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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Miglietta, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Carla Maria Omodei Zorini e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
fatto e diritto Con atto depositato in data 23.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto alla corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 6.7.2022, assumendo di essere affetto, sin da tale data, da patologie tali da determinarne una invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori e con vittoria di spese. Costituitosi l ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%, laddove etto decreto legislativo, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, disponendo l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall' ha, tuttavia, previsto che detto innalzamento non trovi CP_1 applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancorata ai limiti anagrafici precedentemente stabiliti. Nel caso di specie, all'esito della visita medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente evidenziato che “Il diabete mellito assume un peso rilevante dal
1 punto di vista medico-legale in quanto, trattato con insulina e periodicamente scompensato, ha già determinato iniziali significative complicanze, quali la neuropatia e la maculopatia, indicata all'esame OCT dall'oculista nel luglio 2023. A tale quadro patologico si associano i disturbi del deficit visus: OD Vc 2/10 e OS Vc 5/10. Lo scompenso metabolico fa del lavoratore diabetico un soggetto ipersuscettibile, in quanto le crisi ipoglicemiche, possibile rischio quotidiano di chi è sottoposto a terapia insulinica, rappresentano la principale causa di non idoneità alle mansioni di autista mezzi pesanti che richiedono coordinamento psico-motorio e livelli di attenzione elevati. A compromettere ulteriormente il suddetto quadro patologico contribuisce senz'altro la patologia cardio-circolatoria in particolare la cardiopatia ischemica sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione miocardica per via percutanea mediante angioplastica coronarica con stent su arteria coronarica destra ed a successiva rivascolarizzazione cardiochirurgica mediante impianto di by-pass aorto-coronarico su arteria discendente anteriore, l'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori e le cicatrici di pregresse ulcere in esiti di PTA gamba sin. La patologia osteoarticolare in obeso si può considerare di media entità in quanto sono evidenti i discreti segni di compromissione funzionale del rachide con discopatia tra C5-C6 e C6-C7 ed L5-S1 e delle ginocchia bilateralmente con artrosi femoro-rotulea bilaterale e con sclerosi dei piatti tibiali e restringimento delle rime articolari corrispondenti. L'obesità con indice di massa corporea pari a 35,9 complica la patologia osteoarticolare indebolendo sia la statica che la dinamica della colonna e degli arti inferiori. Infine, completa il quadro invalidante la patologia polmonare con un quadro radiologico di ispessimento interstiziale da broncopneumopatia cronica”, nonché precisato che “Dall'esame clinico- anamnestico si evince chiaramente che alcune patologie in diagnosi pur insorte da lungo tempo con una modesta valenza invalidante, si sono progressivamente aggravate tanto da incidere sulla riduzione permanentemente della capacità lavorativa dal luglio 2023”; ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che il quadro patologico in diagnosi renda l'istante invalido in misura non inferiore all'80% con decorrenza dal mese di luglio 2023. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Risultando dimostrata la sussistenza del requisito anagrafico/contributivo sulla scorta della comunicazione certificativa del conto assicurativo in atti, occorre, poi, puntualizzare come sia nel caso operante la disciplina delle c.d. finestre, con differimento del diritto a conseguire la pensione di un anno rispetto alla maturazione dei relativi requisiti, ritenendo questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Sezione lavoro della Suprema Corte con sentenze n. 29191 del 13.1.2018 e n. 30133 del 21.11.2018 e poi ribadito da Cassazione civile sez. VI, 7.2.2020, n. 2905.
2 Si è, infatti, a tale riguardo chiarito che “la disposizione dell'art. 12, comma 1, individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, … ma anche … di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”; sicché, in altri termini, è sbagliato “sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5)”. Dovendosi, in conclusione, ritenere che il ricorrente abbia maturato i requisiti in questione a far data dal mese di luglio 2023, e dovendosi, al contempo, tenere conto dei differimenti di cui al succitato art. 12, D. L. n. 78/2010, è, pertanto, da riconoscere il diritto del medesimo ricorrente a conseguire dall' la corresponsione della pensione CP_1 di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91, a decorrere dal mese di luglio 2024. La decorrenza differita del riconoscimento del requisito sanitario, rispetto alla data di instaurazione della lite, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono, invece, da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 23.10.2023, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, CP_1 per l'effetto, dichiara il diritto del alla corresponsione della pensione di Pt_1 vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a far data da luglio 2024; condanna l al pagamento dei relativi ratei, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. CP_1
412/92, con la decorrenza di legge;
compensa le spese di lite;
pone i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, in maniera definitiva a carico dell' CP_1
Lecce, 26 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Miglietta, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Carla Maria Omodei Zorini e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
fatto e diritto Con atto depositato in data 23.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto alla corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 6.7.2022, assumendo di essere affetto, sin da tale data, da patologie tali da determinarne una invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori e con vittoria di spese. Costituitosi l ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%, laddove etto decreto legislativo, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, disponendo l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall' ha, tuttavia, previsto che detto innalzamento non trovi CP_1 applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancorata ai limiti anagrafici precedentemente stabiliti. Nel caso di specie, all'esito della visita medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente evidenziato che “Il diabete mellito assume un peso rilevante dal
1 punto di vista medico-legale in quanto, trattato con insulina e periodicamente scompensato, ha già determinato iniziali significative complicanze, quali la neuropatia e la maculopatia, indicata all'esame OCT dall'oculista nel luglio 2023. A tale quadro patologico si associano i disturbi del deficit visus: OD Vc 2/10 e OS Vc 5/10. Lo scompenso metabolico fa del lavoratore diabetico un soggetto ipersuscettibile, in quanto le crisi ipoglicemiche, possibile rischio quotidiano di chi è sottoposto a terapia insulinica, rappresentano la principale causa di non idoneità alle mansioni di autista mezzi pesanti che richiedono coordinamento psico-motorio e livelli di attenzione elevati. A compromettere ulteriormente il suddetto quadro patologico contribuisce senz'altro la patologia cardio-circolatoria in particolare la cardiopatia ischemica sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione miocardica per via percutanea mediante angioplastica coronarica con stent su arteria coronarica destra ed a successiva rivascolarizzazione cardiochirurgica mediante impianto di by-pass aorto-coronarico su arteria discendente anteriore, l'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori e le cicatrici di pregresse ulcere in esiti di PTA gamba sin. La patologia osteoarticolare in obeso si può considerare di media entità in quanto sono evidenti i discreti segni di compromissione funzionale del rachide con discopatia tra C5-C6 e C6-C7 ed L5-S1 e delle ginocchia bilateralmente con artrosi femoro-rotulea bilaterale e con sclerosi dei piatti tibiali e restringimento delle rime articolari corrispondenti. L'obesità con indice di massa corporea pari a 35,9 complica la patologia osteoarticolare indebolendo sia la statica che la dinamica della colonna e degli arti inferiori. Infine, completa il quadro invalidante la patologia polmonare con un quadro radiologico di ispessimento interstiziale da broncopneumopatia cronica”, nonché precisato che “Dall'esame clinico- anamnestico si evince chiaramente che alcune patologie in diagnosi pur insorte da lungo tempo con una modesta valenza invalidante, si sono progressivamente aggravate tanto da incidere sulla riduzione permanentemente della capacità lavorativa dal luglio 2023”; ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che il quadro patologico in diagnosi renda l'istante invalido in misura non inferiore all'80% con decorrenza dal mese di luglio 2023. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Risultando dimostrata la sussistenza del requisito anagrafico/contributivo sulla scorta della comunicazione certificativa del conto assicurativo in atti, occorre, poi, puntualizzare come sia nel caso operante la disciplina delle c.d. finestre, con differimento del diritto a conseguire la pensione di un anno rispetto alla maturazione dei relativi requisiti, ritenendo questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Sezione lavoro della Suprema Corte con sentenze n. 29191 del 13.1.2018 e n. 30133 del 21.11.2018 e poi ribadito da Cassazione civile sez. VI, 7.2.2020, n. 2905.
2 Si è, infatti, a tale riguardo chiarito che “la disposizione dell'art. 12, comma 1, individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, … ma anche … di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”; sicché, in altri termini, è sbagliato “sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5)”. Dovendosi, in conclusione, ritenere che il ricorrente abbia maturato i requisiti in questione a far data dal mese di luglio 2023, e dovendosi, al contempo, tenere conto dei differimenti di cui al succitato art. 12, D. L. n. 78/2010, è, pertanto, da riconoscere il diritto del medesimo ricorrente a conseguire dall' la corresponsione della pensione CP_1 di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91, a decorrere dal mese di luglio 2024. La decorrenza differita del riconoscimento del requisito sanitario, rispetto alla data di instaurazione della lite, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono, invece, da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 23.10.2023, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, CP_1 per l'effetto, dichiara il diritto del alla corresponsione della pensione di Pt_1 vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a far data da luglio 2024; condanna l al pagamento dei relativi ratei, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. CP_1
412/92, con la decorrenza di legge;
compensa le spese di lite;
pone i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, in maniera definitiva a carico dell' CP_1
Lecce, 26 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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