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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/12/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2820-25
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa RI AO Presidente rel-est dott. Michele MOGGI Giudice dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2820/25 V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. , laureata in economia, professione C.F._1 admissions officer c/o scuola Internazionale di Siena elettivamente domiciliata in Via Banchi di Sopra n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Peri (C.F. ), che C.F._2 la rappresentata e difende, come per procura ad litem in calce al ricorso e
, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]26, Parte_2 C.F. , laurea in psicologia del lavoro, professione project c/o la SK (all. C.F._3 n. 2), elettivamente domiciliato in Siena, Via dei Montanini 87, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Peruzzi (C.F. ), che lo rappresentata e difende, come per procura ad C.F._4 litem in calce al ricorso
Ricorrenti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione di quanto previsto dall'art. 473-bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato conclusioni scritte nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare rilevato che è stata omologata la separazione consensuale con sentenza del 29.7.2024,che la convivenza non è mai ripresa così che appare manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
dato atto che Il P.m. ha ricevuto gli atti in data in data 20.8.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e così provvede : Parte_1 Parte_2
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Castelnuovo Berardenga (SI) in data Parte_1 Parte_2 22.8.2009, trascritto nel registro degli atti relativi di detto Comune per l'anno 2009, atto n. 451 Parte I Serie A alle seguenti condizioni :
CONDIZIONI
1) Residenza e assegnazione della casa familiare - Le parti, continueranno a vivere separate, libere di stabilire ove ritenuto più opportuno la loro residenza/domicilio, con reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza;
il dr. continuerà ad abitare la Pt_2 casa familiare, sito in Siena, Strada di Busseto n. 24/26, e la dr.ssa si è già trasferita Pt_1 unitamente ai due figli in un immobile sito in Siena, Via dei Rossi n. 80. Entrambi i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre.
2) Affidamento condiviso – I due genitori concordano che sia mantenuto l'affido condiviso del figli minori ad entrambi, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, provvedendo di comune accordo, che le decisioni più importanti nell'interesse di e Per_1 Per_2 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, impegnandosi espressamente a consultarsi preventivamente, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative agli stessi. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Modalità di tenuta – I genitori riconoscono il diritto dei figli ad avere un solido rapporto con entrambe le figure genitoriali, obbligandosi a favorire negli stessi l'affetto ed il rispetto verso l'altro, ragion per cui concordano le seguenti modalità di frequentazione: il padre terrà con sé i figli:
- a settimane alterne, un giorno infrasettimanale, indicativamente individuato nel martedì, prelevandoli dall'uscita della scuola con pernottamento e con obbligo di riaccompagnarli a scuola la mattina del mercoledì successivo;
- nonché, sempre nella stessa settimana, il fine settimana dal venerdì pomeriggio, con obbligo di andarli a prendere all'uscita di scuola, con pernottamenti del venerdì, sabato e domenica e con l'obbligo di riaccompagnarli a scuola la mattina del lunedì successivo;
-sempre secondo il criterio dell'alternanza, nella settimana successiva, in cui i figli staranno con la madre nel fine settimana, (dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina) il padre li terrà con sé due pomeriggi antecedenti, individuati orientativamente nel mercoledì e nel giovedì, prelevandoli dall'uscita della scuola con pernottamenti del mercoledì e giovedì e con obbligo di riaccompagnarli a scuola nelle successive giornate del giovedì e venerdì;
- resta inteso che ove i giorni dovessero variare di settimana in settimana, a causa del cambio improvviso per impegni personali e/o di lavoro di entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni anche scolastici e le esigenze dei minori e dell'altro genitore, dovrà essere dato tempestivo e reciproco preavviso.
Inoltre i coniugi stabiliscono che:
- per le Festività Natalizie: ad anni alterni, un genitore starà con i figli dall'inizio delle vacanze scolastiche (in genere, 22 dicembre) al 29 dicembre compreso permettendo comunque ai figli di trascorrere con l'altro genitore la cena della vigilia di Natale, con obbligo di quest'ultimo di accompagnarli dall'altro genitore prima del pranzo del giorno del 25 dicembre, alternandolo di anno in anno;
e l'altro genitore starà con gli stessi dal 30 dicembre al rientro a scuola (in genere, 7 o 8 gennaio) compresi;
per le festività natalizie del corrente anno 2024 i figli staranno con la madre nel primo periodo individuato.
- per le Festività Pasquali: i figli trascorreranno l'intero periodo con un genitore secondo il principio dell'alternanza; per le festività pasquali del prossimo anno 2025 i figli staranno con il padre;
- per entrambi i periodi di dette festività (natalizie e pasquali) i genitori alterneranno tali periodi ogni anno, concordando fin d'ora la possibilità di effettuare scambi reciproci di giorni o frazioni di giorni, in cui tenere i figli, in base alle esigenze di ciascuno;
- per le vacanze estive ogni genitore starà con i figli per 2 settimane, anche non consecutive, (impegnandosi a comunicare e concordare con l'altro genitore entro la metà del mese di maggio le date per evitare che tali periodi possano coincidere con le date delle ferie dell'altro) e comunque comunicando all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie;
nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico compresa la tenuta dei figli minori anche la mattina in cui non andranno a scuola, salvo diverso accordo tra i genitori;
per il 2025, i genitori hanno già raggiunto un accordo su come suddividere il periodo di vacanze estive. Si precisa che le vacanze estive inizieranno dall'uscita di scuola, fino al mattino della ripresa scolastica.
- nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorrere con i figli un periodo di ferie infrannuale (al di fuori dei sopraindicati periodi estivi) di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali dei propri figli;
- in ogni caso, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro tutti gli eventuali spostamenti per ferie (e ovviamente indirizzi e numeri telefonici fissi), e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra i figli e l'altro genitore.
- per quanto riguardano i compleanni dei due minori, a prescindere dal loro collocamento secondo il calendario ordinario, sarà consentito all'altro genitore, la possibilità di trascorrere mezza giornata insieme al minore, e ciò anche per effettuare la consegna personale del regalo al minore;
resta inteso che i genitori, ove possibile, organizzeranno nella data da loro ritenuta più opportuna una festa di compleanno alla quale entrambi saranno presenti, sostenendone le spese in egual misura, previo accordo sulle stesse;
- i genitori, naturalmente mantenendo un reciproco equilibrio nei periodi di convivenza con i figli derivante dall'affidamento condiviso, potranno inoltre sempre concordare, con la massima elasticità e flessibilità, modalità di convivenza diverse o sostitutive di quelle previste nel presente ricorso, nell'ottica di favorire un sereno ed equilibrato sviluppo dei minori;
- sempre al fine di favorire il rapporto dei figli con i nonni materni e nonni paterni, già frequentati abitualmente dai minori, i coniugi, ferma restando la loro autonomia organizzativa nei momenti di rispettiva spettanza, in caso di impossibilità, in ragione dei propri impegni lavorativi, convengono di poter ricorrere all'aiuto dei nonni, o per provvedere all'accompagnamento o al prelievo dei minori a scuola o alle attività extrascolastiche;
- si conviene altresì che ove un genitore fosse impossibilitato (per impegni lavorativi o altro) a tenere i minori per un intero giorno, dovrà comunque privilegiare preliminarmente la disponibilità dell'altro genitore a tenere i figli, prima di rivolgersi ad altri familiari o a terzi;
- infine, senza alterare il calendario delle vacanze stabilito per i genitori, previo accordo di quest'ultimi, e qualora i bambini lo desiderino, potranno recarsi in vacanza con i nonni materni e/o con i nonni paterni, pariteticamente, per una settimana di vacanza (estiva), che non sia consecutiva con i 15 gg del genitore di riferimento con i predetti nonni;
- quando i minori sono con il genitore (o i nonni) presso i quali pernottano, potranno ricevere una telefonata da parte dell'altro, prima di cena e al mattino quando non andranno a scuola;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori. Ciascun genitore assume infine, quale proprio obbligo, quello di evitare ogni e qualsiasi coinvolgimento dei figli in eventuali questioni che dovessero sorgere in futuro, così come si obbligano ad un graduale inserimento e frequentazione di eventuali nuovi compagni/e, rispettoso dei tempi e delle esigenze dei minori e comunque alla costante presenza del medesimo genitore.
4) Contributo al mantenimento dei figli – - Stante la diversità reddituale dei coniugi e la prevalente convivenza dei due figli con la madre, presso la quale risiederanno, il dr. Pt_2 continuerà a corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei minori, nella misura di € 400,00 (quattrocentoeuro) mensili, da considerarsi al 50% per ciascun figlio, per 12 mensilità annue, da corrispondersi, in via anticipata con valuta entro il 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario presso il c/c aperto presso Fideuram, IBAN [...] intestato alla medesima dr.ssa ; il contributo di cui sopra sarà Parte_1 rivalutato annualmente, nella misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
la madre, provvederà comunque, alla contribuzione del mantenimento dei figli, anche in misura diretta, considerando sia i tempi di permanenza presso la di lei abitazione, nonché l'accudimento e la cura nei compiti domestici;
5) Mantenimento diretto dei figli – La madre, provvederà comunque, alla contribuzione del mantenimento dei figli, anche in misura diretta, considerando sia i tempi di permanenza presso la di lei abitazione nonché l'accudimento e la cura nei compiti domestici;
ovviamente anche il padre provvederà alle spese ordinarie durante eventuali periodi di convivenza con gli stessi.
6) Spese straordinarie - Le spese di natura straordinaria relative ad entrambi i figli, ovverosia quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo come da protocollo adottato dall'ecc.mo
Tribunale con le modalità di comunicazione ivi previste, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vengono indicate come segue:
A) le spese mediche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture pubbliche, le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN, spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal SSN;
esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: mediche sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, spese farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici), trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN ma effettuati privatamente.
B) le spese scolastiche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
corsi di recupero e/o lezioni private;
dotazione; informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
mensa scolastica;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie, rette e assicurazioni imposte per la frequentazione di istituti privati, ad eccezione di tutte le spese per l'iscrizione e per le quote mensili, inerenti alla scuola internazionale per entrambi i figli che resteranno totalmente a carico della sig.ra ; Pt_1 nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all'estero, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
corsi di specializzazione o master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
C) le spese extrascolastiche.
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
centro ricreativo estivo, se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
spese di manutenzione, (mantenimento riparazioni, cambio gomme), bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, di lingue, attività sportive ludiche e ricreative (pittura, teatro etc), e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), corsi di musica e strumenti musicali, spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi, dotazione informatica (cellulare/pc/tablet), eventuali acquisti di auto o altri mezzi di trasporto per il figlio;
le spese per viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio.
7) Modalità di comunicazione delle spese straordinarie - Le spese che non prevedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate su semplice richiesta del genitore che le ha anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa nelle modalità sotto indicate;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email, whatsapp o altra idonea dimostrativa della ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse modalità di cui sopra, nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta.
Per tutte le spese straordinarie, il genitore anticipatario delle stesse è tenuto ad inviare all'altro genitore (a mezzo fax, raccomandata, anche a mano, o e-mail o altro mezzo, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica whatsapp o altra idonea, purché comprovante l'avvenuta ricezione) la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa;
il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 100,00 al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, entrambi i genitori metteranno a disposizione, ciascuno per la propria quota, la somma necessaria.
8) Detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate ai figli stessi. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9) Assegno universale ed altro beneficio - Le parti convengono che l'importo mensilmente percepito dalla dr.ssa , a titolo di assegno unico, per n. 12 mensilità all'anno, continuerà Pt_1 ad essere al 100% di sua esclusiva spettanza, obbligandosi fin d'ora il dr. a mettere a Pt_2 disposizione ogni e qualsiasi documentazione necessaria per provvedere a rinnovare tale richiesta. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie.
10) Patrimonio comune - I coniugi, dichiarando altresì di aver già concordato separatamente la relativa divisione del complessivo patrimonio comune e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere e rinunziano, altresì, espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di natura economica, dandosi atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei risparmi e dei beni mobili, regali di matrimonio, effetti personali, bollette relative alle utenze, tasse, imposte, rate di mutuo e quant'altro, ad eccezione delle pattuizioni economiche di cui ai punti n. 4,5,6,8 e 9 del presente ricorso.
10) Autosufficienza economica reddituale - I coniugi, fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, stante l'autosufficienza economica di entrambi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o di assegno divorzile e/o di alimenti, dichiarando altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
11) Espatrio - Le parti, qualora fosse necessario, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di documentazione equipollente anche per i figli minori e per gli eventuali successivi rinnovi.
12) Spese legali - Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti. 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 1.12.2025
La Presidente est
RI AO
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa RI AO Presidente rel-est dott. Michele MOGGI Giudice dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2820/25 V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. , laureata in economia, professione C.F._1 admissions officer c/o scuola Internazionale di Siena elettivamente domiciliata in Via Banchi di Sopra n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Peri (C.F. ), che C.F._2 la rappresentata e difende, come per procura ad litem in calce al ricorso e
, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]26, Parte_2 C.F. , laurea in psicologia del lavoro, professione project c/o la SK (all. C.F._3 n. 2), elettivamente domiciliato in Siena, Via dei Montanini 87, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Peruzzi (C.F. ), che lo rappresentata e difende, come per procura ad C.F._4 litem in calce al ricorso
Ricorrenti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione di quanto previsto dall'art. 473-bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato conclusioni scritte nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare rilevato che è stata omologata la separazione consensuale con sentenza del 29.7.2024,che la convivenza non è mai ripresa così che appare manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
dato atto che Il P.m. ha ricevuto gli atti in data in data 20.8.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e così provvede : Parte_1 Parte_2
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Castelnuovo Berardenga (SI) in data Parte_1 Parte_2 22.8.2009, trascritto nel registro degli atti relativi di detto Comune per l'anno 2009, atto n. 451 Parte I Serie A alle seguenti condizioni :
CONDIZIONI
1) Residenza e assegnazione della casa familiare - Le parti, continueranno a vivere separate, libere di stabilire ove ritenuto più opportuno la loro residenza/domicilio, con reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza;
il dr. continuerà ad abitare la Pt_2 casa familiare, sito in Siena, Strada di Busseto n. 24/26, e la dr.ssa si è già trasferita Pt_1 unitamente ai due figli in un immobile sito in Siena, Via dei Rossi n. 80. Entrambi i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre.
2) Affidamento condiviso – I due genitori concordano che sia mantenuto l'affido condiviso del figli minori ad entrambi, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, provvedendo di comune accordo, che le decisioni più importanti nell'interesse di e Per_1 Per_2 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, impegnandosi espressamente a consultarsi preventivamente, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative agli stessi. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Modalità di tenuta – I genitori riconoscono il diritto dei figli ad avere un solido rapporto con entrambe le figure genitoriali, obbligandosi a favorire negli stessi l'affetto ed il rispetto verso l'altro, ragion per cui concordano le seguenti modalità di frequentazione: il padre terrà con sé i figli:
- a settimane alterne, un giorno infrasettimanale, indicativamente individuato nel martedì, prelevandoli dall'uscita della scuola con pernottamento e con obbligo di riaccompagnarli a scuola la mattina del mercoledì successivo;
- nonché, sempre nella stessa settimana, il fine settimana dal venerdì pomeriggio, con obbligo di andarli a prendere all'uscita di scuola, con pernottamenti del venerdì, sabato e domenica e con l'obbligo di riaccompagnarli a scuola la mattina del lunedì successivo;
-sempre secondo il criterio dell'alternanza, nella settimana successiva, in cui i figli staranno con la madre nel fine settimana, (dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina) il padre li terrà con sé due pomeriggi antecedenti, individuati orientativamente nel mercoledì e nel giovedì, prelevandoli dall'uscita della scuola con pernottamenti del mercoledì e giovedì e con obbligo di riaccompagnarli a scuola nelle successive giornate del giovedì e venerdì;
- resta inteso che ove i giorni dovessero variare di settimana in settimana, a causa del cambio improvviso per impegni personali e/o di lavoro di entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni anche scolastici e le esigenze dei minori e dell'altro genitore, dovrà essere dato tempestivo e reciproco preavviso.
Inoltre i coniugi stabiliscono che:
- per le Festività Natalizie: ad anni alterni, un genitore starà con i figli dall'inizio delle vacanze scolastiche (in genere, 22 dicembre) al 29 dicembre compreso permettendo comunque ai figli di trascorrere con l'altro genitore la cena della vigilia di Natale, con obbligo di quest'ultimo di accompagnarli dall'altro genitore prima del pranzo del giorno del 25 dicembre, alternandolo di anno in anno;
e l'altro genitore starà con gli stessi dal 30 dicembre al rientro a scuola (in genere, 7 o 8 gennaio) compresi;
per le festività natalizie del corrente anno 2024 i figli staranno con la madre nel primo periodo individuato.
- per le Festività Pasquali: i figli trascorreranno l'intero periodo con un genitore secondo il principio dell'alternanza; per le festività pasquali del prossimo anno 2025 i figli staranno con il padre;
- per entrambi i periodi di dette festività (natalizie e pasquali) i genitori alterneranno tali periodi ogni anno, concordando fin d'ora la possibilità di effettuare scambi reciproci di giorni o frazioni di giorni, in cui tenere i figli, in base alle esigenze di ciascuno;
- per le vacanze estive ogni genitore starà con i figli per 2 settimane, anche non consecutive, (impegnandosi a comunicare e concordare con l'altro genitore entro la metà del mese di maggio le date per evitare che tali periodi possano coincidere con le date delle ferie dell'altro) e comunque comunicando all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie;
nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico compresa la tenuta dei figli minori anche la mattina in cui non andranno a scuola, salvo diverso accordo tra i genitori;
per il 2025, i genitori hanno già raggiunto un accordo su come suddividere il periodo di vacanze estive. Si precisa che le vacanze estive inizieranno dall'uscita di scuola, fino al mattino della ripresa scolastica.
- nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorrere con i figli un periodo di ferie infrannuale (al di fuori dei sopraindicati periodi estivi) di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali dei propri figli;
- in ogni caso, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro tutti gli eventuali spostamenti per ferie (e ovviamente indirizzi e numeri telefonici fissi), e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra i figli e l'altro genitore.
- per quanto riguardano i compleanni dei due minori, a prescindere dal loro collocamento secondo il calendario ordinario, sarà consentito all'altro genitore, la possibilità di trascorrere mezza giornata insieme al minore, e ciò anche per effettuare la consegna personale del regalo al minore;
resta inteso che i genitori, ove possibile, organizzeranno nella data da loro ritenuta più opportuna una festa di compleanno alla quale entrambi saranno presenti, sostenendone le spese in egual misura, previo accordo sulle stesse;
- i genitori, naturalmente mantenendo un reciproco equilibrio nei periodi di convivenza con i figli derivante dall'affidamento condiviso, potranno inoltre sempre concordare, con la massima elasticità e flessibilità, modalità di convivenza diverse o sostitutive di quelle previste nel presente ricorso, nell'ottica di favorire un sereno ed equilibrato sviluppo dei minori;
- sempre al fine di favorire il rapporto dei figli con i nonni materni e nonni paterni, già frequentati abitualmente dai minori, i coniugi, ferma restando la loro autonomia organizzativa nei momenti di rispettiva spettanza, in caso di impossibilità, in ragione dei propri impegni lavorativi, convengono di poter ricorrere all'aiuto dei nonni, o per provvedere all'accompagnamento o al prelievo dei minori a scuola o alle attività extrascolastiche;
- si conviene altresì che ove un genitore fosse impossibilitato (per impegni lavorativi o altro) a tenere i minori per un intero giorno, dovrà comunque privilegiare preliminarmente la disponibilità dell'altro genitore a tenere i figli, prima di rivolgersi ad altri familiari o a terzi;
- infine, senza alterare il calendario delle vacanze stabilito per i genitori, previo accordo di quest'ultimi, e qualora i bambini lo desiderino, potranno recarsi in vacanza con i nonni materni e/o con i nonni paterni, pariteticamente, per una settimana di vacanza (estiva), che non sia consecutiva con i 15 gg del genitore di riferimento con i predetti nonni;
- quando i minori sono con il genitore (o i nonni) presso i quali pernottano, potranno ricevere una telefonata da parte dell'altro, prima di cena e al mattino quando non andranno a scuola;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori. Ciascun genitore assume infine, quale proprio obbligo, quello di evitare ogni e qualsiasi coinvolgimento dei figli in eventuali questioni che dovessero sorgere in futuro, così come si obbligano ad un graduale inserimento e frequentazione di eventuali nuovi compagni/e, rispettoso dei tempi e delle esigenze dei minori e comunque alla costante presenza del medesimo genitore.
4) Contributo al mantenimento dei figli – - Stante la diversità reddituale dei coniugi e la prevalente convivenza dei due figli con la madre, presso la quale risiederanno, il dr. Pt_2 continuerà a corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei minori, nella misura di € 400,00 (quattrocentoeuro) mensili, da considerarsi al 50% per ciascun figlio, per 12 mensilità annue, da corrispondersi, in via anticipata con valuta entro il 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario presso il c/c aperto presso Fideuram, IBAN [...] intestato alla medesima dr.ssa ; il contributo di cui sopra sarà Parte_1 rivalutato annualmente, nella misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
la madre, provvederà comunque, alla contribuzione del mantenimento dei figli, anche in misura diretta, considerando sia i tempi di permanenza presso la di lei abitazione, nonché l'accudimento e la cura nei compiti domestici;
5) Mantenimento diretto dei figli – La madre, provvederà comunque, alla contribuzione del mantenimento dei figli, anche in misura diretta, considerando sia i tempi di permanenza presso la di lei abitazione nonché l'accudimento e la cura nei compiti domestici;
ovviamente anche il padre provvederà alle spese ordinarie durante eventuali periodi di convivenza con gli stessi.
6) Spese straordinarie - Le spese di natura straordinaria relative ad entrambi i figli, ovverosia quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo come da protocollo adottato dall'ecc.mo
Tribunale con le modalità di comunicazione ivi previste, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vengono indicate come segue:
A) le spese mediche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture pubbliche, le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN, spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal SSN;
esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: mediche sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, spese farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici), trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN ma effettuati privatamente.
B) le spese scolastiche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
corsi di recupero e/o lezioni private;
dotazione; informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
mensa scolastica;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie, rette e assicurazioni imposte per la frequentazione di istituti privati, ad eccezione di tutte le spese per l'iscrizione e per le quote mensili, inerenti alla scuola internazionale per entrambi i figli che resteranno totalmente a carico della sig.ra ; Pt_1 nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all'estero, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
corsi di specializzazione o master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
C) le spese extrascolastiche.
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
centro ricreativo estivo, se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
spese di manutenzione, (mantenimento riparazioni, cambio gomme), bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, di lingue, attività sportive ludiche e ricreative (pittura, teatro etc), e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), corsi di musica e strumenti musicali, spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi, dotazione informatica (cellulare/pc/tablet), eventuali acquisti di auto o altri mezzi di trasporto per il figlio;
le spese per viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio.
7) Modalità di comunicazione delle spese straordinarie - Le spese che non prevedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate su semplice richiesta del genitore che le ha anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa nelle modalità sotto indicate;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email, whatsapp o altra idonea dimostrativa della ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse modalità di cui sopra, nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta.
Per tutte le spese straordinarie, il genitore anticipatario delle stesse è tenuto ad inviare all'altro genitore (a mezzo fax, raccomandata, anche a mano, o e-mail o altro mezzo, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica whatsapp o altra idonea, purché comprovante l'avvenuta ricezione) la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa;
il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 100,00 al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, entrambi i genitori metteranno a disposizione, ciascuno per la propria quota, la somma necessaria.
8) Detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate ai figli stessi. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9) Assegno universale ed altro beneficio - Le parti convengono che l'importo mensilmente percepito dalla dr.ssa , a titolo di assegno unico, per n. 12 mensilità all'anno, continuerà Pt_1 ad essere al 100% di sua esclusiva spettanza, obbligandosi fin d'ora il dr. a mettere a Pt_2 disposizione ogni e qualsiasi documentazione necessaria per provvedere a rinnovare tale richiesta. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie.
10) Patrimonio comune - I coniugi, dichiarando altresì di aver già concordato separatamente la relativa divisione del complessivo patrimonio comune e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere e rinunziano, altresì, espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di natura economica, dandosi atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei risparmi e dei beni mobili, regali di matrimonio, effetti personali, bollette relative alle utenze, tasse, imposte, rate di mutuo e quant'altro, ad eccezione delle pattuizioni economiche di cui ai punti n. 4,5,6,8 e 9 del presente ricorso.
10) Autosufficienza economica reddituale - I coniugi, fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, stante l'autosufficienza economica di entrambi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o di assegno divorzile e/o di alimenti, dichiarando altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
11) Espatrio - Le parti, qualora fosse necessario, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di documentazione equipollente anche per i figli minori e per gli eventuali successivi rinnovi.
12) Spese legali - Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti. 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 1.12.2025
La Presidente est
RI AO
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi