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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Nr.1269/2023 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, MA MM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.11.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Falzone ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel viale della Regione n. 97/d
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., , presentava rituale opposizione per il riconoscimento Parte_1 del diritto alla indennità di accompagnamento.
L'odierna ricorrente esponeva che l'esito dell'accertamento tecnico, portante il n. 38/2023 si concludeva con la conferma dell'invalidità civile al 100% senza diritto all'accompagnamento e il riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità art 3 comma 3 legge 104/92.
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente beneficio richiesto (indennità di accompagnamento).
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, parte ricorrente, collegata da remoto, ha insistito nelle richieste e difese in atti.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
L'indennità di accompagnamento assolve ad una funzione di sostegno alla famiglia, così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 28705 del 23/12/2011).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, Dott. , ha Persona_1 formulato la seguente diagnosi: “Soggetto di anni 90 in apparenti discrete condizioni generali affetta da demenza senile in vasculopatia cerebrale cronica , cardiopatia ipertensiva classe NYHA
2^ , malattia artrosica polidistrettuale con recente frattura del bacino e crolli vertebrali multipli;
severa limitazione della deambulazione autonoma ( possibile per pochi passi se sostenuta da altra persona )” .
In particolare, il CTU ha evidenziato (appare opportuno riportare stralcio dell'elaborato peritale): “…possiamo affermare, presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti, che siamo in presenza di un soggetto di anni 90 affetto da gravi patologie che non la rendono in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente. Il quadro clinico come già detto è complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di vasculopatia cerebrale cronica involutiva con demenza di grado tra moderato e grave, cardiopatia ipertensiva definita in classe NYHA 2^ e grave malattia artrosica polidistrettuale con recente frattura del bacino e crolli vertebrali multipli già evidenziati sin dal 2022 con conseguente severa limitazione della deambulazione autonoma e dolore ai minimi movimenti o in posizione eretta. Dalla documentazione sanitaria annessa agli atti si evince che le condizioni psico-fisiche della perizianda di anni 90 sia all'epoca della visita da parte della Commissione Parte_1
Medica, ovvero in data 21/6/2022 ed a maggior ragione in data 24/9/2023 epoca della CTU di primo grado, esprimevano già un quadro polipatologico sovrapponibile a quanto oggi evidenziato con una condizione psico-funzionale gia alquanto compromessa (la perizianda godeva già della Parte concessione da parte dell' di sedia a rotelle) . Per quanto attiene la attuale valutazione percentuale del complesso morboso da cui risulta affetta la perizianda di anni 90 Parte_1 possiamo affermare con certezza che esso determina uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua poiché la stessa a causa del complesso patologico sopra descritto e per le limitazioni psico-funzionali che ne conseguono non è più in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente in sicurezza. Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento si precisa che tale grave quadro clinico, sulla scorta della documentazione annessa agli atti risulta particolarmente invalidante e limitante l'autosufficienza sin dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, ovvero dal 29/3/2022 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora. CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig.
Giudice del Lavoro si esprime quanto segue: il complesso morboso accertato in sede peritale sulla sig.ra di anni 90 in atto assume gravità tale da determinare uno stato di totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa 100% (centopercento) e con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di deambualre e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Si ritiene in fine che la decorrenza del diritto alla prestazione pensionistico-assistenziale richiesta sarà a far data dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, ovvero dal 29/3/2022 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora”.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico. Quanto alla decorrenza il CTU ha, quindi, ritenuto il riconoscimento del beneficio richiesto a far data dalla presentazione della domanda amministrativa 29/03/2022.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal 29/03/2022, il complesso morboso accertato sulla sig.ra , in atto, assume gravità Parte_1 tale da determinare uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
Le spese, comprensive di quella della precedente fase per ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., in favore della ricorrente.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 29/03/2022, è da ritenere invalida al 100% Parte_1
e nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.867,00 oltre rimborso CP_1 forfetario spese generali al 15%, iva e CPA come per legge, in favore della ricorrente;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 4 novembre 2025
Il GOP
MA MM
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, MA MM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.11.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Falzone ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel viale della Regione n. 97/d
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., , presentava rituale opposizione per il riconoscimento Parte_1 del diritto alla indennità di accompagnamento.
L'odierna ricorrente esponeva che l'esito dell'accertamento tecnico, portante il n. 38/2023 si concludeva con la conferma dell'invalidità civile al 100% senza diritto all'accompagnamento e il riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità art 3 comma 3 legge 104/92.
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente beneficio richiesto (indennità di accompagnamento).
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, parte ricorrente, collegata da remoto, ha insistito nelle richieste e difese in atti.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
L'indennità di accompagnamento assolve ad una funzione di sostegno alla famiglia, così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 28705 del 23/12/2011).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, Dott. , ha Persona_1 formulato la seguente diagnosi: “Soggetto di anni 90 in apparenti discrete condizioni generali affetta da demenza senile in vasculopatia cerebrale cronica , cardiopatia ipertensiva classe NYHA
2^ , malattia artrosica polidistrettuale con recente frattura del bacino e crolli vertebrali multipli;
severa limitazione della deambulazione autonoma ( possibile per pochi passi se sostenuta da altra persona )” .
In particolare, il CTU ha evidenziato (appare opportuno riportare stralcio dell'elaborato peritale): “…possiamo affermare, presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti, che siamo in presenza di un soggetto di anni 90 affetto da gravi patologie che non la rendono in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente. Il quadro clinico come già detto è complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di vasculopatia cerebrale cronica involutiva con demenza di grado tra moderato e grave, cardiopatia ipertensiva definita in classe NYHA 2^ e grave malattia artrosica polidistrettuale con recente frattura del bacino e crolli vertebrali multipli già evidenziati sin dal 2022 con conseguente severa limitazione della deambulazione autonoma e dolore ai minimi movimenti o in posizione eretta. Dalla documentazione sanitaria annessa agli atti si evince che le condizioni psico-fisiche della perizianda di anni 90 sia all'epoca della visita da parte della Commissione Parte_1
Medica, ovvero in data 21/6/2022 ed a maggior ragione in data 24/9/2023 epoca della CTU di primo grado, esprimevano già un quadro polipatologico sovrapponibile a quanto oggi evidenziato con una condizione psico-funzionale gia alquanto compromessa (la perizianda godeva già della Parte concessione da parte dell' di sedia a rotelle) . Per quanto attiene la attuale valutazione percentuale del complesso morboso da cui risulta affetta la perizianda di anni 90 Parte_1 possiamo affermare con certezza che esso determina uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua poiché la stessa a causa del complesso patologico sopra descritto e per le limitazioni psico-funzionali che ne conseguono non è più in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente in sicurezza. Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento si precisa che tale grave quadro clinico, sulla scorta della documentazione annessa agli atti risulta particolarmente invalidante e limitante l'autosufficienza sin dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, ovvero dal 29/3/2022 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora. CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig.
Giudice del Lavoro si esprime quanto segue: il complesso morboso accertato in sede peritale sulla sig.ra di anni 90 in atto assume gravità tale da determinare uno stato di totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa 100% (centopercento) e con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di deambualre e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Si ritiene in fine che la decorrenza del diritto alla prestazione pensionistico-assistenziale richiesta sarà a far data dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, ovvero dal 29/3/2022 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora”.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico. Quanto alla decorrenza il CTU ha, quindi, ritenuto il riconoscimento del beneficio richiesto a far data dalla presentazione della domanda amministrativa 29/03/2022.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal 29/03/2022, il complesso morboso accertato sulla sig.ra , in atto, assume gravità Parte_1 tale da determinare uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
Le spese, comprensive di quella della precedente fase per ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., in favore della ricorrente.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 29/03/2022, è da ritenere invalida al 100% Parte_1
e nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.867,00 oltre rimborso CP_1 forfetario spese generali al 15%, iva e CPA come per legge, in favore della ricorrente;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 4 novembre 2025
Il GOP
MA MM