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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 664/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE TOMMASI MARIO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DA NA
appellato
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MICELI ANTONIO MASSIMILIANO appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI per Riformare parzialmente la sentenza n. 364/2020- Parte_1 emessa dal Tribunale di Palmi, sezione civile, Giudice Dott.ssa Maria Teresa Gentile, pubblicata il 23.06.2020 pronunciata a definizione del procedimento recante RG
n.1156/2019 promosso dal contro Controparte_1 Parte_1
e , nella parte in cui alla pag. 9 si
[...] Controparte_3 legge che: “accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dalla cartella opposta a titolo di restituzione tributo TEFA per il periodo dal 29.4.2006 al 12.2.2008 e per l'effetto dichiarare dovute anche le somme portate dalla cartella opposta a titolo di restituzione per il periodo dal 29.04.2006 al 12.2.2008 Pt_2
e conseguentemente confermare per intero la cartella di pagamento n.
n.09420170003607018000; Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
per il : rigettare perché destituito di fondamento giuridico e Controparte_1 fattuale, l'appello proposto da parte attrice per la riforma parziale della sentenza
364/2020 del Tribunale di Palmi - nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Teresa
Gentile.
Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
per la : - accogliere l'appello proposto e, in Controparte_3 riforma parziale della sentenza impugnata, rigettare la domanda introduttiva del giudizio, confermando per intero la cartella di pagamento opposta;
Con ogni conseguenza di legge e con la condanna al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della . Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 24.06.2017, il proponeva opposizione alla Controparte_1 cartella di pagamento n. 09420170003607018000, con cui è stato richiesto il pagamento di € 487.286,30, oltre interessi legali, a titolo di tributo TEFA per gli anni 2005-2011 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria.
Si costituivano in giudizio la e l' Controparte_3 [...]
(di seguito , contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Parte_1 CP_4
Con sentenza n. 1824 del 28.01.2019, la Controparte_5
dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del G.O., per cui il giudizio
[...]
pag. 2/6 veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Palmi che, con sentenza n. 364/2020, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando “non dovute le somme portate dalla cartella opposta a titolo di restituzione tributo TEFA, limitatamente al periodo dal
29.4.2006 al 12.2.2008”.
Con atto di citazione notificato il 19.12.2020, impugnava la decisione del CP_4
Tribunale di Palmi, e ne chiedeva la parziale riforma per il capo in cui dichiarava non dovute le somme portate dalla cartella opposta a titolo di restituzione tributo TEFA, limitatamente al periodo dal 29.4.2006 al 12.2.2008. L'appellante deduceva la violazione dell'art. 238 comma 11 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, reputando che la norma non avrebbe abrogato la per il periodo in considerazione, essendo Pt_2 tale effetto subordinato alla emanazione del regolamento previsto dal comma 6 della medesima disposizione, che non era stato mai adottato.
Si costituiva in giudizio il , che sosteneva la correttezza della Controparte_1 interpretazione adottata dal giudice di prime cure e concludeva per il rigetto dell'appello.
La si associava all'appello proposto da Controparte_3 CP_4 spiegando analogo appello incidentale.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
L'unico motivo di entrambi gli appelli riguarda l'interpretazione dell'art. 238 del D.Lgs
n. 152 del 2006, cd Codice Ambientale e la sua applicabilità alla Pt_2
Giova premettere che la è stata introdotta dall'art. 19 del D.lgs. n. 504 del 1992, Pt_2 che al secondo comma dispone che esso “è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della suddetta tassa”. Il Tributo rimane in vigore anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 22 del 1997, cd Decreto Ronchi, per cui nei Comuni rimasti con la , il tributo provinciale restava una percentuale della tassa, mentre si discuteva se Per_1
pag. 3/6 applicare il tributo sulla sola quota fissa con esclusione della tariffa variabile, nei
Comuni che erano passati alla tariffa di cui all'art. 49 D.lgs. n. 22 del 1997.
Con l'entrata in vigore dell'art 264 del D.lgs. 152/2006, dal 29 aprile 2006 il tributo provinciale “TEFA” di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 è stato abolito: la disposizione normativa prevede espressamente che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto (29/04/2006) restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza: (omissis) n) l'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504”.
L'art. 238 del Codice Ambiente prevedeva invece la soppressione della tariffa di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997(TIA), soppressione che – a norma del comma 11 del medesimo articolo – era subordinata alla emanazione del regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 238. Il comma 11, infatti, stabilisce che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.
La disposizione in esame, quindi, stabilisce che l'abrogazione dell'art. 49 del D.Lgs n.
22 del 1997 (TIA) decorra dall'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi, mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 264, che si è limitato ad abrogare l'art. 19 del D.Lgs n. 504 del 1992 (TEFA).
L'interpretazione estensiva dell'eccezione contenuta nel comma 11 dell'art. 238, per giungere alla sua applicazione anche all'abrogazione di cui all'art. 264 lett. N) non appare giustificabile, sia in quanto contraria alla interpretazione letterale delle disposizioni, sia in quanto si tratta di due tributi non assimilabili (uno di spettanza della
Provincia, uno del uno ha ad oggetto l'importo dovuto per l'esercizio delle CP_1 funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente l'altro è destinato a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani), sia infine perché le norme che istituiscono o modificano i tributi non sono suscettibili di interpretazione estensiva, vigendo lo stretto principio di legalità.
Irrilevante la circostanza che la TEFA venga riscossa come percentuale di TARSU o
TIA, visto che il metodo di calcolo del tributo non può incidere sulla sua natura né comportare l'applicazione di disposizioni normative riferibili ad altri tributi.
pag. 4/6 Infine, si deve osservare che il tributo è stato ripristinato con il D.Lgs. n. 4 del 2008, entrato in vigore il 13/02/2008, rispristino che non sarebbe stato affatto necessario se l'abrogazione non fosse avvenuta.
L'art. 1 comma 44 D.lgs. n. 4 del 2008 dispone che “All'art. 264 comma 1 la lettera n) è soppressa. È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504”. Proprio la formulazione di questo articolo conferma che, fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 4 del 2008, l'art. 19 del D.lgs. n. 504 del 1992 era abrogato. Seguendo la tesi degli appellanti non si spiegherebbe perché l'applicazione della TEFA sia fatta salva solo dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 4 del 2008. In senso favorevole a questa interpretazione si vedano il Parere della Corte dei Conti (Sez.
Regionale per il Piemonte, Parere 17/2009), e le sentenze della Commissione Tributaria
Provinciale di Latina (n. 324/1/10, n. 267/1/10, n. 260/1/10) che confermano come il ripristino della norma comporta la sua inapplicabilità nel periodo compreso tra l'abrogazione e l'entrata in vigore del D.Lgs n. 4 del 2008.
L'inapplicabilità del disposto dell'art. 238 del Codice ambiente alla comporta Pt_2 quindi il rigetto di entrambi gli appelli.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_3
pag. 5/6 avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
PALMI n. 364/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. condanna e Parte_1 Controparte_3
, in solido, al pagamento, in favore del , delle spese del
[...] CP_1 CP_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18.11.2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone ZI Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 664/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE TOMMASI MARIO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DA NA
appellato
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MICELI ANTONIO MASSIMILIANO appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI per Riformare parzialmente la sentenza n. 364/2020- Parte_1 emessa dal Tribunale di Palmi, sezione civile, Giudice Dott.ssa Maria Teresa Gentile, pubblicata il 23.06.2020 pronunciata a definizione del procedimento recante RG
n.1156/2019 promosso dal contro Controparte_1 Parte_1
e , nella parte in cui alla pag. 9 si
[...] Controparte_3 legge che: “accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dalla cartella opposta a titolo di restituzione tributo TEFA per il periodo dal 29.4.2006 al 12.2.2008 e per l'effetto dichiarare dovute anche le somme portate dalla cartella opposta a titolo di restituzione per il periodo dal 29.04.2006 al 12.2.2008 Pt_2
e conseguentemente confermare per intero la cartella di pagamento n.
n.09420170003607018000; Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
per il : rigettare perché destituito di fondamento giuridico e Controparte_1 fattuale, l'appello proposto da parte attrice per la riforma parziale della sentenza
364/2020 del Tribunale di Palmi - nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Teresa
Gentile.
Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
per la : - accogliere l'appello proposto e, in Controparte_3 riforma parziale della sentenza impugnata, rigettare la domanda introduttiva del giudizio, confermando per intero la cartella di pagamento opposta;
Con ogni conseguenza di legge e con la condanna al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della . Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 24.06.2017, il proponeva opposizione alla Controparte_1 cartella di pagamento n. 09420170003607018000, con cui è stato richiesto il pagamento di € 487.286,30, oltre interessi legali, a titolo di tributo TEFA per gli anni 2005-2011 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria.
Si costituivano in giudizio la e l' Controparte_3 [...]
(di seguito , contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Parte_1 CP_4
Con sentenza n. 1824 del 28.01.2019, la Controparte_5
dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del G.O., per cui il giudizio
[...]
pag. 2/6 veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Palmi che, con sentenza n. 364/2020, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando “non dovute le somme portate dalla cartella opposta a titolo di restituzione tributo TEFA, limitatamente al periodo dal
29.4.2006 al 12.2.2008”.
Con atto di citazione notificato il 19.12.2020, impugnava la decisione del CP_4
Tribunale di Palmi, e ne chiedeva la parziale riforma per il capo in cui dichiarava non dovute le somme portate dalla cartella opposta a titolo di restituzione tributo TEFA, limitatamente al periodo dal 29.4.2006 al 12.2.2008. L'appellante deduceva la violazione dell'art. 238 comma 11 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, reputando che la norma non avrebbe abrogato la per il periodo in considerazione, essendo Pt_2 tale effetto subordinato alla emanazione del regolamento previsto dal comma 6 della medesima disposizione, che non era stato mai adottato.
Si costituiva in giudizio il , che sosteneva la correttezza della Controparte_1 interpretazione adottata dal giudice di prime cure e concludeva per il rigetto dell'appello.
La si associava all'appello proposto da Controparte_3 CP_4 spiegando analogo appello incidentale.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
L'unico motivo di entrambi gli appelli riguarda l'interpretazione dell'art. 238 del D.Lgs
n. 152 del 2006, cd Codice Ambientale e la sua applicabilità alla Pt_2
Giova premettere che la è stata introdotta dall'art. 19 del D.lgs. n. 504 del 1992, Pt_2 che al secondo comma dispone che esso “è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della suddetta tassa”. Il Tributo rimane in vigore anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 22 del 1997, cd Decreto Ronchi, per cui nei Comuni rimasti con la , il tributo provinciale restava una percentuale della tassa, mentre si discuteva se Per_1
pag. 3/6 applicare il tributo sulla sola quota fissa con esclusione della tariffa variabile, nei
Comuni che erano passati alla tariffa di cui all'art. 49 D.lgs. n. 22 del 1997.
Con l'entrata in vigore dell'art 264 del D.lgs. 152/2006, dal 29 aprile 2006 il tributo provinciale “TEFA” di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 è stato abolito: la disposizione normativa prevede espressamente che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto (29/04/2006) restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza: (omissis) n) l'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504”.
L'art. 238 del Codice Ambiente prevedeva invece la soppressione della tariffa di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997(TIA), soppressione che – a norma del comma 11 del medesimo articolo – era subordinata alla emanazione del regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 238. Il comma 11, infatti, stabilisce che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.
La disposizione in esame, quindi, stabilisce che l'abrogazione dell'art. 49 del D.Lgs n.
22 del 1997 (TIA) decorra dall'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi, mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 264, che si è limitato ad abrogare l'art. 19 del D.Lgs n. 504 del 1992 (TEFA).
L'interpretazione estensiva dell'eccezione contenuta nel comma 11 dell'art. 238, per giungere alla sua applicazione anche all'abrogazione di cui all'art. 264 lett. N) non appare giustificabile, sia in quanto contraria alla interpretazione letterale delle disposizioni, sia in quanto si tratta di due tributi non assimilabili (uno di spettanza della
Provincia, uno del uno ha ad oggetto l'importo dovuto per l'esercizio delle CP_1 funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente l'altro è destinato a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani), sia infine perché le norme che istituiscono o modificano i tributi non sono suscettibili di interpretazione estensiva, vigendo lo stretto principio di legalità.
Irrilevante la circostanza che la TEFA venga riscossa come percentuale di TARSU o
TIA, visto che il metodo di calcolo del tributo non può incidere sulla sua natura né comportare l'applicazione di disposizioni normative riferibili ad altri tributi.
pag. 4/6 Infine, si deve osservare che il tributo è stato ripristinato con il D.Lgs. n. 4 del 2008, entrato in vigore il 13/02/2008, rispristino che non sarebbe stato affatto necessario se l'abrogazione non fosse avvenuta.
L'art. 1 comma 44 D.lgs. n. 4 del 2008 dispone che “All'art. 264 comma 1 la lettera n) è soppressa. È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504”. Proprio la formulazione di questo articolo conferma che, fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 4 del 2008, l'art. 19 del D.lgs. n. 504 del 1992 era abrogato. Seguendo la tesi degli appellanti non si spiegherebbe perché l'applicazione della TEFA sia fatta salva solo dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 4 del 2008. In senso favorevole a questa interpretazione si vedano il Parere della Corte dei Conti (Sez.
Regionale per il Piemonte, Parere 17/2009), e le sentenze della Commissione Tributaria
Provinciale di Latina (n. 324/1/10, n. 267/1/10, n. 260/1/10) che confermano come il ripristino della norma comporta la sua inapplicabilità nel periodo compreso tra l'abrogazione e l'entrata in vigore del D.Lgs n. 4 del 2008.
L'inapplicabilità del disposto dell'art. 238 del Codice ambiente alla comporta Pt_2 quindi il rigetto di entrambi gli appelli.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_3
pag. 5/6 avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
PALMI n. 364/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. condanna e Parte_1 Controparte_3
, in solido, al pagamento, in favore del , delle spese del
[...] CP_1 CP_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18.11.2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone ZI Morabito
pag. 6/6