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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IS
R.G. n. 4650/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 ,
da
, con il patrocinio dell'avv. LOVADINA GIORGIO , e Parte_1
,con il patrocinio dell'avv. GALIZIA MARIA NOVELLA Controparte_1
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. Hanno altresì chiesto che, decorso il termine di legge, venga dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
28/11/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
11/11/2025 e 12/11/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4650/2025 :
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ) n. a IS (TV) il 10/01/1973 e C.F._1 CP_1
(CF: ) n. a IS (TV) il 27/08/1975 , che
[...] C.F._2
hanno contratto matrimonio il 22/05/2011 a SPRESIANO (TV), atto trascritto al n. 4, parte II, Serie A, anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“ 1) I coniugi, con obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati liberi ognuno di fissare ove crede la propria residenza, con reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio che sin da ora esprimono.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Spresiano (TV) Vicolo
Papa Giovanni XXIII n. 12 int. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora Controparte_1
nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica e salvo che detto figlio minore non ritenesse coabitare prevalentemente con il padre o comunque trasferisca altrove la residenza.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà
al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. 1) Il figlio continuerà a vivere presso la madre Persona_1
nell'abitazione sita a Spresiano (TV) Vicolo Papa Giovanni XXIII n.
12 int. 1 restando collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita portando con sé il figlio secondo le seguenti cadenze:
3.2) Quanto ai tempi di permanenza durante la settimana del figlio con il padre, tenuto conto del fatto che l'attività lavorativa di quest'ultimo si svolge in turni di lavoro, si rinvia al calendario predisposto dalle parti (all.to 11) che - sottoscritto dalle stesse
- forma parte integrante e sostanziale del presente ricorso,
precisando altresì che qualora l'attività lavorativa del Signor
si svolgesse in turni di lavoro anche notturni, si Parte_1
rinvia al calendario predisposto dalle parti (all.to 11bis) che -
sottoscritto dalle stesse - forma parte integrante e sostanziale del presente ricorso: 3.3) Quanto alle vacanze scolastiche natalizie (periodo di circa 15
giorni), viene suddiviso a metà tra i genitori tale periodo ossia 7
giorni con un genitore e 7 giorni con l'altro ad anni alterni.
Anche i giorni della viglia di Natale, Natale e Santo Stefano saranno ad anni alterni.
3.4) Vacanze Pasquali scolastiche (circa 5 giorni): il periodo sarà
diviso a metà tra i genitori, mentre Pasqua e il giorno di Pasquetta
alternati (tenendo conto delle alternanze natalizie).
3.5) Le festività legate ai ponti (25.4; 01.5; 02.6; 01.11; 08.12)
alternati ed ad anni alterni.
3.6) Vacanze scolastiche estive: due settimane anche consecutive con ciascuno dei genitori.
4) Il Sig. verserà alla signora , con Parte_1 Controparte_1
decorrenza dalla data del provvedimento di separazione e fatto salvo quanto già versato per il periodo pregresso, tramite accredito bancario sul conto corrente aperto presso Fineco sul c/c contraddistinto da Iban [...] o su altri che la stessa appositamente comunicherà in futuro, la somma di Euro
300,00= (trecento//00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio con accredito entro e non Persona_1
oltre il 15 di ciascun mese da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a decorrere dal tredicesimo mese successivo a quello di deposito del provvedimento di separazione.
L' assegno Unico Universale - attualmente di importo pari ad € 57,50=
mensili e percepito dal Signor - dalla data del Parte_1
provvedimento di separazione verrà percepito dalla signora
[...]
che si obbliga fin da ora a presentare l'ISEE e ogni altro CP_1
documento utile e/o necessario entro 45 giorni dalla data del detto provvedimento di separazione per ricevere l'emolumento; il Signor
si adopererà, fornendo per quanto di sua competenza Parte_1
la eventuale documentazione necessaria, cooperando ed ove necessario recandosi con la signora presso gli intermediari Controparte_1
abilitati, affinché la signora possa ricevere l'assegno in CP_1
questione.
Le parti concordano che l'eccedenza dell'assegno unico universale rispetto ad Euro 100,00= mensili comporterà l'obbligo di versamento dalla Signora al Signor di un importo Controparte_1 Parte_1
pari all'eccedenza; nel caso in cui invece fosse minore di Euro
100,00= comporterà l'obbligo del Signor di versare Parte_1
alla signora un importo pari alla differenza. Controparte_1
Le somme di cui al punto che precede saranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a decorrere dal tredicesimo mese successivo a quello di deposito della sentenza di separazione.
A tale fine la signora si impegna ad effettuare Controparte_1
annualmente il calcolo dei conguagli entro il 31.12. di ciascun anno e a trasmetterli senza ritardo al Signor Parte_1
Quando l'Assegno Unico verrà meno per il raggiunto limite di età del figlio (o perché muterà la normativa che lo prevede), ove Per_1
quest'ultimo non sia ancora economicamente autosufficiente e semprechè non intervenga altra forma di sostegno pubblico sostitutiva a favore dell'altro genitore e le condizioni economiche dei coniugi siano medesime a quelle attuali, l'assegno di mantenimento a carico del signor sarà di € 400,00 Parte_1
mensili, come rivalutati di anno in anno secondo l'indice Istat FOI
dalla data della sentenza di separazione (e cioè con prima rivalutazione a decorrere dal tredicesimo mese successivo a quello in cui è stata pronunciata la sentenza di separazione).
5) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio – per la cui individuazione i genitori faranno riferimento al protocollo del
Tribunale di Treviso (all.to 12) - sono poste nella misura del 50 %
a carico di ciascuno genitore, con la precisazione che le tasse scolastiche e di iscrizioni a scuole pubbliche anche universitarie,
spese di trasporto per raggiungere la sede universitaria e libri didattici sono da considerarsi obbligatorie, se mantenute nell'ambito del territorio Italiano, con esclusione delle eventuali spese per l'alloggio fuori sede che dovranno obbligatoriamente essere concordate tra i genitori.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6) Nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi gli stessi stabiliscono che:
6.1) Il sig. ha già lasciato la casa coniugale sita Parte_1
in Spresiano (TV) Vicolo Papa Giovanni XXIII n. 12 int. 1 ed ha portato con sé quanto di sua competenza, impegnandosi ad asportare eventuali altri beni di sua proprietà presenti nell'immobile entro il 31.12.2025; i restanti arredi, corredi e suppellettili della casa coniugale sono riconosciuti in proprietà esclusiva della signora
. Controparte_1
6.2) Dato atto delle attuali condizioni economiche /reddituali dei coniugi, ciascuno provvederà al proprio mantenimento, dichiarando gli stessi di essere economicamente autosufficienti.
6.3) Il Signor si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 [...]
la somma di Euro 5.000,00= (cinquemila//00) a titolo di CP_1
conguaglio per l'acquisto dell'auto Ford Mondeo Tg. FT024YH di proprietà del Signor somma da versarsi entro e non Parte_1 oltre il raggiungimento del 18 ° anno di età del figlio Per_1
.”
[...]
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SPRESIANO (TV)di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 16/12/2025.
Il presidente rel. ed est.
dott.ssa Susanna Menegazzi