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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/10/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
Il Presidente del. Dott. Michele Guernelli Pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5404/2025 RG ex art. 281/10 c.p.c. , 15 d.leg. 150/2011 promosso da avv. AMALIA in proprio Pt_1 Nei confronti di
Controparte_1
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 TUSG
Decisa sulle seguenti conclusioni: come da ricorso introduttivo
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'avv. ha proposto il 18.4.2025 (quindi entro il termine di 30 gg. secondo la Pt_1 giurisprudenza ormai consolidata) ricorso avverso il decreto 25.3.2025 notificato l'1.4.2025 di liquidazione del compenso del difensore da parte del giudice penale in relazione ad un procedimento N. 4803/2023 RG Trib. Monocratico di Bologna nei confronti di tale
[...] mmesso al PSS, imputato suo assistito di fiducia;
procedimento concluso con Per_1 sentenza 11.12.2023.
Lamenta che il decreto le aveva liquidato euro 851 sulla base del punto 2 del vigente protocollo del Tribunale id Bologna 7.6.2023- 8.4.2024 per le difese con PSS e d'ufficio, trattandosi giudizio abbreviato con unica udienza, e senza aumento per memorie difensive scritte, avendo il difensore solo redatto istanza per nomina di un interprete.
Insiste per la liquidazione richiesta di euro 1228,20 secondo il punto 3 del Protocollo, avendo depositato plurime memorie, e non essendo .il procedimento di particolare semplicità, dovendo quindi applicarsi il punto predetto non il punto 2 del protocollo.
2. Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
1 Il procedimento si è svolto ex art 127 ter c.p.c. e in presenza (discussione orale ex art. 281/6 c.p.c.).
3. Il ricorso è fondato. Il procedimento presupposto tenutosi in abbreviato si è sviluppato in due udienze e non in una soltanto (punto 3 del protocollo); le memorie del difensore sono state plurime e non meramente seriali (istanze per la nomina di interprete, per la traduzione dell'imputato detenuto, per l'ammissione al PSS); il procedimento non poteva definirsi abbreviato “semplice”, se non altro per l'estensione della motivazione della sentenza (n. 8 pagine) e la riserva della stessa ex art. 544 c.p.p. .
Va quindi liquidato in riforma del decreto impugnato il compenso complessivo richiesto di euro 1023,50 secondo il punto 3 del protocollo (doc. 3 ricorrente) oltre all'aumento per memorie scritte del 20% (euro 204,70) come da protocollo stesso, che ovviamente considera la normativa vigente ex d.m. 55/2014 e s.m.i. .
Vanno inoltre liquidate le spese del presente procedimento, nei minimi per la semplicità dello stesso e la contumacia della controparte (valori medi sulla differenza di euro 377,20 qui richiesta).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda istanza ed eccezione disattesa:
in riforma del decreto impugnato, liquida all'avv. LAMANNA AMALIA la somma complessiva di euro 1.228,20 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, in relazione al procedimento di cui sopra;
condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'avv. LAMANNA AMALIA , liquidate in euro 70 di anticipazioni ed euro 332 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, 8.10.2025
Il Presidente del. dott. Michele Guernelli
2
SEZIONE IV CIVILE
Il Presidente del. Dott. Michele Guernelli Pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5404/2025 RG ex art. 281/10 c.p.c. , 15 d.leg. 150/2011 promosso da avv. AMALIA in proprio Pt_1 Nei confronti di
Controparte_1
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 TUSG
Decisa sulle seguenti conclusioni: come da ricorso introduttivo
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'avv. ha proposto il 18.4.2025 (quindi entro il termine di 30 gg. secondo la Pt_1 giurisprudenza ormai consolidata) ricorso avverso il decreto 25.3.2025 notificato l'1.4.2025 di liquidazione del compenso del difensore da parte del giudice penale in relazione ad un procedimento N. 4803/2023 RG Trib. Monocratico di Bologna nei confronti di tale
[...] mmesso al PSS, imputato suo assistito di fiducia;
procedimento concluso con Per_1 sentenza 11.12.2023.
Lamenta che il decreto le aveva liquidato euro 851 sulla base del punto 2 del vigente protocollo del Tribunale id Bologna 7.6.2023- 8.4.2024 per le difese con PSS e d'ufficio, trattandosi giudizio abbreviato con unica udienza, e senza aumento per memorie difensive scritte, avendo il difensore solo redatto istanza per nomina di un interprete.
Insiste per la liquidazione richiesta di euro 1228,20 secondo il punto 3 del Protocollo, avendo depositato plurime memorie, e non essendo .il procedimento di particolare semplicità, dovendo quindi applicarsi il punto predetto non il punto 2 del protocollo.
2. Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
1 Il procedimento si è svolto ex art 127 ter c.p.c. e in presenza (discussione orale ex art. 281/6 c.p.c.).
3. Il ricorso è fondato. Il procedimento presupposto tenutosi in abbreviato si è sviluppato in due udienze e non in una soltanto (punto 3 del protocollo); le memorie del difensore sono state plurime e non meramente seriali (istanze per la nomina di interprete, per la traduzione dell'imputato detenuto, per l'ammissione al PSS); il procedimento non poteva definirsi abbreviato “semplice”, se non altro per l'estensione della motivazione della sentenza (n. 8 pagine) e la riserva della stessa ex art. 544 c.p.p. .
Va quindi liquidato in riforma del decreto impugnato il compenso complessivo richiesto di euro 1023,50 secondo il punto 3 del protocollo (doc. 3 ricorrente) oltre all'aumento per memorie scritte del 20% (euro 204,70) come da protocollo stesso, che ovviamente considera la normativa vigente ex d.m. 55/2014 e s.m.i. .
Vanno inoltre liquidate le spese del presente procedimento, nei minimi per la semplicità dello stesso e la contumacia della controparte (valori medi sulla differenza di euro 377,20 qui richiesta).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda istanza ed eccezione disattesa:
in riforma del decreto impugnato, liquida all'avv. LAMANNA AMALIA la somma complessiva di euro 1.228,20 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, in relazione al procedimento di cui sopra;
condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'avv. LAMANNA AMALIA , liquidate in euro 70 di anticipazioni ed euro 332 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, 8.10.2025
Il Presidente del. dott. Michele Guernelli
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