre, ulteriori ipotesi in cui non si fa luogo all'apertura della procedura concorsuale, ossia:
- quando l'imprenditore non può più essere dichiarato fallito essendo trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art 10 L 267/1942);
- nel caso in cui risulti che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati accertati nel corso dell'istruttoria prefallimentare sia inferiore a 30.000,00. Il limite si intende riferito a tutti i debiti dell'azienda e non legati al singolo individuo (art 15 L
267/1942).
Il lavoratore, al fine di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale, pertanto, può esibire una copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti di cui agli artt.
10, 11, 15 comma 9 della Legge Fallimentare consistenti, rispettivamente, nella cessazione dell'impresa da oltre un anno, nella morte dell'imprenditore o nella consistenza di debiti complessivi dell'azienda in euro 30.000,00.
In tema di insolvenza del datore di lavoro, l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, nel prevedere l'obbligo del Fondo di garanzia dell' di pagare ai lavoratori le CP_1 retribuzioni delle ultime tre mensilità del rapporto, si riferisce a quelle per le quali sussiste effettivamente il diritto alla retribuzione, purché le stesse siano temporalmente collocate nel periodo di dodici mesi anteriori rispetto all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro (nella specie, dall'inizio dell'esecuzione), dovendosi ritenere che la disposizione fondi una presunzione "ex lege" di imputabilità dell'inadempimento allo stato di insolvenza solo ove il mancato pagamento si verifichi entro tale lasso di tempo (cfr. Corte Cass. n. 15415 del 01/07/2009).
Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l' , ai sensi del CP_1
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice della norma interna al diritto comunitario, gli ultimi tre mesi del rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata. Conseguentemente, i periodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali (nella specie, per sospensione di fatto dell'attività aziendale) devono essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di "ultimi tre mesi del rapporto", rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata.
(Cass.n. 10531 del 30/04/2010).
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Delineato il quadro normativo che interessa, la sua specificità e la ratio ispiratrice, va sottolineato che nel caso di specie parte ricorrente lamenta la mancata liquidazione delle somme dovute a titolo di crediti di lavoro per i mesi di febbraio, marzo ed aprile
2018
CP_ L' ha rigettato la domanda in quanto i crediti vantati risalgono ad un periodo antecedente al periodo di dodici mesi coperto dall' intervento del fondo di garanzia .
Al fine di verificare la legittimità di parte ricorrente occorre brevemente ripercorrere la normativa in materia.
L'art. 2 comma 1 d.lgs 80/1992 dispone che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa” .
La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e non di mero inadempimento dell'obbligazione retributiva, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata.
La Corte di Cassazione ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del
TFR o delle tre mensilità da parte del Fondo di garanzia ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti dei datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297c1t. (v.
Cass. n. 1886 del 2020 cit. e i precedenti ivi richiamati). Peraltro, armonizzando nell'ordinamento nazionale la Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE, che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 dir. 80/987 cit.), il governo italiano, nell'esercizio del delegato potere legislativo, ha derogato in me/ius le disposizioni comunitarie, introducendo il più favorevole spazio temporale annuale per l'ambito d'intervento della protezione previdenziale, in luogo del minor termine di sei mesi previsto dal legislatore comunitario. La fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata quindi delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (art. 2, digs. n. 80 cit., lett. a); per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoi-atore (art. 2 digs. n. 80 cit. , lett. c;
v., da ultimo,Cass. n. 24889 del 2019) .
Un cenno a parte merita la fattispecie indicata dal legislatore delegato nella lettera b) del citato articolo 2, comma 1, che pone, per l'accesso alla protezione previdenziale, il discrimine della «data di inizio dell'esecuzione forzata», per cui da detto momento (la data di inizio dell'esecuzione forzata e l'iniziativa così intrapresa dal lavoratore) deve contarsi, a ritroso, il periodo annuale nel cui novero si collocano i crediti del lavoratore, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che trovano tutela nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento.. La verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve dipanarsi lungo la direttrice del fatto costitutivo della prestazione pretesa, modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato o sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente non già nella cessazione del rapporto di lavoro (quanto al TFR) o nel mero inadempimento dell'obbligazione retributiva (quanto alle tre mensilità), ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione ai passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Con la sentenza 10 luglio 1997 (in causa C-373/95), la Corte di giustizia ha interpretato la direttiva comunitaria n. 80/987 nel senso che il termine da calcolare a ritroso decorre dalla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che ia garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo (v., fra le altre, Cass., n. 7877 del 2015). La Corte di giustizia ha anche ribadito che l'interpretazione derivante dal chiaro tenore letterale della norma risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal CP_2 resta collocata in un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa (in tal senso dovendosi escludere, come affermato, da ultimo, anche da Cass. n. 32 del 2020 cm, la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt 3 e 38 Cost.) (Cass. 16249/2020).
CP_ Nell specie parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine al motivo di rigetto dell' dilungandosi in valutazioni sulla prescrizione che, però, sono inconferenti nel caso di specie.
Orbene nel caso di specie la ricorrente è stata alle dipendenze della Parte_2 sino all'aprile 2018 e solo in data 11.03.22 è stata aperta la procedura
[...] concorsuale.
L'art. 2, comma 1, d.lgs. 80/92 circoscrive l'operatività della garanzia ai crediti diversi dal TFR non corrisposti “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”, purché rientrino entro un arco temporale predeterminato dalla stessa norma (12 mesi).
È evidente che l'ultima retribuzione chiesta (aprile 2018) risale ad oltre 12 mesi antecedenti all'apertura della copertura concorsuale con la conseguenza che l ricorso deve quindi essere rigettato.
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Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente in misura minima stante la non complessità delle questioni affrontate alla luce del DM 55/2014, cause di previdenza, scaglione fino a €5.200,00.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 852,00 oltre spese generali iva e cpa .
Benevento, 17.5.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari