Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 2195/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
19/05/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 2195/2022 promossa
tra
, con l'avv. TE Bruzzese;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. Antonella CP_1
Francesca Paola Micheli e l'avv. Ettore Triolo
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/06/2022, la sig.ra Parte_1
proponeva ricorso avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole avente il protocollo n.6700.10/11/2021.0505117, con il quale si procedeva al CP_1
disconoscimento di n.51 giornate di lavoro agricolo nell'anno 2015; provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole avente protocollo CP_1
n.6700.10/11/2021.0505118, con il quale si procedeva al disconoscimento di n.102
competenze ed onorari.
Si costituiva l chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in CP_1
diritto.
Preliminarmente va rigetta l'eccezione di decadenza avanzata dal resistente.
Ed invero avverso i provvedimenti di disconoscimento notificati il 12/11/2021, parte ricorrente ha interposto ricorso amministrativo in data 09/12/2021 (nel termine di trenta giorni). Nel nuovo assetto normativo, il dies a quo del termine decadenziale di
120 giorni (data di definitività del provvedimento di accertamento), in caso di proposizione tempestiva del ricorso amm.vo in primo grado, decorre dalla comunicazione della relativa decisione ovvero, in mancanza, dallo spirare del termine di 90 giorni all'uopo fissato dalla legge (art. 11, comma 1 D.Leg.vo n. 375/1993). Nel
caso di specie) la competente Commissione adita, non avendo dato riscontro entro il termine previsto di 90 giorni ha fatto sì che si perfezionasse il c.d. silenzio-rigetto in data 09/03/2022; sicché è da tale data che decorre il termine di 120 giorni, e l'introduzione del ricorso in data 24/06/2022 è avvenuto entro il predetto termine (la cui scadenza sarebbe stata il 07/07/2022).
Nel merito il ricorso va accolto.
Oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal d.lgs.
n. 212 del 1946, conseguenza del mancato riconoscimento delle giornate lavorative ai fini delle prestazioni previdenziali. Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212
del 1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. Il rapporto di lavoro subordinato,
per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c, per il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. In
ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro,
l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento,
grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018).
Nel caso in esame, detta prova, per il periodo di interesse, relativo agli anni 2015 e
2016 è stata fornita. La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente è
scaturita da verbale ispettivo all'esito di accertamenti effettuati presso CP_1
l'azienda PA ON.
All'udienza del 17.05.2024 è stata escussa la teste : “Conosco la Testimone_1
sig.ra perché abbiamo abitiamo nello spesso paese ed abbiamo lavorato Parte_1 insieme lavorato per l'azienda agricola di ON PA nell'anno 2016. l'azienda PA si
trova a Monasterace ed i terreni sono dedicati ad agrumeti ed uliveti. Io e la sig.ra Pt_1 eravamo addetti alla raccolta delle arance e dei mandarini;
Nell'anno 2016 la sig.ra , Pt_1 come anche io, abbiamo lavorato da ottobre a dicembre. L'orario di lavoro era dalle sette di
mattina alle quattro di pomeriggio;
Era il sig. PA che ci faceva sapere, la sera precedente
se aveva bisogno di noi per la raccolta degli agrumi;
Con noi lavoravano altre persone di cui non
ricordo adesso i nomi. Il PA ci pagava € 45,00 al giorno”.
All'udienza del 18.11.2024 sono stati escussi i testi e . Testimone_2 Tes_3
Il teste ha dichiarato: “Conosco la signora in quanto ha Testimone_2 Parte_1
lavorato presso l'azienda di mio padre, PA ON, nell'anno 2015, se non ricordo male nei mesi di agosto, settembre ed ottobre. Se non ricordo male ha lavorato soltanto nel 2015 per la
ditta di mio padre. L'attività era quella di raccolta delle olive nei comuni di Monasterace e
Pt_ Pazzano, mentre nei comuni di Monasterace, e Santa TE di mandarini ed arance. Ci
occupavamo inoltre della lavorazione dei prodotti attraverso dei macchinari con i quali venivano
lavati, incerati e calibrati e posizionati nelle cassette e successivamente noi uomini poi provvedevamo a caricarli sui camion. L'orario di lavoro era dalle 07:00 alle 12:00, con un'ora di
pausa, per poi riprendere dalle 13:00 alle 16:00. Gli ordini venivano impartiti da mio padre la
mattina al magazzino dove c'era il punto di riunione a Monasterace. Il pagamento era di 45 euro al giorno e veniva effettuato in contanti mensilmente. Ho lavorato per la ditta PA ON
dal 2014 al 2018 circa. Ribadisco che la sig.ra all'interno del magazzino si occupava Pt_1 della lavorazione del prodotto e della sistemazione delle cassette. Probabilmente la sig. ra
veniva addetta alla pulizia dei terreni nonché all'irrigazione dei campi nei mesi in cui Pt_1 non c'era la raccolta”.
Il teste ha dichiarato: “Sono e mi chiamo nato a [...] il Tes_3 Tes_3
21/11/1962. Conosco la sig.ra in quanto mia vicina di casa e poi abbiamo Parte_1 lavorato insieme da PA ON nel 2016. Nel 2016, per conto di PA ON,
unitamente alla ricorrente ci siamo occupati della raccolta di agrumi a Monasterace nei terreni in
Pt_ c.da Mbua ed anche nei comuni di Santa TE e . Eravamo alle dipendenze di PA il
quale la mattina ci dava le direttive accompagnandoci con il furgone nei terreni dove lavorare.
ADR Mediamente eravamo cinque/sei lavoratori al giorno e non sempre eravamo le stesse
persone. Posso riferire che abbiamo lavorato da novembre a dicembre del 2016. La paga era di
circa 40/45 € giornaliere pagate in contanti ogni settimana. Posso riferire che quando non ci
occupavamo della raccolta degli agrumi, il PA ci faceva pulire i terreni per la raccolta delle olive, pulire il magazzino sito nel comune di Monasterace. I terreni di cui ci occupavamo della
Pt_ pulizia si trovavano andando verso il comune di ”.
Ebbene, tali dichiarazioni collimano con quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine al periodo lavorativo, poiché confermano le allegazioni in merito all'anno di lavoro rivendicato, alle mansioni svolte, alla località di esecuzione della prestazione ed alla retribuzione percepita nonché la subordinazione al datore di lavoro. Nel caso di specie,
l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima ha ottemperato all'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro. Dunque, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi sono emersi la tipologia delle mansioni svolte dalla ricorrente, l'orario di lavoro, la retribuzione, il vincolo di subordinazione, ovvero tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato. Contrariamente l'escussione dei testi di parte resistente, nella persona degli ispettori verbalizzanti, ha evidenziato come l'accertamento eseguito fosse avvenuto dopo circa due anni dopo la chiusura dell'attività aziendale. Pertanto, il solo accertamento documentale appare insufficiente a ricostruire l'effettività dei rapporti di lavori intrattenuti e quanto meno non è in grado di escludere l'esistenza del rapporto di lavoro rivendicato dalla ricorrente.
Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento da parte ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricola svolta per il numero di giornate e per gli anni indicati in ricorso, con conseguente dichiarazione del diritto di Parte_1
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 2015 e 2016.
Con ogni conseguenza di legge ed obbligo per l di provvedere ai relativi CP_1
adempimenti.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014, attesa l'assenza di questioni in fatto in diritto connotate di particolare complessità, esse sono liquidate come in dispositivo
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Parte_1
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente per 51 e 102 giornate lavorative, con ogni conseguenza di legge;
- Condanna altresì l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.300,00, oltre spese nella misura del 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 23/05/2025
IL GIUDICE
dott. Davide De Leo