CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2023, n. 38987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38987 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PANIAGUA DE AG CHARI nato il [...] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al calcolo della diminuzione della pena per il rito abbreviato e l'annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata con rideterminazione della pena;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38987 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte di appello di Genova, a seguito del gravame interposto nell'interesse di RI AG De IA, ha rideterminato in cinque mesi e venti giorni di reclusione ed euro duecentoventisei di multa la pena inflitta alla medesima imputata, e ha confermato nel resto la pronuncia in data 30 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per tentato furto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento e da tre persone (artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.), riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno con giudizio di equivalenza. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, nel rideterminare la pena, avrebbe erroneamente applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato, segnatamente riducendo la pena detentiva in misura inferiore a un terzo. 3. La fondatezza del ricorso impone di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale. In effetti, per quel che qui rileva, la Corte di appello ha determinato la pena detentiva per il delitto tentato in imputazione in mesi otto di reclusione, riducendola ex art. 442, comma 1, a cinque mesi e venti giorni e non - come sarebbe stato corretto - a cinque mesi e dieci giorni. Ne deriva che: deve tenersi conto del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla pronuncia impugnata (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»); e deve rilevarsi il difetto della querela, che non consta in atti (cfr. pure quanto rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nella nota in data 21 giugno 2023 a riscontro della richiesta inviata da questa Corte tramite l'Ufficio per il processo); con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita in difetto di querela. Così deciso il 22/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al calcolo della diminuzione della pena per il rito abbreviato e l'annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata con rideterminazione della pena;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38987 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte di appello di Genova, a seguito del gravame interposto nell'interesse di RI AG De IA, ha rideterminato in cinque mesi e venti giorni di reclusione ed euro duecentoventisei di multa la pena inflitta alla medesima imputata, e ha confermato nel resto la pronuncia in data 30 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per tentato furto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento e da tre persone (artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.), riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno con giudizio di equivalenza. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, nel rideterminare la pena, avrebbe erroneamente applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato, segnatamente riducendo la pena detentiva in misura inferiore a un terzo. 3. La fondatezza del ricorso impone di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale. In effetti, per quel che qui rileva, la Corte di appello ha determinato la pena detentiva per il delitto tentato in imputazione in mesi otto di reclusione, riducendola ex art. 442, comma 1, a cinque mesi e venti giorni e non - come sarebbe stato corretto - a cinque mesi e dieci giorni. Ne deriva che: deve tenersi conto del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla pronuncia impugnata (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»); e deve rilevarsi il difetto della querela, che non consta in atti (cfr. pure quanto rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nella nota in data 21 giugno 2023 a riscontro della richiesta inviata da questa Corte tramite l'Ufficio per il processo); con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita in difetto di querela. Così deciso il 22/06/2023.