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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16425 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 57344/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda US ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 57344/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione in data 22 settembre 2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Del Parte_1
Vecchio
APPELLANTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ferrari;
Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20252/2023 pubblicata il 4 dicembre 2023 Rep. 8657/2023 n. cronol. 13852/2023 (R.G. 42374/2022)
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 settembre 2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., il quale prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Valga qui riassumere solo brevemente che il signor ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza (n. 20252/2023 Rep. 8657/2023 - R.G. 42374/2022) con cui il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo da lui proposta (n.rg. 42374/2022) contro il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Avv. (D.I. n. 8864/2022 - R.G. 21140/2022) per CP_1 euro 2.661,00 a titolo di compensi per l'attività giudiziale resa nel giudizio rubricato al n. r.g.
44454/2016, oltre spese legali del monitorio pari ad euro 486,00.
L'appello è fondato su due motivi di impugnazione i) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta del tentativo di conciliazione;
ii) violazione per errore logico giuridico del giudice e mancata liquidazione dell'equo compenso, con conseguente rideterminazione delle spese di lite.
Alla luce degli atti di causa, delle allegazioni e delle risultanze documentali l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo integralmente confermata.
Quanto al primo motivo di appello, deve anzitutto ricordarsi come sia pacifico in giurisprudenza che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (Cass. Civ.
n. 32121/2024).
Ebbene nel giudizio di primo grado la parte opponente aveva chiesto di disporre un tentativo di conciliazione, tuttavia, tale istanza risulta implicitamente rigettata dal giudice a quo con il provvedimento del 18 settembre 2023 con cui, ritenuta la causa documentale, ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Come sopra dedotto non è quindi da ravvisarsi alcun vizio di omessa pronuncia, non esistendo alcun obbligo per il Giudice di pronunciarsi espressamente in sentenza sulla richiesta, anche considerato che l'istanza di rinvio per trattative era di provenienza unilaterale di e non era stata presentata in modo congiunto dalle parti in causa;
neppure la Parte_1 controversia era soggetta a mediazione obbligatoria, trattandosi di prestazione intellettuale ed essendo già stata espletato, con esito negativo, il tentativo di negoziazione assistita (cfr. doc.
7-8 fascicolo primo grado).
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato in quanto palesemente infondato.
Quanto alla seconda censura parte appellante ha riproposto, quasi pedissequamente, uno dei motivi di opposizione di primo grado, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto determinare il compenso del legale appellato secondo l'equo compenso, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 ai valori minimi, avendo il professionista omesso di elaborare un preventivo cui era tenuto e quantificato il proprio compenso secondo i parametri medi.
Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che l'appellante non argomenta i motivi per cui sarebbe errata la statuizione del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie ratione temporis l'obbligo del preventivo a carico del professionista, né quali sarebbero le ragioni normative per cui la conseguenza di tale asserita omissione dovrebbe condurre alla liquidazione dei compensi ai minimi. Già tale sommarietà e genericità del motivo di appello potrebbe condurre al suo rigetto.
In ogni caso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata è esente da censure, avendo correttamente statuito l'inapplicabilità al caso di specie, ratione temporis, dell'obbligo a carico del professionista di un preventivo dei costi, in quanto tale obbligo è stato introdotto
(con la legge n. 124 del 4 agosto 2017 - art. 1, comma 141 lettera d) successivamente al conferimento dell'incarico professionale avvenuto nel 2016.
Infatti, corre precisare - ad integrazione della sentenza di primo grado - che l'Avv. CP_1 riceveva l'incarico per l'espletamento dell'attività giudiziale in data 20 ottobre 2016 come risulta dalla data in calce alla comparsa di costituzione e risposta corredata di procura alle liti a margine pacificamente sottoscritta dall'appellante (cfr.doc. 2 fascicolo primo grado appellato). Ebbene, all'epoca del conferimento dell'incarico, la legge 31 dicembre 2012, n.
247 (Nuova disciplina dell'ordinamento forense) all'art. 13 comma 5 prevedeva che l'avvocato era tenuto “a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale” soltanto “A richiesta ” del cliente;
solo successivamente, con la successiva legge n. 124 del 4 agosto 2017 (art. 1, comma 141 lettera d), venivano sopresse le parole “a richiesta”, rendendo il preventivo obbligatorio.
Ne deriva che non essendo mai stato allegato, né tanto meno provato, in atti che il signor abbia mai richiesto un preventivo all'Avv. , alcun obbligo di Parte_1 CP_1 predisposizione di un preventivo gravava all'epoca in capo al professionista, come correttamente statuito dalla sentenza gravata.
Né in ogni caso il professionista era gravato, come infondatamente ritiene l'appellante, di applicare i valori minimi tariffari.
Inoltre, il quantum debeatur richiesto dal professionista risulta congruo rispetto ai parametri applicabili ex DM 55/2014 e finanche sottostimato in relazione all'attività prestata, attività che non è stata mai contestata dall'appellante, né nella sua esecuzione, né nella sua
'consistenza'.
La sentenza, quindi, deve essere confermata integralmente e l'appello rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
Inoltre, la condotta processuale posta in essere dall'appellato è elemento valido per condannare lo stesso anche al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c., come peraltro richiesto anche da parte appellata.
Come noto, la legge di riforma del processo civile n. 69 del 2009 ha aggiunto all'articolo 96 un terzo comma, con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
Tale norma, a differenza di quella di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 c.p.c., svolge una funzione propriamente sanzionatoria di comportamenti processuali abusivi del diritto di azione o di difesa, che viene dalla parte piegato a fini dilatori o pretestuosi, con la conseguenza di aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, di ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.
In particolare, secondo giurisprudenza “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Civ. S.U. 22405/2018). Nel corso del presente giudizio, ma invero sin dal giudizio di opposizione di primo grado, è emersa la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria proposta dal signor , il quale ha Parte_1 agito con allegazioni manifestamente generiche, inconsistenti e sommarie;
parte appellante ha tenuto una tipica condotta processuale temeraria o quantomeno colposamente pretestuosa, avendo agito in giudizio fondando la propria censura su motivi di appello inconsistenti, tra cui quello su un presunto obbligo di preventivo di cui la parte avrebbe potuto acquisire la palese infondatezza con la semplice lettura della norma, applicando la normale diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., soprattutto dopo la statuizione chiara del giudice di pace;
ciò avrebbe dovuto indurre l'appellante a desistere nella proposizione di una causa di appello, il cui esito sfavorevole era pienamente prevedibile. Ciò ha comportato un'insensata dilatazione dei tempi di definizione della controversia. Tale condotta dimostra che l'appellante ha agito pervicacemente senza aver compiuto alcun serio sforzo, anche, si ripete di semplice lettura della norma, per avvedersi della totale carenza di fondamento, ma anzi palesando una condotta processuale che rappresenta un evidente e consapevole abuso del processo a danno dell'altra parte e dell'intero comparto della giustizia.
Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile, come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali essendo stata controparte costretta ad ulteriore attività processuale.
Ne deriva che, considerato che il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non fissa un limite quantitativo alla condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (Cass. Civ. 26435/2020 e Cass. Civ. n. 17902/2019), appare equo liquidare ex art. 96, comma 3 c.p.c., un importo pari alla metà delle spese processuali liquidate.
Si dà atto – in ragione del rigetto integrale dell'appello – che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Roma n.
20252/2023 pubblicata il 4 dicembre 2023 Rep. 8657/2023 n. cronol. 13852/2023 (R.G.
42374/2022);
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi euro 1.830,00 per il presente grado di giudizio, oltre iva, CP_1 cpa e spese generali come per legge;
- condanna al pagamento in favore di ex art. 96 comma Parte_1 Controparte_1
3 c.p.c. della somma di euro 915,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Roma, 21 novembre 2025
Il Giudice
W. US
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda US ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 57344/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione in data 22 settembre 2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Del Parte_1
Vecchio
APPELLANTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ferrari;
Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20252/2023 pubblicata il 4 dicembre 2023 Rep. 8657/2023 n. cronol. 13852/2023 (R.G. 42374/2022)
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 settembre 2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., il quale prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Valga qui riassumere solo brevemente che il signor ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza (n. 20252/2023 Rep. 8657/2023 - R.G. 42374/2022) con cui il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo da lui proposta (n.rg. 42374/2022) contro il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Avv. (D.I. n. 8864/2022 - R.G. 21140/2022) per CP_1 euro 2.661,00 a titolo di compensi per l'attività giudiziale resa nel giudizio rubricato al n. r.g.
44454/2016, oltre spese legali del monitorio pari ad euro 486,00.
L'appello è fondato su due motivi di impugnazione i) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta del tentativo di conciliazione;
ii) violazione per errore logico giuridico del giudice e mancata liquidazione dell'equo compenso, con conseguente rideterminazione delle spese di lite.
Alla luce degli atti di causa, delle allegazioni e delle risultanze documentali l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo integralmente confermata.
Quanto al primo motivo di appello, deve anzitutto ricordarsi come sia pacifico in giurisprudenza che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (Cass. Civ.
n. 32121/2024).
Ebbene nel giudizio di primo grado la parte opponente aveva chiesto di disporre un tentativo di conciliazione, tuttavia, tale istanza risulta implicitamente rigettata dal giudice a quo con il provvedimento del 18 settembre 2023 con cui, ritenuta la causa documentale, ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Come sopra dedotto non è quindi da ravvisarsi alcun vizio di omessa pronuncia, non esistendo alcun obbligo per il Giudice di pronunciarsi espressamente in sentenza sulla richiesta, anche considerato che l'istanza di rinvio per trattative era di provenienza unilaterale di e non era stata presentata in modo congiunto dalle parti in causa;
neppure la Parte_1 controversia era soggetta a mediazione obbligatoria, trattandosi di prestazione intellettuale ed essendo già stata espletato, con esito negativo, il tentativo di negoziazione assistita (cfr. doc.
7-8 fascicolo primo grado).
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato in quanto palesemente infondato.
Quanto alla seconda censura parte appellante ha riproposto, quasi pedissequamente, uno dei motivi di opposizione di primo grado, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto determinare il compenso del legale appellato secondo l'equo compenso, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 ai valori minimi, avendo il professionista omesso di elaborare un preventivo cui era tenuto e quantificato il proprio compenso secondo i parametri medi.
Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che l'appellante non argomenta i motivi per cui sarebbe errata la statuizione del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie ratione temporis l'obbligo del preventivo a carico del professionista, né quali sarebbero le ragioni normative per cui la conseguenza di tale asserita omissione dovrebbe condurre alla liquidazione dei compensi ai minimi. Già tale sommarietà e genericità del motivo di appello potrebbe condurre al suo rigetto.
In ogni caso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata è esente da censure, avendo correttamente statuito l'inapplicabilità al caso di specie, ratione temporis, dell'obbligo a carico del professionista di un preventivo dei costi, in quanto tale obbligo è stato introdotto
(con la legge n. 124 del 4 agosto 2017 - art. 1, comma 141 lettera d) successivamente al conferimento dell'incarico professionale avvenuto nel 2016.
Infatti, corre precisare - ad integrazione della sentenza di primo grado - che l'Avv. CP_1 riceveva l'incarico per l'espletamento dell'attività giudiziale in data 20 ottobre 2016 come risulta dalla data in calce alla comparsa di costituzione e risposta corredata di procura alle liti a margine pacificamente sottoscritta dall'appellante (cfr.doc. 2 fascicolo primo grado appellato). Ebbene, all'epoca del conferimento dell'incarico, la legge 31 dicembre 2012, n.
247 (Nuova disciplina dell'ordinamento forense) all'art. 13 comma 5 prevedeva che l'avvocato era tenuto “a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale” soltanto “A richiesta ” del cliente;
solo successivamente, con la successiva legge n. 124 del 4 agosto 2017 (art. 1, comma 141 lettera d), venivano sopresse le parole “a richiesta”, rendendo il preventivo obbligatorio.
Ne deriva che non essendo mai stato allegato, né tanto meno provato, in atti che il signor abbia mai richiesto un preventivo all'Avv. , alcun obbligo di Parte_1 CP_1 predisposizione di un preventivo gravava all'epoca in capo al professionista, come correttamente statuito dalla sentenza gravata.
Né in ogni caso il professionista era gravato, come infondatamente ritiene l'appellante, di applicare i valori minimi tariffari.
Inoltre, il quantum debeatur richiesto dal professionista risulta congruo rispetto ai parametri applicabili ex DM 55/2014 e finanche sottostimato in relazione all'attività prestata, attività che non è stata mai contestata dall'appellante, né nella sua esecuzione, né nella sua
'consistenza'.
La sentenza, quindi, deve essere confermata integralmente e l'appello rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
Inoltre, la condotta processuale posta in essere dall'appellato è elemento valido per condannare lo stesso anche al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c., come peraltro richiesto anche da parte appellata.
Come noto, la legge di riforma del processo civile n. 69 del 2009 ha aggiunto all'articolo 96 un terzo comma, con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
Tale norma, a differenza di quella di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 c.p.c., svolge una funzione propriamente sanzionatoria di comportamenti processuali abusivi del diritto di azione o di difesa, che viene dalla parte piegato a fini dilatori o pretestuosi, con la conseguenza di aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, di ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.
In particolare, secondo giurisprudenza “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Civ. S.U. 22405/2018). Nel corso del presente giudizio, ma invero sin dal giudizio di opposizione di primo grado, è emersa la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria proposta dal signor , il quale ha Parte_1 agito con allegazioni manifestamente generiche, inconsistenti e sommarie;
parte appellante ha tenuto una tipica condotta processuale temeraria o quantomeno colposamente pretestuosa, avendo agito in giudizio fondando la propria censura su motivi di appello inconsistenti, tra cui quello su un presunto obbligo di preventivo di cui la parte avrebbe potuto acquisire la palese infondatezza con la semplice lettura della norma, applicando la normale diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., soprattutto dopo la statuizione chiara del giudice di pace;
ciò avrebbe dovuto indurre l'appellante a desistere nella proposizione di una causa di appello, il cui esito sfavorevole era pienamente prevedibile. Ciò ha comportato un'insensata dilatazione dei tempi di definizione della controversia. Tale condotta dimostra che l'appellante ha agito pervicacemente senza aver compiuto alcun serio sforzo, anche, si ripete di semplice lettura della norma, per avvedersi della totale carenza di fondamento, ma anzi palesando una condotta processuale che rappresenta un evidente e consapevole abuso del processo a danno dell'altra parte e dell'intero comparto della giustizia.
Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile, come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali essendo stata controparte costretta ad ulteriore attività processuale.
Ne deriva che, considerato che il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non fissa un limite quantitativo alla condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (Cass. Civ. 26435/2020 e Cass. Civ. n. 17902/2019), appare equo liquidare ex art. 96, comma 3 c.p.c., un importo pari alla metà delle spese processuali liquidate.
Si dà atto – in ragione del rigetto integrale dell'appello – che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Roma n.
20252/2023 pubblicata il 4 dicembre 2023 Rep. 8657/2023 n. cronol. 13852/2023 (R.G.
42374/2022);
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi euro 1.830,00 per il presente grado di giudizio, oltre iva, CP_1 cpa e spese generali come per legge;
- condanna al pagamento in favore di ex art. 96 comma Parte_1 Controparte_1
3 c.p.c. della somma di euro 915,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Roma, 21 novembre 2025
Il Giudice
W. US