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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N . 6 8 9 / 2 0 2 2 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 689 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo del Torre e Fabio Ficarra ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gorizia, al Corso Verdi n. 90, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: art. 949 c.c.
Conclusioni: come da note scritte del 4.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 premettendo di essere proprietaria dell'immobile in Lucinico (p.c. 221/1 in P.T. 1547 c.t.
14) instava innanzi a questo Tribunale in negatoria servitutis nei confronti di P_
(proprietaria dell'attigua p.c. 217/3 in P.T. web 929 di Lucinico, già P.T. 225 c.t. 1).
[...]
Assumeva che la convenuta, dietro autorizzazione ottenuta nel 2002 dal suo genitore - dante causa IG , aveva realizzato una finestra con Persona_1
affaccio sulla (odierna) sua proprietà, che tuttavia, nonostante l'impegno di chiusura, al tempo assunto, continuava a mantenere, benchè la cosa le fosse stata richiesta ancora con lettera raccomandata del 9.1.2021. Concludeva per sentir dichiarare l'inesistenza di un
"diritto reale di servitù di veduta" in termini e così "Condannarsi la convenuta alla chiusura a proprio onere e spesa, di ogni apertura che consenta l'affaccio o la veduta sulla proprietà attorea con eliminazione di ogni manufatto anche solo utile a consentire l'affaccio o la veduta.".
La convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio non si costituiva.
Ciò detto, previo esperimento con esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, venivano concessi, su richiesta della parte i termini di cui all'articolo 183, comma 6 c.p.c.
Ritenuta inammissibile ed irrilevante la prova orale articolata dall'istante, rassegnate da quest'ultima le conclusioni all'udienza del 6.6.2024, la causa era riservata in decisione, con concessione alla parte dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte convenuta che, seppur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Ciò detto, la pretesa attorea risulta fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va premesso che la domanda azionata deve essere qualificata quale azione negatoria servitutis ex art. 949 c.c., rimarcandosi che detta azione “può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa” (cfr Cass. civ., sent.
n. 27564 del 31.12.2014).
Com'è noto, «Nella actio negatoria servitutis la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente. Tuttavia, nel caso in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha
l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni» (così, in generale sul tema, Cass. Civ. 23.1.2023 n. 1905). Trattasi di un'azione di per sé imprescrittibile, salvo l'evenienza di un'usucapione addotta e dimostrata dal convenuto (Cass. Civ. 14.2.2002 n. 2159 e 26.1.2000
n. 864), nella quale all'istante va riconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di fronte ad
"un'attività [del convenuto] implicante in concreto l'esercizio di una servitù a carico del fondo di proprietà di chi agisce» (Cass. Civ. 28.8.2002 n. 12607).
In questi casi, in relazione al generale disposto dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio a carico dell'attore si compendia, quindi, nell'allegazione del proprio assunto fattuale ad oggetto la lamentata servitù e, a fondamento della sua legittimazione attiva, del proprio titolo di proprietà, naturalmente scevro dell'indicazione della lamentata servitù (Cass. Civ.
21.4.2009 n. 9449), non occorrendo – come detto – «la prova rigorosa della proprietà come accade nell'azione di rivendicazione» (Cass. Civ. 15.10.2014 n. 21851), laddove invece «al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto» di servitù in oggetto (Cass. Civ.
23.1.2007 n. 1409, 27.12.2004 n. 24028, 26.5.2004 n. 10149, 22.3.2001 n. 4120, 25.3.1999 n.
2838 e 22.4.1992 n. 4803).
Applicando i predetti principi al caso di specie deve evidenziarsi che l'istante deduceva e documentava l'esistenza, nel fondo della convenuta, della finestra con affaccio sul suo ed allegava il proprio titolo di proprietà jure successionis; laddove la convenuta, nella serbata contumacia, nulla deduceva a fondamento della legittimità della veduta diretta realizzata, mercè la finestra de qua, sull'area scoperta di proprietà dell'attrice.
Questa, peraltro, indicava in citazione ed ab initio produceva una lettera del 22.7.2002 della convenuta al suo genitore-dante causa " con cui Controparte_1 Persona_2
ella lo "ringrazia(va) per l'autorizzazione" datale per la "realizzazione di una finestra" e
"s'impegna(va) a provvedere alla chiusura della sopracitata finestra, qualora ciò le venisse richiesto dalla S.V.". Tale missiva, non è stata disconosciuta dalla convenuta attesa la mantenuta contumacia (artt. 214 e 215 co. 1° n. 1 c.p.c.).
Pertanto, la domanda va accolta.
Per quanto concerne le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, applicando i parametri medi e quelli minimi per la sola fase di istruttoria/trattazione atteso il suo limitato espletamento.
Va, infine, disattesa la domanda alla restituzione delle ulteriori spese richieste non risultando documentato il loro pagamento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 689/2022 R.G.A.C., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'inesistenza di una servitù di veduta a favore del fondo della convenuta
[...]
in Lucinico, identificato in catasto con la p.lla 217/3 in P.T. web 929 c.t. 1 P_
(già P.T. 225 c.t. 1) ed a carico dell'attiguo fondo di Parte_1 riportato in catasto alla p.lla 221/1 in P.T. 1547 c.t. 14 di Lucinico e, per l'effetto;
• ordina a di rimuovere, a sua cura e spese, la finestra costruita;
Controparte_1
• condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.901,00 di cui euro 5.637,00 per
[...]
compensi (ivi compresa la fase di mediazione) e 264,00 per esborsi, oltre Iva se dovuta,
Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Gorizia l'8.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato