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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FL FL, nata a [...] il [...], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 4.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria della Procura Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4.7.2022 la Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di FL FL ed avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 14.12.2020 irrevocabile il 6.10.2021; 2. ricorre per cassazione il difensore della FL lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 629bis e 420bis cod. proc. pen.: rileva che, con Penale Sent. Sez. 2 Num. 3912 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/12/2022 l'istanza di rescissione, la difesa aveva evidenziato che l'unica occasione in cui la FL aveva avuto notizia del procedimento a suo carico era stata la notifica della informazione di garanzia poiché tutte le altre, pur regolari, non avevano mai di fatto raggiunto l'istante che aveva appreso del processo soltanto all'esito della condanna e con la richiesta del difensore di ufficio di pagamento dei propri onorari;
segnala che la Corte di appello ha respinto l'istanza di rescissione evocando un duplice profilo di "colpa" della FL ma, in tal modo, facendo errata applicazione dei principi in materia di processo in absentia cui può farsi luogo soltanto nel caso in cui sia acquisita certezza della sua conoscenza da parte dell'imputato; aggiunge che la regola generale soffre una eccezione soltanto nel caso di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o ad atti del procedimento su cui, nel caso di specie, la Corte ha invece omesso ogni necessario approfondimento: a tal fine milita la indicazione della stessa parte civile come, anche, il certificato di residenza in Paderno Dugnano;
richiama, a tal proposito, la più recente giurisprudenza di questa Corte;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che nel caso di specie la ricorrente, omettendo di comunicare la variazione del domicilio, si è posta volontariamente e consapevolmente nella condizione di non poter essere raggiunta dalle notifiche relative al processo ravvisandosi, perciò, un profilo ignoranza non incolpevole. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inondato. 1. La difesa di FL FL aveva chiesto la rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Monza del 14.12.2020 definitiva in data 6.10.2021. In particolare, aveva dedotto che nel corso dell'intero procedimento costei era stata assistita da un difensore di ufficio assegnatole in occasione della redazione del verbale di elezione di domicilio e che - irritualmente dichiarata assente per tutta la sua durata - aveva appreso dell'esistenza del processo soltanto in data 28.2.2022, in occasione della ricezione della raccomandata del difensore recante la richiesta di liquidazione dei propri onorari con allegata nota spese. Aveva aggiunto che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini era stata disposta presso il domicilio eletto ed era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. pen. con la spedizione della raccomandata di conferma, mai ricevuta dalla ricorrente, laddove le ulteriori notifiche erano state eseguite via PEC al difensore che non aveva mai ritenuto di doverla notiziare. Aveva rilevato che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato mediante deposito nella casa comunale con spedizione di raccomandata mai ricevuta e non preceduta da nuove ricerche;
allo stesso modo era avvenuto per la citazione per il giudizio di appello. 2. La Corte di Appello, nel respingere la richiesta di rescissione dei giudicato, ha chiarito che, nel caso di specie, l'istante aveva eletto domicilio presso la propria abitazione dove le erano stati notificati sia l'avviso di conclusione delle indagini che il decreto di citazione a giudizio;
ha spiegato che la prima notifica era stata eseguita correttamente nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 157 cod. proc. pen. ad onta dell'erronea indicazione contenuta nell'avviso recapitato alla destinata ria. Altrettanto regolare, secondo la Corte di Appello, era stata la notifica del decreto dì citazione a giudizio avendo l'ufficiale giudiziario proceduto ad effettuare due accessi diversi in giorni ed ore differenti prima di depositare l'atto presso la Casa Comunale. Ne consegue, secondo la Corte, che la ignoranza del processo era stata dovuta ad una condotta "colpevole" dell'imputata che aveva modificato I proprio domicilio senza darne avviso all'autorità giudiziaria procedente per cui anche il giudizio di appello, secondo la Corte, è stato introdotto regolarmente con la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.. 3. La decisione della Corte di appello di Milano è corretta: è vero, infatti, che la FL è stata assistita da un difensore di ufficio e, tuttavia, è pur vero che l'indagata aveva eletto domicilio presso la propria abitazione ed aveva omesso di dare notizia del suo allontanamento così, colpevolmente, rendendo impossibile la notifica che aveva dovuto essere eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.. 4. In tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale 3 comportamento (cfr., così, Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini Marcel, Rv. 281851 - 01). Tanto premesso, ritiene il collegio di aderire all'orientamento, già fatto proprio da questa Sezione, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (cfr., così, Sez. 2 - , n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972 01; Sez. 2 - , n. 14375 del 31/03/2021, Ni Inguang, Rv. 281101 - 02; cfr., ancora, Sez. 2 - , n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01, in cui la Corte ha chiarito che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia). 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20.12.2022
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria della Procura Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4.7.2022 la Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di FL FL ed avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 14.12.2020 irrevocabile il 6.10.2021; 2. ricorre per cassazione il difensore della FL lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 629bis e 420bis cod. proc. pen.: rileva che, con Penale Sent. Sez. 2 Num. 3912 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/12/2022 l'istanza di rescissione, la difesa aveva evidenziato che l'unica occasione in cui la FL aveva avuto notizia del procedimento a suo carico era stata la notifica della informazione di garanzia poiché tutte le altre, pur regolari, non avevano mai di fatto raggiunto l'istante che aveva appreso del processo soltanto all'esito della condanna e con la richiesta del difensore di ufficio di pagamento dei propri onorari;
segnala che la Corte di appello ha respinto l'istanza di rescissione evocando un duplice profilo di "colpa" della FL ma, in tal modo, facendo errata applicazione dei principi in materia di processo in absentia cui può farsi luogo soltanto nel caso in cui sia acquisita certezza della sua conoscenza da parte dell'imputato; aggiunge che la regola generale soffre una eccezione soltanto nel caso di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o ad atti del procedimento su cui, nel caso di specie, la Corte ha invece omesso ogni necessario approfondimento: a tal fine milita la indicazione della stessa parte civile come, anche, il certificato di residenza in Paderno Dugnano;
richiama, a tal proposito, la più recente giurisprudenza di questa Corte;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che nel caso di specie la ricorrente, omettendo di comunicare la variazione del domicilio, si è posta volontariamente e consapevolmente nella condizione di non poter essere raggiunta dalle notifiche relative al processo ravvisandosi, perciò, un profilo ignoranza non incolpevole. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inondato. 1. La difesa di FL FL aveva chiesto la rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Monza del 14.12.2020 definitiva in data 6.10.2021. In particolare, aveva dedotto che nel corso dell'intero procedimento costei era stata assistita da un difensore di ufficio assegnatole in occasione della redazione del verbale di elezione di domicilio e che - irritualmente dichiarata assente per tutta la sua durata - aveva appreso dell'esistenza del processo soltanto in data 28.2.2022, in occasione della ricezione della raccomandata del difensore recante la richiesta di liquidazione dei propri onorari con allegata nota spese. Aveva aggiunto che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini era stata disposta presso il domicilio eletto ed era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. pen. con la spedizione della raccomandata di conferma, mai ricevuta dalla ricorrente, laddove le ulteriori notifiche erano state eseguite via PEC al difensore che non aveva mai ritenuto di doverla notiziare. Aveva rilevato che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato mediante deposito nella casa comunale con spedizione di raccomandata mai ricevuta e non preceduta da nuove ricerche;
allo stesso modo era avvenuto per la citazione per il giudizio di appello. 2. La Corte di Appello, nel respingere la richiesta di rescissione dei giudicato, ha chiarito che, nel caso di specie, l'istante aveva eletto domicilio presso la propria abitazione dove le erano stati notificati sia l'avviso di conclusione delle indagini che il decreto di citazione a giudizio;
ha spiegato che la prima notifica era stata eseguita correttamente nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 157 cod. proc. pen. ad onta dell'erronea indicazione contenuta nell'avviso recapitato alla destinata ria. Altrettanto regolare, secondo la Corte di Appello, era stata la notifica del decreto dì citazione a giudizio avendo l'ufficiale giudiziario proceduto ad effettuare due accessi diversi in giorni ed ore differenti prima di depositare l'atto presso la Casa Comunale. Ne consegue, secondo la Corte, che la ignoranza del processo era stata dovuta ad una condotta "colpevole" dell'imputata che aveva modificato I proprio domicilio senza darne avviso all'autorità giudiziaria procedente per cui anche il giudizio di appello, secondo la Corte, è stato introdotto regolarmente con la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.. 3. La decisione della Corte di appello di Milano è corretta: è vero, infatti, che la FL è stata assistita da un difensore di ufficio e, tuttavia, è pur vero che l'indagata aveva eletto domicilio presso la propria abitazione ed aveva omesso di dare notizia del suo allontanamento così, colpevolmente, rendendo impossibile la notifica che aveva dovuto essere eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.. 4. In tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale 3 comportamento (cfr., così, Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini Marcel, Rv. 281851 - 01). Tanto premesso, ritiene il collegio di aderire all'orientamento, già fatto proprio da questa Sezione, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (cfr., così, Sez. 2 - , n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972 01; Sez. 2 - , n. 14375 del 31/03/2021, Ni Inguang, Rv. 281101 - 02; cfr., ancora, Sez. 2 - , n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01, in cui la Corte ha chiarito che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia). 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20.12.2022