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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11641/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice OV OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11641/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Antonio ROSELLA;
attore contro nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Patrizia BIONDO
convenuta
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note depositate per via telematica, con ordinanza del
03.07.2025 la causa veniva posta in decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della motivazione. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo la condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento dei compensi professionali per attività prestata in favore dell predetta, quantificati in complessivi euro 20.934,56 (come da fatture del 14.02.2022 di € 1.014,40 e del 17.02.2022 €
19.920,16, oltre interessi commerciali (art.1284 comma 4 c.c.) e spese legali.
La difesa di parte attrice esponeva che l'attore, dottore commercialista, aveva ricevuto nel 2020 dalla convenuta l'incarico per attività di consulenza e revisione dei bilanci (anni 2016-2020) della Servizi Socio Sanitari s.r.l., di cui la convenuta era socia e, dal 27.05.2021, anche amministratore unico. L'attore aveva regolarmente svolto l'attività professionale richiesta, offrendo a sostegno perizia tecnica e relativi allegati (doc. 1). Nonostante solleciti, inclusa una lettera di diffida formale (doc. 3), la convenuta si era rifiutata di corrispondere il dovuto compenso.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la prestazione professionale era stata regolarmente eseguita e documentata, con conseguente diritto dell'attore al pagamento del dovuto ex art. 2230 c.c..
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
La difesa della esponeva che l'attore aveva chiesto il pagamento di compensi CP_1
per attività di consulenza e revisione (bilanci 2016-2020) che sarebbero state svolte in favore della società "Servizi Socio Sanitari s.r.l.", e non in favore della convenuta personalmente. Le relative parcelle erano state infatti contestate dalla (all. 3, 4) proprio perché CP_1
indirizzate a lei personalmente anziché alla società, unica eventuale debitrice. La difesa precisava che la convenuta era stata amministratore della società solo per un periodo limitato
(dal 22.04.2021 al 20.01.2022 - all. 6) e che l'attore aveva già ricevuto un pagamento dalla per diversa attività svolta in suo favore quale socia (all. 1, 2). CP_1
pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la domanda era improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria (D.L. 132/2014), ed eccepiva difetto di legittimazione passiva della convenuta, in quanto l'eventuale rapporto obbligatorio era intercorso con la società Servizi Socio Sanitari s.r.l. e non con la personalmente. CP_1
Ancora, veniva eccepita la nullitàò della citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. (incertezza sull'oggetto - discordanza tra importo richiesto e somma delle parcelle -, carente esposizione dei fatti e indicazione parziale dei documenti); nel merito, la domanda era infondata per mancanza di un presupposto contrattuale e fattuale tra l'attore e la convenuta (non essendo stato prodotto alcun contratto/incarico), e comunque non provata quanto all'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali rivendicate (art. 2697 c.c.), mancando relazioni o altri documenti comprovanti l'attività.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
La difesa di contestava la sostenuta improcedibilità per mancata negoziazione Pt_1
assistita, rappresentando che, successivamente all'eccezione sollevata dalla convenuta, aveva provveduto ad inviare formale invito alla negoziazione assistita (in data 14 dicembre 2023) sia alla personalmente (lettera restituita per compiuta giacenza), sia al suo legale CP_1 costituito.
Parte attrice contestava anche la eccezione di 'difetto di legittimazione passiva' e, in particolare, che l'incarico provenisse dalla società, affermando che il era stato Pt_1 officiato personalmente dalla , all'epoca socia (e non amministratrice), al fine CP_1
specifico di rivedere i bilanci (anni 2016-2020) per accertare eventuali responsabilità del precedente amministratore ( ) e del socio di maggioranza/amministratore di fatto CP_2
(l'ex marito della convenuta, ), anche in relazione a un pignoramento di quote Persona_1 sociali in corso tra gli ex coniugi.
pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa di parte attrice richiamava a sostegno documentazione (già allegata alla perizia o citata, come deleghe e verbali) ed evidenziava anche una comunicazione dell'avv. BIONDO
(legale della convenuta) del luglio 2020 che confermerebbe l'incarico "in nome e per conto della sig.ra ". CP_1
Quanto al pagamento del 2020 menzionato dalla convenuta, parte attrice sosteneva trattarsi di compensi per altra e diversa attività e concludeva nel senso che la successiva nomina della ad amministratrice era irrilevante rispetto all'incarico originario. CP_1
Infine, contestata la eccezione di nullità della citazione e puntualizzato che la lieve differenza tra la somma delle parcelle e l'importo richiesto con l'atto introduttivo era dovuta alla quantificazione effettuata dal consulente tecnico di parte sul valore dell'attività e non costituiva incertezza assoluta tale da causare nullità, veniva chiesto disporsi C.T.U. e rigettarsi le richieste istruttorie articolate da controparte.
§§§§§
La difesa della convenuta con le proprie memorie ex art.183 c.p.c. ribadiva le CP_1
contestazioni e le eccezioni svolte con la costituzione in giudizio e reiterava eccezione di improcedibilità anche con riguardo all'invito alla negoziazione successivo all'avvio del giudizio.
Nel merito, veniva ribadita la estraneità della agli incarichi professionali CP_1
oggetto delle richieste indicate nelle due fatture e veniva evidenziato che
- un precedente incarico dato dalla quale socia della società "Servizi Socio CP_1
Sanitari s.r.l." era stato regolarmente saldato;
- le prestazioni principali oggetto della domanda (revisione bilanci 2016-2020, assistenza societaria, ecc.) derivavano da un incarico conferito dalla Società stessa, tramite delibera assembleare del 27 maggio 2021, quando la era amministratrice. CP_1
pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In ogni caso, veniva eccepito che il non aveva di fatto eseguito l'attività principale Pt_1 per cui veniva richiesto il compenso, ossia la revisione dei bilanci societari dal 2016 al 2020, richiamando a sostegno la comunicazione pec dello stesso (del 10 marzo 2022, Pt_1 prodotta come All. 7 alla comparsa di risposta) in cui egli stesso dichiarava di non aver potuto dare seguito all'incarico di revisione per non aver mai ricevuto la necessaria documentazione contabile né dalla , né dal precedente A.U., né dall'ex marito. CP_1
Indi, ribadita la eccezione di nullità della citazione, veniva contestata la richiesta di C.T.U. e chiesta ammissione di prova testi.
§§§§§
Con ordinanza del 04.05.2025 venivano rigettate le richieste istruttorie.
Indi, precisate le conclusioni come da note depositate per via telematica, con ordinanza del
03.07.2025 la causa veniva posta in decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
§§§§§
Parte convenuta ha eccepito improcedibilità della domanda per mancato avvio della negoziazione assistita.
Effettivamente parte attrice, pur avendo avviato giudizio con richiesta di condanna per somme inferiori ad euro 50.000,00, non aveva notificato invito per la negoziazione assistita che, invero, risulta formalizzato dopo la eccezione svolta tempestivamente da controparte nel presente giudizio con l'atto di costituzione.
Posto che, peraltro a fronte della tempestiva eccezione della convenuta, il Tribunale avrebbe dovuto dare termine per l'avvio della negoziazione assistita e preso atto che, in epoca antecedente allo svolgimento della prima udienza, parte attrice aveva comunque provveduto a formalizzare invito, al quale, peraltro, non era stato dato riscontro, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità risultando evidente che, ove in accoglimento della eccezione di pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
parte convenuta, fosse stato disposto dal Tribunale di procedere con negoziazione assistita, sarebbe stata ordinata una duplicazione di attività già svolta, sostanzialmente contro gli interessi di economia processuale di entrambe le parti.
La eccezione, corretta al momento della formulazione, deve, quindi, considerarsi infondata nella sua persistente reiterazione anche dopo il formale invito notificato da parte attrice con raccomandate del 14.12.2023.
§§§§§
Anche la eccezione di nullità della citazione deve ritenersi infondata in quanto l'atto consente di individuare con sufficiente precisione petitum e causa petendi e, in relazione a quanto sostenuto ed argomentato, parte convenuta ha, invero, svolto ampie ed articolate difese con l'atto di costituzione in giudizio.
§§§§§
Infine, non è fondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva;
ed invero, la legittimazione (attiva o passiva) si determina sulla base della prospettazione operata da parte attrice con la citazione in giudizio;
le contestazioni sul difetto di titolarità passiva integrano contestazioni di merito ma non incidono sulla legittimazione passiva che sussiste sulla base della sola corrispondenza fra il soggetto indicato da parte attrice come tenuto ad una certa prestazione e la persona concretamente convenuta in giudizio.
§§§§§
Nel merito, ha agito in giudizio sostenendo la sussistenza di proprio credito Parte_1 per prestazioni professionali nei confronti di per complessivi euro Controparte_1
20.934,56
Le prestazioni sono relative a:
1) attività di consulenza tecnica di parte pagina 6 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
2) attività di revisione bilanci per gli anni da 2016 a 2020 della Servizi Socio Sanitari
s.r.l.
3) attività per partecipazione a quattro assemblee della Servizi Socio Sanitari s.r.l.
4) attività per assistenza e consulenza societaria
Parte convenuta, particolarmente con riguardo alla principale prestazione oggetto delle pretese di parte attrice (revisione bilanci 2016-2020), ha negato di avere conferito incarico in proprio al ed ha sostenuto trattarsi di incarico proveniente dalla stessa società Pt_1 [...]
richiamando il verbale di assemblea del 27.05.2021. Parte_2
In ogni caso, veniva sostenuto che il commercialista non aveva nemmo svolto l'attività in questione, come risultava da pec proveniente dallo stesso professionista del 10.03.2022 che, chiesto (dalla società) di offrire le valutazioni sui bilanci, aveva sostenuto di non avere potuto procedere per mancanza della stessa documentazione.
La convenuta non ha contestato di avere conferito, in proprio, incarichi professionali al ma, in concreto, ha contestato, come detto, di avere conferito incarichi con rigurdo Pt_1
ai bilanci ed ha sostenuto che, per le altre prestazioni, era stato operato, giusta richiesta di pagamento a saldo proveniente dal professionista, bonifico bancario per euro 3.172,00 del
04.06.2020, con estinzione di ogni esposizione debitoria.
La difesa di ha tentato di contratsare le contestazioni provenienti da controparte con Pt_1
argomentazioni di tipo logico, sostenendo con riguardo alle prestazioni aventi ad oggetto i bilanci che la attività in questione era funzionale allo svolgimento di altre difese che la intendeva svolgere nell'ambito di contenziosi in corso, all'epoca, con l'ex CP_1
marito , amministratore di fatto della società SERVIZI SOCIO SANITARI Persona_1
s.r.l..
§§§§§
pagina 7 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ritiene questo giudice che il credito oggetto della parcella del 17.02.2022 (per euro 12.500,00 oltre accessori) per attività di revisione bilanci 2016/2020 non possa ritenersi fondato.
In primo luogo, parte attrice non ha provato il conferimento di incarico proveniente dalla
, risultando insufficienti le argomentazioni di tipo logico portate avanti dalla CP_1
difesa posto che la utilizzazione in diversi contenziosi della dei risultati di CP_1 revisione dei bilanci non esclude che l'incarico di revisione in questione potesse essere stato conferito da società di cui la stessa era socio e amministratore, e i risultati CP_1
negativi e critici sullo svolgimento della attività avrebbero potuto essere funzionali all'esercizio di azioni di responsabilità a tutela della stessa società nei confronti di chi la aveva amministrata.
In ogni caso, comunque, parte convenuta ha documentato, con specifico riguardo alle attività in questione, che la società SERVIZI SOCIO SANITARI s.r.l. aveva conferito incarico al
, come risultava dal verbale di assemblea del 27.05.2021 e, infine e conclusivamente, Pt_1 che il professionista non aveva comunque svolto alcuna attività in quanto non aveva avuto a disposizione la documentazione sociale, come risultava dalla pec dello stesso del Pt_1
10.03.2022 da cui testualmente risulta:
'per quanto riguarda la richiesta di una mia relazione scritta corredata dai documenti contabili a supporto, relativamente alla revisione dei bilanci societari dal 2016 al 2020, Le confermo che non mi sono mai statoi consegnati documenti contabili né dalla sig.ra
, né dal precedente A.U., né dal suo ex marito, che mi è stato sempre CP_1 definito quale amministratore di fatto della Società dall'ex moglie.
La predetta signora […] ha sempre dichiarato […] di non avere mai CP_1 avuto alcun documento contabile e fiscale in modo da procedere alla verifica dei bilanci pregressi da sottoporre a soci per l'approvazione, né quelli relativi all'esercizio 2021
[…]'.
Da quanto sopra, risulta in conclusione infondata la pretesa di pagamento nei confronti di per euro 12.250,00 oltre accessori per revisione bilanci della società Controparte_1
SERVIZI SOCIO SANITARI s.r.l..
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§§§§§
Quanto alle altre prestazioni indicate nella parcella del 17.02.2022 (partecipazione a 4 assemblee della S.S.S. s.r.l. per euro 1.200,00 e assistenza e consulenza societaria per euro
1.000,00) ed a quelle indicate nel preavviso di parcella del 14.02.2022 (onorari per CTP per euro 1.014,40), la ha eccepito che per gli incarichi professionali conferiti CP_1 personalmente al era stato operto, in data 04.06.2020, pagamento di euro 3.172,00 a Pt_1 saldo delle pretese giusta preavviso di parcella del 26.05.2020.
Parte attrice, a fronte di tale emergenza documentale, ha sostenuto, invero genericamente, che le prestazioni oggetto del preavviso in questione ed in relazione alle quali era stato operato il bonifico di euro 3.172,00 erano relative ad altri incarichi.
A fronte della eccezione di estinzione della obbligazione svolta dalla convenuta e documentata nei termini sopra richiamati, inconbe su parte attrice, a sua volta, provare e documentare quai fossero, in concreto, i diversi incarichi svolti nell'interesse della retribuiti con CP_1 le somme (euro 3.172,00) di cui al preavviso del 26.05.2020, evidenziando la diversità rispetto a quelli oggetto del presente giudizio (partecipazione alle assemblee, consulenza societaria e attività di C.T.P.).
Dall'esame della consulenza di parte del dott. e dalla documentazione allegata alla Per_2 relazione e prodotta agli atti del presente giudizio risulta provato che:
1) in data 29.10.2020 ha sottoscritto delega al per l'assemblea del Pt_1
06.11.2020;
2) in data 22.07.2020 l'avv. Patrizia Biondo dava istruzioni al , richiamando Pt_1
delega della , per l'assemblea del 23.07.2020 CP_1
Inoltre, risulta prodotta la relazione di C.T.P. del 07.07.2021 redatta dal dott. quale Pt_1
C.T.P. della nel giudizio iscritto al n. 4917/2018. CP_1
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Le attività professionali in esame sono tutte successive al preavviso di parcella del 26.05.2020 ed al bonifico a saldo del 04.06.2020 e pertanto, evidentemente, non possono ritenersi 'saldate' nei termini sostenuti dalla convenuta.
L'onorario richiesto con il preavviso di parcella (complessivi euro 1.200,00 per 4 deleghe e, quindi, euro 300,00 per ognuna delle singole deleghe) può ritenersi congruo.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto al compenso per euro 600,00 oltre accessori.
Parimenti, l'onorario per la redazione della C.T.P., indicato nel preavviso di parcella del
14.02.2022 in euro 500,00 oltre accessori, può ritenersi congruo e conforme alle tariffe professionali.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'ulteriore compenso per euro 600,00 oltre accessori.
Sulle somme in questione vanno riconosciuti gli interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla messa in mora (diffida del 27.01.2023) al soddisfo.
§§§§§
Dalla documentazione acquisita non risultano, però, documentate le deleghe per le ulteriori diue assemblee del 22.04.2021 e del 27.05.2021; in particolare, non risultano prodotte le deleghe e dai verbali di assemblea risulta, viceversa, partecipazione personale della
. CP_1
Le atttività relative alle due assemblee non possono ritenersi provate, con conseguente insussistenza dei relativi crediti professionali.
§§§§§
Quanto, infine, alla attività di consulenza societaria, la stessa risulta allegata in termini generici, con richiamo per relationem alla consulenza del dott. che così si esprime: Per_2
'Infine, il Dott. ha richiesto forfettariamente la somma di € 1.000,00 per Parte_1 attività di consulenza, che, a parere di chi scrive, può essere considerata congrua considerato che la stessa comprende incontri con il committente per definire e
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concordare le azioni da intraprendere in ossequio al mandato ricevuto, ovvero di assistenza nei rapporti con la società Servizi Socio Sanitari srl, di cui al Signora
era socia' CP_1
In questi termini, tenuto conto delle contestazioni operate dalla e della CP_1 mancanza di supporto documentale, la attività in questione non può ritenersi provata e, di conseguenza, non possono cinsiderarsi dovuti i relativi onorari di euro 1.000,00.
Devono quindi considerarsi provati gli incarichi
§§§§§
Le domande possono ritenersi fondate nei limiti sopra specifivcati, dovendosi rigettare per il resto.
§§§§§
Avuto riguardo al'esito del giudizio, al parziale accoglimento con rigetto della parte più consistente della domanda, sussistono giustificati motivi per compensare intgralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizone monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.11641/2023 R.G., in parziale accoglimento delle domande, condanna al pagamento, in favore di ed a titolo Controparte_1 Parte_3 di compensi professionali, della somma di euro 1.100,00 ed accessori come da domanda, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal 27.01.2023 al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE
OV OL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice OV OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11641/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Antonio ROSELLA;
attore contro nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Patrizia BIONDO
convenuta
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note depositate per via telematica, con ordinanza del
03.07.2025 la causa veniva posta in decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della motivazione. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo la condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento dei compensi professionali per attività prestata in favore dell predetta, quantificati in complessivi euro 20.934,56 (come da fatture del 14.02.2022 di € 1.014,40 e del 17.02.2022 €
19.920,16, oltre interessi commerciali (art.1284 comma 4 c.c.) e spese legali.
La difesa di parte attrice esponeva che l'attore, dottore commercialista, aveva ricevuto nel 2020 dalla convenuta l'incarico per attività di consulenza e revisione dei bilanci (anni 2016-2020) della Servizi Socio Sanitari s.r.l., di cui la convenuta era socia e, dal 27.05.2021, anche amministratore unico. L'attore aveva regolarmente svolto l'attività professionale richiesta, offrendo a sostegno perizia tecnica e relativi allegati (doc. 1). Nonostante solleciti, inclusa una lettera di diffida formale (doc. 3), la convenuta si era rifiutata di corrispondere il dovuto compenso.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la prestazione professionale era stata regolarmente eseguita e documentata, con conseguente diritto dell'attore al pagamento del dovuto ex art. 2230 c.c..
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
La difesa della esponeva che l'attore aveva chiesto il pagamento di compensi CP_1
per attività di consulenza e revisione (bilanci 2016-2020) che sarebbero state svolte in favore della società "Servizi Socio Sanitari s.r.l.", e non in favore della convenuta personalmente. Le relative parcelle erano state infatti contestate dalla (all. 3, 4) proprio perché CP_1
indirizzate a lei personalmente anziché alla società, unica eventuale debitrice. La difesa precisava che la convenuta era stata amministratore della società solo per un periodo limitato
(dal 22.04.2021 al 20.01.2022 - all. 6) e che l'attore aveva già ricevuto un pagamento dalla per diversa attività svolta in suo favore quale socia (all. 1, 2). CP_1
pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la domanda era improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria (D.L. 132/2014), ed eccepiva difetto di legittimazione passiva della convenuta, in quanto l'eventuale rapporto obbligatorio era intercorso con la società Servizi Socio Sanitari s.r.l. e non con la personalmente. CP_1
Ancora, veniva eccepita la nullitàò della citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. (incertezza sull'oggetto - discordanza tra importo richiesto e somma delle parcelle -, carente esposizione dei fatti e indicazione parziale dei documenti); nel merito, la domanda era infondata per mancanza di un presupposto contrattuale e fattuale tra l'attore e la convenuta (non essendo stato prodotto alcun contratto/incarico), e comunque non provata quanto all'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali rivendicate (art. 2697 c.c.), mancando relazioni o altri documenti comprovanti l'attività.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
La difesa di contestava la sostenuta improcedibilità per mancata negoziazione Pt_1
assistita, rappresentando che, successivamente all'eccezione sollevata dalla convenuta, aveva provveduto ad inviare formale invito alla negoziazione assistita (in data 14 dicembre 2023) sia alla personalmente (lettera restituita per compiuta giacenza), sia al suo legale CP_1 costituito.
Parte attrice contestava anche la eccezione di 'difetto di legittimazione passiva' e, in particolare, che l'incarico provenisse dalla società, affermando che il era stato Pt_1 officiato personalmente dalla , all'epoca socia (e non amministratrice), al fine CP_1
specifico di rivedere i bilanci (anni 2016-2020) per accertare eventuali responsabilità del precedente amministratore ( ) e del socio di maggioranza/amministratore di fatto CP_2
(l'ex marito della convenuta, ), anche in relazione a un pignoramento di quote Persona_1 sociali in corso tra gli ex coniugi.
pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa di parte attrice richiamava a sostegno documentazione (già allegata alla perizia o citata, come deleghe e verbali) ed evidenziava anche una comunicazione dell'avv. BIONDO
(legale della convenuta) del luglio 2020 che confermerebbe l'incarico "in nome e per conto della sig.ra ". CP_1
Quanto al pagamento del 2020 menzionato dalla convenuta, parte attrice sosteneva trattarsi di compensi per altra e diversa attività e concludeva nel senso che la successiva nomina della ad amministratrice era irrilevante rispetto all'incarico originario. CP_1
Infine, contestata la eccezione di nullità della citazione e puntualizzato che la lieve differenza tra la somma delle parcelle e l'importo richiesto con l'atto introduttivo era dovuta alla quantificazione effettuata dal consulente tecnico di parte sul valore dell'attività e non costituiva incertezza assoluta tale da causare nullità, veniva chiesto disporsi C.T.U. e rigettarsi le richieste istruttorie articolate da controparte.
§§§§§
La difesa della convenuta con le proprie memorie ex art.183 c.p.c. ribadiva le CP_1
contestazioni e le eccezioni svolte con la costituzione in giudizio e reiterava eccezione di improcedibilità anche con riguardo all'invito alla negoziazione successivo all'avvio del giudizio.
Nel merito, veniva ribadita la estraneità della agli incarichi professionali CP_1
oggetto delle richieste indicate nelle due fatture e veniva evidenziato che
- un precedente incarico dato dalla quale socia della società "Servizi Socio CP_1
Sanitari s.r.l." era stato regolarmente saldato;
- le prestazioni principali oggetto della domanda (revisione bilanci 2016-2020, assistenza societaria, ecc.) derivavano da un incarico conferito dalla Società stessa, tramite delibera assembleare del 27 maggio 2021, quando la era amministratrice. CP_1
pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In ogni caso, veniva eccepito che il non aveva di fatto eseguito l'attività principale Pt_1 per cui veniva richiesto il compenso, ossia la revisione dei bilanci societari dal 2016 al 2020, richiamando a sostegno la comunicazione pec dello stesso (del 10 marzo 2022, Pt_1 prodotta come All. 7 alla comparsa di risposta) in cui egli stesso dichiarava di non aver potuto dare seguito all'incarico di revisione per non aver mai ricevuto la necessaria documentazione contabile né dalla , né dal precedente A.U., né dall'ex marito. CP_1
Indi, ribadita la eccezione di nullità della citazione, veniva contestata la richiesta di C.T.U. e chiesta ammissione di prova testi.
§§§§§
Con ordinanza del 04.05.2025 venivano rigettate le richieste istruttorie.
Indi, precisate le conclusioni come da note depositate per via telematica, con ordinanza del
03.07.2025 la causa veniva posta in decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
§§§§§
Parte convenuta ha eccepito improcedibilità della domanda per mancato avvio della negoziazione assistita.
Effettivamente parte attrice, pur avendo avviato giudizio con richiesta di condanna per somme inferiori ad euro 50.000,00, non aveva notificato invito per la negoziazione assistita che, invero, risulta formalizzato dopo la eccezione svolta tempestivamente da controparte nel presente giudizio con l'atto di costituzione.
Posto che, peraltro a fronte della tempestiva eccezione della convenuta, il Tribunale avrebbe dovuto dare termine per l'avvio della negoziazione assistita e preso atto che, in epoca antecedente allo svolgimento della prima udienza, parte attrice aveva comunque provveduto a formalizzare invito, al quale, peraltro, non era stato dato riscontro, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità risultando evidente che, ove in accoglimento della eccezione di pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
parte convenuta, fosse stato disposto dal Tribunale di procedere con negoziazione assistita, sarebbe stata ordinata una duplicazione di attività già svolta, sostanzialmente contro gli interessi di economia processuale di entrambe le parti.
La eccezione, corretta al momento della formulazione, deve, quindi, considerarsi infondata nella sua persistente reiterazione anche dopo il formale invito notificato da parte attrice con raccomandate del 14.12.2023.
§§§§§
Anche la eccezione di nullità della citazione deve ritenersi infondata in quanto l'atto consente di individuare con sufficiente precisione petitum e causa petendi e, in relazione a quanto sostenuto ed argomentato, parte convenuta ha, invero, svolto ampie ed articolate difese con l'atto di costituzione in giudizio.
§§§§§
Infine, non è fondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva;
ed invero, la legittimazione (attiva o passiva) si determina sulla base della prospettazione operata da parte attrice con la citazione in giudizio;
le contestazioni sul difetto di titolarità passiva integrano contestazioni di merito ma non incidono sulla legittimazione passiva che sussiste sulla base della sola corrispondenza fra il soggetto indicato da parte attrice come tenuto ad una certa prestazione e la persona concretamente convenuta in giudizio.
§§§§§
Nel merito, ha agito in giudizio sostenendo la sussistenza di proprio credito Parte_1 per prestazioni professionali nei confronti di per complessivi euro Controparte_1
20.934,56
Le prestazioni sono relative a:
1) attività di consulenza tecnica di parte pagina 6 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
2) attività di revisione bilanci per gli anni da 2016 a 2020 della Servizi Socio Sanitari
s.r.l.
3) attività per partecipazione a quattro assemblee della Servizi Socio Sanitari s.r.l.
4) attività per assistenza e consulenza societaria
Parte convenuta, particolarmente con riguardo alla principale prestazione oggetto delle pretese di parte attrice (revisione bilanci 2016-2020), ha negato di avere conferito incarico in proprio al ed ha sostenuto trattarsi di incarico proveniente dalla stessa società Pt_1 [...]
richiamando il verbale di assemblea del 27.05.2021. Parte_2
In ogni caso, veniva sostenuto che il commercialista non aveva nemmo svolto l'attività in questione, come risultava da pec proveniente dallo stesso professionista del 10.03.2022 che, chiesto (dalla società) di offrire le valutazioni sui bilanci, aveva sostenuto di non avere potuto procedere per mancanza della stessa documentazione.
La convenuta non ha contestato di avere conferito, in proprio, incarichi professionali al ma, in concreto, ha contestato, come detto, di avere conferito incarichi con rigurdo Pt_1
ai bilanci ed ha sostenuto che, per le altre prestazioni, era stato operato, giusta richiesta di pagamento a saldo proveniente dal professionista, bonifico bancario per euro 3.172,00 del
04.06.2020, con estinzione di ogni esposizione debitoria.
La difesa di ha tentato di contratsare le contestazioni provenienti da controparte con Pt_1
argomentazioni di tipo logico, sostenendo con riguardo alle prestazioni aventi ad oggetto i bilanci che la attività in questione era funzionale allo svolgimento di altre difese che la intendeva svolgere nell'ambito di contenziosi in corso, all'epoca, con l'ex CP_1
marito , amministratore di fatto della società SERVIZI SOCIO SANITARI Persona_1
s.r.l..
§§§§§
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Ritiene questo giudice che il credito oggetto della parcella del 17.02.2022 (per euro 12.500,00 oltre accessori) per attività di revisione bilanci 2016/2020 non possa ritenersi fondato.
In primo luogo, parte attrice non ha provato il conferimento di incarico proveniente dalla
, risultando insufficienti le argomentazioni di tipo logico portate avanti dalla CP_1
difesa posto che la utilizzazione in diversi contenziosi della dei risultati di CP_1 revisione dei bilanci non esclude che l'incarico di revisione in questione potesse essere stato conferito da società di cui la stessa era socio e amministratore, e i risultati CP_1
negativi e critici sullo svolgimento della attività avrebbero potuto essere funzionali all'esercizio di azioni di responsabilità a tutela della stessa società nei confronti di chi la aveva amministrata.
In ogni caso, comunque, parte convenuta ha documentato, con specifico riguardo alle attività in questione, che la società SERVIZI SOCIO SANITARI s.r.l. aveva conferito incarico al
, come risultava dal verbale di assemblea del 27.05.2021 e, infine e conclusivamente, Pt_1 che il professionista non aveva comunque svolto alcuna attività in quanto non aveva avuto a disposizione la documentazione sociale, come risultava dalla pec dello stesso del Pt_1
10.03.2022 da cui testualmente risulta:
'per quanto riguarda la richiesta di una mia relazione scritta corredata dai documenti contabili a supporto, relativamente alla revisione dei bilanci societari dal 2016 al 2020, Le confermo che non mi sono mai statoi consegnati documenti contabili né dalla sig.ra
, né dal precedente A.U., né dal suo ex marito, che mi è stato sempre CP_1 definito quale amministratore di fatto della Società dall'ex moglie.
La predetta signora […] ha sempre dichiarato […] di non avere mai CP_1 avuto alcun documento contabile e fiscale in modo da procedere alla verifica dei bilanci pregressi da sottoporre a soci per l'approvazione, né quelli relativi all'esercizio 2021
[…]'.
Da quanto sopra, risulta in conclusione infondata la pretesa di pagamento nei confronti di per euro 12.250,00 oltre accessori per revisione bilanci della società Controparte_1
SERVIZI SOCIO SANITARI s.r.l..
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§§§§§
Quanto alle altre prestazioni indicate nella parcella del 17.02.2022 (partecipazione a 4 assemblee della S.S.S. s.r.l. per euro 1.200,00 e assistenza e consulenza societaria per euro
1.000,00) ed a quelle indicate nel preavviso di parcella del 14.02.2022 (onorari per CTP per euro 1.014,40), la ha eccepito che per gli incarichi professionali conferiti CP_1 personalmente al era stato operto, in data 04.06.2020, pagamento di euro 3.172,00 a Pt_1 saldo delle pretese giusta preavviso di parcella del 26.05.2020.
Parte attrice, a fronte di tale emergenza documentale, ha sostenuto, invero genericamente, che le prestazioni oggetto del preavviso in questione ed in relazione alle quali era stato operato il bonifico di euro 3.172,00 erano relative ad altri incarichi.
A fronte della eccezione di estinzione della obbligazione svolta dalla convenuta e documentata nei termini sopra richiamati, inconbe su parte attrice, a sua volta, provare e documentare quai fossero, in concreto, i diversi incarichi svolti nell'interesse della retribuiti con CP_1 le somme (euro 3.172,00) di cui al preavviso del 26.05.2020, evidenziando la diversità rispetto a quelli oggetto del presente giudizio (partecipazione alle assemblee, consulenza societaria e attività di C.T.P.).
Dall'esame della consulenza di parte del dott. e dalla documentazione allegata alla Per_2 relazione e prodotta agli atti del presente giudizio risulta provato che:
1) in data 29.10.2020 ha sottoscritto delega al per l'assemblea del Pt_1
06.11.2020;
2) in data 22.07.2020 l'avv. Patrizia Biondo dava istruzioni al , richiamando Pt_1
delega della , per l'assemblea del 23.07.2020 CP_1
Inoltre, risulta prodotta la relazione di C.T.P. del 07.07.2021 redatta dal dott. quale Pt_1
C.T.P. della nel giudizio iscritto al n. 4917/2018. CP_1
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Le attività professionali in esame sono tutte successive al preavviso di parcella del 26.05.2020 ed al bonifico a saldo del 04.06.2020 e pertanto, evidentemente, non possono ritenersi 'saldate' nei termini sostenuti dalla convenuta.
L'onorario richiesto con il preavviso di parcella (complessivi euro 1.200,00 per 4 deleghe e, quindi, euro 300,00 per ognuna delle singole deleghe) può ritenersi congruo.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto al compenso per euro 600,00 oltre accessori.
Parimenti, l'onorario per la redazione della C.T.P., indicato nel preavviso di parcella del
14.02.2022 in euro 500,00 oltre accessori, può ritenersi congruo e conforme alle tariffe professionali.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'ulteriore compenso per euro 600,00 oltre accessori.
Sulle somme in questione vanno riconosciuti gli interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla messa in mora (diffida del 27.01.2023) al soddisfo.
§§§§§
Dalla documentazione acquisita non risultano, però, documentate le deleghe per le ulteriori diue assemblee del 22.04.2021 e del 27.05.2021; in particolare, non risultano prodotte le deleghe e dai verbali di assemblea risulta, viceversa, partecipazione personale della
. CP_1
Le atttività relative alle due assemblee non possono ritenersi provate, con conseguente insussistenza dei relativi crediti professionali.
§§§§§
Quanto, infine, alla attività di consulenza societaria, la stessa risulta allegata in termini generici, con richiamo per relationem alla consulenza del dott. che così si esprime: Per_2
'Infine, il Dott. ha richiesto forfettariamente la somma di € 1.000,00 per Parte_1 attività di consulenza, che, a parere di chi scrive, può essere considerata congrua considerato che la stessa comprende incontri con il committente per definire e
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concordare le azioni da intraprendere in ossequio al mandato ricevuto, ovvero di assistenza nei rapporti con la società Servizi Socio Sanitari srl, di cui al Signora
era socia' CP_1
In questi termini, tenuto conto delle contestazioni operate dalla e della CP_1 mancanza di supporto documentale, la attività in questione non può ritenersi provata e, di conseguenza, non possono cinsiderarsi dovuti i relativi onorari di euro 1.000,00.
Devono quindi considerarsi provati gli incarichi
§§§§§
Le domande possono ritenersi fondate nei limiti sopra specifivcati, dovendosi rigettare per il resto.
§§§§§
Avuto riguardo al'esito del giudizio, al parziale accoglimento con rigetto della parte più consistente della domanda, sussistono giustificati motivi per compensare intgralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizone monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.11641/2023 R.G., in parziale accoglimento delle domande, condanna al pagamento, in favore di ed a titolo Controparte_1 Parte_3 di compensi professionali, della somma di euro 1.100,00 ed accessori come da domanda, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal 27.01.2023 al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE
OV OL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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