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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 01/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 746/2024 promossa
DA
C.F. Parte_1
con sede legale a Campofilone, in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore nonché personalmente C.F. Parte_1 Parte_1
, , C.F. , e C.F._1 Parte_1 C.F._2 Parte_2
, C.F. , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti
[...] C.F._3
allegata al ricorso, dall'avv. Ciarrocchi Nazzareno, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle CP_1
liti a rogito del notaio di Roma del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Per_1
Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del I aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024 la società agricola Parte_1
, nonché personalmente i soci e
[...] Parte_1 Parte_1
proponevano opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 01-002914144, Parte_2
01-002271836, 01-002714838, 01-002714835, 01-002714839 e 01-002714837, loro notificate in 28 novembre 2024, con le quali era stato ingiunto ai predetti ed alla società quale obbligato solidale il pagamento della somma di € 5.683,64 per supposta violazione relativa al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferibile al 2013, contestando la legittimità dell'atto opposto per tardiva notifica dell'accertamento presupposto, avvenuta il 12 novembre 2019, e conseguente decadenza dal potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, nonché per la maturazione del termine di prescrizione tra la notifica dell'accertamento e quella delle ordinanze- ingiunzioni.
Eccepivano, altresì, la non soggezione alla sanzione, avendo essi aderito alla rottamazione cd. quater
e pagato le relative rate.
Insistevano nell'annullamento delle citate ordinanze-ingiunzioni.
Con memoria depositata il 16 febbraio 2025 si costituiva l' domandando la cessazione CP_1
della materia del contendere, essendo state annullate in via di autotutela le ordinanze-ingiunzioni opposte, con compensazione delle spese in ragione dell'acquiescenza all'orientamento del Tribunale
e dei contrastanti giurisprudenziali in materia.
La causa, istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del I aprile 2025, in cui i ricorrenti si sono associato alla cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna di controparte alla rifusione delle spese, e viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e motivi della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
In aderenza alle concordi richieste delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'intervento annullamento, in via amministrativa, dell'ordinanza- ingiunzioni opposte nn. 01-002914144, 01-002271836, 01-002714838, 01-002714835, 01-
002714839 e 01-002714837.
Quanto alle spese, in applicazione del criterio di soccombenza virtuale, va rilevato che l' ha agito in senso conforme alla richiesta del ricorrente senza indugio dall'instaurazione del CP_1
contraddittorio e che sulla questione giuridica sottesa sul dies a quo da cui computare i termini per la notifica dell'accertamento, effettivamente avvenuta nel novembre del 2019, vi sono contrastanti orientamenti.
Ne discende la compensazione delle spese, anche tenuto conto della complessità della questione giuridica sottesa alla decorrenza del termine di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 a seguito di depenalizzazione dell'illecito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio. Fermo, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan